Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.2-2009 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 6 febbraio 2009 n. 212
M. Nicolosi Pres. - A. Cacciari Est.
Soc. del Debbio s.p.a. anche quale capogruppo dell’A.T.I. (Avv.ti M.G. Longo e G. Toscano) contro il Comune di Pisa (Avv.ti G. Gigliotti, G. Lazzeri e S. Caponi)


1. Giurisdizione e competenza – Appalti - Legge di gara che prevedeva che il vincolo contrattuale si sarebbe costituito solo al momento della stipulazione del contratto mai avvenuta – La procedura deve essere considerata ancora in corso – Controversia - Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo - Sussistenza

 

2. Responsabilità e risarcimento – Possibilità per il G.A. di verificare il rispetto da parte della pubblica amministrazione degli obblighi di buona fede nelle trattative precontrattuali – Sussistenza – Procedure ad evidenza pubblica - Applicabilità

1. In tema di riparto di giurisdizione sulle controversie in materia di appalti, laddove la legge di gara preveda che il vincolo contrattuale, e con esso l’affidamento dei lavori, si sarebbe costituito solo al momento della stipulazione del contratto che nella fattispecie non é mai avvenuta deve concludersi che essendo la “procedura di affidamento” ancora in corso nel momento in cui è sorta la lite, è operante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel cui ambito può essere sindacato sia il corretto esercizio del potere pubblicistico, nelle fasi precontrattuali che ne richiedono l’esercizio, sia il rispetto di diritti soggettivi cui l'amministrazione è tenuta laddove vengano in rilievo posizioni paritetiche con i terzi, come quando si faccia questione di responsabilità per violazione delle regole di buona fede nelle trattative precontrattuali.

 

2. Costituisce jus receptum la considerazione che il giudice ben può verificare il rispetto da parte della pubblica amministrazione degli obblighi di buona fede nelle trattative precontrattuali. Tale forma di responsabilità incombe sull'ente pubblico al pari di qualunque altro soggetto privato, e consegue al mancato rispetto degli obblighi disposti dagli artt. 1337 e 1338 c.c.. La responsabilità precontrattuale sorge quindi in conseguenza di un atteggiamento colposo o doloso che ingeneri un legittimo affidamento in capo al contraente nell'ambito di trattative contrattuali che, pur essendo procedimentalizzate nell'evidenza pubblica, oltre a situazioni di interesse legittimo possono fare emergere anche situazioni di diritto soggettivo, ed anzi l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva delle relative liti trova la sua ragion d'essere proprio in tale intreccio di diritti ed interessi. Nella fattispecie in esame non si riscontra l'esistenza di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente. Questa infatti era stata avvisata dell'impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto con la nota del Segretario generale comunale 24 gennaio 1995, e pertanto non poteva nutrire una legittima aspettativa in proposito. Inoltre non si ravvisa un atteggiamento colposo in capo all’intimata Amministrazione poiché non è provata la conoscenza da parte sua né dell’illegittimità dei provvedimenti di approvazione del progetto e di occupazione d'urgenza del sito ove realizzare il parcheggio in questione, né dell'intenzione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Toscana e del Lazio di incardinare il ricorso avverso i medesimi. La mancata stipulazione del contratto con la ricorrente consegue a tali avvenimenti che si qualificano come fatti sopravvenuti all'espletamento della gara di appalto, e non è provato che gli stessi potessero essere previsti dall'Amministrazione intimata, la quale pertanto è esente da ogni forma di responsabilità precontrattuale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 516 del 2007, proposto da:

Soc. del Debbio s.p.a., quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. tra la Del debbio s.p.a. e la I.E.S. di Berti Romolo s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Longo e Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;

contro



Il Comune di Pisa in persona del dirigente competente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Gigliotti, Gloria Lazzeri e Susanna Caponi, con domicilio eletto presso Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta n. 2;

per la declaratoria dell'illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione comunale in occasione della procedura di licitazione privata per l'appalto dei lavori relativi alla realizzazione del parcheggio della S.S.N. 12 Abetone-Brennero, nonchè di tutti gli atti posti in essere dopo l'aggiudicazione definitiva in favore della A.T.I. ricorrente, e per la condanna del Comune di Pisa al risarcimento del danno conseguentemente subito dalla ricorrente, in qualità di aggiudicataria definitiva della licitazione de qua.




Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/01/2009 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



L’impresa ricorrente, costituita in associazione temporanea con la I.E.S. di Berti Romolo s.r.l., ha partecipato ad una procedura di licitazione privata indetta dal Comune di Pisa con bando del 12 ottobre 1994 per la realizzazione di un parcheggio lungo la strada statale 12 Abetone Brennero. All’esito della procedura é risultata aggiudicataria ed il Comune, con nota 21 dicembre 1994, ha comunicato l'aggiudicazione definitiva chiedendo la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto, adempimento cui la ricorrente ha ottemperato.
Nel frattempo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Toscana e del Lazio, proprietario di parte dell'area oggetto di intervento, aveva impugnato innanzi a questo Tribunale Amministrativo le deliberazioni comunali di approvazione del progetto e di occupazione d'urgenza del sito. Questo Tribunale, con ordinanza n. 672/94, ha accolto l'istanza di sospensione, e la circostanza è stata comunicata alla ricorrente con nota del Segretario generale comunale 24 gennaio 1995, nella quale veniva dato atto dell'impossibilità di stipulare il contratto. Il Comune ha poi impugnato l'ordinanza, ma il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado.
Dopo circa due anni e mezzo dall’avvenuta aggiudicazione il Comune di Pisa, con nota spedita via fax il 20 marzo 1997, nel pomeriggio, ha chiesto la disponibilità ad eseguire i lavori con lo stesso ribasso offerto in fase di gara, specificando che la risposta avrebbe dovuto pervenire entro le ore 12 del giorno successivo ed il mancato riscontro avrebbe avuto valore di rinuncia. La ricorrente ha riscontrato nei termini chiedendo un incontro per l’aggiornamento delle condizioni economiche dell'operazione, stante il periodo trascorso. L’Amministrazione non ha dato alcun riscontro né a questa, né ad una successiva intimazione inoltrata il 15 dicembre 1997.
Nel frattempo essa aveva avviato trattative con l'Istituto Zooprofilattico per raggiungere un accordo sulla lite, che è stata poi definita con l'acquisto di un'area più ridotta rispetto a quella indicata nel progetto originario, che è stato pertanto rielaborato ed approvato in nuova versione con delibera di giunta comunale 30 dicembre 1997 n. 2791. In data 8 maggio 1998 è stato pubblicato un nuovo avviso di gara per i lavori relativi al suddetto parcheggio, alla quale la del Debbio s.p.a. e la I.E.S. di Berti Romolo s.r.l. hanno partecipato singolarmente, non più unite in associazione temporanea (verbale di gara in data 7 luglio 1998). La gara è stata aggiudicata in via definitiva alla I.E.S. di Berti Romolo s.r.l. con provvedimento dirigenziale 29 luglio 1998, n. 11.
L’Amministrazione, con nota 1 dicembre 1998, ha invitato la ricorrente a ritirare la polizza rilasciata a titolo di cauzione e questa, ritenendola responsabile per la mancata stipulazione del contratto originario, con atto notificato il 21 luglio 2000 l’ha citata innanzi al giudice ordinario. Quest’ultimo ha però declinato la giurisdizione con sentenza n. 466/2006. Essa si è allora determinata a proporre il presente gravame notificato il 26 marzo 2007 e depositato il 5 aprile 2007.
Si è costituita l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 22 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Con il presente gravame la ricorrente formula una richiesta risarcitoria, ritenendo che l'Amministrazione intimata sia incorsa in responsabilità precontrattuale per non avere stipulato il contratto di appalto per la realizzazione di un parcheggio, nonostante l'intervenuta aggiudicazione definitiva dei lavori. A suo dire sussisterebbero tutti gli elementi di tale responsabilità stante il ragionevole affidamento ingenerato sulla conclusione del contratto e l'assenza di una giusta causa di recesso. Inoltre non sarebbe stato rispettato il termine di sessanta giorni previsto dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per la stipulazione del contratto aggiudicato. Chiede l'ammissione di una consulenza tecnica per valutare le voci del danno subito.
L'Amministrazione intimata eccepisce la prescrizione poiché è trascorso un periodo maggiore di cinque anni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva in data 21 dicembre 1994. Nel merito, replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente.

