T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 19 gennaio 2009 n. 16
Pres. ed Est. P.G. Lignani
A. P. (avv. M. Di Paolo e A. Coaccioli) c/
Provincia di Terni (avv.ti P. Bececco e D. Antonucci) |
|
Concorsi pubblici - Prove scritte - Regola dell’anonimato – Portata - Annullamento per segni di riconoscimento – Fattispecie.
|
|
Nei pubblici concorsi, laddove risulti che la commissione di concorso ha inteso proteggere l’anonimato degli scritti con prescrizioni più specifiche e rigorose di quelle stabilite dal regolamento emanato con D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, è legittima la decisione di ritenere inammissibile, in quanto recante segni di riconoscimento, l’elaborato di un concorrente che si sia servito, nella stesura del testo, del cd. bianchetto (nella specie, il Collegio ha dato atto che la commissione aveva fornito ai candidati non solo il materiale previsto dal regolamento emanato con D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (carta, buste, etc.) ma anche una penna di colore nero, e che era stato comunicato ai concorrenti che dovevano «usare per la scritturazione esclusivamente la penna a sfera distribuita» e che era vietato «fare uso per la prova di altro materiale al di fuori di quello consegnato»).
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5 del 2009, proposto da:
|
| |
|
A. P., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Di Paolo, con domicilio eletto presso Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4;
contro
Provincia di Terni, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso Donato Antonucci in Perugia, via Baglioni, 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento, di estremi sconosciuti, che risulta essere in corso di notifica, con cui la prova scritta della ricorrente per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di Agente di Polizia locale C1 è stata dichiatata non valutabile, ovvero annullata, e la ricorrente medesima esclusa
dalla partecipazione alle prove successive (prova pratica), nonché dei relativi verbali della Commissione giudicatrice, ad oggi sconosciuti ma già richiesti;
b) del provvedimento con cui si è quindi stabilito di non includere la ricorrente nella graduatoria degli ammessi alla seconda prova, e della graduatoria medesima in parte qua , nonché dei relativi verbali della Commissione giudicatrice in parte qua, sconosciuti ma già richiesti.
Per quanto occorrer possa
di qualsiasi atto/ verbale con cui si sia stabilito di considerare la cancellatura anche mediante il c.d bianchetto, come segno di riconoscimento..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Terni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico bandito dalla Provincia di Terni per la copertura di due posti di agente di polizia locale.
In sede di valutazione della prova scritta, il suo elaborato è stato annullato (e di conseguenza l’interessata è stata esclusa dal concorso) in quanto nella stesura del testo la candidata si era servita del “correttore” (c.d. “bianchetto”) e ciò è stato considerato un segno di riconoscimento.
2. L’interessata impugna il provvedimento di esclusione contestandone la legittimità.
Al ricorso resiste l’amministrazione provinciale con documentate difese.
In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, le parti hanno aderito alla definizione immediata della controversia ed il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.
3. La ricorrente si richiama alla giurisprudenza consolidata in materia di segni di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato nelle prove scritte relative ai concorsi pubblici.
Tale giurisprudenza, com’è noto, è nel senso che non si può qualificare come indebito segno di riconoscimento un qualsivoglia elemento suscettibile di differenziare un elaborato scritto dagli altri: altrimenti, paradossalmente, sarebbero ammissibili solo gli elaborati che fossero tutti perfettamente identici fra loro, anche nei minimi particolari, e ciò renderebbe inutile la prova, non potendosi stabilire alcuna graduatoria di valore.
Si ritiene, invece, che costituiscano indebiti segni di riconoscimento, innanzi tutto, quelli che hanno oggettivamente tale funzione (e cioè la firma o il nominativo del candidato, oppure la data di nascita, etc.); e, ancora, quei segni che sono oggettivamente anomali ed estranei alle ordinarie modalità di espressione del pensiero e di redazione di uno scritto.
Ciò posto, la ricorrente deduce che l’uso del “bianchetto” nella stesura di un testo scritto è una pratica usuale e razionalmente giustificata; pertanto non potrebbe mai considerarsi come un indebito segno di riconoscimento.
4. Il Collegio ritiene che la tesi della ricorrente, in linea di principio, potrebbe apparire sostenibile; nella fattispecie, peraltro, si deve giudicare diversamente, per le ragioni esposte dalla difesa dell’amministrazione.
Dal verbale della prova scritta, infatti, risulta che la commissione ha fornito ai candidati non solo il materiale previsto dal regolamento emanato con d.P.R. n. 487/1994 (carta, buste, etc.) ma anche una penna di colore nero; e che è stato loro comunicato che dovevano «usare per la scritturazione esclusivamente la penna a sfera distribuita» e che era vietato «fare uso per la prova di altro materiale al di fuori di quello consegnato».
Risulta, dunque, che la commissione ha inteso (legittimamente) proteggere l’anonimato degli scritti con prescrizioni più specifiche e rigorose di quelle stabilite dal regolamento.
5. Il regolamento non vieta al candidato di servirsi della propria penna e nulla dispone riguardo al colore; pertanto ordinariamente si ammettono elaborati che si differenziano fra loro per il colore dell’inchiostro – sempreché tuttavia si tratti dei colori di uso più comune, quali il nero e le varie gradazioni di blu, mentre sarebbero considerati segni di riconoscimento l’uso di colori insoliti oppure l’alternanza di colori diversi nello stesso elaborato, o, ancora, l’impiego di un “evidenziatore” per dare risalto a qualche frase o parola.
Nel caso in esame, invece, avendo la commissione fornito direttamente una penna nera a ciascun candidato con l’avvertenza che non era consentito usarne altre, è ovvio che se un elaborato fosse stato redatto con una normalissima penna blu, esso sarebbe stato legittimamente annullato siccome viziato da un segno di riconoscimento (il colore blu). In sostanza, il divieto esplicito fa diventare inusuale, e quindi rilevante come segno di riconoscimento, un elemento che in altra situazione sarebbe giudicato indifferente.
Ma se questo è vero, alla stessa conclusione si deve giungere per l’uso del correttore, o bianchetto.
Quest’ultimo infatti non è altro che uno strumento di scrittura (assimilabile ad un “pennarello” o ad un “evidenziatore”) la cui sola particolarità è quella di rilasciare una traccia di vernice bianca, invece che di un qualsivoglia altro colore.
Si può dunque concludere nel senso che il divieto di impiegare altro materiale di scrittura oltre a quello appositamente fornito dalla commissione riguardava anche il “bianchetto”; e che di conseguenza va giudicato coerente e legittimo il giudizio della commissione che ha ritenuto l’elaborato inammissibile in quanto recante segni di riconoscimento.
6. Il ricorso va dunque respinto; ma le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2009
|
|