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n.3-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 21 febbraio 2009 n. 459
Pres. Calvo – Est. Brandileone
Primatista ed altri (avv.ti Borgna, Confente) c. USSL 57 di Omega (avv. Scaparone)


Pubblico impiego – Dipendenti sanitari - Plus orario – Retribuzione – Copertura finanziaria – Necessità – Mancanza –Assimilazione a diversa prestazione

La copertura finanziaria costituisce un limite vincolante per la remunerazione delle prestazioni lavorative rese in plus orario e le prestazioni eccedenti possono essere retribuite soltanto con altre tecniche, ad esempio come lavoro straordinario.


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