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T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 14 gennaio 2009 n. 31


Pubblica amministrazione - Accesso agli atti amministrativi – Dichiarazioni dei dipendenti agli ispettori del lavoro – Sussiste

Le norme regolamentari di cui all’art. 2, comma 1, lettera C) e all’art. 3, comma 1, lettera C) del d. m. n. 757/94, contrastano con la disposizione primaria di cui all’art. 24 della l. n. 241/1990 e, in particolare, con la disposizione per cui il diritto di difesa prevale sulla riservatezza. Per cui deve essere consentita la visione e l’estrazione di copia dei verbali delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti del ricorrente agli ispettori del lavoro in occasione degli accertamenti eseguiti presso la società dopo avere provveduto, però, alla copertura di tutti i dati personali relativi alle generalità delle persone fisiche dichiaranti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
sezione terza




con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti - Presidente
Marco Buricelli - Consigliere, rel. ed est.
Stefano Mielli - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 1868 del 2008 proposto, ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241 del 1990 dalla

s. p. a. Queen, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Magri ed Elena Ruffo, e domiciliato presso la Segreteria del Tar ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;


contro



il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliato presso la sede della stessa in Venezia, San Marco n. 63;


e nei confronti



dei lavoratori Tocu Mihai, Polentes Oliviero, Valotto Marco, Roccon Alba, Fiorini Alice, Gentilin Selena, Zermiani Federico, Rossi Camilla e Fausti Manuel, non costituitisi in giudizio;

per



- l’annullamento del provvedimento prot. n. 33583 del 4 settembre 2008, con il quale il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Verona (in seguito DPL) ha negato l’accesso agli atti di ispezione e alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori del lavoro (rif. istanza soc. Queen 26 agosto 2008);
- l’annullamento o, in subordine, la disapplicazione, “in parte qua”, degli articoli 2 e 3 del d. m. n. 757 del 1994, concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell’art. 24, comma 4, della l. n. 241 del 1990;
- e per l’accertamento del diritto della società ricorrente all’accesso agli atti di ispezione e alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori del lavoro di Verona in occasione degli accertamenti eseguiti, con conseguente condanna della DPL di Verona a consentire l’esibizione e l’estrazione di copia della documentazione predetta;

visto il ricorso, notificato l'8 ottobre 2008 e depositato in segreteria il 17 ottobre 2008, con i relativi allegati;
visto il controricorso dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione del lavoro, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella camera di consiglio del 26 novembre 2008 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Ruffo per la parte ricorrente e Greco per la P.A. ;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO



1.-La società ricorrente espone:
-che il 30 aprile 2008 ispettori del lavoro in servizio presso la DPL di Verona hanno eseguito un accesso ispettivo presso la sede operativa della ricorrente in San Giovanni Lupatoto, redigendo il relativo verbale di ispezione;
-che in data 30 luglio -4 agosto 2008 gli ispettori del lavoro hanno redatto verbale di illecito amministrativo contestando alla ricorrente di avere impiegato irregolarmente quattro lavoratori e di avere commesso altre violazioni della normativa vigente;
-che l’8 agosto 2008 la DPL ha notificato alla ricorrente il suddetto verbale di illecito amministrativo, chiedendo alla Queen di pagare una somma di oltre 16.000 euro a titolo di sanzioni e di spese di notifica, come conseguenza delle violazioni di cui sopra;
-che il 26 agosto 2008 la ricorrente ha presentato, alla DPL di Verona, istanza di accesso agli atti di ispezione e alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori del lavoro in occasione degli accertamenti effettuati presso l’azienda e conclusisi con il verbale di illecito amministrativo del 4 agosto 2008. Ciò, “ai fini dell’esercizio del diritto di difesa”;
-che il 4 settembre 2008, con la nota in epigrafe indicata, la DPL di Verona ha respinto la suindicata istanza di accesso, e ciò sul presupposto che “gli atti richiesti, con particolare riferimento alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori in occasione degli accertamenti effettuati presso l’azienda, riguardano documenti contenenti notizie raccolte da lavoratori per i quali perdura il rapporto di lavoro. Pertanto…è emersa l’impossibilità di procedere positivamente all’istanza in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lettera C) e dell’art. 3, comma 1, lettera C) del d. m. n. 757/94”;
-che il 6 settembre 2008 la società Queen ha presentato opposizione al suddetto verbale di illecito amministrativo presso il Comitato regionale della DRL di Venezia e che nel ricorso si legge che pertanto “necessita di accedere agli atti di cui sopra al fine di predisporre le proprie difese in sede giudiziaria per il caso di rigetto della propria opposizione”.
Ciò esposto, la società ricorrente ha formulato le seguenti censure: 1) illegittimità delle norme regolamentari poste a fondamento del diniego impugnato per contrasto con l’art. 24 della l. n. 241 del 1990 e con l’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 184 del 2006; e 2) eccesso di potere per erroneo bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza dei lavoratori e l’interesse alla difesa del datore di lavoro.
Con il primo motivo si evidenzia:
-in primo luogo che le norme regolamentari poste a fondamento della decisione di rigetto, vale a dire gli articoli 2, comma 1, lettera c) e 3, comma 1, lettera c) del d. m. n. 757 del 1994 sono state già più volte disapplicate dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 5362 del 2004, 5110 del 2004, 1923 del 2003, 5814 del 2002 e 2366 del 2002 poiché in contrasto con la norma primaria di cui all’art. 24 della l. n. 241 del 1990 e, in particolare, con la previsione secondo cui il diritto di difesa prevale sulla riservatezza;
-in secondo luogo che, in seguito alla entrata in vigore della l. n. 15 del 2005, la necessità di garantire la prevalenza del diritto di difesa quando esso sia posto a base di una richiesta di accesso agli atti è stata nuovamente confermata dal legislatore con l’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990. La giurisprudenza successiva alle modifiche apportate al diritto di accesso dalla l. n. 241/90 ha riconosciuto come preminente il diritto del datore di lavoro di accedere alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle ispezioni, garantendo la prevalenza del diritto di difesa rispetto alla tutela del diritto alla riservatezza. La stessa INPS, con nota del 10 settembre 2007, ha riconosciuto che in seguito alla novella legislativa del 2005 prevale il principio di piena accessibilità a tutti i documenti amministrativi, con le sole eccezioni di cui all’art. 24 della l. n. 241/90.
Circa il secondo motivo, premesso che il diniego si basa essenzialmente sulla necessità di proteggere i lavoratori da indebite pressioni si sottolinea:
-che non tutti i lavoratori sentiti il 30 aprile 2008 erano in servizio alla data della istanza di accesso agli atti ispettivi. Per quanto riguarda le posizioni dei lavoratori Valotto e Roccon (o Roceon), che non erano più in servizio alla data della richiesta di accesso agli atti, il diniego di accesso della DPL deve ritenersi palesemente illegittimo, per contrasto con l’art. 3, comma 1/C), del d. m. n. 757/94;
-che il rischio di indebite pressioni resta tutto da dimostrare;
-che il lavoratore risulta già adeguatamente tutelato dal rischio di ritorsioni mediante diversi istituti giuridici;
-che ben diversa è, invece, la situazione del datore di lavoro, al quale sia negato l’accesso agli atti nel caso in cui egli voglia esercitare il proprio diritto di difesa, giacché, privato dell’accesso ai documenti richiesti, il datore di lavoro si trova nella impossibilità di difendersi;
-che dunque doveva essere l’interesse della difesa a prevalere (cfr. Tar Veneto, sent. n. 2760 del 2003; conf. Tar Veneto, sent. n. 2008/07, di accoglimento parziale, peraltro, con riferimento a domanda diretta ad acquisire verbali di dichiarazioni “previamente espunti dalle generalità dei dichiaranti”).
La ricorrente dichiara poi di essere disponibile a prendere visione ed estrarre copia dei verbali delle dichiarazioni “previa copertura dei dati e delle generalità delle persone interessate”.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, ha succintamente controdedotto e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

