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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 17 febbraio 2009 n. 315
Corrado Allegretta – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore
Di.A. Distribuzione Automatica s.r.l. (avv. L. Paccione) c. A.S.L. di Bari (avv.ti L. Digirolamo, E. Trotta e C. Tangari), SGD Vending s.r.l. (avv.ti M. Lucci, I. Lagrotta e A. Loiodice)


1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Azienda sanitaria – Installazione di distributori automatici - Concessione di servizio pubblico.

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Servizio pubblico – Svolgimento – Appalto di servizi o concessione – Presupposti – Differenze.

 

3. Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Installazione di distributori automatici all’interno di strutture sanitarie - Concessione di servizio pubblico – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.

1. Nel caso in cui un’Azienda sanitaria scelga d’installare distributori automatici di generi di ristoro/conforto, invece di organizzare un punto di ristoro, nelle proprie strutture sanitarie, si ha una concessione di servizio pubblico e non un appalto di servizio.

 

2. Un servizio pubblico si rivela quale appalto di servizi quando il suo onere sia interamente a carico dell’amministrazione, mentre se il servizio venga reso non a favore dell’amministrazione ma di una collettività indifferenziata di utenti, e venga pagato, almeno in parte, dagli utenti all’operatore del servizio, allora si è in ambito concessorio.

 

3. In forza dell’art.244 comma 1, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo anche nel caso di controversia avente ad oggetto la concessione di servizio consistente nell’istallazione di distributori automatici all’interno di strutture sanitarie.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 350 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla

Di.A. Distribuzione Automatica S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella, 120;

contro



l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Digirolamo, Edvige Trotta e Carlo Tangari, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150;

nei confronti di



Sgd Vending S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Lucci, Ignazio Lagrotta e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso il terzo in Bari, via Nicolai, 29;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



