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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 17 febbraio 2009 n. 256
G. Cicciò Pres. E. Di Santo Est.
Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da :
- M. Di Bella (Avv.ti F. Arrigoni, A. Pettini) contro il Comune di Signa, (Avv. A. Mazzanti) nei confronti di S. Pancani (non costituito)
- A. Matulli Alberto (Avv.ti F. Arrigoni, A. Pettini) contro il Comune di Signa, (Avv. A. Mazzanti) nei confronti di S. Pancani (non costituito)
- S. Pancani ora gli eredi E. Pancani ed altri (Avv. A. Sandrucci) contro il Comune di Signa (Avv. A. Mazzanti)
- S. Pancani ora gli eredi E. Pancani ed altri (Avv. A. Sandrucci) contro il Comune di Signa (Avv. A. Mazzanti) e nei confronti di M. Di Bella (non costituito)


Edilizia ed urbanistica - Ordine di sospensione lavori di lottizzazione abusiva ex art. 18 L. 47/85 – Previa comunicazione di avvio del procedimento - Necessità

In tema di lottizzazione abusiva di tipo prevalentemente formale l’accertamento, quale quello svolto e contestato (nel quale vi è solo la realizzazione dei presupposti giuridici senza una apprezzabile trasformazione urbanistica e materiale), non può essere affidato al mero riscontro del frazionamento o della vendita di un terreno, ma richiede la ricostruzione di un quadro indiziario dalla quale sia possibile desumere in via non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti. La partecipazione del privato consente spesso, nella fase istruttoria, di conoscere elementi e circostanze che in un procedimento di tipo indiziario qual è quello collegato ad una lottizzazione abusiva di tipo formale, evidenziano spesso una certa complessità e margini di valutazione discrezionale dei fatti da parte della pubblica amministrazione sui quali la partecipazione dei soggetti interessati potrebbe fornire una quadro chiarificatore utile ad escludere la sussistenza dell’abuso sospettato e quindi non necessario alcun provvedimento restrittivo. Ne consegue che è illegittima l’ordinanza di sospensione non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. La natura vincolata del provvedimento di sospensione è in tal senso un argomento inconferente, posto che la vincolatività dello stesso consegue ad un accertamento compiuto in ordine all’abuso sospettato e quindi si pone in un momento successivo allo stesso.


N. 00256/2009 REG.SEN.
N. 01113/1993 REG.RIC.
N. 01114/1993 REG.RIC.
N. 01209/1993 REG.RIC.
N. 01825/1993 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1113 del 1993, proposto da:

 

Di Bella Mariano, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Arrigoni, Andrea Pettini, con domicilio eletto presso Andrea Pettini in Firenze, via Landucci 17;

contro



Comune di Signa, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Mazzanti, con domicilio eletto presso Andrea Mazzanti in Firenze, piazza Indipendenza 13;

nei confronti di
Pancani Silvano
;

Sul ricorso numero di registro generale 1114 del 1993, proposto da:

 

Matulli Alberto, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Arrigoni, Andrea Pettini, con domicilio eletto presso Andrea Pettini in Firenze, via Landucci 17;

contro



Comune di Signa, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Mazzanti, con domicilio eletto presso Andrea Mazzanti in Firenze, piazza Indipendenza 13;

nei confronti di
Pancani Silvano;

Sul ricorso numero di registro generale 1209 del 1993, proposto da:

 

Pancani Silvano, ora gli eredi, Elio Pancani, Francesco Pancani, Nicola Pancani, Maria Grazia Chiappi, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Sandrucci, con domicilio eletto presso Andrea Sandrucci in Firenze, via U. Foscolo N. 26;

contro



Comune di Signa, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Mazzanti, con domicilio eletto presso Andrea Mazzanti in Firenze, piazza Indipendenza 13;

Sul ricorso numero di registro generale 1825 del 1993, proposto da:

 

