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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 28 gennaio 2009 n. 871
Pres. Orciuolo, Est. Stanizzi
Ditta Clizia s.r.l. (Avv.ti M. D’Orsogna, S. Gattamelata) c/ Ministero della difesa (Avv. dello Stato), Comando Regione Carabinieri Lazio (Avv. dello Stato), Ditta “Manifattura Noel s.r.l. (n.c.)


1. Contratti della p.a. - Gara - Riduzione cauzione - Presupposto - Certificazione di qualità - Autocertificazione - Ammissibilità - Sussiste.

 

2. Contratti della p.a. - Gara - Riduzione cauzione - Documentazione irregolare - Dovere di soccorso istruttorio - Sussiste.

1. In materia di gare d’appalto, a norma dell’art. 75, d.lgs. 163/06, al fine di fruire del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia, alle imprese concorrenti è consentito documentare il possesso della certificazione di qualità mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del d.p.r. 445/00. Né è richiesto alcun onere di attestazione documentale circa la persistente validità della stessa, essendo a tal fine sufficiente la produzione di autocertificazione che rechi espressamente l’indicazione della confermata validità della certificazione di qualità per effetto del positivo esito della visita ispettiva.

 

2. Il beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, di cui all’art. 75, d.lgs. 163/06, a differenza dei requisiti di capacità tecnica economica, è soggetto ad un regime di più attenuato rigore formale, con la conseguenza che, nell’ipotesi di mancanza o irregolarità della documentazione prodotta, trova spazio il c.d. dovere di soccorso istruttorio, di cui all’art. 6, co. 1, lett. b), l. 241/90, in base al quale la p.a ha il potere-dovere di interlocuzione procedimentale, finalizzata alla regolarizzazione o integrazione della documentazione, in mancanza di previsioni della lex specialis che tanto precludano.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ROMA – SEZIONE PRIMA bis



composto dai Magistrati:
- ELIA ORCIUOLO Presidente
- ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.
- GIUSEPPE ROTONDO I Referendario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



Sul ricorso N. 10294/2008 R.G. proposto dalla

Ditta CLIZIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marina D’Orsogna e dall’Avv. Stefano Gattamelata ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale di quest’ultimo sito in Roma, Via di Monte Fiore n. 22;

CONTRO



- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;
- il COMANDO REGIONE CARABINIERI LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

E NEI CONFRONTI DI



- DITTA “MANIFATTURA NOEL S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO



- della nota prot. n. 211/7-1 del 2 settembre 2008 del Comando Regione Carabinieri Lazio, recante la comunicazione dell’esclusione della ricorrente dalla gara a procedura ristretta UE di cui alla lettera di invito del 6 agosto 2008, prot. n. 216/6 ed al bando di gara pubblicato in G.U.R.I. n. 81 del 14 luglio 2008 per la fornitura di abiti civili per le esigenze del personale in servizio presso i reparti in borghese dell’Arma dei Carabinieri;
- della presupposta determinazione e dei verbali di gara, in particolare del verbale della seduta del 26 agosto 2008, non conosciuti nei loro estremi;
- della lettera di invito, punto 5, relativo alle condizioni per essere ammessi a concorrere, se interpretato nel senso di prevedere l’esclusione dei partecipanti che abbiano chiesto la riduzione del 50% della garanzia perché in possesso di certificazione del sistema di qualità senza avere allegato alla domanda i documenti attestanti il superamento delle verifiche annuali sul certificato stesso, e punto 7, relativo allo svolgimento di gara, nella parte in cui si stabilisce che qualora la documentazione presentata sia ritenuta insufficiente o difforme rispetto a quanto richiesto dalla lettera di invito le ditte non saranno ammesse all’ulteriore procedura di gara e le relative offerte saranno accantonate;
- di tutti gli atti comunque collegati e connessi, presupposti e conseguenti, con particolare riguardo alla determinazione, non conosciuta nei suoi estremi, di indire una nuova procedura che ha visto la mancata aggiudicazione alla ricorrente, della lettera di invito prot. n. 211/9 del 25 settembre 2008 di indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, dei verbali di gara, ivi compreso quello relativo alla seduta del 14 ottobre 2008, non conosciuti nei loro estremi;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

E PER OTTENERE



- il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’illegittimo comportamento dell’Amministrazione;

E CON RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, PER L’ANNULLAMENTO



- della nota prot. n. 211/10 del 15 dicembre 2008 del Comando Regione Carabinieri Lazio, recante la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva a favore della “Manifattura Noel S.r.l.” a conclusione della “Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per la fornitura di abiti civili ai reparti in borghese amministrati dal Comando Regione Carabinieri Lazio”;
- della presupposta determinazione e del relativo verbale, di estremi non conosciuti;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

