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T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 25 febbraio 2009 n. 472


Pubblica amministrazione - Silenzio della pubblica amministrazione – Esame della fondatezza della domanda – Rilascio del permesso di soggiorno

In tema di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, proprio in considerazione del complesso di elementi e requisiti che l'Amministrazione deve acquisire e valutare, in caso di inerzia di essa, l’esame della fondatezza della pretesa può condurre solo alla declaratoria dell'obbligo di provvedere entro il termine fissato dal giudice.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
terza Sezione



con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti - Presidente
Stefano Mielli - Referendario
Marina Perrelli - Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 1326/2008, proposto, ex art. 21 bis l. 1034/71, da

Bello Sames, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

CONTRO



l'Amministrazione dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, non costituita in giudizio;

PER L’ACCERTAMENTO



dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Treviso sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché della fondatezza della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, con conseguente condanna al risarcimento del danno per la reiterata inadempienza dell’Amministrazione procedente.

Visto il ricorso, notificato il 18 giugno 2008 e depositato presso la Segreteria il 9 luglio 2008, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008 - relatore il Referendario M. Perrelli - l’avv. Parpinel in sostituzione di Filippi per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



Il 21 giugno 2006 la ricorrente, cittadina nigeriana regolarmente presente in Italia dal 1999 in forza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con validità fino al 27 aprile 2006, presentava alla Questura di Treviso domanda di rinnovo del detto titolo di soggiorno.
A seguito della predetta richiesta la Questura competente rilasciava alla ricorrente un cedolino, disponendone la comparizione per il 20 febbraio 2007 per procedere al fotosegnalamento. Tale appuntamento veniva più volte rinviato (la prima volta il 30 marzo 2007 e poi rimandato dopo due mesi e dopo tre mesi, come risulta dal retro del tagliando rilasciato dalla Questura di Treviso).
Il 3 aprile 2008 la ricorrente inviava alla Questura un fax per conoscere le ragioni del ritardo nell’esame della propria pratica, giacché la pendenza della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno non le consentiva di ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare con il proprio coniuge. Nonostante tale ultimo sollecito, la ricorrente non riceveva alcuna notizia circa lo stato del procedimento concernente il rinnovo del permesso di soggiorno.
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità dell’inerzia dell'Amministrazione, nonché della fondatezza della pretesa azionata, con conseguente condanna della P.A. al risarcimento dei danni derivati dalla reiterata inadempienza.
Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
1.1. In via preliminare deve essere evidenziato che ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 286/1998 il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato all'accertamento dei requisiti ivi previsti. In particolare l'art. 5, comma 9, del D. Lgs. citato stabilisce che "Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto.".
Passando ad esaminare il caso di specie, deve rilevarsi: - che la ricorrente ha presentato regolare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in data 21 giugno 2006; - che detta domanda è stata ricevuta dall'Amministrazione (come si è premurata di dimostrare in giudizio la stessa ricorrente); - che ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998, l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento decisorio sull'istanza entro il termine di venti giorni dalla ricezione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e, comunque, si sarebbe dovuta attivare per la conclusione della predetta procedura dopo avere ricevuto il 3 aprile 2008 espressa richiesta di notizie in ordine allo stato della stessa; - che sono trascorsi oltre due anni dalla data di presentazione della domanda da parte della ricorrente senza che l'Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento decisorio. Ritiene, quindi, il Collegio che il silenzio serbato dall'Amministrazione sia illegittimo.
Pertanto, il Tribunale ordina all'Amministrazione dell'Interno di provvedere sulla domanda della ricorrente. A tal proposito, anche in considerazione del lungo tempo già trascorso, fissa il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
1.2. La richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa deve, invece, essere respinta.
Ai fini della definizione dell'istanza presentata dalla ricorrente, l'amministrazione deve compiere un accertamento correlato non solo alla sussistenza dei presupposti previsti per il particolare titolo, ma di tutti i requisiti prescritti dai richiamati artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 286/1998. Si è, quindi, in presenza di una attività che, pur dovendosi comunque concludere con un provvedimento espresso, è connotata in termini di ampia discrezionalità (Cons. Stato, sez. IV n. 4731 del 14.9.2005; n. 8063 del 14.12.2004; n. 5086 del 14.07.2004). Tale precisazione è necessaria al fine di ben delineare l'ambito di cognizione del giudice amministrativo in tema di silenzio sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, tenuto conto che, dopo le modifiche apportate alla L. 241/90 dall'art. 3, comma 6 bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, in sede di ricorso ex art. 21 bis della legge n. 1034/1971, "Il giudice può conoscere della fondatezza della domanda.". Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, l'ambito di accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale, rimane inevitabilmente segnato dalla connotazione del tipo di attività, discrezionale o vincolata (Cons. Stato, sez. VI, 28.4.2008 n. 1873; T.A.R Lazio, sez. Roma, sez. II, 4.6.2008, 5490; T.A.R. Lazio, Sez. Latina 27.10.2006 n. 1379; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 13.6.2005 n. 3044); tant'è che ove siano implicate opzioni riconducibili alla prima, il richiesto accertamento non può estendersi ad una verifica della fondatezza tale da condurre "ad una valutazione giudiziale piena che investa anche i contenuti sostanziali del rapporto tra cittadino ed amministrazione”
Pertanto, in tema di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, proprio in considerazione del complesso di elementi e requisiti che l'Amministrazione deve acquisire e valutare, l'esame della fondatezza della pretesa può condurre solo alla declaratoria dell'obbligo di provvedere entro il termine fissato dal giudice. 1.3. Deve, infine, essere rigettata anche la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente non avendo la stessa assolto all’onere probatorio su di lei gravante ai sensi dell’art. 2697 c.c..
La sig.ra Bello Sames, peraltro, non solo non ha specificato il danno asseritamente patito, danno che non può ritenersi integrato dal mero ritardo nella decisione dell’istanza dalla medesima presentata, atteso che con il rilascio del cedolino la stessa ha continuato a lavorare e ad ottenere il rinnovo del contratto di lavoro con la Luxottica s.r.l., ma non si neanche è premurata di fornire alcun elemento probatorio atto a consentirne un’eventuale quantificazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione e ordina alla Questura di Treviso di provvedere sull'istanza presentata dalla ricorrente, entro il termine di trenta giorni. Rigetta le altre domande.
Condanna l'Amministrazione resistente a corrispondere al procuratore antistatario la somma complessiva di € 1.300,00 (milletrecento/00), di cui euro 200,00 (duecento/00), a titolo spese, e il resto per diritti ed onorari di difesa, oltre IVA e CPA.
Condanna, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis del D.P.R. n. 115/2002, l'Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente il contributo unificato pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2008.



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