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| n.2-2009 - © copyright |
T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 23 gennaio 2009 n. 217
Pres. Calvo – Est. Fornataro
Papa (avv.ti Enoch) c. Ministero Pubblica Istruzione (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Istituto Professionale Galileo Ferraris |
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1. – Atto amministrativo – Diritto di accesso – Nei confronti atti da formare – Esclusione.
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2. - Atto amministrativo – Diritto di accesso – Componente Consiglio di Istituto scuola – Atti inerenti l’attività dell’Istituto – Qualificato interesse.
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1. – L’accesso agli atti è consentito per visionare ed estrarre copia di documenti in possesso della P.A., mentre non rientra nel suo ambito la pretesa alla formazione di atti, anche meramente ricognitivi come gli “elenchi”.
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2. – Il componente di organi collegiali dell’istituzione scolastica ha un qualificato interesse alla conoscenza degli atti inerenti all’attività del collegio per verificare il buon andamento cui deve essere ispirata l’azione dello stesso, consentendo ogni utile iniziativa sul piano propositivo e deliberativo.
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