E PER OTTENERE



- l’accertamento della nullità o annullabilità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
- l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno ingiusto discendente dal comportamento illegittimo dell’Amministrazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 5755/2008 del 10 dicembre 2008 con la quale è stata fissata l’udienza di discussione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3, della legge n. 1034 del 1971;
Vista l’ordinanza n. 62/2009 del 09 gennaio 2009 con cui è stata accolta la domanda incidentale, proposta con ricorso per motivi aggiunti, di sospensione degli effetti del gravato provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata, ai fini della preclusione, per la resistente Amministrazione, di procedere alla stipulazione del contratto;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla Pubblica Udienza del 21 gennaio 2009, l’Avv. Marina D’Orsogna per la parte ricorrente - Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Espone in fatto la società odierna ricorrente di aver partecipato alla gara per la “Fornitura di abiti civili (abito estivo ed invernale, giacca antipioggia) per le esigenze del personale in servizio presso i reparti in borghese dell’Arma dei Carabinieri arealmente supportati” indetta dal Comando Regione Carabinieri Lazio con procedura ristretta accelerata in ambito UE, di cui alla lettera di invito del 6 agosto 2008, prot. n. 216/6 ed al bando di gara pubblicato in G.U.R.I. n. 81 del 14 luglio 2008, per un importo complessivo di euro 160.000,00, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso consistente nel maggior sconto percentuale unico sul prezzo posto a base di gara per ciascun capo di vestiario da fornire.
Con nota del 2 settembre 2008 la ricorrente è stata esclusa dalla gara in quanto “...avendo presentato richiesta di riduzione della cauzione provvisoria al 50%...non ha presentato sufficiente documentazione probatoria attestante il possesso di certificazione ISO 9000 in corso di validità. In particolare codesta ditta ha prodotto copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata dalla società di certificazione “Certyquality” in data 6 settembre 2006 riportante in calce la dicitura “la validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale”. Non essendo stato allegato alcun documento attestante l’avvenuto superamento della verifica annuale, né potendosi peraltro in sede di gara fare ricorso all’integrazione documentale di cui all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici…il Presidente del Seggio ha ritenuto di dover pronunciare l’esclusione”.
Posto che già in sede di verifica della documentazione di gara il Presidente del Seggio, in data 26 agosto 2008, aveva rappresentato alla ricorrente la mancanza della prova circa la permanente validità della certificazione, la ricorrente provvedeva ad acquisire informazioni presso la società certificatrice Certyquality, la quale attestava la validità della certificazione allegando l’estratto della visura on-line tratta dal sito della società, e a trasmettere, in data 3 settembre 2008, tutta la documentazione all’Amministrazione al fine di una revisione della determinazione di esclusione, ricevendo il successivo 4 settembre la determinazione dell’esclusione adottata il 2 settembre.
Essendo andata deserta la gara, stante la disposta esclusione anche dell’altra ditta partecipante, l’Amministrazione ha dunque proceduto ad indire nuova gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del codice dei contratti con espressa richiesta, nella lettera di invito, diversamente dalla precedente, della necessità di comprovare la validità della certificazione ISO mediante attestato dell’Ente certificatore o visura on-line proveniente dal sito dell’Ente.
Alla gara ha partecipato la ricorrente presentando un’offerta con un ribasso percentuale del 18,01%, mentre l’offerta dell’altra ditta, la Manifattura Noel, con un ribasso del 34,10%, è stata sottoposta a verifica dell’anomalia.
