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| n.2-2009 - © copyright |
T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 30 gennaio 2009 n. 21
Pres. ed Est. P.G. Lignani
M. C. c/ Comune di Piegaro (avv. W. Marchesini) |
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1. Accesso agli atti – Consigliere comunale – Art. 43, co. 2, T.U. 18 agosto 2000 n. 267 – Diritto di accesso – Ampiezza - Fattispecie.
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2. Accesso agli atti – Consigliere comunale – Art. 43, co. 2, T.U. 18 agosto 2000 n. 267 – Diritto di accesso - Registrazioni audio delle sedute consiliari - Limitazioni derivanti da riservatezza e segreto – Non sussistono - Ragioni.
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3. Accesso agli atti – Consigliere comunale – Art. 43, co. 2, T.U. 18 agosto 2000 n. 267 – Diritto di accesso – Registrazioni audio delle sedute consiliari - Interesse – Sussiste - Ragioni.
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4. Accesso agli atti – Consigliere comunale – Art. 43, co. 2, T.U. 18 agosto 2000 n. 267 – Diritto di accesso – Trascrizione delle registrazioni audio delle sedute consiliari - Diniego – Legittimità - Ragioni.
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1. In tema di accesso ai documenti, il consigliere comunale, ai sensi dell’art. 43, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, ha un diritto di accesso più esteso e più tutelato di quello spettante alla generalità dei cittadini, non limitato agli atti qualificabili come “documento amministrativo” in senso stretto (nella specie, il ricorrente, consigliere comunale, intendeva accedere alle registrazioni audio delle sedute consiliari relative al mandato consiliare).
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2. In tema di accesso ai documenti, al consigliere comunale che, ai sensi dell’art. 43, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, intende accedere alle registrazioni audio delle sedute consiliari non può opporsi che si tratta di materiale segreto o, comunque, riservato, giacché le discussioni del consiglio comunale, di norma, sono pubbliche; inoltre, anche in quei casi particolari in cui tali sedute si svolgono a porte chiuse, il segreto non è opponibile ai membri del consiglio, i quali, ai sensi dell’art. 43, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, sono tenuti al segreto verso i terzi.
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3. In tema di accesso ai documenti, al consigliere comunale non si può negare un apprezzabile interesse ad accedere, ai sensi dell’art. 43, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, alle registrazioni audio delle sedute consiliari, se non altro per poter verificare la correttezza della verbalizzazione ufficiale, prima di approvarla; ma anche, e più in generale, per poter disporre di una documentazione più completa ed accurata.
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4. In tema di accesso ai documenti, è legittimo il diniego opposto all’istanza di accesso del consigliere comunale alla trascrizione delle registrazioni audio delle sedute consiliari, vertendosi di un’attività ulteriore, complessa e dispendiosa, che il Comune non è tenuto ad effettuare (il Collegio ha osservato che il consigliere può chiedere che gli venga consentito provvedervi a propria cura e spese).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 445 del 2008, proposto da:
Marco Cini, che sta in giudizio di persona (art. 25, legge n. 241/1990) con domicilio eletto presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;
contro
Comune di Piegaro, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Marchesini, con domicilio eletto presso Walter Marchesini in Perugia, via Dottori, 85;
per l'accertamento
del diritto di accesso agli atti amministrativi meglio descritti nel ricorso, e per l’accoglimento delle ulteriori domande ivi contenute.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piegaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, consigliere comunale nel Comune di Piegaro, agisce contro l’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 25, commi 5 e 5-bis, della legge n. 241/1990, come modificata dalla legge n. 15/2005, in materia di accesso ad atti amministrativi.
In concreto, gli atti cui il ricorrente chiede di avere accesso sono costituiti dalle registrazioni audio di tutte le sedute consiliari dal 2004 (o meglio dalla data in cui il ricorrente esercita le funzioni di consigliere) ad oggi.
Più precisamente, il ricorrente chiede che gli sia messa a disposizione la «traduzione cartacea e/o digitale» delle registrazioni.
Nel ricorso sono contenute anche altre domande, di cui si tratterà più avanti.
2. Il Comune di Piegaro si è costituito opponendosi all’accoglimento del ricorso.
In sostanza, la tesi del Comune è che le registrazioni non sono documenti amministrativi e non hanno valore ufficiale, mentre ciò che fa fede sono i verbali redatti dal segretario comunale e approvati dal consiglio comunale. Pertanto non esiste alcun obbligo di esibizione.
3. Il Collegio osserva che il ricorrente, in quanto consigliere comunale, ha un diritto di accesso più esteso e più tutelato di quello spettante alla generalità dei cittadini.
Viene in considerazione l’art. 43, comma 2, del t.u. n. 267/2000, a norma del quale «i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato».
L’accesso dei consiglieri comunali, dunque, non è strettamente limitato agli atti qualificabili come “documento amministrativo” in senso stretto.
E’ vero che la registrazione audio non è richiesta dalla legge e neppure dal regolamento consiliare, ma se di fatto gli uffici comunali vi provvedono, non si vede per quale ragione le registrazioni non debbano essere messe a disposizione dei membri del consiglio.
4. Non si può certo dire che si tratti di materiale segreto o comunque riservato, giacché le discussioni del consiglio comunale di norma sono pubbliche. Ma, anche in quei casi particolari in cui esse si svolgono a porte chiuse il segreto, per ovvie ragioni, non è opponibile ai membri del consiglio (i quali semmai saranno essi stessi tenuti al segreto verso i terzi, come previsto dall’art. 43, cit.).
Non si può neppure negare che i consiglieri comunali abbiano un apprezzabile interesse ad avere accesso alle registrazioni, se non altro per poter verificare la correttezza della verbalizzazione ufficiale, prima di approvarla; ma anche, e più in generale, per poter disporre di una documentazione più completa ed accurata.
5. Si può dunque concludere, sul punto, che il Comune dovrà consentire al ricorrente l’ascolto delle registrazioni, all’interno della sede comunale – salvo il dovere dell’interessato di osservare il segreto d’ufficio ove ne sia il caso.
Tuttavia il ricorrente chiede di avere la «traduzione cartacea e/o digitale» delle registrazioni.
Per questa parte, il ricorso non può essere accolto, perché la “traduzione” (rectius, trascrizione) è un’attività ulteriore, complessa e dispendiosa, che il Comune non è tenuto ad effettuare. Potrà, semmai, chiedere che gli venga consentito provvedervi a propria cura e spese.
Resta nella disponibilità e nella discrezionalità del consiglio comunale disporre che si proceda regolarmente a tali trascrizioni, ed eventualmente che esse vengano rilasciate in copia ai consiglieri.
6. Si può ora passare all’esame delle ulteriori domande contenute nel ricorso.
6.1. Il ricorrente chiede a questo T.A.R. di «obbligare il sindaco... a convocare il consiglio comunale per produrre, discutere e valutare correttamente i verbali del consorzio sviluppo Valnestore...».
La domanda, formulata in questi termini, è inammissibile in quanto non rientra nei poteri del T.A.R. dare disposizioni del genere, a maggior ragione nella presente sede di ricorso per l’accesso agli atti amministrativi.
La domanda invece è fondata (sempre in riferimento all’art. 43, t.u.e.l.) limitatamente alla parte in cui possa essere interpretata come semplice domanda di accesso alla documentazione e, più generalmente, alle informazioni concernenti l’attività del consorzio, delle quali il Comune sia in possesso.
6.2. La domanda di «esaminare e valutare la violazione del diritto soggettivo ed interesse legittimo...» benché formulata come autonoma non può essere presa in considerazione come tale, in quanto non è che una implicazione logica delle altre domande, e segue la sorte di esse.
6.3. Analogamente la domanda di «permettere che l’istante eviti la necessità di avvalersi di un legale...» non ha rilevanza autonoma, in quanto riguarda una formalità processuale; del resto, è l’art. 25 della legge n. 241/1990 (testo vigente) ad esonerare il ricorrente dalla necessità di un difensore legale.
6.4. La domanda di «risarcimento del danno» non può essere accolta, in quanto non viene dedotto, e tanto meno dimostrato, in che cosa consista il danno risarcibile.
6.5. Quanto infine alle spese legali, si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione, salvo tuttavia il disposto dell’art. 13, comma 6-bis, del d.lgs. n. 115/2002 (testo unico spese di giustizia) per quanto riguarda la ripetizione ope legis del contributo unificato.
7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2009
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