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n.2-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 31 gennaio 2009 n. 326
Pres. Bianchi – Est. Graziano
Lamanuzzi (avv.ti Casavecchia, Redi, Peano) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura distrettuale dello Stato)


1. – Giustizia civile – Consulente tecnico – Albo dei periti e consulenti – Cancellazione – Condanna penale – Beneficio non menzione – Irrilevanza.

 

2. - Giustizia civile – Consulente tecnico – Albo dei periti e consulenti – Sentenza patteggiamento – Cancellazione – Legittimità.

 

3. - Giustizia civile – Consulente tecnico – Albo dei periti e consulenti – Revisione quadriennale – Cancellazione – Audizione interessato – Esclusione.

 

4. - Giustizia civile – Consulente tecnico – Albo dei periti e consulenti – Cancellazione – Discrezionalità – Limiti G.A.

 

5. - Giustizia civile – Consulente tecnico – Albo dei periti e consulenti – Requisito condotta specchiata – Sussiste.

1. – Il beneficio della non menzione della sentenza di condanna non rileva nei rapporti con la P.A.

 

2. – Il consulente tecnico destinatario di una sentenza di patteggiamento legittimamente viene cancellato dall’Albo dei consulenti in quanto il patteggiamento è equiparato ad una pronuncia di condanna.

 

3. – La cancellazione dell’Albo dei consulenti tecnici in occasione della revisione quadriennale dell’Albo è un procedimento che non ha natura disciplinare e che non richiede l’audizione dell’interessato.

 

4. – La cancellazione dall’Albo dei consulenti tecnici è caratterizzata dalla discrezionalità e pertanto la decisione è sindacabile soltanto sotto l’aspetto dell’arbitrarietà dell’apprezzamento degli elementi valutabili.

 

5. – Il requisito della condotta specchiata per l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici risulta tuttora vigente.


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