Così ricostruite le vicende afferenti la procedura per l’affidamento della fornitura in questione da cui la società ricorrente è stata, nella prima gara, esclusa, la denunciata illegittimità di tale esclusione è affidata alla proposizione dei seguenti motivi di censura:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 2006; violazione della lex specialis ed in particolare del punto 5 della lettera di invito; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, dei principi di tassatività e di inderogabilità delle clausole di esclusione e del principio del favor partecipationis alle gare pubbliche; sviamento; violazione e falsa applicazione dei principi sulla partecipazione alla gare pubbliche ed in particolare del principio di buona fede ex art. 1337 codice civile; illegittimità derivata.
Nel ricordare come la certificazione di qualità fosse richiesta al solo fine di usufruire del beneficio della riduzione della garanzia e non per la partecipazione alla gara, afferma parte ricorrente come la lettera di invito, al punto 5, non richiedesse l’allegazione della documentazione comprovante il superamento delle verifiche annuali di rinnovo del certificato di qualità diversa ed ulteriore rispetto all’autocertificazione ed alla copia del certificato stesso, prodotti dalla ricorrente, né espressamente comminava la sanzione dell’esclusione dalla gara in caso di loro mancata allegazione.
Potendo procedersi all’esclusione dalle gare solo in presenza di clausole che espressamente la consentano, secondo il principio di tassatività delle ipotesi di esclusione, e dovendo garantirsi la massima partecipazione alle gare, sostiene la ricorrente l’illegittimità dell’esclusione disposta nei suoi confronti, precisando di aver allegato autocertificazione del legale rappresentante recante la dichiarazione dell’esito positivo della verifica della certificazione, e deducendo l’illegittimità del bando - laddove debba intendersi che lo stesso richieda la dimostrazione dell’esito delle verifiche periodiche della certificazione di qualità quale requisito di partecipazione alla gara - per violazione dell’art. 75 del codice dei contratti stante la trasformazione di un requisito previsto per usufruire del beneficio della riduzione della cauzione in una condizione di ammissione alla gara.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, lett. b) della legge n. 241 del 1990, degli artt. 2, comma 3, 46 e 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 2006; falsa applicazione dell’art. 49 del D.P.R. n. 445 del 2000; eccesso di potere; difetto di istruttoria e illogicità; sviamento; violazione del principio di proporzionalità.
Nel ribadire come l’allegazione delle risultanze della visita ispettiva annuale non fosse richiesta dal bando nè dalla lettera di invito a pena di esclusione, e nell’affermare la sufficienza dell’autocertificazione prodotta in ordine alla piena validità della certificazione ISO posseduta, invoca parte ricorrente l’art. 6, lett. b) della legge n. 241 del 1990 per affermare l’onere per il responsabile del procedimento di procedere all’accertamento della validità del documento oggetto di autocertificazione anche mediante interrogazione on-line sul sito internet dell’ente certificatore o di chiedere l’integrazione della documentazione da parte della ditta o, in ulteriore subordine, di chiedere l’integrazione della cauzione per la differenza di cui al beneficio della riduzione o, ancora, di richiedere nella fase successiva di stipulazione del contratto di comprovare i requisiti autocertificati.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità, contraddittorietà, perplessità; sviamento.
Avuto riguardo alla successiva fase di rinnovazione della gara, parte ricorrente ne deduce l’illegittimità sia per vizi derivati dall’illegittima esclusione dalla gara disposta nei propri confronti, sia per non avere l’Amministrazione proceduto alla verifica a campione dei requisiti autocertificati, per come previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Propone, inoltre, parte ricorrente, azione volta ad ottenere il risarcimento del danno subito, con richiesta di sua liquidazione in forma specifica mediante prosecuzione della procedura di gara dalla quale è stata esclusa, con apertura dell’offerta dalla stessa presentata.
In via subordinata, chiede parte ricorrente il risarcimento per equivalente, corrispondente al mancato guadagno, quantificato nel 10% dell’importo a base d’asta, o altro importo stabilito in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione della Difesa eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso nella parte riferita alla prima gara in quanto tardivamente proposto, segnalando altresì come la certificazione di qualità sia stata rilasciata alla “Clizia Confezioni di D’Ambrosio Giuliano”, cancellata dal registro delle imprese in data 26 maggio 2008 e dal cui conferimento a titolo di 50% del capitale, nasce la ricorrente Clizia S.r.l.
