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Non è applicabile al personale della Polizia di Stato l’art. 52 comma 4, t.u. 30 marzo 2001 n. 165 che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della superiore qualifica nell’ipotesi in cui il dipendente abbia temporaneamente svolto mansioni superiori, trattandosi di norma applicabile esclusivamente al personale contrattualizzato.
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