T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 3 febbraio 2009 n. 35
Pres. P.G. Lignani; Est. A. Ferrari
T. M. (avv. M. Rampini) c/ il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(Avv. Dist. St.) ed altro gravame riunito |
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1. Edilizia ed urbanistica – Vincolo paesaggistico - Annullamento da parte della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio del nulla osta ambientale in sanatoria emanato dall’Ente locale – Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento – Illegittimità – Non sussiste - Fattispecie.
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2. Edilizia ed urbanistica – Vincolo paesaggistico – Annullamento da parte della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio del nulla osta ambientale in sanatoria emanato dall’Ente locale – Termine di 60 giorni – Dies ad quem – E’ costituito dalla data di adozione del provvedimento di annullamento – Successiva fase di comunicazione – Irrilevanza ai fini del rispetto del termine
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1. La mancata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico non determina illegittimità del provvedimento finale, laddove sia dimostrata la conoscenza della ricorrente, acquisita nel contesto della procedura di condono avviata dal ricorrente, che il ridetto parere favorevole è stato doverosamente trasmesso alla locale Soprintendenza per il seguito di competenza, e cioè per l’esercizio dei poteri di controllo di legittimità e di eventuale annullamento (il Collegio ha dato atto che l’intervenuta conoscenza aveva permesso alla ricorrente di esercitare le sue facoltà partecipative nell’ambito del procedimento di controllo, a prescindere dall’omessa comunicazione formale, da parte della stessa Soprintendenza, dell’avvio del ridetto procedimento). |
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2. La notifica del decreto ministeriale di annullamento del nulla osta paesaggistico, avvenuta oltre il termine tassativo di sessanta giorni dalla data di trasmissione degli atti alla Soprintendenza, non ne determina l’illegittimità, poiché detto provvedimento non ha natura recettizia, sicché è necessario e sufficiente che esso venga emesso, e non già comunicato, entro il termine predetto. |
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(1) Il Collegio richiama a sostegno della conclusione di cui in massima CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE – Sentenza 8 febbraio 2008 n. 408, che ha così motivato: “Il primo rilievo dell’appello da esaminare (censura di cui al punto 3 a) che precede) si incentra sulla questione della necessità e modalità di comunicazione dell’avviso di avvio di procedimento, ai sensi dell’art.7 della legge n. 241 del 1990, nel caso dell’adozione del provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico, rilasciato dall’autorità regionale o “sub-delegata” (nella specie il Comune di Reggio Emilia) da parte della competente Soprintendenza. Al riguardo, con riferimento al tempo dell’adozione del provvedimento impugnato in primo grado (datato 23.12.1998), la questione è stata definita dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Sezione nel senso che la detta comunicazione era dovuta e, oltretutto, prevista dall’art. 4 del regolamento approvato con D.M. 13.6.1994, n. 495, (sia pure soppresso, in tale parte, dall’art. 2 del D.M. 19.6.2002, n.165, inapplicabile, però, alla fattispecie “ratione temporis”), pur ammettendo, tuttavia, quale equipollente, la formula di trasmissione al Ministero contenuta nell’autorizzazione stessa (in tal senso, cfr. Sez VI, 3.3.2004, n. 1063, 11.11.2004, n. 7285, 6.9.2005, n. 4552). Ed invero la Sezione, pur avendo interpretato le disposizioni del regolamento n. 495/1994 nel senso che l’originario richiedente debba essere posto in qualche modo in condizione di sapere che la sua istanza è sottoposta all’esame dell’autorità statale nella nuova fase di controllo (cfr. Sez. VI, nn. 909 e 4546/2000, n.685/2001, n.3233/2001), ha tuttavia ritenuto - nel rispetto di una interpretazione attenta più all’elemento sostanziale della possibile partecipazione che al profilo formale dell’osservanza dell’obbligo della comunicazione di rito - che la comunicazione concernente il passaggio alla fase di controllo può essere effettuata, per le sue finalità, in qualsiasi modo e che la medesima può ammettere atti equipollenti. Ciò posto, si deve ritenere quindi che l’Amministrazione statale non aveva, nel caso in questione, l’obbligo di trasmettere alla originaria richiedente la comunicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento di controllo. E ciò in quanto, a prescindere dalla considerazione che il procedimento aveva avuto inizio a seguito della istanza al Comune di Reggio Emilia della stessa sig.ra Giberti, il detto Comune aveva comunque avvisato l’interessata di avere avviato la fase di controllo statale, fase che quindi la ricorrente ben conosceva e che avrebbe potuto concludersi anche