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| n.2-2009 - © copyright |
T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 25 febbraio 2009 n. 466
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Pubblica amministrazione - Documentazione amministrativa – Documento in possesso della PA
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Quando l’Amministrazione dichiara di non essere in grado di rintracciare un documento che essa risulta detenere, e da essa stessa richiesto all’interessato per attribuirgli un’utilità, nonostante questi abbia fornito specifici elementi per individuarlo, la stessa potrà legittimamente eccepire che la domanda è carente del documento soltanto se riesca a dimostrare che l’irreperibilità del documento non è imputabile a sua negligenza (e tale va considerata anche una disfunzione organizzativa), e che gli eventuali elementi presuntivi e circostanziali forniti in dall’interessato non sono concretamente in grado di supplire al documento mancante.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
terza Sezione
con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti - Presidente
Angelo Gabbricci - Consigliere, relatore
Marina Perrelli - Referendario
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio, introdotto con il ricorso n. 2012/2008, proposto da
Sonnenblume S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. P. Ciatara, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia, San Marco 1130;
contro
il Comune di Venezia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gidoni e Ballarin, della civica Avvocatura, con elezione di domicilio nella sede municipale;
e nei confronti di
Carla Gandolfo, Nicola Poli, Riccardo Crespan, Raffaella Crosara, Angelo Fontana, Davide Garlato, Gianluca Manente, Stefano Martin, Alessandro Massalongo, Rita Mazzuco, Bettina Miele, Claudio Nordio,
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per l’annullamento:
1) del provvedimento 17 settembre 2008, prot. 2007.385869 del Comune di Venezia, notificato il 22 settembre 2008, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di anzianità di presenza relativa al mercato turistico giornaliero di Rialto ed è stata rigettata l’istanza di revisione della graduatoria presentata dalla ricorrente;
2) della graduatoria sub 1, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata al 20° posto anziché in quello spettante in corretta applicazione dei criteri per la formazione della stessa.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 10 dicembre 2008 (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci), l’avv. Ciatara per la parte ricorrente e l’avv. Ballarin per il Comune di Venezia;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
1.1. Il Comune di Venezia, con la deliberazione consiliare 4 giugno 2007, n. 67, ha disposto, tra l’altro, il riordino del mercato di Rialto, prevedendo lo spostamento dei posteggi assegnati ad alcuni dei commercianti ambulanti, e la conseguente riassegnazione nelle nuove aree prestabilite.
È stata così formata una graduatoria degli stessi ambulanti, secondo l’anzianità di presenza, calcolata assommando i successivi subingressi nell’autorizzazione commerciale sino a risalire al titolare originario.
1.2. Il Comune ha dapprima predisposto una graduatoria provvisoria, avverso la quale sono state presentate delle istanze di revisione, tra cui quella di Sonnenblume S.n.c., respinta “per carenza documentale” con la determinazione 17 settembre 2008, n. 2008.385969.
Lo stesso provvedimento ha altresì approvato la graduatoria definitiva di anzianità, in cui Sonnenblume è stata collocata al ventesimo posto, con decorrenza della licenza dal 17 luglio 1971.
1.3. Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in esame (inizialmente introdotto con motivi aggiunti nel ricorso 2258/2007, e poi da quello separato con ordinanza collegiale 173/2008); il Comune di Venezia si è costituito in causa, concludendo per la reiezione; non così invece i controinteressati, cui il ricorso è stato peraltro ritualmente notificato.
2.1. Nella sua istanza di revisione, la Sonnenblume aveva rilevato come, nel calcolo della sua anzianità, il Comune non fosse risalito sino all’originario titolare del posteggio, tale Giuseppe Parutto.
Questi, si legge nel ricorso, aveva costì iniziato a svolgere la sua attività almeno dal 1952, e nel 1971 gli era poi succeduto il figlio Carlo, al quale era infine subentrata la Sonnenblume.
2.2. La prima autorizzazione – o atto equipollente - relativa all’originario titolare, non era nella disponibilità dell’attuale, il quale aveva perciò chiesto di accedere al relativo fascicolo, archiviato presso lo stesso Comune di Venezia.
