REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2533 del 2005, proposto da:
Federico Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parillo, con domicilio eletto in Napoli, V. Vicinale S. Severino n. 2 (avv. Puorto);
contro
il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rapp.te p.t.;
il Ministero della Economia e Finanze, in persona del legale rapp.te p.t.; rappresentati e difesi dall'Avv. Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Napoli, v. Diaz n. 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria finale del concorso a luogotenente della Guardia di Finanza per l'anno 2003;
per il riconoscimento dell’attribuzione di punti 18,39;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/02/2009 il cons. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.– La parte ricorrente, militare della Guardia di Finanza, si duole che l’amministrazione lo abbia valutato, in modo deteriore, nella graduatoria finale per il conferimento della qualifica di luogotenente per l’anno 2003.
Articola pertanto un unico, complesso motivo con cui deduce la violazione di legge (Dlgs. 199/96; Foglio d’ordini n. 16/2004) e l’eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l’accoglimento.
1.– Ha depositato successiva memoria.
2.– Resiste l’amministrazione, concludendo per la reiezione.
3. – La causa è stata trattenuta per la decisione nel merito all’udienza indicata.
DIRITTO
4.– Il Tribunale giudica il ricorso inammissibile.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto, per l’anno 2003, una selezione per titoli per il conferimento di n. 575 qualifiche di luogotenente (di cui 525 per il contingente ordinario), riservate ai marescialli aiutanti.
L’attuale istante ha conseguito il punteggio di 12,62 che non lo ha collocato nei primi 525 posti utili della graduatoria, ma al posto n. 988: ritiene, per contro, di meritare il punteggio di 18,39.
Proprio però il rilievo che un diverso punteggio comporta ai fini graduativi, evidenzia che l’impugnazione della graduatoria “de qua” doveva essere accompagnata dalla necessaria estensione della presente lite anche ai controinteressati, vulnerati dall’eventuale accoglimento del presente ricorso con conseguente poziore posizione del ricorrente. (Graduatoria, si precisa, conosciuta dal ricorrente sin dal 13.1.2005, come da dichiarazione in atti).
Come afferma la giurisprudenza, “In tema di procedura concorsuale l'inconfigurabilità di controinteressati rispetto ad atti infraprocedimentali può essere utilmente invocata soltanto allorché l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione del provvedimento conclusivo, cioè della graduatoria; al contrario, nell'ipotesi in cui l'impugnazione stessa avvenga successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo e contestualmente all'impugnativa di esso, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, dal momento che l'annullamento, anche parziale, dei criteri sulla cui base è stata compilata la graduatoria determina l'annullamento o la modifica della stessa e i controinteressati sono ben individuati o individuabili. Infatti, è assolutamente necessario che il ricorso introduttivo del giudizio venga notificato ad almeno uno di coloro che rivestono tale posizione”: Consiglio Stato , sez. VI, 16 settembre 2008, n. 4347.
5.– Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo della Campania–Napoli (sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:
Dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Compensa interamente le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 04/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)