REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 427 del 2008, proposto da:
Vittorio Martino Cassini, Angelo Congiu, Calogero Valenza, Francesco Naso, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Scotto, con domicilio eletto presso Angelo Scotto in Genova, via N. Gallino, 10/4;
contro
Comune di Genova, rappresentato e difeso dall'avv. Luca De Paoli, con domicilio eletto presso Luca De Paoli in Genova, via Garibaldi 9;
nei confronti di
Maria Graziella Ravera, rappresentato e difeso dagli avv. Ivano Cavanna, Silvia Guglielminetti, con domicilio eletto presso Silvia Guglielminetti in Genova, via Ss.Giacomo e Filippo 15/6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Genova, Direzione Territorio Sviluppo Economico Ambiente - Settore Edilizia Privata, prot. n.66883 del 19/02/2008, recante ingiunzione di demolizione di opere pretese abusive;
dell'atto del Comune di Genova, Direzione Territorio Sviluppo Economico Ambiente, Settore Edilizia Privata, prot. 523272 del 19/01/2007;
del provvedimento del Comune di Genova, Direzione Territorio Mobilità Sviluppo Economico Ambiente - U.O. Edilizia Privata prot. n. 781/AE del 09/10/2001 recante ingiunzione di demolizione di opere abusive;
dell'atto del Comune di Genova, Direzione Territorio Mobilità Sviluppo Economico Ambiente - U.O. Edilizia Privata prot. n. 781/AE del 21/06/2001 recante verbale di accertamento di illecito edilizio;
dell'atto del Comune di Genova, Direzione Territorio Mobilità Sviluppo Economico Ambiente - U.O. Edilizia Privata prot. n. 781/AE recante ad oggetto opere abusive in Via Lungotorrente Secca civ. 12;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, nessuno escluso, comunque lesivo della posizione giuridica dei ricorrenti;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Graziella Ravera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/12/2008 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 19, 21 e 28 aprile 2008 Vittorio Martino Cassini, Angelo Congiu, Calogero Valenza e Francesco Naso esponevano di essere proprietari di appartamenti in Genova, Lungotorrente Secca 12, e in quanto tali di aver ricevuto ciascuno dall’epoca dell’acquisto del proprio immobile in qualità di pertinenza le cantine poste in un corpo di fabbrica separato, identificato alla particella 664 del foglio 9 ed avente forma irregolare di dimensioni pari a circa metri 3 per 5 più 3,50 per 4,10, di altezza media di m. 2,20, con un tetto ad una falda inclinata e costruito in parte in muratura, in parte in legno.
Detto immobile, dal giugno del 2001, era divenuto oggetto di un procedimento avviato dai competenti uffici comunali finalizzato all’eventuale applicazione dei provvedimenti repressivi di cui all’art. 7 L. 47/85, perché realizzato in assenza di titolo; gli esponenti avevano inviato memorie alla P.A. significando la risalenza nel tempo del manufatto, secondo alcuni realizzato nel 1947, secondo altri - allegando una dichiarazione ex art. 76 d.P.R. 445/00 - al 1928.
Il Comune aveva infine asserito che le dichiarazioni contrastanti nulla provavano, che le opere realizzate erano soggette a permesso di costruire e che non vi era alcuna discrezionalità circa il tipo di sanzione da applicarsi e quindi aveva ingiunto la demolizione del manufatto.
I ricorrenti deducevano le seguenti censure:
1.Eccesso di potere per sviamento conseguente all’inesistenza di un pubblico interesse la demolizione. Omessa valutazione dei diritti acquisiti dai ricorrenti. Violazione dell’art. 3 L. 214/90. Eccesso di potere per carenza assoluta della motivazione dell'ordine di demolizione e per violazione dei principi di buona amministrazione: Ingiustizia grave e manifesta. I ricorrenti ritengono di aver dimostrato che il manufatto risale ad epoca anteriore alla formazione di uno strumento urbanistico da parte del Comune di Genova. In ogni caso, sia che esso sia stato costruito nel 1929, sia nel 1947, non è comprensibile il perché dell’adozione di provvedimento ripristinatorio in seguito ad inerzia di tanti decenni, inerzia che non può non aver ingenerato un evidente affidamento in capo agli amministrati, vista anche l’assenza di iniziative da parte della proprietaria del terreno in cui insiste la piccola costruzione. E’ chiaro che la P.A., secondo consolidata giurisprudenza, doveva ampiamente richiamare le ragioni di interesse pubblico che solo dopo oltre mezzo secolo imponevano l’adozione dell’ingiunzione di demolizione.
2.Violazione degli artt. 3, 7 e 10 L. 241/90. Eccesso di potere per mancanza assoluta di motivazione. Difetto assoluto di istruttoria. Manca qualsiasi motivazione in relazione all’istruttoria seguita, istruttoria che appare del tutto lacunosa.
I ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Genova si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 197 del 5 giugno 2008 questo Tribunale accoglieva la domanda di sospensione cautelare dell’ingiunzione impugnata.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Oggetto dell’impugnativa è l’ingiunzione di demolizione emessa dal Comune di Genova riguardo a un piccolo manufatto di forme irregolari – m. 3,00 x m. 5,00 più m. 3,50 x m. 4,10 e altezza media di m. 2,20 - situato nei pressi del civico 12 di Lungotorrente Secca sul terreno di proprietà di tale Maria Graziella Ravera ora costituita, realizzato senza titolo edilizio e adibito a cantine e/o ripostigli delle abitazioni dei quattro attuali ricorrenti.
Costoro sostengono che l’ingiunta demolizione dovrebbe ritenersi illegittima, perché ordinata nei confronti di un’opera sussistente da lunghissimo tempo - secondo una dichiarazione di terzo depositata in giudizio risalirebbe alla fine degli anni 20, secondo altra alla fine degli anni 40 - e che quindi doveva considerarsi ormai legittimata dall’inerzia della P.A. e dei proprietari del terreno durate decenni e dal conseguente affidamento dei proprietari della costruzione.
Oltretutto la P.A. si sarebbe dovuta premurare, nell’emettere il provvedimento sanzionatorio, di motivare il perché della sua adozione dopo tantissimo tempo indicando le ragioni di interesse pubblico che portavano alla demolizione di un’opera la cui presenza era ormai consolidato sul territorio.
Le censure sono infondate.
Se effettivamente la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto una sorta di “legittimazione” di abusi edilizi risalenti nel tempo, lo ha affermato relativamente ad abusi la cui risalenza nel tempo era veramente lata oppure nel caso in cui le difformità riguardavano minimi ampliamenti o diversità rispetto al regolare titolo rilasciato.
E’ evidente infatti che l’interesse pubblico al rispetto delle norme urbanistiche è prioritario nei casi in cui si rinvenga una costruzione su un’area inedificabile e ciò anche ove l’abuso permanga nel tempo tanto da far immaginare una sopravvenuta conformità dell’opera; certo è che qualora un abuso di tal fatta venga tollerato dalla P.A. per un paio di generazioni e magari superi la successione di svariati piani urbanistici, un’eventuale ordinanza di demolizione dovrà sicuramente basarsi su ragioni pubbliche veramente superiori.
Diverso è invece il caso delle difformità così come prima descritte.
In questo caso la sanzione demolitoria si inserisce nel bilanciamento interesse pubblico-interesse privato con maggiori garanzie nei confronti dell’affidamento dell’amministrato, poiché l’interesse pubblico al corretto governo del territorio e il vincolo dei pubblici uffici a sanzionare obbligatoriamente gli abusi si attenuano, allorché l’impatto delle difformità gode di minima “visibilità” e soprattutto può essere raggiunto anche da alternativa sanzione pecuniaria.
Nel caso in esame abbiamo invece un’opera la cui origine temporale è assolutamente non accertabile e certamente non risalente a svariati decenni addietro come sostenuto dai ricorrenti, comunque priva di alcun titolo edilizio e sorgente su particella catastale qualificata come “seminativo arborato”.
Il Collegio ritiene che il comportamento degli uffici comunali genovesi sia stato del tutto corretto: gli interessati hanno infatti esibito due dichiarazioni sostitutive di atto notorio riguardanti l’epoca della costruzione del manufatto assolutamente discordanti e quindi autonomamente prive di quel minimo valore probatorio di cui tali atti sono dotati in generale nel processo amministrativo ed in particolare nel campo degli abusi edilizi; perciò l’amministrazione ha comunque valutato tali acquisizioni istruttorie e ha ritenuto logicamente attendibili gli elementi documentali, ovverosia la cartografia catastale aggiornata al 1971 e un decreto del tribunale civile di Genova del 1972 recante il trasferimento in proprietà a Maria Graziella Ravera della particella 664 – allora mappale 219 - in cui non vi è alcun dato che confermi in qualche modo le dichiarazioni “testimoniali” allegate dai ricorrenti.
Considerato quanto sopra, si deve quindi rilevare che la costruzione risale agli anni 70, epoca in cui avvenne il primo acquisto del vicino appartamento da parte di uno dei ricorrenti, Francesco Naso.
Perciò la fattispecie in esame non presenta le caratteristiche di grande risalenza di un’opera tale da richiedere approfondite motivazioni in punto di interesse pubblico sulle determinazioni demolitorie, risalenza che se non deve giungere a epoca anteriore al 1942, vale a dire alla legge urbanistica generale, deve essere almeno caratterizzata da un mezzo secolo di età; tali considerazioni si devono svolgere, riprendendo anche le affermazioni generali prima riportate circa la giustificazione di “vecchi” abusi, proprio perché nel caso di specie si tratta di un intero manufatto assolutamente privo di titolo e per di più realizzato su un terreno agricolo e non di difformità quali aumenti di cubatura o modifiche di progetto oppure ancora mutamenti delle caratteristiche di interventi tutti questi comunque regolarmente assentiti.
Se in questo caso i trenta e passa anni dalla realizzazione dell’abuso possono portare a un consolidamento reale, la fattispecie in esame non ricade certo in questa possibilità, visto appunto che si tratta di organismo edilizio del tutto autonomo e del tutto privo di licenza edilizia, concessione edilizia o permesso di costruire.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
L’inerzia prolungata del Comune nell’adottare l’ingiunzione di demolizione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.1^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Santo Balba, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)