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1. – Il beneficio della non menzione della sentenza di condanna non rileva nei rapporti con la P.A.
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2. – Il consulente tecnico destinatario di una sentenza di patteggiamento legittimamente viene cancellato dall’Albo dei consulenti in quanto il patteggiamento è equiparato ad una pronuncia di condanna.
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3. – La cancellazione dell’Albo dei consulenti tecnici in occasione della revisione quadriennale dell’Albo è un procedimento che non ha natura disciplinare e che non richiede l’audizione dell’interessato.
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4. – La cancellazione dall’Albo dei consulenti tecnici è caratterizzata dalla discrezionalità e pertanto la decisione è sindacabile soltanto sotto l’aspetto dell’arbitrarietà dell’apprezzamento degli elementi valutabili.
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5. – Il requisito della condotta specchiata per l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici risulta tuttora vigente.
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