2.- Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e il diniego, opposto dalla Direzione provinciale del Lavoro di Verona alla istanza di accesso presentata dalla ricorrente, è illegittimo e va annullato.
Ai fini della risoluzione della controversia –che si incentra sulla visione ed estrazione di copia, essenzialmente, delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori in occasione dell’accertamento effettuato presso la società il 30 aprile 2008- va premesso che il diniego di accesso opposto dalla Direzione del lavoro di Verona si basa sul richiamo agli articoli 2, comma 1, lett. c) e 3, comma 1, lett. c) del d.m. n. 757/1994, recante la disciplina dei documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro, sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990.
La prima delle due norme sopra citate dispone che “sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni: (….) C) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.
L’art. 3, comma 1, lett. c) del decreto, a sua volta, dispone che i documenti relativi a notizie acquisite nel corso di attività ispettive sono sottratti all’accesso “ (….) c) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposte a segreto istruttorio”.
Nonostante l’impugnato diniego richiami anche l’art. 3, comma 1, lettera C) del d. m. n. 757/94, dalla documentazione prodotta in giudizio non emerge, almeno allo stato, che le notizie acquisite nel corso dell’ispezione risultassero, alla data del 4 settembre 2008, sottoposte a segreto istruttorio penale (con conseguente legittimità del rifiuto di accesso alle dichiarazioni medesime, dato che l’accertamento della violazione di una o più norme penali a carico del datore di lavoro comporta che il personale ispettivo agisca nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, e che gli atti conseguenti siano compiuti in tale veste: cfr. Cons. St. , sezione sesta, decisioni n. 7389 del 2006 e 1923 del 2003).
Le disposizioni sopra trascritte sono evidentemente finalizzate a salvaguardare la posizione dei lavoratori che, nel corso di indagini ispettive disposte dal Ministero del lavoro, rendono dichiarazioni relative al proprio rapporto di lavoro; dichiarazioni che possono coinvolgere il proprio datore di lavoro.
Il divieto di accesso alle dichiarazioni suddette tutela infatti i lavoratori –dichiaranti contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni e pregiudizi, e contro eventuali ritorsioni.
Il collegio dà atto che, anche di recente (v. sentenza 22 aprile 2008, n. 1842), la sesta sezione del Consiglio di Stato ha giudicato insussistente il diritto del datore di lavoro di accedere alla documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell’àmbito della attività di controllo loro affidata, e ciò anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia, nel frattempo, cessato, dovendosi attribuire preminenza alla esigenza di salvaguardare la riservatezza e la vita privata di soggetti terzi, tenuto anche delle peculiarità del rapporto di lavoro sottostante, normalmente caratterizzato dalla presenza di una parte debole (il lavoratore).
Pur dando atto della recente decisione del Consiglio di Stato, e del fatto che la questione controversa ha formato oggetto di oscillazioni giurisprudenziali, questo collegio ritiene di poter condividere il prevalente orientamento giurisprudenziale (su cui v. anche Tar Veneto, sentenze nn. 1801 del 2006, 472 del 2006, 2760 del 2003 e 2008 del 2007, quest’ultima, peraltro, relativa a domanda di accesso a verbali di dichiarazioni “previamente espunti dalle generalità dei dichiaranti”) secondo cui le norme regolamentari sopra trascritte contrastano con la disposizione primaria di cui all’art. 24 della l. n. 241/1990 e, in particolare, con la disposizione per cui il diritto di difesa prevale sulla riservatezza. A questo proposito si rinvia, anche ai sensi dell’art. 9 della l. n. 205 del 2000, a Cons. St., sezione sesta, sent. n. 2366/2002, punti 2.1. e 2.2.
Del resto, già l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato -4 febbraio 1997, n. 5- si era pronunciata nel senso che “l’accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all’esigenza di riservatezza del terzo…”.
