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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 29 gennaio 2009 n. 230
Pres. Bianchi – Est. Correale
Desantis (avv.ti Bruno, Manni) c. Provincia di Torino (avv.ti Bartolini, Di Cuia)


1. – Atto amministrativo – Avvio del procedimento – Mancata comunicazione – Trasmissione documentazione alla P.A. – Insussistenza vizio.

 

2. – Atto amministrativo – Intervento P.A. in secondo grado – Su istanza del privato - In assenza norma di legge - Applicazione art. 10 bis l. 241/1990 - Esclusione.

1. – E’ inammissibile il motivo di ricorso finalizzato a denunciare il mancato avviso dell’avvio del procedimento amministrativo quando il privato abbia potuto sufficientemente partecipare all’iter istruttorio, allegando documentazione idonea ad orientare il giudizio della P.A. e il ricorso sia diretto soltanto a confutare la motivazione addotta dalla P.A. in relazione agli elementi già forniti dallo stesso istante.

 

2. – La P.A., in assenza di specifiche disposizioni di legge, non è tenuta ad intervenire in secondo grado su mera richiesta del privato e non trova pertanto applicazione l’art. 10 bis l. 241/1990.


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