Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.2-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 12 febbraio 2009 n. 402
Pres. Bianchi – Est. Correale
Comitato di Quartiere Posta Vecchia, Mussino ed altri (avv.ti Clerici, Rossi) c. Comune di Rivoli (avv.ti Gambino, Pizzetti) e Società Rivoli 2006 srl (avv. Ludogoroff)


1. – Giustizia amministrativa – Ricorso – Legittimazione attiva – Permesso di costruire – Soggetto confinante – Dimostrazione della lesione – Esclusione.

 

2. - Giustizia amministrativa – Ricorso – Legittimazione attiva – Permesso di costruire – Soggetto non confinante – Condizioni – Pregiudizio in ordine alla qualità della vita.

 

3. - Giustizia amministrativa – Ricorso – Legittimazione attiva – Permesso di costruire – Comitato spontaneo di quartiere – Previsione nello Statuto comunale – Legittimazione.

 

4. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Previsione di deroghe - Pubblico interesse – Necessità.

 

5. – Edilizia ed urbanistica – Muro cieco – Definizione giuridica – Non sussiste – Definizione da parte Comune – Necessità.

 

6. – Giustizia amministrativa – Motivi aggiunti – Impugnazione permesso edilizio – A seguito impugnazione PEC – Legittimità.

1. – La legittimazione ad impugnare uno strumento esecutivo o un conseguente titolo edilizio deve essere riconosciuta in capo a coloro che essendo confinanti si trovino in una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello dell’osservanza delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione in quella determinata zona, a prescindere da qualsivoglia esame sul tipo di lesione che i lavori potrebbero concretamente arrecargli.

 

2. – I titolari di abitazioni non confinanti con il terreno oggetto di intervento, sono legittimati ad impugnare lo strumento esecutivo o il conseguente titolo edilizio qualora in riferimento alle peculiari caratteristiche dell’opera, della sua natura, dimensione e destinazione possano venire a subire un pregiudizio in ordine alla qualità della vita di relazione esplicatesi nel contesto spaziale di riferimento.

 

3. – Il Comitato spontaneo di quartiere è titolare di una legittimazione a ricorrere nei casi in cui lo Statuto comunale lo legittimi a rappresentare gli interessi dei residenti al fine della conservazione dell’ambiente urbano.

 

4. – Le deroghe ai parametri del piano regolatore consentite dallo stesso in caso per motivi di miglioramento ambientale, richiedono sempre la motivazione sull’interesse pubblico.

 

5. – Posto che non esiste alcuna definizione giuridica di “muro cieco”, sia ai sensi degli artt. 900 e 904 c.c. sia ai sensi dell’art. 9 d.m. 1444/68, il Comune è tenuto ad indicare il significato che intende attribuire a tale locuzione qualora applichi la norma di piano regolatore che disciplina gli interventi realizzabili in presenza di un muro cieco.

 

6. – Legittimamente il rilascio di un permesso edilizio viene impugnato con motivi aggiunti nell’ambito del ricorso principale proposto avverso la delibera di approvazione del PEC.


Per visualizzare il testo del documento clicca qui



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento