REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2208 del 2004, proposto da:
Nastri Filippo, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Tedesco, presso il quale elett.te dom.in Napoli, via Orsi, N.6;
contro
Seconda Universita' degli Studi di Napoli, in persona del rettore p.t., n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,del decreto direttoriale N.299 del 22.12.2003 recante esclusione del ricorrente dal concorso bandito il 13.10.2003 per un posto di dirigente con competenze connesse alla titolarità della Ripartizione servizi economici e finanziari
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/12/2008 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente espone:
- di essere impiegato presso l’Università degli studi di Napoli come funzionario amministrativo ex qual. VIII cat D pos. D2, Capo ufficio finanziamenti per la ricerca e progetti speciali;
- di avere presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico indetto il 13.10.2003 per un posto di dirigente servizi economici e finanziari;
- che con il decreto impugnato veniva escluso dalla procedura perché in difformità dalle prescrizioni dell’art. 2 non aveva compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo;
- che per contro detti requisiti specifici sussistevano, atteso che oltre all’effettivo servizio gli erano stati riconosciuti altri 3 anni , 5 mesi e 20 gg. come anzianità nella qualifica ai sensi della legge 808/77 art. 16, giusta nota dell’Università Federico II del 13.6.2002 , per un totale di 7 anni 2 mesi e 16 gg.
- di essere anche in possesso dei requisiti alternativi previsti dal bando, ossia del titolo di abilitazione alla professione di dottore commercialista, e del titolo di perfezionamento in amministrazione e finanza degli enti locali, egualmente indicati nella dichiarazione sostituiva di certificazione, allegata alla domanda;
tanto premesso, lamenta:
- 1- violazione art. 7 e ss. legge 241/90 per omesso avviso dell’avvio del procedimento di esclusione;
- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, non essendo stati valutati tutti i titoli indicati nella domanda .
Non si è costituita in giudizio l’Università intimata.
Alla udienza pubblica del 18 dicembre 2008 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
La domanda è infondata e va respinta.
Giusta quanto esposto in premessa, parte ricorrente contesta l’esclusione dal concorso in epigrafe, decretata per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 2 del bando, e segnatamente del requisito minimo di servizio di cinque anni prestato nella qualifica.
Va escluso che possa trovare favorevole considerazione la censura di violazione dell’obbligo di avviso dell’avvio di procedimento, poichè il vizio formale in tal caso deve considerarsi sanato ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/90, atteso che emerge dagli atti di causa che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Invero, ad avviso del Collegio, il vizio prospettato con riferimento all’omesso avviso di avvio del procedimento di esclusione, appartiene, senza dubbio, alla categoria dei vizi emendabili ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 come innovata dalla legge n. 15/2005.
Con riferimento al motivo di esclusione esplicitato nel provvedimento impugnato, contesta il dott. Nastri che l’amministrazione non ha considerato che il quinquennio doveva riconoscersi prestato , dovendo computarsi a tal fine la anzianità, pur indicata nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, riconosciuta con decreto n. 762 in data 15.5.2002 dalla Università Federico II di Napoli, ove viene accreditato ai fini giuridici un periodo di anni tre, mesi cinque e giorni 20.
La censura non può trovare accoglimento, in quanto era onere del ricorrente dimostrare che il servizio di cui sopra fosse stato effettuato in una qualifica per l’accesso alla quale era richiesto il diploma di laurea, così come precisato dal bando di concorso; e tanto non risulta dal tenore della documentazione esibita.
Non meritano favorevole considerazione neppure le diverse considerazioni, tese al riconoscimento degli ulteriori requisiti di accesso alla procedura, configurati alternativamente rispetto al precedente; al riguardo il bando all’articolo 2 n. 5 prescrive che sarà consentita la partecipazione alla procedura di coloro che siano:”….. muniti di uno dei suddetti diplomi di laurea, nonché di diploma di specializzazione ovvero dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituto universitario italiano o straniero, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private secondo le modalità di riconoscimento disciplinate dalla normativa vigente”.
I titoli vantati dal ricorrente, e consistenti nel possesso della abilitazione alla professione di dottore commercialista, e dell’attestato di partecipazione al corso di perfezionamento in amministrazione e finanza degli enti locali, indicati nella dichiarazione sostituiva di certificazione, allegata alla domanda, non integrano quanto prescritto dalle disposizioni della lex specialis di gara, non rispondendo allo specifico di equipollenza con un diploma di laurea, nonché diploma di specializzazione ovvero dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituto universitario italiano o straniero, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private.
La prescrizione del bando al riguardo costituisce una fattispecie non suscettibile di interpretazione estensiva: invero la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che, nel caso in cui il bando di concorso prescriva dei requisiti di ammissione, ove essi abbiano a mancare non è consentito ammettere alla competizione i concorrenti che ne siano carenti, incidendo una siffatta determinazione negativamente sull'interesse degli altri concorrenti in possesso di tutti i requisiti regolarmente prescritti. Le stesse considerazioni valgono anche nei casi, come quello di specie, in cui il ricorrente intende ampliare la previsione della lex specialis e ricostruire il requisito in seguito ad operazioni di interpretazione estensiva. ( cfr. Tar Lazio - sez. I ter, sent. nr. 1223/07;
Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9269). In tal senso vale anche richiamare la giurisprudenza sulla tassatività delle prescrizioni del bando che prevedono per l'ammissione al concorso il possesso di determinati titoli di studio e sull’impossibilità di interpretare estensivamente le norme che prevedono l’equipollenza tra titoli di studio diversi ( Cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. II, 2 maggio 2005, n. 3225).
La rispondenza alle prescrizioni in parte qua del bando deve invero ritenersi soddisfatta solo qualora vi sia una specifica dichiarazione di equipollenza tra il corso sostenuto dal ricorrente ( che peraltro nella domanda non ne specifica la durata , e se sia stato sostenuto o meno con superamento di esami finali), e i titoli di specializzazione o dottorato presi in considerazione dalla norma di gara.
In mancanza di tale prova, il cui onere incombeva sicuramente al ricorrente quale elemento costitutivo della posizione soggettiva fatta valere, la domanda va respinta.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
Respinge la domanda e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa
Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 18 dicembre 2008- 15 gennaio 2009.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)