REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2137 del 2003, proposto da:
Nardini Mattia e Nardini Divina, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Nitti, con domicilio eletto presso Donato Nitti in Firenze, via Adelaide Ristori, 7;
contro
Comune di Montespertoli;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del sindaco del Comune di Montespertoli 22 ottobre 2003 n. 116, con la quale è stato stabilito che: “1. Nel territorio comunale è fatto divieto di introdurre, allevare, riprodurre e detenere cani cuccioli od adulti appartenenti alle seguenti razze: Pit-bull, american staffordshire, fila brasileiro , rotweiler, dogo argentino o incroci fra succitate razze 2. Gli animali già presenti nel territorio del Comune devono essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina del Comune dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. I suddetti cani dovranno essere condotti negli spazi pubblici o aperti da persona adulta, in grado di controllarne i movimenti, muniti di museruola, collare rigido o maglia metallica, guinzaglio corto alla gamba avente consistenza e forma tali da impedire all’animale di mordere; 3. ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500, da pagarsi entro trenta giorni; nella determinazione della sanzione si terrà conto della gravità dell’infrazione; 4. Le violazioni di cui al punto 1) della presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’art. 650 del codice penale; 5. Nei casi di cui al punto 1), gli organi di vigilanza, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca e al ricovero presso strutture idonee. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24.11.1981 n. 689 e di cui al capo 1 del D.P.R. 22.07.1982 n. 571; 6. La Polizia Municipale, Il Servizio Veterinario della U.S.L. n. 11 e tutti gli Agenti della Pubblica Sicurezza sono incaricati del controllo e dell’esecuzione del presente provvedimento; 7. Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore; 8. La presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal decimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio”, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2008 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espongono i ricorrenti di condurre, nel comune di Montespertoli, un allevamento di cani "dogo argentino", razza riconosciuta e tutelata dall’Ente nazionale cinofilia italiana.
Rferiscono, altresì, di non avere mai constatato, in relazione a tale attività, la sussistenza di alcun problema con vicini e cittadini, tenuto conto delle ottimali condizioni in cui l'allevamento viene svolto e della circostanza che, al di fuori delle aree recintate dell'allevamento, i cani vengono muniti di collare a maglia metallica e di guinzaglio fisso.
Documentano, inoltre, l'esistenza di un'assicurazione per i danni a terzi in relazione all'attività svolta (documento 10), nonché l'iscrizione di tutti cani oggetto dell'allevamento all'anagrafe canina, ed il controllo veterinario periodico degli animali che risultano tutti vaccinati ed esenti da malattie contagiose.
Con l'atto in epigrafe il Sindaco di Montespertoli ha disposto tra l'altro, in relazione a talune razze canine, il divieto di introduzione, allevamento, riproduzione e detenzione di esemplari di tali animali, di fatto impedendo, perciò, l'esercizio dell'attività in questione.
Contro tale atto ricorrono i sig.ri Nardini chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
- Violazione dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica dell'atto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per grave e manifesta perplessità del dispositivo e per violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998. Incompetenza. Violazione dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1993 n. 342. Contraddittorietà con provvedimento di altra Amministrazione. Violazione dell'articolo 3 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione del principio di uguaglianza. Violazione degli artt. 97 e 41 della Costituzione. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta. Violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento dalla causa tipica dell'atto. Eccesso di potere per sviamento.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 1279 depositata il 10 dicembre 2003 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnata l'ordinanza in epigrafe precisata con cui il Sindaco del Comune di Montespertoli ha “fatto divieto di introdurre, allevare, riprodurre e detenere cani cuccioli od adulti appartenenti alle seguenti razze: Pit-bull, american staffordshire, fila brasileiro, rottweiler, dogo argentino o incroci fra succitate razze”, disponendo ulteriori misure per la detenzione degli animali già presenti all'interno del territorio comunale e stabilendo per i trasgressori dell’ordinanza sanzioni amministrative da Euro 50 a Euro 500.
E il ricorso è fondato.
In particolare, merita assorbente considerazione la doglianza relativa alla violazione dell'art. 54 del Testo unico degli enti locali in relazione all'insussistenza delle situazioni che possono legittimare l'esercizio del potere di ordinanza extra ordinem da parte del sindaco.
L’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel disciplinare le attribuzioni del sindaco con riferimento alle funzioni di competenza statale, dispone, al comma 4, che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana”.
Per consolidata giurisprudenza la norma è stata interpretata nel senso che presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente è la sussistenza del pericolo - cioè del rischio concreto - di un danno, grave e imminente, per l'incolumità pubblica cioè di una situazione che, a prescindere dalla sua imprevedibilità, non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento potendo, in tal caso, comportare l'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato (cfr. Cons. Stato , sez. V, 28 marzo 2008, n. 1322; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 1 agosto 2007, n. 5534).
Ciò comporta che deve ritenersi illegittima l'ordinanza contingibile e urgente nel caso in cui l'amministrazione non abbia condotto accertamenti istruttori idonei a comprovare la effettiva sussistenza dei presupposti per la sua adozione, rimanendo non dimostrata la ricorrenza effettiva di pericolo per la pubblica incolumità (Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2007, n. 2109).
Orbene, nel caso che ne occupa, al di fuori di un generico riferimento, contenuto nel preambolo del provvedimento, ad un asserito “allarme sociale suscitato dal diffondersi delle aggressioni ai danni di persone e animali di cui si rendono responsabili cani dotati di una notevole forza muscolare” non vi è traccia dell’esistenza di un concreto pericolo riferibile ad episodi o situazioni verificatesi nell’ambito cittadino che possa giustificare il ricorso allo strumento di cui trattasi.
Inoltre, con riferimento all’insufficienza dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione, non può non rilevarsi l’arbitrarietà dell’individuazione delle razze canine ritenute pericolose, tenuto conto che l’ordinanza del Ministro della sanità del 9 marzo 2003 (e quelle successive emanate il 27 agosto 2004 e 3 ottobre 2005) individuano una ben più ampia tipologia di specie suscettibili di provocare gli inconvenienti lamentati.
La suddetta affermazione evidenzia, tra l’altro, un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato.
Invero, la citata ordinanza ministeriale non reca alcun divieto generalizzato in ordine all’esercizio dell’attività di allevamento dei cani in essa individuati, fatta eccezione per “l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità” di alcune specie, ovvero per le “operazioni di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività”.
E’ evidente perciò che, oltre ad impingere in profili di competenza di altre Autorità l’atto impugnato, in palese contrasto con la natura temporanea degli effetti di un provvedimento contingibile ed urgente la cui funzione è unicamente quella di porre un rimedio transitorio ad una situazione di pericolo, delinea soluzioni che assumono connotati di definitività, con correlativo sacrificio dell’interesse privato, in contraddizione con il principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa (TAR Puglia, Bari, sez. II, 2 settembre 2002, n. 3809; T.A.R. Piemonte, sez. II, 23 febbraio 2002, n. 440).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.
In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)