con il ricorso principale: dell'avviso pubblico, pubblicato il 2.1.2008 dalla ASL Bari, per l'affidamento del servizio di distribuzione di generi di ristoro/conforto da destinare alle proprie strutture ospedaliere e territoriali; del Capitolato speciale d'appalto allegato all'avviso pubblico del 2.1.2008; di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;
con l’atto di motivi aggiunti, depositato il 12 marzo 2008: del provvedimento del seggio di gara, di data ed estremi sconosciuti, di esclusione della ricorrente dalla gara informale per l'affidamento del servizio suddetto, comunicato alla ricorrente con nota prot. n. 40870/uor 5 del 26.2.2008, a firma del Direttore Area Patrimonio; della citata nota di comunicazione prot. n. 40870/uor 5 del 26.2.2008; di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;
con l’atto di motivi aggiunti, depositato il 2 agosto 2008: della deliberazione n. 1297 del 16.5.2008 del Commissario straordinario della ASL Ba, recante “annullamento d'ufficio delibera n. 4884/2007 e atti conseguenziali indizione nuova gara informale approvazione nuovo bando di gara e capitolato speciale di appalto”; della nota del 25.5.2008, prot. n. 103098/uor 5, a firma del Direttore Area Gestione del Patrimonio dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari, recante annullamento d’ufficio della predetta procedura di gara; di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;
e con l’atto di motivi aggiunti depositato il 21 novembre 2008: della deliberazione n. 550 del 30.6.2008 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari, recante il seguente oggetto: «Politiche di accoglienza e sistema telematico per la comunicazione. Approvazione proposta progettuale»; della determinazione di affidamento a trattativa diretta e privata in favore della SGD Vending DIMATIC S.r.l., con sede in Modugno, del servizio di distribuzione di generi di conforto/ristoro per le strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL Ba; di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sgd Vending S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2008 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. La società Di.A. -Distribuzione Automatica -originariamente impugnò gli atti inditivi (in epigrafe meglio indicati) della gara informale, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, bandita dalla ASL Bari, per l'affidamento del servizio di distribuzione di generi di ristoro/conforto da destinare alle proprie strutture ospedaliere e territoriali.
Lamentava l'istante non solo l'indeterminatezza della prestazione, oggetto della procedura, e quindi l'impossibilità di formulare l'offerta, ma anche la sproporzione dei requisiti richiesti per l'ammissione (secondo l'articolo 22 del capitolato speciale d'appalto, aver “installato in una pubblica amministrazione almeno 40 distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti per ciascun anno (le installazioni forniture in più enti non sono cumulabili tra loro)”), rispetto al servizio di ristoro richiesto, da effettuare mediante l'installazione di 80 distributori automatici.
La Di.A. veniva effettivamente esclusa con provvedimento comunicato con nota prot. n. 40870/uor 5 del 26 febbraio 2008, a firma del Direttore Area Patrimonio, tempestivamente impugnato con atto recante motivi aggiunti, depositato il 12 marzo 2008.
La relativa istanza cautelare veniva accolta con ordinanza 13 marzo 2008 n. 154, “Considerato che la scelta d’installare distributori automatici, invece di organizzare un punto di ristoro, in strutture sanitarie non appare estranea alla gestione complessiva del servizio pubblico, sì da potersi predicare il rilievo esclusivamente privatistico della gara;
considerato che, date le caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, il requisito di ammissione, come richiesto al bando, pare prima facie ingiustificatamente restrittivo della concorrenza”.
Successivamente l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari provvedeva ad annullare d'ufficio la contestata procedura selettiva nella prospettiva dell’indizione di una nuova gara informale, di cui venivano approvati il rinnovato bando di gara e il capitolato speciale (deliberazione n. 1297 del 16 maggio 2008 del Commissario straordinario). Anche tale atto veniva gravato, alla stregua dei motivi aggiunti, depositati il 2 agosto 2008.
Il Tribunale prendeva atto della rinuncia alla contestuale domanda di sospensiva, con ordinanza 3 settembre 2008 n. 435.
Successivamente, espletata la nuova gara informale (che aveva visto prevalere la società SIGMA s.r.l. di Napoli), anch’essa veniva annullata dall’Azienda sanitaria, essendo risultati il bando e il disciplinare carenti e indeterminati in relazione alle condizioni della prestazione, con deliberazione del Direttore generale 2 settembre 2008 n. 1022; veniva preannunciata una nuova gara informale per la quale sarebbe stato predisposto altro bando e altro capitolato.
Con i motivi aggiunti, depositati il 21 novembre 2008, infine, la società contestava la deliberazione n. 550 del 30 giugno 2008 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari (recante ad oggetto: “Politiche di accoglienza e sistema telematico per la comunicazione. Approvazione proposta progettuale»).