Pancani Silvano, ora gli eredi Elio Pancani, Francesco Pancani, Nicola Pancani, Maria Grazia Chiappi, e Buzzegoli Guerrando, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Sandrucci, con domicilio eletto presso Andrea Sandrucci in Firenze, via U. Foscolo N. 26;

contro



Comune di Signa
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Mazzanti, con domicilio eletto presso Andrea Mazzanti in Firenze, piazza Indipendenza 13;

nei confronti di
Di Bella Mariano
;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto ai ricorsi n. 1113 e 1114 del 1993:

previa sospensione in parte qua della ordinanza n. 2030 del 2.2.1993 del Sindaco del Comune di Signa nonchè degli atti presupposti connessi e conseguenti ivi compresa, per quanto occorrer possa, la segnalazione congiunta del 18.1.1993 n. prot. 50/pm dell'Ufficio Polizia e dell'Unità Uso e Assetto del Territorio del Comune di Signa.;



quanto al ricorso n. 1209 del 1993:
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Signa n. 2030 del 02/02/93, mediante il quale il Sindaco del Comune medesimo ordinava la sospensione di una supposta lottizzazione di terreni a scopo edificatorio relativa alle particelle 72 e 74 del Foglio 14 del Comune suddetto;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, anche se ignoto al ricorrente..

quanto al ricorso n. 1825 del 1993:
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Signa n. 2051 del 05/03/1993, mediante il quale il Sindaco del Comune medesimo ordinava:
la demolizione delle opere eseguite in assenza di concessione edilizia, meglio descritte al punto A) dell'ordinanza medesima, e la rimessa in pristino dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo;
la demolizione delle opere eseguite in difformità dalla autorizzazione edilizia n, 1809/89, meglio descritte al punto B) dell'ordinanza medesima, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, anche se ignoto al ricorrente..

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Signa in tutti i ricorsi ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/02/2009 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con i primi tre ricorsi, notificati e depositati ritualmente, i nominati Di Bella Mariano, Matulli Alberto e Pancani Silvano hanno impugnato l’ordinanza 2030 del 2.2.1993 emessa dal sindaco del comune di Signa e ne hanno chiesto- previa la sospensione (le relative istanze sono state respinte rispettivamente con ordinanze 272/93, 273/93 e 269/93)- l’annullamento per i motivi dedotti negli atti introduttivi dei giudizi.
Con il quarto ricorso di cui in epigrafe (1825/93), ritualmente notificato e depositato, Pancani Silvano e Buzzegoli Guerrando hanno impugnato l’ordinanza 2051 del 5.3.1993, emessa dal sindaco del comune di Signa e ne hanno chiesto- previa la sospensione (la relativa istanza è stata accolta con ordinanza 373/93)- l’annullamento per i motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio.
Si è costituito il comune di Signa in tutti i gravami, svolgendo difese.
Con ordinanza n. 35 del 2008 è stato interrotto il giudizio con riguardo ai ricorsi 1209 e 1825/1993 per il decesso del Pancani Silvano.
Con atti notificati il 10 ottobre 2008 e depositati il 20 ottobre seguente, hanno riassunto il giudizio, in ambedue i ricorsi, gli eredi Pancani Elio, Pancani Nicola, Pancani Francesco e Chiappi Marita Grazia insistendo sulle domande e conclusioni di cui ai ricorsi proposti dal loro dante causa.
All’udienza pubblica in data 4 febbraio 2009, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO



1) La vicenda contenziosa di cui ai primi tre ricorsi in epigrafe indicati, muove da una segnalazione della polizia municipale del comune di Signa nella quale si denunciava che Pancani Silvano, Di Bella Mariano e Matulli Alberto avevano dato corso all’esecuzione di opere in loc. Arrighi, consistenti nel frazionamento, attraverso successivi atti, in più lotti delle particelle distinte al N.C.T. del comune di Signa con foglio n. 14, nn. 72 e 74 e nella successiva vendita di alcuni di detti lotti che per dimensione numero e ubicazione si configurano come predisposizione alla trasformazione urbanistica dell’area.
A seguito di tale segnalazione, il sindaco del comune di Signa emetteva l’ordinanza 2030 del 1993 con la quale si intimava l’immediata sospensione delle opere di lottizzazione, ivi comprese le opere di urbanizzazione o trasformazione urbanistica, nonché l’eventuale frazionamento del terreno. L’ordinanza avvertiva anche che essa comportava il divieto di disporre dei suoli e delle opere con atti tra vivi e sarebbe stata trascritta nei registri immobiliari, con acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio disponibile del Comune in caso di mancata revoca del provvedimento.
Avverso tale atto sono insorti gli intimati tre ricorrenti che con separati ricorsi hanno contestato la legittimità del provvedimento emesso.
Nei ricorsi 1113/93 e 1114/93, in tutto identici, il Di Bella e il Matulli deducono:
che l’amministrazione non avrebbe preventivamente comunicato l’avvio del procedimento precludendo qualsiasi forma di partecipazione;
che non sussisterebbero gli estremi per l’applicazione dell’art. 18 della legge 47 del 1985 nei confronti del ricorrente, ma semmai nei confronti del Pancani che aveva presentato domanda di frazionamento per la divisione in più lotti di un suo terreno: l’ordinanza sarebbe sul punto carente nell’istruttoria;
l’ordinanza sarebbe contraddittoria e discriminante perché l’Amministrazione aveva prima autorizzato il Pancani ad effettuare il frazionamento richiesto adottando poi l’ordinanza impugnata inducendo in errore il ricorrente che avrebbe acquistato in buona fede il terreno. L’Amministrazione avrebbe dovuto colpire, quindi, solo i frazionamenti successivi al gennaio 1993;
il provvedimento sarebbe illogico ed ingiusto nei confronti del ricorrente che ha operato nel rispetto della legge.
Nel ricorso 1209/93, il Pancani deduce da parte sua:
che l’ordinanza sarebbe carente di motivazione, non indicando gli elementi di fatto e di diritto che dimostrerebbero il contestato frazionamento;
che l’amministrazione non avrebbe preventivamente comunicato l’avvio del procedimento, precludendo qualsiasi forma di partecipazione in assenza di ragioni di urgenza;
che l’ordinanza sarebbe stata emessa da organo incompetente (l’assessore all’urbanistica invece del sindaco);
che non sussisterebbero gli estremi per l’applicazione dell’art. 18 della legge 47 del 1985, non configurandosi dai frazionamenti chiesti alcuna dissimulazione di lottizzazione.
Pendenti i ricorsi, il sindaco del comune di Signa emetteva l’ordinanza 2051 del 93 con la quale ordinava tra l’altro al Pancani Silvano e a Buzzegoli Guerrando la demolizione delle opere eseguite in assenza di concessione edilizia e in difformità dell’autorizzazione edilizia 1809/89 sui terreni oggetto della precedente ordinanza.
Avverso tale nuovo atto i nominati hanno proposto il ricorso 1825/93 deducendo:
che l’ordinanza sarebbe carente di motivazione, non indicando gli elementi di fatto e di diritto che dimostrerebbero il contestato frazionamento;
che l’amministrazione non avrebbe preventivamente comunicato l’avvio del procedimento, precludendo qualsiasi forma di partecipazione; in assenza di ragioni di urgenza;
che l’ordinanza sarebbe stata emessa da organo incompetente (l’assessore all’urbanistica invece del sindaco);
che non sussisterebbero i contestati abusi edilizi quanto alle opere di cui al punto A) dell’ordinanza, mentre quanto alle opere di cui al punto B) dell’atto, si tratterebbe di differenze irrilevanti e comunque in suscettibili di sanzione demolitoria, ma pecuniaria.
2) Controdeduce in tutti i giudizi l’Amministrazione comunale sostenendo la piena legittimità degli atti emessi nei confronti di tutti i soggetti ritenuti responsabili, sussistendo diversi elementi che comprovano l’avvio di una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. Di essa costituirebbero prova proprio le opere abusive contestate con la successiva ordinanza 2051/93.
