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1. – La legittimazione ad impugnare uno strumento esecutivo o un conseguente titolo edilizio deve essere riconosciuta in capo a coloro che essendo confinanti si trovino in una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello dell’osservanza delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione in quella determinata zona, a prescindere da qualsivoglia esame sul tipo di lesione che i lavori potrebbero concretamente arrecargli.
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2. – I titolari di abitazioni non confinanti con il terreno oggetto di intervento, sono legittimati ad impugnare lo strumento esecutivo o il conseguente titolo edilizio qualora in riferimento alle peculiari caratteristiche dell’opera, della sua natura, dimensione e destinazione possano venire a subire un pregiudizio in ordine alla qualità della vita di relazione esplicatesi nel contesto spaziale di riferimento.
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3. – Il Comitato spontaneo di quartiere è titolare di una legittimazione a ricorrere nei casi in cui lo Statuto comunale lo legittimi a rappresentare gli interessi dei residenti al fine della conservazione dell’ambiente urbano.
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4. – Le deroghe ai parametri del piano regolatore consentite dallo stesso in caso per motivi di miglioramento ambientale, richiedono sempre la motivazione sull’interesse pubblico.
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5. – Posto che non esiste alcuna definizione giuridica di “muro cieco”, sia ai sensi degli artt. 900 e 904 c.c. sia ai sensi dell’art. 9 d.m. 1444/68, il Comune è tenuto ad indicare il significato che intende attribuire a tale locuzione qualora applichi la norma di piano regolatore che disciplina gli interventi realizzabili in presenza di un muro cieco.
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6. – Legittimamente il rilascio di un permesso edilizio viene impugnato con motivi aggiunti nell’ambito del ricorso principale proposto avverso la delibera di approvazione del PEC.
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