Quanto alla seconda gara, la difesa erariale evidenzia come sia in fase di verifica l’eventuale anomalia dell’offerta proposta dall’altra concorrente, potendo quindi tale gara concludersi a favore della ricorrente laddove tale offerta risultasse anomala, con conseguente mancanza di interesse alla sua impugnazione.
Con ordinanza n. 5755/2008, resa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2008, ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 23 bis, comma 3, della legge n. 1034 del 1971, il Collegio ha fissato l’udienza di discussione del merito del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la nota recante la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva effettuata a favore della “Manifattura Noel S.r.l.” a conclusione della procedura negoziata, nonché gli atti ad essa conseguenti e presupposti, sostenendo come tale gara sia stata indetta sulla base dell’erroneo presupposto che la precedente gara fosse andata deserta e deducendo, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti profili di censura:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi sulla partecipazione alle gare pubbliche, ed in particolare del principio di buona fede; illegittimità derivata; sviamento di potere.
Deduce in proposito parte ricorrente che l’illegittimità dell’esclusione disposta nei suoi confronti si riflette in via derivata sulla procedura successivamente indetta – cui hanno partecipato solo la ricorrente e l’aggiudicataria - ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione definitiva di una gara bandita sull’erroneo presupposto della diserzione della precedente che, invece, avrebbe dovuto essere aggiudicata alla ricorrente stante l’esclusione dell’altra partecipante, attuale aggiudicataria della nuova gara.
L’Amministrazione avrebbe in tale modo derogato alle regole della gara pubblica e della più ampia partecipazione sul presupposto di avere già esperito una procedura competitiva senza che questa avesse alcun esito.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità, contraddittorietà, perplessità; Sviamento.
Ripropone parte ricorrente, ulteriormente argomentando, i profili di censura già avanzati con il ricorso introduttivo del giudizio volti a denunciare vizi propri della seconda procedura di gara, per non avere l’Amministrazione procedente effettuato il controllo a campione sui requisiti autocertificati di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006, applicabile anche in mancanza di un’espressa previsione nel bando o nella lettera di invito.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione; sviamento.
Deduce parte ricorrente l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata stante l’anomalia dell’offerta dalla stessa proposta, consistente in un ribasso del 34,10% sui prezzi posti a base di gara per ciascuna tipologia di vestiario di cui alla fornitura, come emergente dal raffronto di tale offerta con quella presentata dal ricorrente, recante un ribasso del 18,01% e con il miglior prezzo di mercato, denunciando altresì la non corretta valutazione delle giustificazioni fornite dalla controinteressata e la mancata esternazione delle ragioni della sua ritenuta congruità.
Rinnova, infine, parte ricorrente, la richiesta di risarcimento del danno in forma specifica mediante prosecuzione della prima procedura concorsuale, o, in via subordinata, per equivalente mediante liquidazione del mancato guadagno individuato nel 10% dell’importo a base d’asta o altra somma ritenuta di giustizia.
Con memoria successivamente depositata l’Amministrazione resistente ha ulteriormente controdedotto alle censure ricorsuali, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con ulteriori memorie parte ricorrente ha ulteriormente specificato le proprie doglianze, controdeducendo alle argomentazioni proposte dalla resistente Amministrazione.
Con ordinanza N. 62/2009 è stata accolta la domanda incidentale, proposta con ricorso per motivi aggiunti, di sospensione degli effetti del gravato provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata, ai fini della preclusione, per la resistente Amministrazione, di procedere alla stipulazione del contratto.
Alla Pubblica Udienza del 21 gennaio 2009, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO



Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è proposta, innanzitutto, azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – recante la comunicazione dell’esclusione della società ricorrente dalla gara a procedura ristretta per la “Fornitura di abiti civili (abito estivo ed invernale, giacca antipioggia) per le esigenze del personale in servizio presso i reparti in borghese dell’Arma dei Carabinieri arealmente supportati” indetta dal Comando Regione Carabinieri Lazio, per un importo complessivo di euro 160.000,00, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso consistente nel maggior sconto percentuale unico sul prezzo posto a base di gara per ciascun capo di vestiario da fornire.
Sono, altresì, impugnati la lettera di invito, nonché gli atti inerenti l’indizione – sul presupposto che la prima gara sia andata deserta - di una seconda procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e, con decreto per motivi aggiunti, la sua aggiudicazione definitiva a favore della “Manifattura Noel S.r.l.”.
Propone, inoltre, parte ricorrente azione volta ad ottenere il risarcimento del danno subito per effetto del comportamento illegittimo tenuto dalla resistente Amministrazione.
Così sinteticamente individuato l’oggetto del presente giudizio, il Collegio è chiamato a preliminarmente pronunciarsi sull’eccezione, sollevata dalla resistente Amministrazione della Difesa, di sua inammissibilità in quanto tardivamente proposto.
L’eccezione, invero scarsamente articolata, è destituita di fondamento.
Ed infatti, parte ricorrente ha avuto conoscenza della esclusione dalla gara disposta nei suoi confronti in data 4 settembre 2008 – tramite ricezione via fax della relativa comunicazione – mentre il ricorso è stato avviato alla notifica in data 7 novembre 2008 e ricevuto dalla resistente Amministrazione in data 10 novembre 2008.
Non avendo parte resistente specificato le ragioni della asserita tardività del ricorso, il Collegio deve esaminarla sotto tutti i possibili profili che in astratto potrebbero determinarla.
Va, dunque, in proposito precisato che al termine perentorio di 60 giorni per l’impugnazione giurisdizionale non si applica il dimezzamento dei termini processuali introdotto, dall’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, per le controversie in materia di appalti pubblici, con riferimento alle quali il termine per la proposizione del ricorso è rimasto fissato, anche nel rito abbreviato di cui al citato articolo, in 60 giorni dalla data di avvenuta conoscenza.
Ed infatti, il principio del dimezzamento dei termini ex art. 23 bis della legge TAR, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, seppur di applicazione generalizzata e riferito a tutti i termini e i gradi del giudizio, subisce eccezione con riferimento ai termini di proposizione del ricorso.
Inoltre, tale termine è soggetto all’applicazione ordinaria dell’istituto di carattere generale, previsto dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, della sospensione dei termini durante il periodo feriale, ovvero dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, con la conseguenza che l’inizio del decorso del termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso in esame va collocato al 16 settembre, dovendo per l’effetto il ricorso ritenersi pienamente tempestivo in quanto ritualmente proposto nei prescritti termini da computarsi tenendo conto della sospensione estiva.
Né la eccepita tardività potrebbe trovare positivo vaglio se riferita al termine di deposito del ricorso, effettuato in data 13 novembre 2008, e quindi nel rispetto del termine dimezzato di cui al citato art. 23 bis.
Negativamente delibata la proposta eccezione di tardività del ricorso, il Collegio può procedere al vaglio del merito dello stesso, esaminando, nell’ordine logico delle questioni sollevate, prioritariamente le censure mosse avverso l’esclusione della società ricorrente dalla gara.
In tale direzione, appare opportuno preliminarmente richiamare le ragioni poste alla base di tale esclusione, disposta, per come riportato nella gravata nota, in quanto la ricorrente “...avendo presentato richiesta di riduzione della cauzione provvisoria al 50%...non ha presentato sufficiente documentazione probatoria attestante il possesso di certificazione ISO 9000 in corso di validità. In particolare codesta ditta ha prodotto copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata dalla società di certificazione “Certyquality” in data 6 settembre 2006 riportante in calce la dicitura “la validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale”. Non essendo stato allegato alcun documento attestante l’avvenuto superamento della verifica annuale, né potendosi peraltro in sede di gara fare ricorso all’integrazione documentale di cui all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici…il Presidente del Seggio ha ritenuto di dover pronunciare l’esclusione”.
Il vaglio di legittimità, alla luce delle censure ricorsuali proposte, della gravata esclusione va condotto alla stregua della ricognizione della normativa di riferimento, come anche recata dalla lex specialis di gara, da rapportarsi agli adempimenti documentali posti in essere dalla ricorrente, al fine di delibare in ordine alla rispondenza di questi ultimi alle prescrizioni di gara e di individuare la sussistenza dei presupposti per disporre l’esclusione della ricorrente dalla stessa in ragione delle carenze documentali rilevate dal seggio di gara.
Anticipando le conclusioni che, alla luce delle considerazioni che si andranno ad esporre, il Collegio intende trarre, la gravata esclusione della ricorrente dalla gara di fornitura a procedura ristretta accelerata deve ritenersi illegittima.
La lettera di invito del 6 agosto 2009, al punto 5, inerente le condizioni per essere ammessi a concorrere, dispone che l’importo della garanzia (pari al 2% del valore posto a base di gara) “è ridotto del 50% per le imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNICEI EN ISO/IEC 17000. Per poter fruire del beneficio, l’impresa dovrà accludere alla documentazione di gara apposita certificazione firmata dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio, allegando copia della certificazione stessa e di un documento di identità valido del sottoscrittore (art. 75 comma 7 del Codice degli appalti).”
Prevede ancora la lettera di invito, al punto 5, che “la prestazione di una cauzione provvisoria costituita in forma diversa da quelle appena descritte, ovvero la sua non conformità a tutte le prescrizioni di cui sopra, comporterà l’immediata esclusione della ditta dal proseguimento della gara”.
La società ricorrente ha allegato alla propria domanda di partecipazione alla gara copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata dalla società di certificazione Certiquality in data 6 settembre 2006, nonché autocertificazione, firmata dal legale rappresentante, di possesso della certificazione ISO 9001:2000, con dichiarazione espressa, sotto assunzione di responsabilità, che la certificazione è stata regolarmente rinnovata con visita ispettiva del luglio 2008, chiedendo di usufruire della riduzione del 50% dell’importo della fidejussione.
Tale produzione documentale, finalizzata ad usufruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, risulta essere pienamente conforme alle prescrizioni di gara, apparendo conseguentemente illegittima la disposta esclusione della ricorrente.
Analizzando più in dettaglio le ragioni di tale esclusione, deliberata sul presupposto della mancata allegazione, ai fini della dimostrazione della validità della certificazione di qualità, di documentazione attestante l’avvenuto superamento della verifica annuale – da porsi in correlazione con la dicitura, riportata in calce alla certificazione, secondo la quale “La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale” – rileva il Collegio l’erroneità di tale motivazione su cui l’esclusione della ricorrente trova fondamento.
Ed infatti, parte ricorrente ha allegato alla domanda di partecipazione alla gara – come sopra accennato - un’autocertificazione attestante l’avvenuto superamento della visita ispettiva finalizzata al rinnovo della certificazione, il che assolve compiutamente all’onere, come delineato dalle prescrizioni di gara, di comprovare la sussistenza dei requisiti per usufruire del beneficio della riduzione della cauzione.
Nel rilevare il Collegio come la lettera di invito non richiedesse in alcun modo specifici adempimenti documentali finalizzati alla dimostrazione del superamento delle verifiche periodiche effettuate dalle società di certificazione e dovendo, tuttavia, il requisito della validità della certificazione di qualità ritenersi condizione necessaria implicita nella necessità di dimostrazione del possesso dei requisiti per usufruire del beneficio della riduzione della cauzione, deve ritenersi che tale dimostrazione sia stata offerta dalla società ricorrente conformemente alle prescrizioni di gara che, come sopra illustrato, affidano tale prova unicamente alla presentazione di autocertificazione ‘attestante il possesso del beneficio’ e di copia della certificazione di qualità, adempimenti questi puntualmente posti in essere dalla ricorrente che nell’autocertificazione attesta, altresì, in maniera puntuale e specifica – sebbene non richiesta dalla lettera di invito - l’avvenuto superamento della visita ispettiva.
Né incombeva sulla ricorrente alcun onere di ulteriore allegazione documentale – ulteriore rispetto all’autocertificazione prodotta – inerente la validità della certificazione di qualità.
Ciò sia in quanto non richiesto espressamente dalla disciplina di gara – tantomeno a pena di esclusione – sia in ragione del regime di validità delle certificazioni di qualità e della loro attestazione, sia in ragione dell’onere per l’Amministrazione procedente, di richiedere, eventualmente, la regolarizzazione della documentazione e della possibilità, per la stessa, di verificare la validità della certificazione tramite visura on-line, nell’ambito dei poteri di istruttoria che le sono propri, con il solo limite discendente dal rispetto della par condicio.
Sotto il primo profilo, richiamate le disposizioni di gara già illustrate – avuto particolare riferimento alla richiesta di autocertificazione – pienamente rispettate dalla ricorrente, va altresì rilevato, in linea generale, che alla luce della disciplina di riferimento il possesso della certificazione di qualità è suscettibile di dimostrazione mediante autocertificazione.
Ed invero, l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 2006, nel prevedere il beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità, precisa che: “l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti” .
Il rinvio alle norme vigenti consente di far ricadere la dimostrazione del possesso del requisito in questione nell’ambito di operatività della disciplina dettata dal D.P.R. n. 445 del 2000, potendo conseguentemente il possesso della certificazione di qualità essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del citato regolamento.
Pertanto, sia alla luce della disciplina di gara che sulla base della normativa generale, deve ritenersi consentito, salva ogni successiva verifica, dichiarare il possesso della certificazione di qualità, quale requisito per poter usufruire della riduzione della cauzione, senza alcun ulteriore onere di attestazione documentale circa la persistente validità della stessa, essendo a tal fine sufficiente la produzione di autocertificazione che espressamente rechi l’indicazione della confermata validità della certificazione di qualità per effetto del positivo esito della visita ispettiva.
Se le considerazioni che precedono consentono al Collegio di delibare in ordine alla illegittimità della gravata esclusione dalla gara della ricorrente, appare tuttavia opportuno fornire ulteriori indicazioni in ordine a specifici aspetti connessi alla controversia in esame, dovendosi in tale direzione segnalare come il beneficio della riduzione della cauzione va tenuto distinto dai requisiti di capacità tecnica ed economica, vigendo quindi, con riferimento ad esso, un regime di più attenuato rigore formale ove trova spazio il potere-dovere dell’Amministrazione di interlocuzione procedimentale finalizzata alla regolarizzazione o integrazione della documentazione.
Ciò, nelle ipotesi in cui manchino previsioni espresse della disciplina di gara che tanto precludano con espressa comminatoria dell’esclusione dalla gara per il caso di mancanza o irregolarità della documentazione prodotta (salvo poi eventualmente verificare, se impugnate, la legittimità in termini di ragionevolezza e di rispondenza all’interesse pubblico di siffatte prescrizioni).
Ci si riferisce al cosiddetto dovere di soccorso istruttorio, codificato normativamente ed ispirato ai criteri della buona fede, come delineato dall’art, 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, che costituisce un normale modus procedendi al quale le Amministrazioni devono attenersi ammettendo il concorrente, nella fase di valutazione dei requisiti di partecipazione, alla regolarizzazione del documento o del certificato affetto da vizi formali, laddove manchi l’esplicitazione di una clausola di esclusione volta a sanzionare l’inosservanza della formalità onde trattasi.
Regolarizzazione che – non traducendosi il principio del favor partecipationis in un dovere assoluto ed incondizionato posto a carico della commissione di gara – risulta preclusa, come accennato, con riferimento a dichiarazioni o documenti espressamente richiesti a pena di esclusione o con riguardo agli elementi essenziali dell’offerta, ed incontra i limiti discendenti dall’inderogabile necessità del rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti.
In virtù di tale principio, consacrato anche nel codice dei contratti all’art. 46, consegue, conformemente ad un orientamento consolidato in giurisprudenza, che non può farsi luogo all’esclusione di una ditta da una gara d’appalto per irregolarità formali della documentazione presentata ove tali irregolarità non costituiscano, per chiara ed espressa previsione della disciplina di gara, causa di esclusione e siano suscettibili di regolarizzazione senza pregiudizio per la par condicio.
Dal momento che le clausole di esclusione sono di stretta e rigorosa interpretazione, in quanto limitative della massima partecipazione che costituisce principio a cui l’Amministrazione deve attenersi nel perseguimento dell’interesse pubblico alla migliore scelta del contraente privato, in mancanza di previsione espressa nel bando di gara, la stazione appaltante deve dunque verificare se la regolarizzazione del riscontrato vizio sia suscettibile di compromettere la par condicio dei concorrenti.
Avuto riguardo alla fattispecie in esame, mancando una espressa clausola di esclusione e ribadendosi comunque la sufficienza dell’autocertificazione prodotta da parte ricorrente al fine di attestare il possesso del requisito, l’Amministrazione avrebbe dovuto, in caso di dubbio, procedere alla richiesta di regolarizzazione - senza che ciò potesse costituire pregiudizio per il principio della par condicio trattandosi di una irregolarità priva di conseguenze per esso - e non all’esclusione della ricorrente dalla gara.
La possibilità per l’Amministrazione di procedere alla verifica della persistente validità della certificazione di qualità della società ricorrente – seppur non necessaria in quanto già dalla stessa autocertificata – va ulteriormente ricondotta alla circostanza che sulla copia di tale certificazione, prodotta dalla ricorrente, è riportata la dicitura “Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www. certiquality.it”, essendo dunque sufficiente, ai predetti fini, una mera visura on-line che agevolmente l’Amministrazione avrebbe potuto effettuare senza incorrere in alcuna violazione della disciplina di gara e senza violare in alcun modo la par condicio tra i concorrenti.
Inoltre, la validità della certificazione dei sistemi di qualità e di gestione coincide con il triennio di validità del rapporto contrattuale tra organismo di certificazione e società certificata, salvo rinnovo, e tale validità è subordinata alla permanenza dei necessari requisiti, accertata nel corso di visite ispettive le cui risultanze, se negative, comportano la sospensione o il ritiro della certificazione. Tempestive informazioni in ordine alla persistente validità della certificazione di qualità possono conseguentemente essere attinte dai siti delle società certificatici o dal database del Sincert, e tanto l’Amministrazione avrebbe potuto fare – pur, si ribadisce, essendo l’autocertificazione a tal fine sufficiente - nell’ambito dei consentiti poteri istruttori volti a verificare la regolarità della documentazione prodotta.