con l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata in suo favore nel termine di sessanta giorni. Infatti, in calce all’autorizzazione comunale del 2.10.1998, annullata con il provvedimento impugnato in primo grado, può leggersi chiaramente: “il presente atto, unitamente alla relativa documentazione, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 431/1985, viene trasmesso al Ministero per i beni culturale e ambientali, per il tramite della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna”, atto questo che ha reso certamente edotta l’interessata della successiva fase procedimentale, consentendole di esercitare le facoltà partecipative, e che ha determinato il sorgere del procedimento di competenza statale, con obbligo per la Soprintendenza, dal momento della trasmissione dell’autorizzazione stessa, di portare a termine l’iter di competenza nel previsto termine, non essendo tale procedimento statale né eventuale né disponibile da parte dell’Amministrazione, come del resto, successivamente comprovato dall’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall’appellata, la garanzia procedimentale apprestata dall’art. 7 della legge n. 241/1990 può ritenersi soddisfatta nel caso in questione in conseguenza dell’invio anche alla sig.ra Giberti della autorizzazione trasmessa dal Comune di Reggio Emilia alla competente Soprintendenza (autorizzazione di cui peraltro la ricorrente non ha mai negato l’avvenuta ricezione).
In senso contrario, T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 24 maggio 2007 n. 5669, in questa rivista, secondo cui è illegittimo il provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di annullamento del nulla osta ambientale in sanatoria non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, così come prescritto dall’art. 7 l. n. 241/1990 ed a nulla rileva il disposto dell’art. 2 del D.M. n. 165/2002, trattandosi di disposizione regolamentare che, per sua natura, non può incidere sul contenuto normativo di disposizione primaria, ponendosi essa, al contrario, in violazione della norma da ultimo citata.
(2) Sulla irrilevanza della notifica oltre il termine di sessanta giorni v., in questa rivista, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 17 febbraio 2003 n. 839
(A. Faccon). |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
I. Sul ricorso numero di registro generale 380 del 1996, proposto da:
T. M., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, viale Indipendenza, 49;
contro
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
II. Sul ricorso numero di registro generale 690 del 1996, proposto da:
T. M., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, viale Indipendenza, 49;
contro
Comune di Spello, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Perugia, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 380 del 1996:
Decreto Ministeriale con cui si annulla un parere favorevole ex art. 32 L.n. 47/1985 per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria (ex lege 724/1994) di due manufatti abusivi realizzati in zona paesaggisticamente vincolata .
quanto al ricorso n. 690 del 1996:
del conseguente diniego della predetta istanza di concessione edilizia in sanatoria e del conseguente ordine di demolizione dei manufatti stessi.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/01/2009 il cons. Annibale Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.) Come risulta dall’epigrafe i due ricorsi di cui è causa, da riunire per connessione soggettiva ed oggettiva, sono stati proposti contro un provvedimento ministeriale di annullamento di un parere ambientale e contro due consequenziali provvedimenti comunali(di diniego di condono edilizio ex art.39 della legge724 del 1994 e di demolizione) relativi a due manufatti(un monolocale in muratura di circa 14 mq. destinato ad uso abitativo ed un annesso in muratura di circa18 mq.destinato ad uso ricovero di animali) entrambi realizzati abusivamente dalla ricorrente su un terreno di sua proprietà sito nel Comune di Spello in zona sottoposta a vincolo ex lege n.1497 del 1939, in base ad un decreto ministeriale del 1956.
2.) Il decreto ministeriale di annullamento è stato adottato considerando:A) che il parere favorevole di compatibilità ambientale espresso nel 1995 dalla Provincia di Perugia(all’epoca delegataria competente ad esercitare le funzioni amministrative nella specifica materia in base alla legge regionale n. 6 del 1991) non conteneva un minimo di motivazione dalla quale poteva dedursi in base a quali criteri la Provincia stessa avesse positivamente valutato la compatibilità della permanenza dei due manufatti abusivi con le esigenze di tutela del contesto ambientale vincolato;B) che gli stessi manufatti, siccome realizzati su un’area posta nelle immediate vicinanze del centro storico del Comune di Spello, alterano vistosamente le caratteristiche di singolare bellezza panoramica di detta area così ponendosi in contrasto con l’interesse pubblico giustificativo del predetto decreto di vincolo.