Sosteneva sostanzialmente la ricorrente che l’Azienda non potesse affidare il servizio alla SGD Vending DIMATIC S.r.l., visto che esso aveva già formato oggetto della procedura avviata con la pubblicazione dell'avviso pubblico, in data 2 gennaio 2008.
Il Collegio sospendeva l’efficacia della deliberazione n. 550 del 30 giugno 2008, con ordinanza 4 dicembre 2008 n. 729, “Considerato che il servizio assicurato dalla Sgd Vending S.r.l. è in gran parte sovrapponibile a quello oggetto della gara, contestata con il ricorso;
considerato che tale tipo di affidamento dev’essere effettuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, a tutela sia della concorrenza sia dell’interesse pubblico, anche di tipo finanziario”.
Sulle conclusioni delle parti costituite (oltre al ricorrente, l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari e la Sgd Vending S.r.l.), la causa passava in decisione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2008.
Alla camera di consiglio di pari data l’istanza di revoca dell’ordinanza di questa Sezione 4 dicembre 2008 n. 729, presentata dalla società Sgd Vending S.r.l., veniva respinta.2.a. Nell’esame delle questioni, deve darsi precedenza a quella relativa alla giurisdizione del Tribunale adito.
L’Azienda sanitaria ha sollevato dubbi sulla spettanza del potere di conoscere e decidere la controversia: sul presupposto che il costo del servizio graverà sugli utenti e l'affidatario ritrarrà i proventi della sua attività esclusivamente dalla gestione, la resistente deduce che la selezione non presenti alcun’attinenza con la categoria dell'appalto pubblico di servizio e sia pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 244 del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
In realtà, come già osservato nell'ordinanza 13 marzo 2008 n. 154, la scelta d’installare distributori automatici, invece di organizzare un punto di ristoro, in strutture sanitarie, di proprietà e di uso pubblici, rappresenta una modalità di gestione complessiva del servizio, offerto dall'Azienda sanitaria, che ha ritenuto di dover garantire un determinato grado di confort agli utenti attraverso prestazioni aggiuntive e strumentali.
Chiarita la natura pubblica del servizio offerto alla generalità dei fruitori, risulta allora evidente che, nella fattispecie, non si possa qualificare la selezione in termini di appalto di servizio, bensì si debba riconoscere che essa sia finalizzata alla concessione di un servizio pubblico. Quest’ultima, nel quadro del diritto comunitario, non si distingue dagli appalti di servizi per il titolo provvedimentale dell’attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la sua natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell’appalto, ma per il fenomeno di traslazione dell’alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato.
In concreto, quando l’operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sull’utente, allora si ha concessione: è la modalità della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall’appalto di servizi. Pertanto un servizio pubblico si rivela quale appalto di servizi quando il suo onere sia interamente a carico dell’amministrazione, mentre se il servizio venga reso non a favore dell’amministrazione ma di una collettività indifferenziata di utenti, e venga pagato, almeno in parte, dagli utenti all’operatore del servizio, allora si è in ambito concessorio (Consiglio Stato, Sezione VI, 15 maggio 2002 n. 2634).
La concessione di servizi è stata invero caratterizzata nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 dal fatto che “la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio” (articolo 30, II comma); essa non è stata assoggetta in generale al codice dei contratti pubblici (comma I), pur essendo imposto che “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”.
In ogni caso, a tali procedure, secondo il comma VII, “si applicano le disposizioni della parte IV”, ovvero quelle relative al contenzioso, compreso l’articolo 244, I comma, per il quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”.
Di conseguenza, vista la specifica disciplina, l’eccezione di difetto di giurisdizione dev’essere respinta.
2.b. Dalla ricostruzione in fatto si evince che il ricorso originario, i primi e i secondi motivi aggiunti sono divenuti improcedibili in quanto l’originaria lesione della posizione giuridica della ricorrente è venuta meno per l’annullamento della prima edizione della gara (che comunque non era giunta ad alcun esito selettivo), ad opera della deliberazione n. 1297 del 16 maggio 2008 del Commissario straordinario, e della riedizione della stessa, disposta dalla deliberazione del Direttore generale 2 settembre 2008 n. 1022, atto che non risulta impugnato.
2.b.1. La conclusione non cambierebbe anche se si volesse, al limite, ritenere che la deliberazione del Direttore generale 2 settembre 2008 n. 1022 abbia inteso annullare la precedente deliberazione n. 1297 del 16 maggio 2008 solo nella parte in cui indiceva una nuova gara informale e non in quella in cui disponeva il ritiro degli originali atti di gara, con la conseguenza che il Collegio debba esaminare i motivi aggiunti depositati il 2 agosto 2008, prodotti contro tale provvedimento commissariale.
Le censure sono infatti infondate.
Lamenta la società Di.A. che la deliberazione n. 1297/2008 illegittimamente si porrebbe in contrasto con l’ordinanza 13 marzo 2008 n. 154, precludendo alla ricorrente la possibilità di ottenere una sentenza favorevole ovvero di aggiudicarsi la gara, visto che il rinnovo della stessa consente a nuove ditte di partecipare; il tutto senza che l’autoannullamento sia stato preceduto dal doveroso avviso di avvio procedimentale.
In realtà, l’ordinanza 13 marzo 2008 n. 154, che ammetteva la ricorrente al prosieguo della procedura, fondava l’accoglimento dell’istanza cautelare sul rilievo che, date le caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, il requisito di ammissione, come richiesto al bando, appariva ingiustificatamente restrittivo della concorrenza.
Di conseguenza, si presenta del tutto logica e congrua (e pienamente conforme all'indicazione contenuta nella decisione interinale) la determinazione dell'Azienda sanitaria di riformulare gli atti di gara, in modo che quest’ultima consenta una migliore scelta dell'affidatario, attraverso un confronto più ampio delle varie offerte. Né tale scelta abbisognava di un previo avviso di avvio del procedimento: in generale la giurisprudenza invero non richiede tale adempimento fino all’aggiudicazione definitiva, non ravvisando alcun affidamento tutelabile nella posizione dei concorrenti; affidamento ancor meno percepibile nel caso concreto, in cui la società era stata esclusa dalla procedura selettiva.
2.c. I motivi aggiunti, notificati il 20-21 novembre 2008 e depositati il 21 novembre 2008, con cui la società contesta la deliberazione n. 550 del 30 giugno 2008 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, sono invece meritevoli di accoglimento.
2.c.1. L'Azienda Sanitaria ha sollevato in proposito eccezione di tardività della notifica di tale atto recante ulteriori censure, affermando che la delibera gravata, adottata in data 30 giugno 2008, era stata altresì pubblicata sull'albo della stessa Azienda dal 4 luglio 2008 al 18 luglio 2008.
Il rilievo deve essere disatteso.
A prescindere dalla questione dell'interferenza tra la gara ufficiosa e l'offerta della SGD Vending Dimatic S.r.l. (che sarà in prosieguo meglio affrontato) e del conseguente dovere di informazione e di pubblicità nei confronti dei soggetti interessati al servizio di ristoro mediante distributori automatici, è comunque indubbio che l'eccezione di tardività debba essere provata da chi la deduce ed anzi questa, "essendo destinata ad incidere sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, postula una prova rigorosa" (Consiglio Stato, Sez. V, 6 febbraio 2008 n. 322).
In concreto, la parte, che pure non produce copia della delibera con l’indicazione dell'avvenuta affissione, si limita a invocare un precedente della Sezione (30 agosto 2005 n. 3698), il quale, a sua volta, richiama principi giurisprudenziali elaborati nella considerazione della versione dell'articolo 21 della legge n. 1034/1971, precedente alle modifiche apportate dalla legge n. 205/2000, oggi non più applicabile, in quanto per il vigente articolo 21, il termine decadenziale per la notifica decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione, ma solo "se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento", elemento quest'ultimo del tutto ignorato nella formulazione dell'argomento difensivo.
In modo analogalmente inadeguato la controinteressata ha individuato come fonte dell'adempimento pubblicitario atti regionali non normativi.
D’altra parte lo stesso Consiglio di Stato, con decisione della V Sezione 23 ottobre 2007 n. 5564 (in riforma della sentenza T.A.R. Puglia, Bari, I Sez., 26 gennaio 2006 n. 240), ha escluso che l’effetto decadenziale possa radicarsi “nell’art. 23 comma 1”, [della legge regionale della Puglia n. 22 del 22 giugno 1994] “concernente la pubblicità degli atti degli enti sottoposti al controllo, dalla quale il giudice di primo grado ha desunto la regola di portata generale (secondo la sentenza impugnata applicabile anche al caso in esame) in forza della quale “tutte le deliberazioni sono pubblicate entro 30 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge””, poiché “la legge della Regione Puglia 25 giugno 2002 n. 10 (contenente norme di adeguamento alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in tema di disciplina dei controlli) ha abrogato (art. 5) l’intero corpo delle norme contenute nella legge regionale della Puglia n. 22 del 1994 (in tema di controllo)”.
Di conseguenza, anche se potesse ammettersi l’interpretazione estensiva all’epoca operata dal Tribunale di una norma che invece sembra specificamente riferirsi agli atti degli enti locali, rimane il fatto, chiaramente affermato dalla decisione d’appello, che “La legge regionale sopravvenuta non contiene una norma equivalente in tema di pubblicità, né risultano altri atti normativi (anche di natura regolamentare) che, in tema di atti delle Aziende sanitarie della Regione Puglia, conferiscano alle affissioni agli albi aziendali l’effetto di conoscenza legale”.
In particolare si deve aggiungere che né la L.R. 26 maggio 1980, n. 51 (“Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle Unità sanitarie locali”), abrogata dalla L.R. 13 agosto 1998 n. 28 (all. A, n. 84), né la successiva L.R. 28 dicembre 1994, n. 36 (“Norme e principi per il riordino del Servizio, sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”) recano una normativa che specificamente preveda l’istituzione di un albo e le regole di affissione degli atti, ai fini degli effetti della pubblicazione.