Con successiva memoria i ricorrenti (per i rr. 1209 e 1825/93 gli eredi di Pancani Silvano) hanno ulteriormente illustrato le loro tesi difensive evidenziando che in sede penale il giudice ha assolti i presunti responsabili della contestata lottizzazione dall’imputazione loro mossa.
Ha ulteriormente argomentato le proprie controdeduzioni la difesa dell’Amministrazione con successive memorie nelle quali ha eccepito la tardività ed inammissibilità dei motivi aggiunti dedotti nella memoria depositata in data 26.11.2007 dagli eredi del Pancani.
3) Così riassunti in fatto ed in diritto gli elementi all’attenzione del Collegio per la decisione da assumere, va preliminarmente disposta la riunione di tutti e quattro i ricorsi per motivi di connessione oggettiva e soggettiva.
3.1 I primi tre ricorsi possono essere trattati congiuntamente, contenendo essi un nucleo di censure identiche che per ragioni di economia possono essere trattate congiuntamente dopo avere esaminato il motivo attinente al vizio di incompetenza, dedotto solo nel ricorso 1209/93.
Si tratta di un vizio che può ritenersi infondato alla luce delle deduzioni della difesa dell’Amministrazione resistente nella quale si evidenzia che l’Assessore ha adottato il provvedimento impugnato previa delega del sindaco. A tale controdeduzione i ricorrenti non hanno replicato alcunché, limitandosi a rinviare ai motivi dell’atto di ricorso.
Il nucleo di censure comuni sui quali può, dunque, condursi il giudizio di legittimità demandato al Collegio riguarda due profili, dei quali il primo, la violazione dei principi che presiedono alla partecipazione al procedimento, assume nella logica e nella dinamica dell’attività repressiva della P. A. un ruolo assorbente in ordine al sindacato giurisdizionale richiesto, dovendo l’Amministrazione, in caso di favorevole apprezzamento della doglianza rinnovare l’intero procedimento.
La trattazione di tale profilo impone una breve ricognizione del contenuto degli atti e degli accertamenti posti a base dell’ordinanza 2030 del 1993.
Nella premessa di tale atto si richiama una segnalazione del 18.1.1993 prot. 50 dell’Ufficio Polizia e dell’Unità, Uso ed Assetto del Territorio dalla quale si desume che i ricorrenti hanno dato corso all’esecuzione di opere in Signa, loc. Arrighi, consistenti nel frazionamento attraverso successivi atti, in più lotti delle particelle distinti al n.c.t. con il foglio 14, nn. 72 e 74 e nella successiva vendita di alcuni di detti lotti che per forma, dimensione, numero e ubicazione si configurano come predisposizione alla trasformazione urbanistica dell’area secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge 47 del 1985, il tutto meglio descritto nel sopraccitato verbale del 18.1.1993; e preso atto degli elementi oggettivi della violazione analiticamente sopradescritti ha ordinato l’immediata sospensione delle opere di urbanizzazione in corso o di trasformazione urbanistica, il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, con trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.
La segnalazione prot. 50, richiamata nell’ordinanza, premettendo che era giunta la notifica di un tipo di frazionamento relativo ad un’area localizzata in Signa (dati catastali già indicati) di proprietà del Pancani e che relativamente alla stessa area era stato chiesto dal medesimo proprietario un certificato di destinazione urbanistica al fine di stipulare un atto tra vivi di trasferimento di terreno, nella supposizione che il frazionamento, unito alla volontà di vendita, potesse condurre ad una lottizzazione abusiva nell’area, evidenziava che si era proceduto ad una verifica di eventuali altri frazionamenti depositati in precedenza riscontrando che era stata frazionata anche la contigua particella 72 e che l’insieme di tali frazionamento faceva presupporre la volontà di lottizzare l’area di cui alle particelle 72 e 74 del foglio 14 anche in considerazione che ai frazionamenti erano seguiti tre contratti di compravendita stipulati in data 30.3.1992 e 15.7.1002 fra il Pancani e il Matulli.