3.) I provvedimenti comunali di diniego di condono e di demolizione sono stati poi adottati prendendo semplicemente atto del predetto decreto e quindi della sopravvenuta mancanza del prescritto parere favorevole necessario per il rilascio della concessione in sanatoria.
4.) Avverso tali provvedimenti la difesa del ricorrente ha formulato censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
5.) L’Amministrazione statale intimata si è costituita e resiste eccependo fra l’altro la tardività del secondo ricorso e la carenza dei necessari presupposti per la concessione della rimessione in termini per errore scusabile richiesta dalla difesa del ricorrente proprio a causa della tardiva impugnazione dei provvedimenti adottati dal Comune e notificati alla stessa ricorrente in data 9 marzo 1996.Il Comune di Spello non si è invece costituito:
6.) Trattenuti i ricorsi in decisione, il Collegio rileva quanto segue.
La preliminare questione relativa alla eccepita inammissibilità ed infondatezza della richiesta di rimessione in termini formulata dalla difesa della ricorrente nel secondo ricorso può ritenersi superata e quindi ininfluente considerando che il primo ricorso contro il decreto ministeriale di annullamento è infondato. Invero, poiché come sopra si è detto, gli atti del Comune sono stati adottati siccome del tutto consequenziali a tale decreto, la riscontrata legittimità di quest’ultimo rende superfluo l’esame di ogni altra questione di rito relativa al secondo ed anche al primo ricorso.
7) Infondata è anzitutto la censura riferita alla violazione dell’art. 82 del D.P.R.616 del 1977 nonché all’incompetenza ed all’eccesso di potere sotto i profili dell’arbitrarietà , dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta. Si sostiene che il potere ministeriale di annullamento degli atti di enti locali in materia paesaggistica ed ambientale non è stato in questo caso esercitato correttamente perché esso risulta supportato non da ragioni di mera legittimità ma da valutazioni di merito(peraltro immotivate) che si sovrappongono e sostituiscono quelle già compiutamente evidenziate nel citato parere favorevole della Provincia di Perugia, frutto di una puntuale istruttoria ed accompagnato da molteplici prescrizioni volte a garantire in concreto il migliore inserimento ambientale dei manufatti abusivi.
Tali argomenti difensivi non trovano però riscontro puntuale negli atti di causa.
Infatti, nel rapporto istruttorio del 1995 redatto dal tecnico incaricato e richiamato nel citato parere non esiste alcun riferimento concreto in ordine all’avvenuto esame completo e puntuale dello stato dei luoghi ed in ordine alla asserita ma indimostrata compatibilità delle opere abusive con l’ambiente circostante sottoposto a tutela paesaggistica ed ambientale. Sicchè la positiva valutazione ivi contenuta secondo cui “l’intervento non altera sostanzialmente le caratteristiche dei luoghi sottoposti a tutela” risulta, all’evidenza, apodittica e come tale illegittima proprio in termini di difetto di motivazione.
Né può fondatamente sostenersi che le prescrizioni di carattere edilizio fissate nel citato rapporto istruttorio (e recepite in detto parere) per un migliore inserimento ambientale di ciascuno dei due manufatti in questione possano di per sé(direttamente e/o indirettamente) comprovare l’avvenuta istruttoria specifica e rigorosa dello stato dei luoghi e quindi la sussistenza di una adeguata motivazione posta alla base di tale parere favorevole.
In altri termini, prima di imporre tali prescrizioni edilizie, il tecnico incaricato dell’ufficio dell’urbanistica e dei beni ambientali della Provincia doveva comunque rendere esplicitamente conto del suo operato: A) descrivendo anzitutto le principali caratteristiche di natura urbanistica ed ambientale del sito in questione; B) poi, sulla base della relazione tecnico-illustrativa allegata all’istanza di condono ed anche sulla base di un opportuno sopralluogo, correlando analiticamente le caratteristiche ed il posizionamento dei due manufatti con i valori ambientali del sito medesimo.
