Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.2-2009 - © copyright

 

T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 3 febbraio 2009 n. 36
Pres. P.G. Lignani; Est. A. Ferrari
Z. M. C. (avv.ti C. M. Mannucci, F. Mannucci e V. Tascini) c/ Comune di
Marsciano (avv. M. Pedetta) e altri gravami riuniti


1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse al ricorso – In materia edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Acquiescenza – In caso di richiesta di restituzione di somme pagate per il condono – Non integra acquiescenza.

 

2. Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Legislazione regionale umbra – L.R.U. 3 novembre 2004 n. 21 – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

 

3. Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Nuova costruzione – Distanza inferiore a strada vicinale inutilizzata – Non è condonabile - Ragioni.

1. Non sussiste sopravvenuta carenza di interesse, in relazione alla tacita acquiescenza della ricorrente all’operato dell’Amministrazione, in caso di richiesta di restituzione delle somme pagate per ottenere i condoni, in quanto detta richiesta di restituzione non è di per sé univocamente e chiaramente inconciliabile con la volontà di abdicare subito alla tutela giurisdizionale.

 

2. Le legge regionale umbra (L.R.U. 3 novembre 2004 n. 21, artt. 20 e 21) che, per le opere nuove abusivamente realizzate ed ultimate nel territorio regionale entro il 31 marzo 2003, ha previsto (ai fini dell’applicazione del condono edilizio all’epoca previsto dalla normativa nazionale) una netta distinzione tra le opere non conformi e quelle conformi alle norme urbanistiche ed alle relative prescrizioni vigenti alla data del 2 ottobre 2003 - stabilendo, per le prime, l’esclusione da ogni caso sanatoria, e per le seconde, una sanatoria subordinata a determinate condizioni e con precisi limiti volumetrici -, non deborda dall’ambito del corretto esercizio dei poteri costituzionali riconosciuti alla Regione in materia di governo del territorio, così come delineati proprio in materia di condono edilizio dalla normativa nazionale (art. 32, co. 26, D.Lgs. 30 settembre 2003 n. 269), nel testo modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004.

 

3. In tema di condono edilizio, una nuova costruzione che viola le norme urbanistiche sulle distanze da una strada vicinale non è sanabile; né può di per sé considerarsi una circostanza dirimente per escludere l’obbligo di rispetto del limite di distanza, la mancata utilizzazione di fatto della strada (tuttora peraltro giuridicamente esistente in base alla sua iscrizione nell’elenco delle strade vicinali di uso pubblico), dal momento che, ai fini della condonabilità dell’abuso, non viene in rilievo il problema della minaccia alla sicurezza del traffico bensì soltanto il profilo della conformità urbanistica dell’opera alle norme vigenti alla data del 2 ottobre 2003 (resa in fattispecie relativa ad abuso soggetto alla disciplina regionale umbra sul condono, L.R. 3 novembre 2004 n. 21, artt. 20 e 21).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 
SENTENZA

 



 

I.Sul ricorso numero di registro generale 23 del 2008, proposto da:

 

Zappalà Maria Carmela, rappresentata e difesa dagli avv. Clemente Maria Mannucci, Federico Mannucci, Valeriano Tascini, domicilio eletto presso quest’ultimo in Perugia, piazza Piccinino, 10;

contro



Comune di Marsciano, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pedetta, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, corso Vannucci, 47;

II. Sul ricorso numero di registro generale 24 del 2008, proposto da: Zappalà Maria Carmela, rappresentata e difesa dagli avv. Clemente Maria Mannucci, Federico Mannucci, Valeriano Tascini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Perugia, piazza Piccinino, 10;

contro



Comune di Marsciano, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pedetta, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, corso Vannucci, 47;

III. Sul ricorso numero di registro generale 25 del 2008, proposto da:
Zappalà Maria Carmela, rappresentata e difesa dagli avv. Clemente Maria Mannucci, Federico Mannucci, Valeriano Tascini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Perugia, piazza Piccinino, 10;

contro



Comune di Marsciano, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pedetta, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, corso Vannucci, 47;

IV. Sul ricorso numero di registro generale 26 del 2008, proposto da:

 

Zappalà Maria Carmela, rappresentata e difesa dagli avv. Clemente Maria Mannucci, Federico Mannucci, Valeriano Tascini, con domicilio eletto presso quest’ultimoo in Perugia, piazza Piccinino, 10;

contro



Comune di Marsciano, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pedetta, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, corso Vannucci, 47;

V. Sul ricorso numero di registro generale 27 del 2008, proposto da:

 

Zappalà Maria Carmela, rappresentata e difesa dagli avv. Clemente Maria Mannucci, Federico Mannucci, Valeriano Tascini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Perugia, piazza Piccinino, 10;

contro



Comune di Marsciano, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pedetta, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, corso Vannucci, 47;

 

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

I) quanto al ricorso n. 23 del 2008:
della nota del Comune di Marsciano 9.10.2007 n. 26122 e atti connessi (diniego istanza di condono) .
II) quanto al ricorso n. 24 del 2008:
della nota del Comune di Marsciano 9.10.07 n. 26120 e atti connessi (diniego istanza di condono) .
III) quanto al ricorso n. 25 del 2008:
dell nota del Comune di Marsciano 9.10.07 n. 26121 e atti connessi (diniego istanza di condono) .
IV) quanto al ricorso n. 26 del 2008:
della nota del Comune di Marsciano 9.10.07 n. 26119 e atti connessi (diniego istanza di condono) .
V) quanto al ricorso n. 27 del 2008:
dellA nota del Comune di Marsciano 9.10.07 n. 26123 e atti connessi (diniego istanza di condono) .

