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1. – Nel caso in cui ad una procedura concorsuale abbiano partecipato validamente due soli concorrenti, la paralisi del ricorso principale per via dell’accoglimento di quello incidentale non esime il Giudice da esaminare anche il ricorso principale qualora sia diretto a contestare l’ammissione del controinteressato, per evitare che il ricorrente incidentale lucri un’ingiusta posizione di privilegio costituita da un’aggiudicazione a suo favore che si rivela comunque illegittima.
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2. – L’esame del ricorso incidentale non può avere luogo qualora sia stata delibata la infondatezza del ricorso principale o qualora quest’ultimo sia divenuto insuscettibile di decisione per sopravvenuto difetto di interesse o per cessazione della materia del contendere.
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3. – Il ricorso incidentale nelle materie di cui all’art. 23 bis l. TAR va notificato entro 45 giorni dalla notifica del ricorso principale.
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4. – Le sentenze di condanna a pena patteggiata ex art. 444 c.p.p., divenute irrevocabili per il passaggio in giudicato della sentenza, devono essere dichiarate dal concorrente a gara di appalto, salvo che siano state dichiarate estinte con formale provvedimento del Giudice dell’esecuzione ex art. 445 c.p.p.
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5. – Nei casi in cui un concorrente nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara abbia reso false dichiarazioni in atto pubblico, ma questa circostanza non risulti annotata nel Casellario presso l’Osservatorio, non potrà essere escluso dalla gara.
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6. – L’offerta deve obbligatoriamente essere corredata delle giustificazioni preventive di cui agli artt. 86 e 87 d.lgs. 163/2006 anche se il bando di gara nulla dispone sul punto, ma il mancato adempimento non comporta l’esclusione
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7. – L’art. 38 lett. f) d.lgs. 163/2006 nella parte in cui prevede l’esclusione dalla gara per grave errore commesso nell’esercizio dell’attività professionale può costituire causa di esclusione anche se commesso in occasione dell’esecuzione di contratti affidati da P.A. diverse dalla stazione appaltante.
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