Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.2-2009 - © copyright

T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 2 febbraio 2009 n. 29
Pres. P.G. Lignani; Est. A. Ferrari
T. E., C. I., C. e A. M. quali eredi di C. G. (avv. V. Angeletti e G. L.
Falcinelli) c/ il Comune di Norcia e nei confronti di Soprintendenza Beni
Aa. Aa. Aa. Ss. di Perugia (Avv. Dist. St.)


Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Epoca di realizzazione del manufatto – Dimostrazione – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di tenore generico – E’ irrilevante - Fattispecie.

In tema di abusi edilizi ed ambientali, ai fini della dimostrazione dell’anteriorità del manufatto alla normativa urbanistico-edilizia e ambientale, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà proveniente dall’autore del riscontrato abuso, oltre a rivestire un’efficacia probatoria dubbia, è da considerare del tutto irrilevante, allorché generica (nella specie, il Collegio ha ribadito il principio di cui in massima in un caso in cui il ricorrente aveva allegato al ricorso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui affermava genericamente che il manufatto in discussione (una baracca), esisteva nella zona da almeno vent'anni, come molti altri analoghi, senza specificare l'epoca di realizzazione del(i) manufatto(i).

 

___________________________

 

(1) V. CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA - Sentenza 19 dicembre 2006, n. 27129, secondo cui al fine di accertare l’epoca di realizzazione di un immobile, rilevante ai fini della possibilità di fruire del «condono edilizio», la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dalla parte ed allegata alla concessione edilizia in sanatoria ha valore meramente indiziario, liberamente valutabile dal giudice di merito ai fini della formazione del suo convincimento (nella specie, la suprema corte ha ritenuto esente da vizi ed adeguatamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalente, ai fini della datazione di una costruzione abusiva, le riprese fotografiche aeree eseguite per incarico dell’assessorato regionale per il territorio e l’ambiente eseguite dopo la scadenza del periodo cui si riferiva il condono, dalle quali l’area interessata risultava libera da costruzioni).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 700 del 1996, proposto da:
T. E., C. I., C. e A. M. quali eredi di C. G., rappresentate e difese dagli avv. Valentino Angeletti e Gian Luca Falcinelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Perugia, via XIV Settembre, 73;

contro



Comune di Norcia;

 

nei confronti di
Soprintendenza Beni Aa. Aa. Aa. Ss. di Perugia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;

 

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza di demolizione del Comune di Norcia 17 maggio 1996 n. 59

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Beni Aa. Aa. Aa. Ss. di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/01/2009 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1- Con il provvedimento comunale impugnato è stata ordinata la demolizione di una baracca ad uso agricolo costruita con materiale eterogeneo in un'area ubicata all'interno del Parco dei Monti Sibillini.
Ciò in quanto il manufatto era stato realizzato in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione ambientale.
Nel ricorso si formulano censure d'eccesso di potere e violazione di legge sostenendo, in estrema sintesi, che l'opera non sarebbe stata soggetta né a concessione edilizia né ad autorizzazione ambientale essendo antecedente all'entrata in vigore della L. n. 10/1977 ed alla istituzione del parco suddetto.
S'eccepisce altresì il difetto di motivazione e la mancata ponderazione degli interessi coinvolti, visto che si ordina, senza una particolare motivazione, la rimozione di un manufatto esistente da più di vent'anni.
2- Il Comune non si è costituito in giudizio, mentre si è costituita la Soprintendenza per i beni artistici dell’ Umbria, per far dichiarare la propria estraneità al giudizio non essendo impugnati atti da essa provenienti.
3- Il Collegio osserva che la necessità della concessione edilizia anche per realizzare immobili al di fuori dei centri abitati non è stata introdotta dalla legge n. 10 del 1977 , ma dalla legge 6 agosto 1967 n. 765.
Pertanto, anche aderendo, in ipotesi, all'affermazione della parte ricorrente secondo la quale il manufatto sarebbe stato edificato da “oltre vent'anni “ (ricorso pag. 4, 2° cpv) lo stesso sarebbe stato plausibilmente successivo al 1967 visto che il gravame è del 16 luglio 1996.
4- Inoltre, nel gravame non si fornisce alcun principio obiettivo di prova (es. mappe catastali, aereofotogrammetrie ecc.) circa la data di edificazione dell'opera, ma solo alcune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Ora, al di là di ogni riserva circa la l’efficacia probatoria di simili dichiarazioni stragiudiziali, sta di fatto che esse sono generiche e quindi irrilevanti.
Esse, infatti, si riferiscono indistintamente alla generalità delle analoghe baracche esistenti nella zona, appartenenti a proprietari diversi e contengono, per quanto qui interessa, la generica dichiarazione che le stesse esistono «da almeno vent'anni ed alcune anche da 40 anni», senza specificare quale sia l'epoca riferibile a ciascuna di esse – e in particolare a quella di cui si discute.
Permane dunque indimostrata la circostanza che il manufatto di cui si discute risalga a data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 765/1967,
Per tali ragioni, si ritiene che per l'edificazione di cui trattasi fosse necessaria la concessione edilizia.
5- La rilevata assenza di prove circa l'epoca di edificazione della baracca fa sì che debba ritenersi necessaria anche l'autorizzazione ambientale ai sensi del combinato disposto della L. n. 1497/1939 e del decreto ministeriale 21 settembre 1984.
Invero, nulla prova che l'opera abusiva fosse antecedente all'istituzione del Parco dei Monti Sibillini che la parte ricorrente, non smentita dall'Amministrazione non costituita, afferma essere stato creato nel 1988.
6- Quanto alla motivazione dell’avversato provvedimento, essa è da ritenersi sufficiente , ancorché sintetica. Si tratta infatti di un atto vincolato conseguente alla natura abusiva dell'edificio della quale si dà sufficiente conto nel provvedimento.
Sempre la natura vincolata dell'atto rende non necessaria una particolare motivazione circa la comparazione degli interessi.
7- Per le ragioni sin qui esposte il ricorso dev’essere respinto.
Naturalmente il Comune valuterà la sanabilità dell’opera ove dovesse essere presentata un’istanza in tal senso.
8- Viene dichiarata l'estraneità al giudizio dell'intimata Soprintendenza giacché non è impugnato alcun atto della stessa.
9 - Nulla per le spese del giudizio per quanto concerne il Comune, non essendo costituito.
Le spese stesse possono invece essere compensate nei confronti dell’Amministrazione Statale, atteso che si è costituita al limitato scopo di far rilevare la propria estraneità al processo.

P.Q.M.



Il Tribunale respinge il ricorso.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2009

 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento