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| n.2-2009 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 23 gennaio 2009 n. 593
Pres. Sestini, Rel. Cogliani
Sig.ra Bolasco (Avv. R. Trinchieri) c.
Comune di Sabaudia (Avv. F. Pietrosanti e A. Argano |
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Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Atto repressivo – Discrezionalità – Insussistenza – Conseguenze.
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A fronte di abusi edilizi, l'Amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità ed ha quindi l'obbligo di intervenire con un atto repressivo, dovuto nell'an e vincolato nel suo contenuto, senza che su di esso possa influire alcuna comparazione tra interessi pubblici ed interessi privati. (Nella specie, il TAR ha conseguentemente rigettato la censura di illogicità e disparità rispetto ad altre fattispecie inerenti il medesimo contesto).
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N. Reg. Sent.
N. 14182 Reg. Gen.
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione Seconda bis,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 14182 R.G. del 2000 proposto da
Adriana Bolasco rappresentata e difesa dall’avv. Renato Trinchieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, via Guidubaldo Del Monte n. 61;
contro
Comune di Sabaudia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Pietrosanti del foro di Roma e dall’avv. Armando Argano del foro di Latina e presso lo studio del primo domiciliato, in Roma, Largo Angelo Fochetti n. 28;
per l’annullamento
del provvedimento emesso in data 28.6.2000, prot. n. 4983/UT, dal responsabile dell’UTC del comune di Sabaudia, comunicato in data 1.7.2000, con cui era negato il rilascio della concessione edilizia,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 9.10.2008 il Cons. Solveig Cogliani, nessuno presente, come da verbale di causa agli atti del giudizio;
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante rappresentava di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito sul Lungo mare al n. 52, su cui a suo tempo era stato edificato un immobile di circa 1260 mc. A seguito di regolare concessione edilizia rilasciata dal comune di Sabaudia in data 13.9.60 e del n.o. della Sovrintendenza ai Monumenti di Latina del 10.11.60.
La residua area scoperta era sistemata a verde ad eccezione del piazzale antistante la villa e del percorso viario che dall’ingresso carraio conduce alla villa. Successivamente la ricorrente decideva di procedere al rifacimento della copertura del predetto piazzale e dei muri di contenimento del percorso viario. Con il provvedimento impugnato l’amministrazione negava l’autorizzazione in sanatoria, sul presupposto dell’esistenza del vincolo ambientale di cui alla l. n. 1497 del 1939.
La ricorrente censurava siffatto provvedimento deducendo il vizio di eccesso di potere.
Si costituiva il comune, chiedendo il rigetto della domanda.
Ai fini della decisione nel merito, questo Collegio emetteva la sentenza interlocutoria n. 2062 del 2008, con cui ordinava alla pubblica amministrazione, ed alla parte ricorrente, per quanto in suo possesso, di depositare tutta la documentazione attinente alla posizione edificatoria oggetto di causa ed in particolare gli atti relativi alla precedente concessione rilasciata e gli accertamenti esperiti sulle nuove opere, nonché l’eventuale documentazione fotografica.
Le parti non depositavano alcunché nel termine fissato dalla predetta decisione, né si presentavano all’udienza fissata per la discussione.
Pertanto, il Collegio, ritenuto che fosse ancora necessario acquisire la documentazione sopra specificata, al fine di individuare con esattezza la situazione giuridica e di fatto attinente all’immobile interessato, reiterava la richiesta interlocutoria con sentenza n. 7149 del 2008.
L’amministrazione trasmetteva la documentazione richiesta con nota del 9 settembre u.s..
Nessuno compariva all’udienza di discussione e la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Osserva il Collegio che nella documentazione prodotta dall’amministrazione si rinviene il progetto di villino realizzato dal precedente proprietario.
A sostegno della propria richiesta la ricorrente sosteneva che i lavori, per cui era rivolta l’istanza di sanatoria, consistessero in opere di ordinaria manutenzione.
In particolare l’intervento edilizio consisteva in :
- ripristino della pavimentazione prospiciente l’abitazione;
- realizzazione di 4 aiuole,mediante ripristino di muretti asseritamente esistenti;
- ripristino dei muri di contenimento.
La commissione edilizia comunale nella seduta del 23.6.2000 esprimeva parere contrario all’istanza di sanatoria in ragione della inapplicabilità dell’art. 13, l. n. 47 del 1985 al caso di specie, poiché l’area interessata risulta sottoposta al vincolo di cui alla legge n. 1497 del 1939.
Sulla base di siffatta argomentazione era emanato il provvedimento impugnato.
Peraltro, con le note del 14.8.1999 e del 19.11.1999, il Comando stazione forestale di Sabaudia aveva evidenziato che le opere in argomento risultavano di nuova realizzazione.
Tale affermazione risulta confermata agli atti dal confronto con i progetti originari.
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
La parte ricorrente, infatti, si limita,con la prima censura, a contestare il provvedimento impugnato per illogicità e disparità nei riguardi di altre fattispecie inerenti il medesimo contesto. Orbene a riguardo va rilevato che la prevalente giurisprudenza risulta orientata nel senso che “l'amministrazione non dispone, a fronte degli abusi edilizi, di alcun margine di discrezionalità ed ha quindi l'obbligo di intervenire con un atto repressivo, dovuto nell'an e vincolato nel suo contenuto, senza che su di esso possa influire alcuna comparazione tra interessi pubblici ed interessi privati” (cfr. ex multis T.A.R. Lombardia Brescia, 20 ottobre 2005 , n. 1041). Ne consegue che non può costituire supposrto alla tesi di parte ricorrente l’eventuale diverso comportamento dell’amministrazione.
Per quanto attiene, invece, alla asserita natura dell’intervento, la tesi di parte ricorrente risulta smentita dalla novità delle opere rispetto alla struttura preesistente.
Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere respinto.
Tuttavia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, respinge il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 9.10.2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Raffaello Sestini, Presidente
- Solveig Cogliani, Consigliere, estensore
- Mariangela Caminiti, Primo Referendario |
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