2.c.2. La Di.A ha contestato la deliberazione n. 550 del 30 giugno 2008, alla stregua dei seguenti motivi:
1) violazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, anche in relazione agli articoli 24 e 113 della Costituzione, nonché alla Carta fondamentale dei diritti dell'uomo in tema di accesso alla decisione giurisdizionale per la protezione di diritti e interessi legittimi;
2) violazione dell'ordinanza del Tar Puglia, Bari, prima sezione 13 marzo 2008 n. 154, in relazione agli articoli 24 e 113 della Costituzione; violazione del decreto legislativo 163/2006; eccesso di potere per erronea presupposizione e contraddittorietà;
3) violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione; violazione della Carta europea di tutela dei diritti dell'uomo;
4) violazione dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 163/2006; violazione dei principi della par condicio nelle pubbliche gare d'appalto; eccesso di potere per contraddittorietà, abnormità procedimentale; sviamento di potere e di procedura;
5) violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione; violazione del decreto legislativo n. 163/2006; violazione dei principi della par condicio e della concorrenza nell'assegnazione di servizi pubblici; eccesso di potere per contraddittorietà, abnormità procedimentale; sviamento di potere e di procedura.
La società ricorrente in definitiva qualifica la delibera n. 550/2008 come affidamento del servizio pubblico a trattativa privata, che sarebbe stato effettuato senza alcuna comunicazione ai soggetti comunque interessati al servizio di ristoro mediante distributori automatici e, in particolare, al ricorrente. Tale operazione impedisce che l'azione giurisdizionale dallo stesso promossa (nonché la stessa ordinanza di sospensiva concessa dal Tar) possa sortire un qualunque effetto utile.
Le parti resistenti oppongono sostanzialmente due argomenti, che ambedue convergerebbero nel dimostrare l'estraneità del progetto predisposto dalla controinteressata all'oggetto della gara per la collocazione di 80 distributori.
Il primo si fonda sugli elementi testuali della delibera n. 550/2008, laddove il provvedimento inquadra la proposta progettuale della SGD Vending Dimatic S.r.l. nell'ambito delle politiche aziendali miranti al miglioramento dell'accoglienza e della comunicazione con gli utenti e nell'azione diretta a consentire un inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (fruitori del Servizio di salute mentale).
Il secondo argomento fa leva sulla circostanza che, in effetti, con delibera del Direttore generale 9 dicembre 2008 n. 1959, sia stata effettivamente indetta la nuova gara per l'affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici, preannunciata nella deliberazione 2 settembre 2008 n. 1022.
Prima di esaminare le censure sopra sommariamente riportate, è necessario osservare che la controinteressata, mentre, ai fini del rigetto dei motivi aggiunti, esalta la complessità del disegno sotteso alla delibera n. 550/2008, contraddittoriamente sostiene (nell’eccepire il difetto di giurisdizione del Tribunale adito) che la portata del rapporto con l'azienda si limiterebbe ad una semplice "locazione di spazi".
Tale ultima ricostruzione però non corrisponde al senso della proposta e della deliberazione, dalla quale si evince che il rapporto debba essere qualificato in termini di concessione di pubblico servizio. Di conseguenza, dev'essere respinto il rilievo della SGD Vending Dimatic S.r.l. , per le stesse ragioni esposte al punto 2, a proposito dell'analoga eccezione sollevata dall'Azienda.
È necessario a tal punto verificare il contenuto della delibera 30 giugno 2008 n. 550.
Essa, pur presentando una lunga premessa, sulle singole prestazioni promesse dalla SGD Vending Dimatic e sugli impegni derivanti per l'Azienda sanitaria, non fornisce indicazioni specifiche se non quella che la società si è obbligata ad un contributo forfettario annuo di € 250.000, a titolo di rimborso per l'occupazione degli spazi.
Gli elementi del rapporto quindi devono essere rintracciati nella proposta progettuale, acquisita al protocollo della A.U.S.L. il 4 giugno 2008, che espressamente della delibera fa parte integrante.
Il progetto premette di voler costituire "supporto alle politiche di Accoglienza, Comunicazione e Inclusione già avviate dall'Asl Bari", attraverso "il connubio "distribuzione di generi di conforto articoli vari" e videocomunicazione", offrendo anche "la redazione e pubblicazione della carta dei servizi che sarà distribuita gratuitamente tramite le isole accoglienza, oltre che al finanziamento di 12 edizioni annue di una rivista edita dalla ASL BA".
Vengono poi precisati i dettagli del progetto:
"Pareti modulari attrezzate e videocomunicazione": viene descritto il tipo di macchinario per la distribuzione automatica, specificando che esso comprende un contenitore per i rifiuti a scomparsa, un cassetto di sanificazione e un cassetto di cortesia (pagina 1, seconda parte, e pagina 2); s’indica inoltre genericamente che tali "isole" saranno dotate di attrezzature per la comunicazione video e telefonica, con un sistema in rete con postazioni Internet e sistemi telefonici per collegamento con operatore URP/CUP, utilizzabili dalla stessa Azienda e in parte (a quanto sembra) dagli utenti (pagina 2, parte finale, e prima parte della pagina 3);