2. In via preliminare il Collegio ritiene di esaminare la sussistenza della propria giurisdizione.
Alla controversia in esame è applicabile la normativa in tema di riparto di giurisdizione di cui all’art. 244, comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), in vigore al momento di proposizione della presente domanda, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione sulle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Occorre dunque verificare se la presente controversia sia sorta in una fase anteriore o successiva alla conclusione della procedura de qua.
La presente fattispecie si situa nella fase compresa tra l'aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto, la cui mancata conclusione è all'origine della lite. Gli atti della gara, bandita nel vigore della normativa precedente al Codice dei contratti pubblici, evidenziano la volontà dell'Amministrazione intimata di non addivenire alla creazione del vincolo negoziale al momento dell'aggiudicazione, ma di rinviarlo alla successiva stipulazione del contratto. Depone in tal senso la disposizione contenuta nella lettera di invito in data 12 ottobre 1994, sez. C, lett. A), in base alla quale l'aggiudicatario avrebbe dovuto, tra l’altro, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione produrre una dichiarazione dalla quale risultasse la persona designata a firmare il contratto. Inoltre il provvedimento di aggiudicazione definitiva 14 dicembre 1994, n. 61, prevedeva espressamente la successiva stipulazione con la ricorrente di regolare contratto in forma pubblico-amministrativa e affidava alla stessa l'esecuzione dei lavori sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 37, l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F.
Se ne può quindi concludere che la legge di gara prevedeva che il vincolo contrattuale, e con esso l’affidamento dei lavori, si sarebbe costituito solo al momento della stipulazione del contratto che nella fattispecie non é mai avvenuta. La “procedura di affidamento” era quindi ancora in corso nel momento in cui è sorta la presente lite, sicché deve ritenersi che nel segmento procedimentale al quale si riferisce la controversia in esame sia operante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della normativa sopra citata, nel cui ambito può essere sindacato sia il corretto esercizio del potere pubblicistico, nelle fasi precontrattuali che ne richiedono l’esercizio, sia il rispetto di diritti soggettivi cui l'amministrazione è tenuta laddove vengano in rilievo posizioni paritetiche con i terzi, come quando si faccia questione di responsabilità per violazione delle regole di buona fede nelle trattative precontrattuali.

3. Costituisce jus receptum la considerazione che il giudice ben può verificare il rispetto da parte della pubblica amministrazione degli obblighi di buona fede nelle trattative precontrattuali (Cass. SS. UU. 12 maggio 2008, n. 11656). Tale forma di responsabilità incombe sull'ente pubblico al pari di qualunque altro soggetto privato, e consegue al mancato rispetto degli obblighi disposti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. Trattasi di obblighi che gravano su tutti i soggetti dell'ordinamento nell'ambito della vita di relazione e che qualificano tale forma di responsabilità come extracontrattuale.
Nella fase di affidamento dei contratti pubblici può accadere che l'amministrazione assuma una responsabilità risarcitoria conseguentemente all'annullamento di provvedimenti illegittimi ma, in tal caso, non si tratterà di responsabilità precontrattuale propriamente detta, bensì di una ordinaria responsabilità da lesione dell’interesse legittimo, non venendo in rilievo la violazione dei canoni privatistici di buona fede ma l'esercizio scorretto di un potere autoritativo. La responsabilità precontrattuale è stata affermata invece in relazione alla lesione dell’affidamento ingenerato colposamente in capo ai soggetti partecipanti ad un gara per un pubblico appalto in relazione all'emanazione di provvedimenti che, pur essendo legittimi, sono sintomo di una condotta illecita. E’ il caso, ad esempio, della revoca legittima ma tardiva di una gara che non avrebbe dovuto avere inizio per mancanza di fondi (Cons. Stato V, 6 dicembre 2006 n. 7194).
La responsabilità precontrattuale che la ricorrente contesta alla stazione appaltante sorge quindi in conseguenza di un atteggiamento colposo o doloso che ingeneri un legittimo affidamento in capo al contraente nell'ambito di trattative contrattuali che, pur essendo procedimentalizzate nell'evidenza pubblica, oltre a situazioni di interesse legittimo possono fare emergere anche situazioni di diritto soggettivo, ed anzi l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva delle relative liti trova la sua ragion d'essere proprio in tale intreccio di diritti ed interessi.
Nella fattispecie in esame non si riscontra l'esistenza di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente. Questa infatti era stata avvisata dell'impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto con la nota del Segretario generale comunale 24 gennaio 1995, e pertanto non poteva nutrire una legittima aspettativa in proposito. Inoltre non si ravvisa un atteggiamento colposo in capo all’intimata Amministrazione poiché non è provata la conoscenza da parte sua né dell’illegittimità dei provvedimenti di approvazione del progetto e di occupazione d'urgenza del sito ove realizzare il parcheggio in questione, né dell'intenzione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Toscana e del Lazio di incardinare il ricorso avverso i medesimi. La mancata stipulazione del contratto con la ricorrente consegue a tali avvenimenti che si qualificano come fatti sopravvenuti all'espletamento della gara di appalto, e non è provato che gli stessi potessero essere previsti dall'Amministrazione intimata, la quale pertanto è esente da ogni forma di responsabilità precontrattuale. Il ricorso deve quindi essere respinto.
Ciò consente al Collegio di prescindere dalla trattazione dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente amministrazione, la quale, tuttavia, si dimostra infondata avuto riguardo all’azione civile promossa con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2000 i cui effetti interruttivi sul termine di prescrizione si mantengono nel presente giudizio anche in ragione degli effetti della translatio iudicii derivante dalla pronuncia di difetto di giurisdizione pronunciata dal giudice ordinario.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della novità delle questioni affrontate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sez. II, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento