N. 00068/2009 REG.SEN.
N. 00359/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 359 del 2008, proposto da:
Emanuele Zanon, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Comune di Cordenons, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso Alessandro Tudor Avv. in Trieste, Galleria Protti 1;
per l'annullamento
il silenzio serbato dal Comune di Cordenons alla motivata richiesta di accesso agli atti amministrativi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cordenons;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Trattasi di ricorso per l’accesso proposto da un dipendente comunale che ha chiesto di vedere tutti gli atti, anche interni e manoscritti, inerenti al procedimento conclusosi con la delibera di giunta comunale n. 138 del 28.5.07, che sarebbe il presupposto sostanziale di una scheda di valutazione a lui sfavorevole perché gli era stata addebitata la perdita di un contributo.
Il Comune ha soddisfatto la sua richiesta in maniera ritenuta solo parziale perché non gli sono stati rilasciati la copia della relazione al conto consuntivo modificata dalla Giunta comunale, un manoscritto accluso al medesimo atto e la successiva relazione modificata in modo da attribuirgli la perdita del contributo.
Si sostiene che vi sarebbe violazione degli artt. 22 e 25 della l. 241/1990, degli artt. 7 e 9 del DPR 184/2006 ed eccesso di potere per carenza di motivazione, dato che la mancata produzione non permetterebbe al ricorrente di conoscere compiutamente gli atti posti in essere dall’amministrazione nell’espletamento dell’attività di valutazione del suo operato.
L’amministrazione resistente ha controdedotto ribadendo le proprie posizioni quali esposte nella impugnata nota 10.7.2008, nel senso di un’eccessiva genericità della domanda che non contiene gli estremi degli atti richiesti o altri elementi atti a consentirne l’ esatta individuazione.
Il Collegio osserva che, avendo il ricorrente circoscritto la propria richiesta agli atti inerenti ad uno specifico procedimento ed avendo ricordato anche come si tratti di quello che ha portato alla motivazione dell’attribuzione della sua valutazione da parte del Segretario – Direttore Generale, la sua richiesta non può ritenersi generica né carente di interesse.
In buona sostanza il ricorrente, come meglio emerso anche dalle precisazioni fornite in corso di causa, desidera avere accesso a tutta la documentazione inerente la questione del contributo per la Biblioteca Civica.
Il Collegio ritiene anzitutto di precisare che tra gli atti di cui può venir chiesta l’ostensione, non rientrano minute o altro tipo di documentazione costituente elaborazione interna ed informale dell'organo amministrativo, la quale è, per definizione, prodromica all’attività provvedimentale estrinsecantesi nell’adozione dell’atto amministrativo (T.A.R Emilia Romagna Bologna, sez. II, 05 dicembre 2005, n. 1686, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 10 gennaio 2003 , n. 10) e quindi non sussumibile nella nozione di documento amministrativo, mentre vi rientrano atti ufficiali quali eventuali relazioni e/o comunicazioni di titolari di uffici comunali che siano state ufficialmente inviate ad organi comunali per l’adozione di atti degli stessi.
Premesso quanto sopra il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto ad ottenere l’accesso a tale documentazione, se ed in quanto esistente, e ad ottenere comunque un chiaro ed inequivoco pronunciamento del Comune in ordine alla sua eventuale inesistenza.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto nei termini sopra precisati.
Le spese vanno comunque compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie in parte nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione e ordina al Comune di Cordenons di provvedere nel senso in premessa specificato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2009