REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 276 del 2008, proposto da
Monteco S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pierantonio Doria, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Amorosi in Lecce, via Patitari 13;
contro
Comune di San Pancrazio Salentino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Conte, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Ariano in Lecce, via Formoso Lubello 6;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 372 del 29.10.2007;
- della determinazione dirigenziale n. 373 del 29.10.2007,
e per la condanna
del Comune intimato a restituire alla società ricorrente le somme illegittimamente incamerate in esecuzione dei predetti provvedimenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Pancrazio Salentino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/02/2009 il dott. Tommaso Capitanio e udito per il Comune resistente l’avv. Conte. Nessuno presente per la società ricorrente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con il presente ricorso, Monteco S.r.l. contesta i provvedimenti con cui il Comune di San Pancrazio Salentino le ha applicato due penalità per inadempienze al contratto inerente il servizio di igiene urbana, che la ricorrente svolge in favore dello stesso Comune (contratto n. 1591 di repertorio del 13.2.2003).
Le penalità in questione (dell’importo rispettivo di € 250,00 e di € 1.032,90) sono state irrogate per le seguenti inadempienze:
- mancata apposizione, sugli automezzi dedicati al servizio, dello stemma del Comune, con caratteri indelebili, come prescritto dall’art. 42 del capitolato speciale d’appalto;
- mancata attivazione dell’isola ecologica, di cui all’art. 13 del C.S.A.
2. L’operato del Comune viene censurato per i seguenti profili:
(per quanto riguarda la prima penalità)
- il mezzo originariamente adibito al servizio è stato oggetto di furto in data 3.4.2007 (come da denuncia al locale Comando dei Carabinieri allegato al ricorso), della qual cosa il Comune è stato prontamente informato;
- la ricorrente ha impiegato un mezzo sostitutivo, non ritenendo opportuno “marchiarlo” con carattere indelebile proprio perché sperava in un pronto ritrovamento del mezzo rubato;
- il mezzo sostitutivo, peraltro, è stato impiegato solo nel cantiere di San Pancrazio Salentino;
- sono trascorsi circa sei mesi dalla data del furto a quella di irrogazione della sanzione (il che denota la carenza di un interesse pubblico all’applicazione della penalità, avendo il Comune tollerato a lungo l’operato della ricorrente);
- ad ogni modo, una volta ricevuta la contestazione, Monteco ha applicato lo stemma del Comune, sia pure con adesivo (mezzo che garantisce comunque l’indelebilità);
(per quanto concerne la seconda penalità)
- dopo aver inizialmente allestito l’isola ecologica nella zona artigianale di San Pancrazio Salentino, la ricorrente è stata costretta a trasferire l’impianto in altra sede, su richiesta del proprietario dell’area. Pertanto, è stato stipulato un contratto di locazione di un immobile sito alla via Taranto (per cui non risponde al vero che Monteco non dispone di un valido titolo per occupare il citato immobile);
- il proprietario dell’immobile, già nel marzo 2006, aveva chiesto al Comune l’autorizzazione per il cambio di destinazione d’uso e per la ristrutturazione;
- poiché il contratto di locazione ha avuto efficacia dal 1° aprile 2006, la ricorrente non è responsabile per avere omesso di richiedere al Comune le autorizzazioni di legge;
- non è necessaria alcuna autorizzazione specifica per l’isola ecologica;
- nelle more della definizione della pratica, Monteco ha comunque posto in essere interventi sostitutivi presso l’utenza della raccolta differenziata (porta a porta);
- a dimostrazione dell’infondatezza delle tesi dell’autorità concedente, il Comune di San Pancrazio è stato premiato dalla Regione per i lusinghieri risultati conseguiti nella raccolta differenziata.
A fattor comune viene poi contestata la misura delle penalità applicate.
3. Si è costituita l’Amministrazione intimata, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso (siccome proposto in forma cumulativa, ma in assenza del presupposto della connessione oggettiva) e chiedendo comunque nel merito il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto, il che consente al Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, siccome proposto in forma cumulativa.
In limine, anche se la questione non è oggetto di contestazione fra le parti, va affermata poi la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia afferente la vigilanza di una pubblica amministrazione sul gestore di un servizio pubblico (art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004).
2. Nel merito, come anticipato, le doglianze di parte ricorrente non sono da condividere.
2.1. Partendo dalla penalità relativa alla mancata apposizione sugli automezzi dedicati al servizio, e con carattere indelebile, dello stemma del Comune, le giustificazioni presentate in sede procedimentale da Monteco non sono accoglibili. In effetti, pur potendosi ammettere che, nel periodo immediatamente successivo al furto dell’automezzo, la società potesse evitare di marchiare con caratteri indelebili i mezzi sostitutivi (e ciò nella speranza di recuperare quello sottrattole illecitamente), tale comportamento non era più giustificabile a distanza di circa sei mesi dalla data del furto. Né il decorso del citato lasso di tempo dimostra l’acquiescenza del Comune, e ciò proprio perché sarebbe stato contrario alla buona fede negoziale sanzionare immediatamente la società ricorrente; al contrario (e precisato che l’inadempienza di che trattasi ha carattere permanente e che il Comune non ha mai contestato il fatto che il mezzo in questione è stato utilizzato anche in altri cantieri), il concedente ha consentito a Monteco di utilizzare liberamente per un certo tempo il mezzo sostitutivo in attesa di un favorevole esito delle indagini di P.G. sul furto, intervenendo solo quando ha ritenuto di non poter più derogare ad una clausola del capitolato d’appalto.