L’ufficio competente, tuttavia, (le difese in causa lo hanno confermato), si dichiarò impossibilitato a reperirlo in base ai dati cronologici e personali forniti da Sonnenblume: sarebbe stato invece necessario conoscere il numero attribuito alla licenza di Giuseppe Parutto, ignoto sia alla Sonnenblume sia al suo immediato dante causa, al quale la licenza originaria non era stata semplicemente volturata, ma sostituita con un nuovo documento.
2.3. Sonnenblume, pertanto, aveva potuto comprovare la sua richiesta di revisione solo mediante due dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, la prima del citato Carlo Parutto, e l’altra di un altro negoziante della zona, il quale aveva affermato di ricordare la presenza del banco condotto da Giuseppe Parutto, sin dall’inizio degli anni 50: elementi ritenuti però insufficienti dal Comune di Venezia.
2.4. Le censure sono così rubricate:
1) carenza d’istruttoria e violazione dei principi e dei canoni di correttezza e razionalità dell’azione amministrativa; travisamento di fatto;
2) violazione delle norme generali regolanti la formazione della graduatoria d’anzianità de qua;
3) violazione degli artt. 47 e 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, difetto di motivazione.
3.1. Il ricorso è fondato.
Invero, ad avviso del Collegio la richiesta, presentata da Sonnenblume al Comune per rintracciare la licenza originaria di Giuseppe Parutto, era accompagnata da elementi sufficienti, giacché, secondo ragionevolezza ed esperienza, qualsiasi efficiente struttura archivistica deve disporre di rubriche cronologiche ed alfabetiche, le quali consentano di rintracciare i documenti da essa detenuti: né si può dubitare che un archivio generale (e così quello del Comune di Venezia) conservi traccia delle autorizzazioni già rilasciate pur se scadute, salvo che non ne risulti l'avvenuto scarto.
3.2. Se poi, invece, in concreto, le predette rubriche manchino, l’archivio sia frammentato in più sedi, i documenti siano conservati senza un ordine appropriato, difettino i dipendenti forniti di specifiche competenze, di ciò non si può evidentemente far carico all’utenza.
Invero, l’art. 18, II comma, della l. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente… l’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.
Invero, come già accennato, la data – seppure approssimativa – e il nominativo sono di solito elementi oggettivamente necessari e sufficienti per la ricerca di documenti, ferma la possibilità per l’Amministrazione di dimostrare il contrario, ma non certamente invocando le proprie soggettive carenze organizzative.
3.4. Insomma, quando l’Amministrazione dichiara di non essere in grado di rintracciare un documento che essa risulta detenere, e da essa stessa richiesto all’interessato per attribuirgli un’utilità, nonostante questi abbia fornito specifici elementi per individuarlo, la stessa potrà legittimamente negargli tale utilità, appunto perché la domanda è carente del documento, ma soltanto se riesca a dimostrare che l’irreperibilità del documento non è imputabile a sua negligenza (e tale va considerata anche una disfunzione organizzativa), e che gli eventuali elementi presuntivi e circostanziali, forniti in alternativa dall’interessato (e, così, anche gli eventuali atti sostitutivi di notorietà) non sono concretamente in grado di supplire al documento mancante.
4.1. Nella fattispecie, nulla di ciò è avvenuto.
Il Comune di Venezia non ha dimostrato l’irreprensibilità del proprio comportamento, né ha chiarito perché ha considerato insufficiente gli atti sostitutivi prodotti da Sonnenblume.
La graduatoria va dunque in parte qua annullata, e l’Amministrazione dovrà riprovvedere sulla posizione della ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione.
La novità della questione giustifica la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, liquidate per il resto come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la graduatoria in epigrafe impugnata nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna il Comune di Venezia alla rifusione del residuo in favore della ricorrente, liquidandole in € 1.500,00 di cui € 150,00 per spese anticipate ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 10 dicembre 2008.
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