Così correttamente operando, egli avrebbe dato sufficiente prova dei criteri di merito seguiti per giustificare il finale e positivo giudizio di compatibilità ambientale dei due manufatti e quindi di condonabilità degli stessi, pur in presenza degli ineludibili vincoli pubblicistici esistenti nella zona. In definitiva, l’imposizione delle cennate prescrizioni edilizie esplicitamente fissate per un migliore inserimento ambientale dei due manufatti abusivi doveva semmai rappresentare un giudizio di merito posteriore rispetto a quello necessariamente preliminare che è stato soltanto enunciato ma non argomentato in alcun modo per quanto concerne la concreta ed effettiva compatibilità “sostanziale” dei manufatti stessi con tutto il contesto ambientale tutelato.
Né, ovviamente, possono sopperire al riscontrato difetto di istruttoria e di motivazione del predetto giudizio di merito espresso dalla Provincia le specifiche circostanze segnalate soltanto in questa sede (ma anch’esse non provate) dalla difesa della ricorrente a pag.9 del primo ricorso, laddove, vengono rimarcate sia l’ubicazione dei due manufatti ( a valle del centro storico di Spello) sia le caratteristiche peculiari della zona (costituita da case sparse di recente costruzione con annessi orti). Trattasi, come ben si comprende, di dati di fatto che, ripetesi, dovevano essere vagliate e comprovate dalla Provincia in sede di preventiva verifica della compatibilità ambientale delle due opere abusive in questione.
8) Infondata è poi l’altra censura riferita alla violazione dell’art.7 della legge 241 del 1990.
Si sostiene al riguardo che, in presenza di una relazione negativa della locale Soprintendenza, l’Amministrazione era tenuta a darne comunicazione all’interessato con le modalità di cui al successivo art.8 onde consentirgli di esercitare le facoltà difensive previste dal successivo art.10.
Tale argomentazione difensiva non può essere accolta perché, come risulta dalla documentazione in atti prodotta dalla stessa ricorrente (cfr. doc.n.3 del relativo fascicolo di parte), quest’ultima era ben a conoscenza che nel contesto della procedura di condono da essa stessa avviata il parere favorevole della Provincia era stato doverosamente trasmesso(in data 6 dicembre 1995) alla locale Soprintendenza per il seguito di competenza e cioè per l’esercizio dei poteri di controllo di legittimità e di eventuale annullamento del parere medesimo.
Dunque, a partire da quest’ultima data, la ricorrente ben poteva esercitare le sue facoltà partecipative nell’ambito del procedimento di controllo, a prescindere dalla omessa comunicazione formale da parte della stessa Soprintendenza dell’avvio di detto procedimento.
Conviene sottolineare che su tale questione di massima il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato in senso conforme alla soluzione qui recepita, con la sentenza n. 408 dell’8 febbraio 2008,
9) Infondata è infine l’ulteriore censura riferita alla violazione dell’art.82 del sopra citato D.P.R.n.616 del 1977.L’illegittimità denunciata sarebbe quella della tardiva notifica del provvedimento ministeriale di annullamento, oltre il termine tassativo di sessanta giorni dalla data di trasmissione degli atti alla Soprintendenza.A sostegno della perentorietà di detto termine vengono segnalate numerose sentenze di vari Tribunali amministrativi ed anche di questo Tribunale
Al riguardo, è però doveroso rilevare che numerose altre sentenze successive del Consiglio di Stato (in parte citate dall’Avvocatura dello Stato nella memoria di discussione in data 22 luglio 1996) hanno statuito che in questa materia il provvedimento ministeriale di annullamento non ha natura ricettizia, sicchè è necessario e sufficiente che esso venga emesso e non già comunicato entro il termine predetto.
Aderendo ragionatamente a quest’ultimo orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, questo Collegio conclusivamente rileva che il decreto ministeriale di annullamento risulta legittimamente emesso nei termini di legge e cioè in data 1 febbraio 1996, in relazione alla data del 4 dicembre 1995 in cui gli atti in questione risultano essere stati trasmessi dalla Provincia di Perugia alla locale Soprintendenza (e da questa acquisiti alla data del 6 dicembre successivo).
10) Per tutte le suesposte ragioni il primo ricorso(n.380 del 1996) deve essere respinto e, con esso, conseguenzialmente anche il secondo che ribadisce in via derivata tutte le doglianze di legittimità formulate nel primo. Il tutto, s’intende, lasciando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale e di quella statale.
11) Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in presenza di giusti motivi.
P.Q.M.
Il T.A.R., riuniti i ricorsi in epigrafe, li respinge lasciando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2009 |
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