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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 15 gennaio 2009 n. 52


Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Concessione demaniale – Istanza di rinnovo – Diniego – Nuova interpretazione disciplina urbanistica quale unico motivo – Violazione legittimo affidamento

In sede di istanza di rinnovo di una concessione demaniale, a fronte di una situazione soggettiva consolidata per fatto della stessa Pubblica Amministrazione, è illegittimo un diniego che assuma a sua unica giustificazione un indirizzo interpretativo della disciplina urbanistica antitetico a quello da sempre seguito ed alla cui stregua s’era ingenerato l’affidamento sull’esito positivo dell’istanza in questione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Bruzzone Serafino di Bruzzone Paolo & Giovanni S.n.c., in nome del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Massa, Enrico Scopesi, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Massa in Genova, Vico Carmagnola 7/27;

contro



Autorita' Portuale di Genova, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Busnelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Alessandra Busnelli in Genova, Via della Mercanzia, 2;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento 29 novembre 2007 n. 21720/P avente ad oggetto diniego di rinnovo della concessione demaniale marittima arch. 2093/1 e per l'annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto e connesso ed in particolare dell'atto a firma del direttore pianificazione e sviluppo 26 novembre 2007 prot. n. 1429 e del parere della conferenza dei servizi interna 5 ottobre 2007, aventi ad oggetto espressione di parere contrario al rinnovo della concessione demaniale; ed ora per l'annullamento del provvedimento 7 gennaio 2008 n. 292/P avente ad oggetto definitivo diniego di rinnovo di concessione demaniale marittima e del conforme parere del Comitato Portuale 26 novembre 2007 prot. n. 109/9/2007.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/11/2008 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



La società ricorrente esercente autotrasporto di merci, titolare dal 2001 di concessione d’area demaniale all’interno del porto in Genova Voltri destinata a deposito e movimentazione di containers, ha impugnato dapprima la comunicazione contenente il parere negativo espresso dalla Direzione pianificazione e la deliberazione della conferenza di servizi interna nonché, di seguito, con motivi aggiunti il sopraggiunto espresso diniego adottato dal presidente dell’Autorità portuale.
Con gli atti impugnati l’attività d’impresa esercitata dalla società è stata ritenuta dall’amministrazione incompatibile con gli strumenti urbanistici che disciplinano l’area in concessione.
Avverso di essi la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi d’impugnazione:
Violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90;
Violazione artt. 18 l. n. 84/94 e art. 36 cod. nav.;
Violazione combinato disposto artt. 36 cod. nav e 21 quinques e octies l. n. 241/90;
Violazione disciplina ambito speciale del PUC.
Oltre alla violazione delle norme intese ad assicuraare il contraddittorio nel procedimento amministrativo promosso ad istanza di parte, si lamenta la lesione della situazione giuridica soggettiva vantata dalla ricorrente individuabile nell’ingenerato affidamento al rinnovo della concessione demaniale ottenuta e detenuta senza soluzione di continuità fin dal 2001.
Oltretutto denegata senza che ricorressero situazioni di fatto o di diritto diverse da quelle già positivamente scrutinate nel corso dei precedenti procedimenti promossi sulle istanze di rinnovo.
Inoltre, la disciplina urbanistica non sarebbe ex se ostativa all’attività d’impresa svolta dalla società nell’area demaniale.
L’Autorità portuale si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso instando nel merito per la sua infondatezza.
Accolta (ord. TAR, sez. I, n. 25/08) la domanda incidentale di tutela cautelare, confermata in appello (ord. Cons. St. sez. VI, 2311/2008), alla pubblica udienza del 6 novembre 2008 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