A fini di completezza, e pur risiedendo nelle considerazioni sopra illustrate la ritenuta fondatezza dell’impugnazione proposta avverso l’esclusione dalla gara della società ricorrente, preme al Collegio - con precisazione utile avuto riguardo alla necessità, conseguente all’annullamento che si andrà a disporre, di riapertura della gara da cui la ricorrente è stata illegittimamente esclusa – rilevare come la certificazione di qualità, contrariamente agli assunti di parte resistente, pur se intestata alla ditta individuale ‘Clizia Confezioni di D’Ambrosio Giuliano’ debba intendersi riferita alla società ricorrente ‘Clizia S.r.l.’ che nasce dal conferimento della ditta individuale, trasformatasi in società di capitali, con trasferimento a quest’ultima dei beni aziendali e della attività senza soluzione di continuità, ivi compresa la certificazione di qualità, senza che a ciò ostino, come sostenuto da parte resistente, le indicazioni contenute nella perizia di stima redatta al momento del conferimento aziendale, che da tale conferimento esclude le “voci che compongono la situazione patrimoniale che si riferiscono a beni non tangibili e di interesse personale” del titolare della ditta individuale, tra cui non si vede come possa rientrare la certificazione di qualità.
Peraltro, il soggetto certificatore Certiquality, a seguito della comunicazione della intervenuta trasformazione della ditta individuale in società di capitali, ha effettuato nei confronti della società ricorrente la visita ispettiva e la certificazione di qualità risulta formalmente intestata alla ‘Clizia S.r.l.’ nel sito internet del soggetto certificatore e del Sincert, dovendo pertanto ritenersi la titolarità, in capo alla società ricorrente, della certificazione di qualità, con conseguente erroneità di quanto diversamente sostenuto dalla resistente Amministrazione.
La rilevata illegittimità, per le considerazioni sopra illustrate, dell’esclusione dalla gara disposta nei confronti della società ricorrente ne determina il suo annullamento da cui discende, per l’Amministrazione, l’obbligo di riammissione della ricorrente alla gara, che dovrà essere rinnovata dalla fase successiva all’atto annullato.
Tale effetto conformativo discendente dall’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara integra la richiesta forma di reintegrazione in forma specifica invocata da parte ricorrente, in via principale, quale forma di risarcimento del danno subito per l’illegittima esclusione dalla gara, il che consente al Collegio di prescindere da ogni ulteriore esame in ordine a tale richiesta risarcitoria, in quanto soddisfatta per effetto dell’annullamento dell’esclusione dalla gara della ricorrente.
Ed infatti, in caso di annullamento di una gara per illegittima esclusione di una ditta offerente, l’effetto conformativo costituito dall’obbligo dell’Amministrazione di procedere alla rinnovazione parziale delle operazioni di gara, con la riammissione della ditta illegittimamente pretermessa, è in grado di soddisfare pienamente, se nel frattempo il contratto con l’aggiudicataria non sia stato eseguito – come avviene nella fattispecie in esame – l’interesse della ricorrente vittoriosa, e giustifica il non accoglimento della sua domanda di risarcimento del danno per equivalente pecuniario.
Ciò in quanto la riammissione alla gara e la rinnovazione della medesima si configurano quale risarcimento in forma specifica del danno subito dal soggetto concorrente escluso e precludono il risarcimento del danno per equivalente, non potendosi, peraltro, sino all’esito della rinnovazione della gara, nemmeno apprezzare la sussistenza e consistenza di un danno risarcibile.
Dal disposto annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara discende, altresì, la caducazione degli ulteriori e successivi atti posti in essere dalla resistente Amministrazione, ivi compresa l’indizione di una nuova gara per la medesima fornitura, delibata sul presupposto che la prima gara fosse andata deserta, dovendo in proposito evidenziarsi come tale presupposto sia venuto meno per effetto della riammissione della ricorrente alla gara quale conseguenza all’annullamento della sua esclusione.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso va accolto stante la fondatezza delle esaminate censure e con assorbimento di quelle ulteriori, con conseguente annullamento della gravata esclusione della società ricorrente dalla gara in questione.
Dall’annullamento così disposto discende il dovere per la resistente Amministrazione di riammettere la ricorrente alla gara, la quale deve proseguire dal segmento procedimentale su cui si innesta l’atto annullato.
Dall’annullamento giurisdizionale così disposto discende la caducazione dei successivi atti posti in essere dall’Amministrazione, ivi compresi quelli inerenti l’indizione della nuova gara.
L’effetto conformativo discendente dal disposto annullamento, in quanto avente carattere satisfattivo della domanda di risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente, consente di disattendere la proposta azione risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dovendo le stesse essere poste a carico della sola Amministrazione resistente non essendosi la controinteressata costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Roma -Sezione Prima bis-



Pronunciando sul ricorso N. 10294/2008 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso e coi limiti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila).
Nulla sulle spese a carico della controinteressata non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2009.



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