La segnalazione precisava anche che al Pancani era stata rilasciata un’autorizzazione per la realizzazione di un passo carraio adibito all’accesso di mezzi agricoli, ma che in corso di sopralluogo era stata riscontrata la realizzazione di un allargamento della sede stradale con relativo muro di retta in cemento armato rivestito di pietra per una lunghezza di metri 107 ed altezza 1,05, nonché la realizzazione di una baracca in lamiera. Inoltre lungo il muro risultavano essere stati predisposti per tutto il fronte alloggiamenti costituiti in tubi di calcestruzzo atti a ricevere impianti di illuminazione stradale con pozzetti e canalizzazioni lungo il margine della strada. Si dava atto che l’area era classificata dal vigente P.R.G. quale area assimilata alle zone “A” e sottoposta a vincolo di cui alla legge 1497/1939 e che per la strada in questione lo strumento urbanistico non consentiva allargamento.
Quanto al profilo partecipativo, ritiene il Collegio che le doglianze dei ricorrenti siano fondate.
Ancorché il provvedimento di sospensione impugnato svolga in parte una funzione cautelare e, quindi, secondo la costante giurisprudenza una finalità necessitata da un’urgenza implicita che non consente di assicurare la garanzie proprie della partecipazione dei destinatari, la quale semmai viene recuperata in un secondo momento allorché al provvedimento cautelare, insuscettibile di consolidare effetti preclusivi definitivi sulla posizione giuridica dei medesimi destinatari, dovesse seguire un provvedimento inibitorio definitivo, le peculiarità proprie del provvedimento regolato da citato art. 18 manifestano in realtà teleologicamente uno sbocco del tutto vincolato verso un esito esiziale per i diritti e gli interessi dei destinatari, ove non sopraggiunga una sua revoca. Esso, infatti, comporta- senza che occorra l’intermediazione di altro provvedimento- l’acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune delle aree lottizzate e comunque la nullità degli atti aventi per oggetto i lotti di terreno interessati dal provvedimento di sospensione dopo la sua trascrizione nei registri immobiliari.
Consegue da ciò che la tesi dell’ìrrilevanza del momento partecipativo rispetto ad un atto a effetti del tutto vincolati appaia recessiva, dovendosi di contro affermare la necessità della partecipazione al procedimento dei soggetti interessati ad un concreto atto idoneo a legittimare una confisca di un loro bene.
Ed infatti, come ha avvertito una giurisprudenza attenta al rispetto delle esigenze di tutela già nella fase prodromica a un procedimento incidente gravemente sulle posizioni giuridiche dei privati, l’accertamento in tema di lottizzazione abusiva di tipo prevalentemente formale, quale quello accertato e contestato (nel quale vi è solo la realizzazione dei presupposti giuridici senza una apprezzabile trasformazione urbanistica e materiale), non può essere affidato al mero riscontro del frazionamento o della vendita di un terreno, ma richiede “la ricostruzione di un quadro indiziario dalla quale sia possibile desumere in via non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti” (cfr. Cons. Stato, IV^, 5500/08; V^, 6810/04). La natura vincolata del provvedimento di sospensione è in tal senso un argomento inconferente, posto che la vincolatività dello stesso consegue ad un accertamento compiuto in ordine all’abuso sospettato e quindi si pone in un momento successivo allo stesso. Ed infatti, la partecipazione del privato consente spesso, nella fase istruttoria, di conoscere elementi e circostanze che in un procedimento di tipo indiziario qual è quello collegato ad una lottizzazione abusiva di tipo formale, evidenziano spesso una certa complessità e margini di valutazione discrezionale dei fatti da parte della pubblica amministrazione sui quali la partecipazione dei soggetti interessati potrebbe fornire una quadro chiarificatore utile ad escludere la sussistenza dell’abuso sospettato e quindi non necessario alcun provvedimento restrittivo.
Ora, nel caso di specie è pacifico dagli atti che il comune di Signa ha omesso del tutto tale fase partecipativa, non inviando l’avviso di inizio del procedimento e impedendo così ai ricorrenti di intervenire nel procedimento stesso. Ciò comporta che l’ordinanza di sospensione impugnata sia illegittima e da annullare, con assorbimento – per le ragioni già spiegate prima- delle altre censure.