"assunzione/inclusione lavorativa di persone in situazione di disagio psicosociale": viene espresso l'impegno di assumere, nella misura del 10%, persone svantaggiate, nonché, per il 25%, personale femminile (pagina 3, seconda parte);
"sconto dipendenti": la SGD Vending DIMATIC garantisce, nell'utilizzo di distributori automatici, uno sconto del 10% sui prezzi ai dipendenti, attraverso l'acquisto con la chiave elettronica (pagina 4, prima parte);
"progetto prodotti salutari", "intolleranze alimentari": la ditta preannuncia che i prodotti dietetici e quelli che più spesso provocano intolleranze o allergie saranno contrassegnati con appositi bollini (pagina 4, seconda parte, e pagina 5, prima parte);
"prodotti di prima necessità": sempre attraverso di distributori automatici, saranno offerti prodotti come slip, canottiere o asciugamani, per l'ipotesi di ricovero improvviso (pagina 5, seconda parte);
"protezione ambientale": viene introdotta una generica esposizione sui problemi di gestione dei rifiuti, richiamando il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (pagina 6), per poi descrivere brevemente il compattatore ecologico Eurocompact con relativo disegno dall'esterno (pagina 6, prima parte).
Tale scritto prosegue con una pagina in cui viene fornito il disegno dei distributori con le relative parti; una pagina in cui vengono elencati i prodotti di prima necessità; una sezione, nella pagina successiva in cui vengono preannunciate iniziative in favore dei bambini ospiti nelle strutture ospedaliere.
Viene allegato inoltre il "dettaglio tecnico", composto di 6 pagine.
Nella prima pagina viene individuato il modello di distributore automatico e si conferma che i distributori automatici (distinti in distributore bevande calde, distributore bevande fredde e distributore snack e fresco) saranno installati in accordo con l’Azienda e in numero da definire.
Nella seconda pagina sono elencate le bevande calde e le bevande fredde.
Nella terza pagina vengono indicate le modalità di conservazione del prodotto fresco e vengono elencate le marche relative alla maggioranza dei prodotti (bevande calde, bevande fredde e snack), lista che occupa anche la prima parte della quarta pagina.
I restanti fogli sono occupati dagli “oneri di esercizio”, che sostanzialmente riepilogano obblighi contrattuali o legali.
In allegato viene poi offerto il listino prezzi.
Da tale pur sommaria descrizione è evidente che il servizio offerto dalla SGD Vending Dimatic è costituito in misura assolutamente prevalente dall’installazione e gestione di apparecchiature per la distribuzione automatica di prodotti, in maggioranza di tipo alimentare.
Orbene, alla luce di tale osservazione, non è necessario verificare precisamente quanto le prestazioni offerte dalla SGD Vending Dimatic coincidano con l'oggetto della gara informale, annullata con deliberazione del Direttore generale 2 settembre 2008 n. 1022 e nuovamente indetta con delibera del Direttore generale 9 dicembre 2008 n. 1959; d'altra parte, tale controllo si presenta assai difficoltoso, visto che, da un lato, nel bando della selezione informale non era specificata la collocazione degli 80 distributori, mentre il progetto approvato dalla delibera 30 giugno 2008 n. 550 non definisce il numero degli apparecchi.
Rimane indubbia infatti l’illegittimità della citata delibera, la quale impedisce che un servizio sostanzialmente costituito dall’installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari (nello specifico arricchito di alcune prestazioni integrative) sia assegnato attraverso il confronto concorrenziale tra le imprese del settore (fra cui anche la Di.A. Distribuzione Automatica), in aperto contrasto con l’articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, secondo il quale “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”.
Tale conclusione peraltro elimina qualsiasi dubbio sulla legittimazione della ricorrente, in quanto la stessa rappresenta sicuramente un’impresa operante nello specifico settore della distribuzione automatica di beni di consumo, interessata alla gara.
In definitiva, il ricorso originario e i motivi aggiunti depositati il 12 marzo 2008 devono essere dichiarati improcedibili; devono essere respinti i motivi aggiunti depositati il 2 agosto 2008; mentre devono essere accolti i motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2008. Per l’effetto, la delibera 30 giugno 2008 n. 550 del direttore generale della Ausl Ba, con questi ultimi impugnata, deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione I, dichiara improcedibili il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti depositati il 12 marzo 2008; respinge i motivi aggiunti depositati il 2 agosto 2008; accoglie i motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2008 e, per l’effetto, annulla la delibera 30 giugno 2008 n. 550 del direttore generale della Ausl Ba.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari e la Sgd Vending S.r.l. nella misura di 1.500,00 per ciascuna, al pagamento di complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), più CU, CPI e IVA, come per legge, a favore della ricorrente, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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