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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 2 febbraio 2009 n. 28
Pres. P.G. Lignani; Est. A. Ferrari
F. G. (avv.ti R. Coricelli e R. Ribigini) c/
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Perugia (Avv. Dist. St.)


Autorizzazioni e concessioni – Rinnovo della licenza di porto d’armi – Diniego – Istruttoria e motivazione concreta – Carenza – Illegittimità.

In tema di licenza di porto d’armi, è illegittimo il diniego di innovo emesso in carenza di un’adeguata istruttoria nonché privo di un puntuale riferimento a fatti sopravvenuti o, comunque, di un’approfondita e circostanziata spiegazione delle ragioni per cui l’amministrazione ha ritenuto di mutare il proprio orientamento consolidato in senso favorevole al rinnovo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

 

Sul ricorso numero di registro generale 523 del 2008, proposto da:
F. G., rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Coricelli e Roberta Ribigini, con domicilio eletto presso quest’ultima in Perugia, via Borghetto di Prepo, 70/E;

contro



Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Perugia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n.00091772008-O2-28 del 28 febbraio 2008 a firma del Vice Prefetto Aggiunto, con il quale la Prefettura di Perugia respingeva l’istanza del sig. Filippo Gigli volta a conseguire il sesto rinnovo del porto di pistola, nonché del provvedimento di silenzio rifiuto — rigetto del Ministero dell’Interno, all’esito del ricorso gerarchico presentato in data 10.5.2008, ricevuto in data 14.06.2008, oltre a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ivi comprese, le informative trasmesse dagli organi preposti, nella specie Carabinieri, non note al ricorrente anche in conseguenza del diniego del diritto di accesso..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 il Cons. Annibale Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO




Dalla narrativa del ricorso e dalla motivazione del provvedimento prefettizio di diniego di rinnovo del porto di pistola per difesa personale,impugnato dal ricorrente unitamente al silenzio rigetto del Ministero dell’Interno maturato in esito al relativo ricorso gerarchico in data 10 maggio 2008,risulta che il diniego trova giustificazione nel fatto che dai motivi addotti nell’ultima istanza di rinnovo (la sesta dopo quelle precedenti consecutivamente accolte) non emergono elementi utili a far ritenere che lo stesso ricorrente sia esposto a particolari rischi a causa della sua attività di investigatore privato e di consulente tecnico operativo frequentemente a servizio della polizia giudiziaria.
Ad avviso della Prefettura la segnalata esposizione ai rischi inerenti la criminalità è una circostanza che riguarda tutti i cittadini sicchè solo in modo generico potrebbe essere riferita al ricorrente, il quale neppure in sede di memoria integrativa della sua istanza avrebbe dimostrato che (rispetto alla particolare attività già svolta in passato) egli si trovi attualmente nella necessità di disporre del porto d’armi per difesa personale;ciò,anche in considerazione del fatto che nell’ambito della Provincia di Perugia l’ordine e la sicurezza pubblica non evidenziano attualmente particolari profili di allarme sociale.
Avverso tale decisione negativa la difesa del ricorrente ha formulato censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
L’Amministrazione intimata si è costituita e resiste aderendo,d’accordo con la difesa del ricorrente,anche alla procedura che conduce ad una sentenza succintamente motivata..
Trattenuta così la causa per l’immediata decisione di merito,il Collegio rileva che il ricorso è fondato e come tale da accogliere in relazione alle evidenziate ed assorbenti censure di difetto di istruttoria e di motivazione.
Palese è anzitutto il difetto di istruttoria.
Invero, dopo l’acquisizione delle risultanze e delle valutazioni contenute nell’informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Perugia pervenuta alla locale Prefettura in data 12 febbraio 2008,quest’ultima ha evidentemente ritenuto conclusa l’istruttoria così trascurando di approfondire e di valutare tutte le altre circostanze di fatto certamente peculiari e rischiose che ragionevolmente debbono ritenersi correlate e/o correlabili all’attività di investigatore privato e di ausiliario di polizia giudiziaria da lungo tempo ed anche attualmente svolta dal ricorrente
Nella citata informativa si precisa infatti che l’attività di ausiliario svolta dal ricorrente è di natura prettamente tecnica (riguardante la rilevazione di dati ed anche l’intercettazione ambientale audio-video) e che essa viene svolta in un ambito di sicurezza fornita e posta in essere dalla polizia giudiziaria affinché l’interessato non corra alcun rischio di venire a contatto con i soggetti «attenzionati» (sic). Siffatta precisazione tuttavia può essere probante, al più, per l’attività svolta su commissione del suddetto Comando provinciale nel territorio di competenza di quest’ultimo; ma l’interessato ha dedotto e documentato che la sua attività si svolge anche in altre parti del territorio nazionale, su commissione di altre Autorità o anche di privati, e con modalità diverse da quelle descritte nella nota in questione.
Sicché, dato e non concesso che per l’interessato sia superflua la detenzione di un’arma per difesa personale nel momento in cui opera per mandato del Comando provinciale Carabinieri di Perugia e sotto il controllo di quest’ultimo, ciò non significa che sia ugualmente superflua quando egli opera in altre parti del territorio nazionale e/o per mandato di altri soggetti.
Peraltro, trattandosi di delicate attività investigative a contrasto (anche) della criminalità organizzata, non appare di immediata evidenza che l’interessato sia esente da qualsivoglia rischio che giustifichi la predisposizione di una difesa personale.
Sembra risolutiva, poi, la considerazione che sino ad ora, ripetutamente e per parecchi anni, l’Autorità di pubblica sicurezza ha rinnovato la licenza all’interessato.
In questa situazione, pur tenendo conto dell’ampia discrezionalità di simili provvedimenti, un radicale mutamento d’indirizzo doveva essere giustificato mediante il riferimento a fatti sopravvenuti o comunque mediante una più approfondita e circostanziata spiegazione delle ragioni per cui si riteneva di mutare l’orientamento precedentemente consolidato.
In altre parole, nel caso specifico, non gravava sull’interessato l’onere di dimostrare di avere ancora l’esigenza del porto d’armi, ma spettava all’Amministrazione dimostrare perché - dopo avere riconosciuto per più anni tale esigenza - abbia poi ritenuto di dover decidere diversamente.
Aggiungasi poi che la motivazione concretamente data nulla dice a questo riguardo, mentre l’unico riferimento che contiene risulta, come si è visto, insufficiente siccome basato su una rappresentazione dei fatti lacunosa e imprecisa.
Sta di fatto, infine, che nulla viene imputato al ricorrente sotto il profilo di ipotetici timori di un uso scorretto dell’arma da lui detenuta per difesa personale.
In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti,in presenza di giusti motivi.

P.Q.M.



Il T.A.R.,definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e,per l’effetto,annulla gli atti impugnati,salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2009



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