T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 27 febbraio 2009 n. 1182
Pres. C. D’Alessandro, est. P. Russo
G. Di Maiolo (avv. Luigi Molaro) c. Comune di Marigliano (N.C.) |
|
Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Sanatoria – Non spetta d’ufficio all’amministrazione in mancanza della presentazione istanza di parte
|
|
Una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, non costituisce onere del Comune, in sede di vigilanza sull'attività edilizia, verificarne d'ufficio la sanabilità in assenza d'istanza di parte ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/011
|
| |
|
___________________________
1 cfr. T.A.R. Campania, Sezione II, 23 giugno 2006 n.7154 |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 382 del 2009, proposto da:
Giuseppa Di Maiolo, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Molaro, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
Comune di Marigliano, in persona del Sindaco p.t., non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N.197 DEL 30 OTTOBRE 2008;
Visto il ricorso coi relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/02/2009 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Visti gli artt. 21, comma 9, e 26, comma 4, della legge n.1034/1971, nella formulazione introdotta, rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1, e 9, comma 1, della legge n.205/2000;
Ritenuto di poter definire il giudizio con decisione in forma semplificata e sentite sul punto le parti costituite, come da verbale;
Ritenuto che il ricorso si palesa manifestamente infondato, in quanto:
- i lavori abusivi sanzionati – consistenti nella realizzazione di un manufatto composto da piano terra e piano rialzato, con una superficie di circa mq.90 per piano e una cubatura totale di mc.669 – si configurano come diretti univocamente ad eseguire una nuova costruzione, avente rilevanza volumetrica, per la quale occorre munirsi preventivamente del permesso di costruire, ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. a) del d.P.R. n.380/2001;
- la ricorrente non ha dimostrato di essersi avvalsa della facoltà di chiedere la sanatoria delle opere ai sensi dell’art.36 del d.P.R. n.380/2001, per cui non poteva esigersi, in difetto di istanza di parte, che il Comune dovesse verificare d’ufficio la conformità urbanistica dell’intervento in contestazione, dedotta peraltro in via del tutto astratta e generica, atteso che un onere siffatto non è previsto nella disciplina vigente concernente i poteri di vigilanza e sanzionatori sull’attività edilizia abusiva (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, Sezione II, 23 giugno 2006 n.7154);
- per il carattere dovuto e vincolato dei provvedimenti repressivi in materia edilizia, si ritiene congruo il riferimento al carattere abusivo delle opere e alle disposizioni violate, essendo in re ipsa l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata, atteso peraltro che la ricorrente si è limitata a sostenere, in via del tutto astratta e generica, la preesistenza del manufatto, senza tuttavia fornire, al riguardo, neanche un principio di prova ;
- nè poteva esigersi che il Comune dovesse verificare l’eventuale pregiudizio derivante dalla demolizione delle opere abusive rispetto all’immobile preesistente e la possibilità di irrogare una mera sanzione pecuniaria, in quanto la richiamata facoltà è prevista dall’art.34 del D.P.R. n.380/2001 unicamente per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, quindi relativamente a fattispecie diversa dal caso in esame, in cui viene in rilievo un intervento eseguito in assenza del permesso di costruire, sanzionato con l’ingiunzione di demolizione, ex art. 31 del d. P. R. 380/2001;
- anche la censura di violazione dell’art.7 della L. n.241/1990 è destituita di fondamento, attesa l’irrilevanza dell’omissione nel caso concreto, non essendo contestati i presupposti fattuali sulla base dei quali è stata esercitata la potestà sanzionatoria e non avendo la ricorrente dimostrato in alcun modo l’utilità della sua eventuale partecipazione ;
Ritenuto in conclusione, alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, che il ricorso deve essere respinto siccome infondato e che nulla va disposto sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimato Comune;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda - respinge il ricorso in epigrafe R.G. n.382/2009.
Nulla sulle spese, fermo restando che il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Umberto Maiello, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2009
|
|