3.2. Resta da esaminare il ricorso 1825/03 riguardante l’impugnazione dell’ordinanza 2051 con la quale è stata intimata la demolizione e rimessa in pristino delle opere di allargamento della sede stradale e del muro realizzato, nonché la demolizione della modifica del prospetto del passo carraio autorizzato con atto 1089/83.
Il primo motivo è infondato.
Il provvedimento contiene nelle sue premesse adeguata e congrua indicazione delle ragioni di fatto e dei presupposti giuridici che lo supportano. Irrilevante è la circostanza che non sia stato messo a disposizione dei ricorrenti il rapporto prot. 50 del 1993, essendo il suo contenuto riportato nell’ordinanza impugnata. Del resto i ricorrenti hanno depositato ai loro atti il rapporto in questione dimostrando di avere avuto piena conoscenza del suo contenuto.
Infondato è anche il secondo motivo.
L’atto impugnato ha natura di mera diffida e la costante giurisprudenza ha escluso in tali casi la necessità di una comunicazione dell’avvio del procedimento, assumendo tale atto sostanzialmente funzione partecipativa in ordine ai successivi atti e/o adempimenti e tra questi ultimi la presentazione di una richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della legge 47 del 1985.
Sulla infondatezza del vizio di incompetenza si può richiamare quanto detto supra in relazione all’identica censura contenuta nel ricorso 1209/93.
Infondato è anche il quarto motivo nella parte relativa agli abusi edilizi di cui alla lett. “A” dell’ordinanza.
L’allargamento della sede stradale e la realizzazione di un muro in c.a. che si sviluppa per 107 metri in lunghezza e circa un metro il altezza, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non costituiva oggetto dell’autorizzazione edilizia 1809/89 riguardano essa esclusivamente l’apertura di un passo carraio ed l’allargamento della sede stradale funzionale esclusivamente a tale apertura.
Lo sviluppo dato alle opere suddette è stato realizzato, quindi, senza titolo e le stesse opere, per la loro consistenza e impatto, nonché irreversibile e permanente trasformazione territoriale, richiedevano il previo rilascio di una concessione edilizia (cfr., tra la altre, T.A.R. Lazio, Sez. 2^, 3 luglio 2007 n.5968; Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 1998, n. 1537; T.A.R. Emilia - Romagna, Parma, 31 luglio 2001, n. 651; T.A.R. Basilicata Potenza, 19 settembre 2003 , n. 897).
Con riguardo all’abuso di cui alla lett. “B”, ossia modifiche alla forma e alle dimensioni del cancello rispetto a quanto autorizzato, sul relativo capo di domanda deve ritenersi venuto meno l’interesse in ragione della domanda di sanatoria presentata dal Pancani in data 21.2.1995 sulla quale l’Amministrazione comunale dovrà pronunciarsi adottando un provvedimento che priverebbe comunque di effetto giuridico in parte qua l’atto impugnato, in quanto in tutto sostituito dal nuovo provvedimento. Peraltro va registrato che l’istanza di sanatoria è stata già esaminata favorevolmente dalla Commissione edilizia e ha anche ottenuto il parere favorevole del responsabile del Settore 3, Programmazione del territorio, del comune di Signa (come da atti depositati in data 7.11.2007).
La difesa dell’Amministrazione precisa nella propria memoria depositata in data 16 novembre 2007 che su tale istanza il procedimento non si è ancora concluso con il rilascio del provvedimento di sanatoria per la mancata integrazione della documentazione richiesta, ma tale situazione non muta l’esito del giudizio sul capo di domanda giudiziale di che trattasi, dovendo comunque il Comune emettere un provvedimento finale (positivo o negativo) sull’istanza medesima.
In conclusione, i ricorsi 1113, 1114 e 1209/93, assorbito quant’altro, vanno accolti con il conseguente annullamento dell’ordinanza 2030/93. Il ricorso 1825/93, va in parte respinto e, in parte dichiarato improcedibile per carenza sopravvenuta d’interesse.
Sussistono giustificati motivi, anche per la reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese in tutti i giudizi.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione 2^, riuniti i ricorsi in epigrafe indicati e definitivamente pronunciando sugli stessi, accoglie i ricorsi 1113, 1114 e 1209/93 e per l’effetto annulla l’ordinanza 2030/93.
Respinge in parte ed in parte dichiara improcedibile il ricorso 1825/93.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2009



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