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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 30 gennaio 2009 n. 20
Pres. ed Est. P.G. Lignani
A. P. (avv. P. Pieri) c/ Comune di Gubbio (avv.ti C. Rosimini e M. Minciaroni);
Ministero Solidarieta' Sociale; Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ufficio Servizio Civile Nazionale (Avv. Dist. St.) e nei confronti
di C. A., L. P., E. G., S. B., A. M., M. R. C. (n.c.)


1. Giudizio amministrativo - Interesse all'impugnazione - Graduatoria di un concorso – Potenzialità dello scorrimento della graduatoria - Sussiste.

 

2. Concorso pubblico – Prove – Mancata partecipazione – Errore materiale nella notifica della convocazione - Conseguenze.

1. Ai fini del riconoscimento dell'interesse ad impugnare la graduatoria di un pubblico concorso, è sufficiente la mera potenzialità di uno scorrimento della graduatoria.

 

2. In tema di prove concorsuali, qualora la mancata partecipazione alle prove sia imputabile ad un errore materiale (ancorché involontario) compiuto dal Comune (nella specie, gli uffici avevano inviato la convocazione del candidato ad un indirizzo errato), l’interessato ha diritto ad essere riconvocato per lo svolgimento del colloquio e, quindi, collocato in graduatoria nel posto a lui spettante.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 424 del 2008, proposto da:

 

A. P., rappresentato e difeso dall'avv. Piero Pieri, con domicilio eletto presso Piero Pieri in Perugia, piazza Piccinino, 13;

contro



Comune di Gubbio, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Rosimini, con domicilio eletto presso Massimo Minciaroni in Perugia, piazza Italia, 11; Ministero Solidarieta' Sociale; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Servizio Civile Nazionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;

