T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 26 febbraio 2009 n. 537
Pres. Bianchi – Est. Correale
Blu Costruzioni srl (avv. Guerrizio) c. Comune di Leinì (avv. Angeletti) e ICIM srl (avv. Nesca)
1. – Contratti p.a. – Appalto – Offerta anomala – Calcolo anomalia – Arrotondamento o limitazione decimali – Illegittimità.
2. – Contratti p.a. – Appalto – Gara – Valutazione offerta economica – Valutazione oggettiva – Sulla base metodologia usata per individuare anomalia – Esclusione.
1. – Nel calcolare la soglia di anomalia costituisce un’illegittima forzatura l’arrotondamento o la limitazione del numero dei decimali, in quanto si deve tendere all’individuazione di un valore numerico percentuale il più possibile esatto in relazione al contenuto delle offerte.
2. - L’offerta del concorrente deve essere valutata per il valore che esprime oggettivamente e non in relazione alla metodologia di calcolo usata per individuare la soglia di anomalia.
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