Tra l’altro, in sede di giustificazioni – intervenute in data 19.11.2007 – la società ricorrente ha precisato che si sarebbe adoperata per apporre lo stemma del Comune sul mezzo in questione, per cui ha fatto trascorrere un ulteriore arco temporale prima di adeguarsi alle prescrizioni contrattuali.
Pertanto, avendo il Comune applicato una clausola del contratto in maniera lineare (ossia, a seguito di compiuta istruttoria, nel corso della quale Monteco ha avuto la possibilità di interloquire), in parte qua il ricorso va respinto.
2.2. Ad analoghe conclusione si deve pervenire anche in relazione all’altra penalità irrogata a Monteco. In questo caso, a giudizio del Collegio, il comportamento della ricorrente è ancora meno giustificabile, laddove si ponga mente al fatto che, in base al capitolato d’appalto (art. 13) e al contratto, ricade interamente a carico dell’appaltatore l’acquisizione della disponibilità di tutti i permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant’altro sia necessario per il regolare espletamento del servizio. Ciò significa che, ad esempio, è onere dell’appaltatore curare la revisione periodica degli automezzi, secondo le norme del Codice della Strada, per cui, laddove un mezzo non sia in possesso dei documenti che lo rendono idoneo a circolare su strada, il gestore non può eccepire, ad esempio, che gli uffici della Motorizzazione civile abbiano ritardato le relative operazioni, ma deve provvedere a mettere a disposizione un mezzo sostitutivo.
Nel caso di specie, è la stessa ricorrente ad ammettere di avere trasferito l’isola ecologica dalla sede in cui l’impianto era stato inizialmente allocato (e in cui l’attività è stata regolarmente svolta per circa due anni) ad altra sede, ma, nel compiere tale operazione, non si è preventivamente accertata se l’immobile prescelto fosse in possesso delle necessarie autorizzazione urbanistico-edilizie. Al riguardo, ovviamente, non è esimente il fatto che, alla data di stipula del contratto di locazione, il proprietario dell’immobile avesse già presentato al Comune la domanda di autorizzazione al cambio di destinazione d’uso, perché ciò che rileva, ai fini della regolare esecuzione dell’appalto, è che l’immobile sia effettivamente utilizzabile dal gestore (sul quale, come detto, ricade il relativo onere).
Ed è sempre la ricorrente ad ammettere che il locatore dell’immobile ha ancora in corso le relative pratiche presso il Comune di San Pancrazio Salentino. E che tali permessi siano necessari è confessato dalla stessa Monteco a pagina 17 del ricorso introduttivo, dove viene contraddetto quanto sostenuto in precedenza: se infatti rispondesse al vero che l’attivazione dell’isola ecologica non necessita di alcun atto autorizzativo, allora non si comprende perché Monteco, pur nelle more della definizione della pratica edilizia relativa alla restante parte dell’immobile, non abbia attivato prontamente l’impianto. Tra l’altro, anche in questo caso il lungo lasso di tempo trascorso fra la data di stipula del contratto di locazione (primavera del 2006) e la data in cui il Comune ha contestato l’inadempimento (autunno del 2007) gioca a sfavore di Monteco, non potendosi certo tollerare che l’attivazione di un impianto essenziale nell’economia del servizio di igiene urbana sia differita praticamente sine die dall’appaltatore.
Né può essere addotto a giustificazione il fatto che, nelle more, Monteco ha attivato interventi sostitutivi, visto che tali accorgimenti, per poter essere considerati succedanei rispetto all’isola ecologica, avrebbero dovuto, al limite, essere concordati con il Comune, non potendo l’appaltatore modificare unilateralmente i patti negoziali.
Pertanto, e detto per inciso che non è rilevante di per sé il fatto che il Comune di San Pancrazio è stato premiato per i risultati conseguiti nella raccolta differenziata (visto che la penalità sanziona un inadempimento contrattuale e che non è dato sapere se tali risultati sono stati ottenuti in relazione al periodo in cui l’isola ecologica ha funzionato), davvero non si comprende per quale ragione l’inadempienza di Monteco dovrebbe essere giustificata, non sussistendo alcuna causa di forza maggiore o altro legittimo impedimento.
3. Per quanto concerne, invece, il quantum delle sanzioni, si osserva che:
- da un lato la contestazione della ricorrente, formulata in termini generici, investe più che altro l’an;
- dall’altro, le somme incamerate dal Comune sono comunque comprese nei limiti edittali di cui all’art. 19 del capitolato d’appalto.
Pertanto, anche per questa parte il ricorso non merita accoglimento.
4. In conclusione, il ricorso va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5/2/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore
Silvia Cattaneo, Referendario