L’orientamento sopra riassunto appare oggi, in seguito alla entrata in vigore delle modifiche alla legge n. 241/1990, apportate dalla l. n. 15/2005, confermato e corroborato dalla previsione dell’ ultimo comma dell’art. 24 della 241/1990 in base al quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
La preminenza del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza, pertanto, impone di disapplicare le suindicate norme regolamentari configgenti con il citato art. 24 (cfr., ancora, Cons. St., sez. VI, n. 2366/2002), ma non anche di annullare le norme stesse “perché ciò non appare strettamente necessario ai fini del soddisfacimento dell’interesse sottostante all’azione ex art. 25” (conf. TAR Veneto, sez. III, n. 2760/2003).
Indipendentemente dalla disapplicazione anzidetta, va tuttavia rammentato che l’art. 3, comma 1, lettera C) del citato d. m. dispone che la sottrazione all’accesso permane finché perdura il rapporto di lavoro. Con riferimento al caso di specie la DPL, nel rifiutare l’accesso, ha preso le mosse dall’assunto secondo cui gli atti richiesti riguardavano notizie raccolte da lavoratori per i quali perdurava il rapporto di lavoro. Invece, stando a quanto afferma la società ricorrente, senza contestazione alcuna a questo proposito da parte dell’Amministrazione resistente, i lavoratori Valotto e Roccon (o Roceon), alla data della richiesta di accesso agli atti non erano più in forze presso la società sottoposta ad accertamento ispettivo, cosicché la DPL avrebbe dovuto consentire l’accesso pieno alle dichiarazioni dei due lavoratori suddetti e il rifiuto di accesso deve ritenersi, con specifico riferimento alle posizioni di questi ultimi, chiaramente illegittimo.
Per quanto riguarda le restanti posizioni va rimarcato che la stessa ricorrente si è esplicitamente resa disponibile a prendere visione e a estrarre copia dei verbali delle dichiarazioni “previa copertura dei dati e delle generalità delle persone interessate” (v. pag. 10 ric.), con ciò manifestando con nettezza un intento puramente difensivo, sul presupposto della irrilevanza, nel caso concreto, della conoscenza della identità dei soggetti dichiaranti ai fini della difesa degli interessi del datore di lavoro, evidente essendo che una cosa è la conoscenza del contenuto di dichiarazioni, e altra cosa è la conoscenza della identità dei soggetti dichiaranti.
D’altronde, in casi particolari, ai quali può ricondursi anche quello in esame, l’esigenza di tenere conto anche dell’interesse dei lavoratori dichiaranti alla tutela di propri interessi, almeno nella misura in cui ciò sia compatibile con la preminenza da riconoscere al diritto di difesa in capo alla società ricorrente, induce il collegio a disporre affinché i dati e le generalità dei dichiaranti diversi dal Valotto e dalla Roccon siano coperti prima di consentire alla ricorrente di prendere visione e di estrarre copia degli atti richiesti.
Il collegio, pertanto, nel prendere atto che ai lavoratori le cui dichiarazioni hanno formato oggetto di richiesta di accesso il ricorso risulta essere stato regolarmente notificato, ritiene di dover ordinare alla DPL di Verona di consentire la visione e l’estrazione di copia dei verbali delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori del lavoro in occasione degli accertamenti eseguiti presso la società dopo avere provveduto, però, alla copertura di tutti i dati personali relativi alle generalità delle persone fisiche dichiaranti (tranne che per i dichiaranti Valotto e Roccon) , conformemente a quanto richiesto dalla stessa società sottoposta ad accertamento ispettivo.
Per tutte le considerazioni su esposte il ricorso va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Per eseguire la sentenza si assegna alla DPL di Verona un termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte interessata, se più tempestiva, della sentenza stessa.
Le spese e gli onorari del giudizio – considerate le peculiarità della vicenda – per metà vengono compensate e per metà seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione del lavoro, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento della metà delle spese e degli onorari del giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre agli oneri di legge (IVA e CPA).
Per la restante metà compensa tra le parti le spese e gli onorari della lite.
La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 26 novembre 2008.



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