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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 17 febbraio 2009 n. 856
Pres. L. Nappi - est. L. Pasanisi
F. Santocchio Francesco (avv. M. Ventrella e W. Vincelli) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e Soprintendenza Archeologica di Pompei (avv. P. Del Vecchio)


1. Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Controversie anteriori alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 80/1998 - Non proposte entro il 15 settembre 2000 - Disciplina prevista dall’art.69, c. VII D. Lgs. 165/2001 - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Non sussiste - Giurisdizione del Giudice ordinario – Sussiste.

 

2. Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Controversie – Termine del 15 settembre 2000 – Natura perentoria – Ricorso depositato successivamente – Inammissibilità - Sussiste

1. Appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario una controversia in materia di pubblico impiego relativa ad atti adottati prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 80/1998 o comunque a pretese relative ad un periodo anteriore a quest’ultimo D.L.vo, proposta dopo la data del 15 settembre 2000, atteso che - ai sensi degli artt. 63 e 69 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - sono devolute al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. successive al 30 giugno 1998, mentre quelle relative a rapporti anteriori a tale data restano attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

 

2. Deve essere dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso relativo ad una controversia di lavoro alle dipendenze della P.A. proposto successivamente al 15 settembre del 2000, atteso che tale termine ha natura perentoria e deve essere rispettato a pena di decadenza (1)

 

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1. cfr. Consiglio di Stato, A.P., sentenza del 21 febbraio 2007, n. 4


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 318 del 2005, proposto da:
Santocchio Francesco, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Ventrella, Wanda Vincelli, con domicilio eletto presso Mario Ventrella in Napoli, c.so Umberto I,22;

contro



Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Archeologica di Pompei, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Del Vecchio, con domicilio eletto presso Paolo Del Vecchio in Napoli, Avvocatura Stato via Diaz 11;

per il riconoscimento del proprio diritto a percepire emolumenti da lavoro straordinario non corrisposti in relazione agli anni dal 1988 al 1996 (per le ore e gli importi indicati in ricorso), con conseguente condanna dell’amministrazione intimata al pagamento in suo favore delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.




Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologica di Pompei;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/02/2009 il dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. Con il gravame in epigrafe, notificato in data 16 dicembre 2004 e depositato il 15 gennaio 2005, il ricorrente, dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in servizio presso la Soprintendenza Archeologica di Pompei con la qualifica di “addetto ai servizi di vigilanza”, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire emolumenti da lavoro straordinario non corrisposti in relazione agli anni dal 1988 al 1996 (per le ore e gli importi indicati in ricorso), con conseguente condanna dell’amministrazione intimata al pagamento in suo favore delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. L’intimato Ministero si costituiva in giudizio, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2009, il ricorso veniva introitato in decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 45, comma 17, D. Lgs. n. 80/1998.
Detta disposizione, come modificata dall'art. 69, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001, stabilisce che <>.
Come affermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (cfr., per tutte, C.d.S., Ad. Plen., 21 febbraio 2007, n. 4), il suddetto termine del 15 settembre 2000 ha natura perentoria e deve essere rispettato a pena di decadenza, con la conseguenza che va dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso relativo ad una controversia di lavoro alla dipendenze delle pubbliche amministrazioni proposto successivamente a tale data.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente (dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e quindi soggetto di un rapporto di impiego “privatizzato”) avrebbe dovuto proporre la sua pretesa (riguardante un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998) entro e non oltre il 15 settembre 2000.
Il presente ricorso è stato invece notificato e depositato successivamente alla suddetta data, per cui, in applicazione della richiamata disposizione normativa, deve essere dichiarato inammissibile.
2. In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Primo Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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