nei confronti di
C. A., L. P., E. G., S. B., A. M., M. R. C.;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria definitiva (e relativo provvedimento di approvazione, di estremi sconosciuti e/o Determinaione Dirigenziale n. 452 del 04.08.2008: formata dal Comune di Gubbio all’esito del concoso indetto con Determinazione Dirigenziale n. 300 del 06.06.2008 previa rcezione del “Bando per la selezione di 166 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Umbria”, pubblicato in G.U. n. 44 del 06.06.2008 — 4a Serie Speciale — Concorsi ed esami, emanato in data 06.06.2008 dalla Presid[enza del Consiglio dei Ministri — Ufficio Nazionale per il Servizio Civile nella sola ‘parte relativa al Progetto “Crescere in biblioteca”, sede operativa di Gubbio (Biblioteca Sperelliana — Via Cairoli) e degli eventuali provvedimenti di nomina dei vincitori;
- di tutti gli atti inerenti alle operazioni concorsuali suddette, ivi compresi gli atti di convocazione dei candidati alla prova orale, i verbali formati dalla Commissione Esaminatrice e gli eventuali provvedimenti di approvazione degli stessi, nelle sole parti inerenti alla prova orale — colloquio motivazionale (ferme le parti inerenti alla prova scritta — valutazione domanda di ammissione e relativi allegati), quantomeno limitatamente alla parte in cui dichiarano “assente” dalla prova orale l’odierno ricorrente e lo escludono dalla graduatoria definitiva e/o ivi lo collocano in posizione residuale a causa ed in conseguenza dell'attribuzione di punteggio limitato alla sola prova scritta;
- ancora in parte qua, di oi altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quelli sopra elencati ed — in quanto occorra — la graduatoria provvisoria ed il rigetto del reclamo proposto dall’interessato in data 23 luglio 2008;
nonché per l’emanazione, ex art. 21 flegge n. 1034/1971, ove occorra di sospensiva dell'esecutività dei provvedimenti impugnati e/o di ogni altra misura cautelare idonea ad assicurare gli effetti della decisione sul ricorso..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gubbio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Servizio Civile Nazionale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/01/2009 il dott. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente ha partecipato alla selezione indetta dal Comune di Gubbio per l’assunzione di due “volontari” del Servizio Civile Nazionale per la realizzazione di un progetto presso la Biblioteca comunale di Gubbio.
La selezione si basava sull’esame dei titoli e sulla valutazione di un colloquio.
I titoli del ricorrente hanno ricevuto 20 punti, ma egli non è stato collocato in graduatoria perché non si è presentato per sostenere il colloquio.
L’interessato – che aveva già presentato inutilmente un reclamo prima della formazione della graduatoria – impugna gli atti a lui sfavorevoli deducendo che la sua mancata presentazione al colloquio è dovuta a fatto e colpa dell’amministrazione. Ciò in quanto la raccomandata con la convocazione (che è stata restituita al Comune “per compiuta giacenza” dopo un tentativo infruttuoso di recapito) è stata inviata all’indirizzo “corso Garibaldi, 9, Gubbio” laddove l’interessato aveva indicato nella domanda l’indirizzo “corso Garibaldi, 90, Gubbio”.
Il Comune resiste contestando la fondatezza del ricorso ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità per difetto d’interesse.
2. L’eccezione preliminare del Comune è basata sulla considerazione che se l’interessato avesse conseguito, in sede di colloquio, il punteggio pieno (60 punti), tale punteggio, sommato a quello dei titoli, lo avrebbe collocato al secondo posto della graduatoria, alla pari con altra concorrente. Quest’ultima tuttavia sarebbe stata preferita siccome più giovane d’età, come previsto dal bando.
Il ricorrente replica che l’interesse a ricorrere sussiste comunque, in quanto non è esclusa l’eventualità di uno scorrimento della graduatoria.
Nella memoria di discussione, la difesa del Comune dà atto che nelle more del giudizio uno dei due vincitori ha rinunciato e che di conseguenza «l’interesse a ricorrere, inesistente in capo al ricorrente al momento della proposizione del ricorso, è divenuto attuale nelle more del giudizio e per fatti sopravvenuti».
Il Collegio osserva che si può prescindere dall’approfondire la questione se sia concepibile che un ricorso inammissibile al momento della sua proposizione divenga ammissibile per fatti sopravvenuti. E’ prioritaria, invero, la considerazione che nel caso in esame il ricorso era ammissibile sin dall’origine, in quanto la mera potenzialità di uno scorrimento della graduatoria era sufficiente a dare sostanza all’interesse a ricorrere. Il fatto sopravvenuto, semmai, rileva in quanto ne dà la controprova.
L’eccezione va perciò respinta.
3. Nel merito, il ricorso è palesemente fondato.
I dati di fatto essenziali sono incontroversi, e, del resto, sono adeguatamente documentati.
In particolare, è acquisito:
(a) che l’interessato aveva indicato come proprio recapito, ai fini del concorso, l’indirizzo «corso Garibaldi, 90, Gubbio»;
(b) che la raccomandata con la convocazione è stata inviata all’indirizzo «corso Garibaldi, 9, Gubbio» (vale a dire, ad un numero civico diverso); per quanto possa occorrere, conviene sottolineare che l’indirizzo errato risulta ripetuto sia all’esterno della busta, sia nella lettera di convocazione, sia, infine nella ricevuta di spedizione della raccomandata (cfr. doc. 18 della produzione del Comune);
(c) che la raccomandata non è stata comunque consegnata, ma è stata restituita al mittente “per compiuta giacenza”.
In questa situazione, non si vede come si possa sostenere (come fa il Comune) che la spedizione sia stata effettuata validamente e che la mancata consegna sia imputabile alla negligenza dell’interessato.
4. E’ chiaro, invece, che tutta la vicenda è stata determinata dall’errore materiale (certamente involontario, ma ciò non ha rilevanza) compiuto dal Comune nel momento in cui ha inviato la convocazione ad un indirizzo errato.
Si potrebbe forse giungere a conclusioni diverse se risultasse oggettivamente provato che il plico sia pervenuto al vero indirizzo del destinatario, e non a quello erroneamente indicato dal mittente. Ma tale prova non è stata data e non può essere surrogata da mere supposizioni.
Peraltro, tutti i princìpi invocati dal Comune in ordine alla presunzione (o anzi “fictio iuris”) di conoscenza che consegue ad un infruttuoso tentativo di recapito, si basano sempre sul presupposto che la missiva sia stata inviata all’indirizzo giusto; se è stata inviata all’indirizzo sbagliato, non vale la pena di discuterne.
5. In conclusione, il ricorso va accolto, con l’effetto che l’interessato dovrà essere riconvocato per lo svolgimento del colloquio e quindi collocato in graduatoria nel posto a lui spettante.
Le spese seguiranno la soccombenza, non ravvisandosi giusti motivi per concedere la compensazione, anche perché prima di proporre ricorso l’interessato aveva già presentato un reclamo ed il Comune lo ha disatteso.

P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Gubbio al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, liquidandole in Euro 3.000 oltre agli accessori di legge ed alle spese successive che occorrano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:


Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2009



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