La società ricorrente, già titolare dal 2001 di concessione d’area demaniale all’interno del porto in Genova Voltri destinata al deposito e movimentazione di containers, ha impugnato gli atti con i quali l’Autorità portuale (d’ora in poi A.P.) di Genova ha denegato il rinnovo della concessione.
In limine sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dall’A.P. su duplice e concorrente ordine di rilievi: gli atti impugnati con il ricorso principale non sarebbero autonomamente lesivi; non sarebbe stata evocato in giudizio il comune di Genova, soggetto controinteressato.
In contrario, assume rilievo dirimente per entrambi i profili il contenuto della comunicazione oggetto dell’originaria impugnazione.
L’atto del direttore della pianificazione e sviluppo del Porto ed il parere negativo della conferenza di servizi interna sono univoci nel ritenere non suscettibile di accoglimento l’istanza di rinnovo della concessione per incompatibilità con la disciplina urbanistica impressa dal PUC all’area.
Vale a dire che il diniego si fonda su specifica valutazione, affatto autonoma da quella adottata dal comune di Genova (e richiamata in giudizio dall’A.P.), operata dagli organi interni dell’autorità portuale che, comunicata al ricorrente, assume efficacia concretamente ed immediatamente lesiva dell’interesse fatto valere in giudizio.
Del resto il sopravvenuto provvedimento espresso del presidente dell’A.P., impugnato con motivi aggiunti, richiama per relationem in motivazione solo detti atti interni facendone proprio il contenuto negativo.
Tanto più che dagli atti impugnati non emerge il presupposto formale dell’indicazione dell’ufficio del comune di Genova che ha adottato il parere, integrativo - unitamente a quello sostanziale dell’interesse opposto a quello della ricorrente al mantenimento in vita dell’atto impugnato - della categoria giuridica del controiteressato nel processo amministrativo.
Nel merito il ricorso è fondato.
Il diniego impugnato assume a ragione ostativa del rinnovo la disciplina del PUC in vigore fin al momento (D.P.G.R. 10 marzo 2000 n. 44) in cui è stata data per la prima volta in concessione l’area nel 2001.
Nessun elemento di fatto o di diritto è sopravvenuto rispetto al quadro storico giuridico entro la cui cornice s’inquadra la vicenda in esame.
V’è semmai una diversa valutazione della disciplina urbanistica dell’ambito che non è condivisibile.
Il settore 4 dell’ambito speciale di riqualificazione urbana n. 2 indica infatti generiche categorie di funzioni ammesse: astrattamente in grado tuttavia di sussumere l’attività di trasporto, cui è addetta la società ricorrente.
L’assistenza alla mobilità veicolare unitamente al terziario avanzato, funzioni espressamente ammesse nell’ambito, a loro volta elencate nell’art. 43 delle NTA del PUC, ricomprendono almeno in astratto nel proprio seno l’autotrasporto, la movimentazione e il deposito containers.
Vero è che la disciplina che caratterizza l’ambito è propedeutica alla localizzazione di attività produttive e di servizi strumentali alla realizzazione di una zona filtro tra città e porto.
Il perseguimento dell’obiettivo della riqualificazione dell’area d’ambito è peraltro espressamente subordinato all’approvazione di un progetto urbanistico operativo.
Pertanto, fino all’adozione del P.U.O., non sussiste alcuna espressa ed inequivoca incompatibilità fra l’attività d’impresa esercitata dalla società e la disciplina urbanistica nell’area da affidarsi in concessione a termine (annuale) di scadenza, quale quella che ne occupa.
Tant’è che la stessa A.P., a strumentazione urbanistica invariata, ha da sempre accolto le istanze di rinnovo.
Sicché a fronte della situazione soggettiva consolidata per fatto della stessa A.P., riferita oltretutto ad un’attività produttiva d’impresa che necessariamente opera pianificando l’attività nella prospettiva di realizzare utili che vadano ad ammortizzare i costi, è illegittimo il diniego che assume a sua unica giustificazione un indirizzo interpretativo della disciplina urbanistica antitetico a quello da sempre in precedenza seguito; ed alla cui stregua s’è ingenerato l’affidamento sull’esito positivo delle istanze di rinnovo della concessione.
In sede di rinnovo della concessione demaniale è certamente consentita una diversa valutazione, congruamente motivata, degli interessi pubblici in gioco rispetto a quella tenuta in perspicua considerazione all’atto dell’affidamento della concessione originaria.
Apprezzamento discrezionale che va tuttavia comparto con la posizione soggettiva vantata dal concessionario.
Proprio tale duplice profilo, in cui s’articola sul piano analitico la discrezionalità esercitata dall’amministrazione nell’esame delle istanze di rinnovo della concessione, è stata pretermesso dall’A.P. resistente.
L’accoglimento dei motivi di censura c.d. sostanziali assorbe quelli d’ordine formale.
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Autorità portuale di Genova alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi 4500 euro (quattromilacinquecento euro).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 06/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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