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marsciano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/01/2009 il cons. Annibale Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1) I cinque ricorsi in epigrafe, da riunire per connessione soggettiva ed oggettiva, sono tutti mirati all’annullamento dei rispettivi provvedimenti di diniego di condono edilizio ex lege n. 326 del 24 novembre 2003 (di conversione del D.L.n.269 del 30 settembre 2003) che il Comune di Marsciano ha adottato con distinte motivazioni, a fronte di altrettante opere edilizie abusive che la ricorrente ha dichiarato di aver realizzato direttamente in economia senza l’ausilio di un direttore dei lavori negli anni 2000-2002 su un terreno di sua proprietà sito in frazione Migliano nell’ambito di una zona urbanisticamente classificata siccome agricola del tipo EF (zona agricola di rispetto degli insediamenti) e sottoposta a vincolo idrogeologico.
In precedenza, il Comune aveva adottato un’ordinanza di sospensione lavori (n. 205 del 7 ottobre 2004) e di seguito un’ordinanza di demolizione (n. 241 del 19 novembre 2004) poi non portata ad esecuzione In quest’ultima ordinanza le opere contestate siccome abusive risultano così individuate:
A) tettoia sorretta da sei colonne in mattoni con destinazione “cucina all’aperto”;
B) annesso con struttura portante in mattoni e con copertura in cemento e coppi destinato a ripostiglio e locale tecnico;
C) fabbricato su tre piani di cui uno interrato e gli altri fuori terra con struttura portante in cemento armato e copertura in latero cemento destinato ad uso abitativo;
D) muro in cemento armato con sovrastante recinzione in pali metallici e rete plastificata posto nella parte a valle delle predette costruzioni;
E) muro in cemento armato anch’esso dotato di recinzione in pali metallici e rete plastificata posto a monte delle predette costruzioni;
F) accesso carrabile in muratura di pietra.
La ricorrente, già in sede di osservazioni presentate al responsabile del procedimento a seguito dei rispettivi preavvisi di rigetto dell’istanza di condono, aveva sostenuto la completa condonabilità di ciascuna delle predette opere avvalendosi di una relazione tecnica e di un parere legale che in fatto ed in diritto suffragavano le sue pretese.
Avendo poi ricevuto esito negativo in ordine a ciascuna istanza , ha proposto distinti ricorsi con distinte censure tutte però riguardanti- in via principale- la violazione di legge (nazionale e regionale) in materia di condono edilizio, la violazione di norme del regolamento edilizio comunale e l’eccesso di potere sotto vari profili; in via subordinata , la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, co 1^ lett. a) della legge regionale dell’Umbria n. 21 del 2004 in relazione all’art. 117 della Costituzione, tenuto conto anche della sentenza n. 196 del 2004 della stessa Corte Costituzionale.
2) L’Amministrazione comunale intimata si è costituita e resiste avverso ciascun ricorso formulando distinte eccezioni di rito e di merito, tutte ispirate però da una comune linea difensiva in considerazione della riscontrata novità e non conformità urbanistica delle opere edilizie in questione nonché del ritenuto carattere complessivamente unitario dei singoli abusi .
In più, la stessa Amministrazione ha da ultimo depositato distinte memorie finali richiamando (anche per il riscontro dei preliminari profili della inoppugnabilità degli atti di diniego e comunque della sopravvenuta carenza di interesse ai rispettivi gravami per la successiva acquiescenza tacita agli atti medesimi) la documentazione da ultimo prodotta ed in particolare la copia di una lettera raccomandata in data 9 luglio 2008 con la quale la ricorrente - precisando che in sede penale è stata prosciolta per intervenuta prescrizione del reato relativo alla realizzazione abusiva dei predetti manufatti - ha chiesto al Comune la restituzione delle somme versate per ciascuna pratica di condono per un importo complessivo pari a 39.478,35 euro.
3) Trattenute le cause in decisione, il Collegio rileva quanto segue
3.1) La preliminare questione concernente l’inoppugnabilità degli impliciti atti di diniego formatisi ex lege (ai sensi dell’art. 26 , 1^co della legge regionale n. 21 del 2004) in conseguenza della tardiva produzione dei documenti integrativi richiesti dall’Amministrazione comunale è in questo caso inconferente e come tale infondata, in quanto con la successiva notifica degli espliciti atti di diniego la ricorrente è stata comunque rimessa in termini ed ha tempestivamente impugnato gli atti medesimi.
3.2.) L’ulteriore questione preliminare concernente la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla tacita acquiescenza della ricorrente all’operato dell’Amministrazione. (siccome riferita alla predetta richiesta di restituzione delle somme pagate per ottenere i condoni) è infondata, in quanto detta richiesta di restituzione non è di per sé univocamente e chiaramente inconciliabile con la volontà di abdicare subito alla tutela giurisdizionale postulata con i cinque ricorsi in epigrafe. Al contrario, la difesa della ricorrente li ha mandati in decisione senza formulare alcuna riserva e/o rinuncia con ciò stesso lasciando intendere di non essere (almeno al momento) interessata ad insistere per la restituzione di quanto già pagato.
3.3) L’altra questione di legittimità costituzionale, sia pure subordinatamente sollevata dalla difesa della ricorrente, può essere anch’essa preliminarmente esaminata e respinta siccome manifestamente infondata.
Giova premettere al riguardo che (a parte l’annesso destinato a locale tecnologico di cui apoditticamente si afferma la preesistenza senza però dimostrare che esso sia stato soltanto ristrutturato ed ampliato al servizio dell’abitazione principale) nella complessiva impostazione difensiva della ricorrente non è contestato che tutte le opere abusive in questione sono opere nuove e non ampliamenti di manufatti già esistenti.
Giova poi soggiungere che, per le opere nuove abusivamente realizzate ed ultimate nel territorio dell’Umbria entro il 31 marzo 2003, la predetta legge regionale n. 21 del 2004 (artt. 20 e 21) ha stabilito ( ai fini dell’applicazione del condono edilizio all’epoca previsto dalla normativa nazionale) una netta distinzione tra le opere non conformi e quelle conformi alle norme urbanistiche ed alle relative prescrizioni vigenti alla data del 2 ottobre 2003.
Per le prime è stata in ogni caso esclusa la sanatoria, mentre per le altre è stata ammessa a determinate condizioni e con precisi limiti volumetrici.
Siffatta distinzione, operata nel contesto dei poteri di legislazione concorrente spettanti alle Regioni in materia di governo del territorio ai sensi dell’art.117, 3^co. della Costituzione, non sembra affatto debordare dall’ambito del corretto esercizio dei poteri medesimi così come delineati proprio in materia di condono edilizio dalla citata normativa nazionale (art. 32, co^26 del D.L.269 del 2003 nel testo modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004) .
Infatti quest’ultima normativa nazionale ( peraltro di carattere eccezionale) ha bensì previsto che le Regioni possono con proprie leggi stabilire la possibilità, le condizioni e le modalità del condono per ogni varia tipologia di abuso edilizio (e dunque anche per quelle relative alle opere nuove) ma con ciò stesso non ha certamente inteso precludere a ciascuna Regione di porre condizioni e limiti alla sanabilità di ogni tipo di abuso edilizio, compreso quello relativo alla opere edilizie nuove.
In conclusione, poiché la predetta legge regionale non esclude in toto il condono per gli abusi relativi alle opere edilizie nuove subordinandolo alla condizione ed ai limiti di cui al citato art. 20, 1^co. lett. b) , la contestata norma di cui all’art. 20 co.1^lett. a) della stessa legge regionale n. 21 del 2004 (laddove ammette a sanatoria le sole opere abusive di ampliamento di edifici già esistenti ultimate entro il 31 marzo 2003 e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 2 ottobre 2003, con esclusione delle opere edilizie abusive nuove non conformi alla stessa data alle norme medesime) non può manifestamente rappresentare un vulnus al citato art 117 della Costituzione.e dunque essere sottoposta al vaglio della Corte delle leggi per la pretesa declaratoria di incostituzionalità. .
4) Venendo ora all’esame di merito dei singoli ricorsi, occorre anzitutto rilevare che per l’edificio abusivo destinato ad uso abitativo sono state presentate tre distinte istanze di condono alle quali sono poi seguiti tre distinti atti di diniego con tre distinte motivazioni.
In relazione a tali distinte richieste di condono ed a tali distinti provvedimenti di diniego –riguardanti, si badi bene, un unico edificio abitativo artificiosamente frazionato e rappresentato in tre parti (quella posteriore e quella frontale rispetto alla strada vicinale e quella centrale rispetto all’intero fabbricato) -la difesa della ricorrente ha formulato distinte censure di violazione di legge e di eccesso di potere contenute nei ricorsi n. 23/24/27 del 2008.
Si censura anzitutto la motivazione del diniego riferita nel primo provvedimento (riguardante la parte posteriore dell’edificio) alla distanza dai confini di altra proprietà, inferiore al consentito; si censura poi la motivazione del diniego riferita nel secondo provvedimento (riguardante la parte frontale dell’edificio) alla distanza dalla strada inferiore al consentito ed all’altezza in gronda superiore al consentito; si censura infine la motivazione del diniego riferita nel terzo provvedimento (riguardante la parte centrale dell’edificio) alla distanza dalla strada inferiore al consentito.
4.1) Singolarmente e comunque complessivamente vagliate ( in considerazione dell’ineludibile carattere unitario della costruzione abusiva di cui si discute) , le predette censure non possono giustificare l’accoglimento dei citati tre ricorsi
4.2) . Invero, con riferimento al ricorso n.23/2008, la contestata violazione concernente il rispetto della distanza dai confini ( catastali) di altra proprietà in questo caso esiste ed è urbanisticamente rilevante e come tale non derogabile ai sensi dell’esplicita previsione di cui all’art:46 delle N.T.A. del P.R.G. all’epoca vigente.
Tale norma prevede che i nuovi interventi edilizi a scopo residenziale devono essere posti alla distanza minima di 7,50 mt. dai confini di proprietà.
La stessa norma, fissando una diversa e maggiore distanza minima tra fabbricati prospicienti, rende ben chiara l’idea che la predetta misura minima di 7,50 mt. si riferisce proprio alla distanza dai confini catastali di proprietà; confini che in questo caso, almeno per una delle particelle catastali in discussione non di proprietà della ricorrente (particella n.97 del foglio 130) , sono posti a distanza di quattro metri dall’edificio abusivo di cui è causa.
4.3) Con riferimento poi al ricorso n. 24/2008, le contestate violazioni concernenti il rispetto della distanza minima dalle strade pubbliche comunali e locali di qualsiasi rango ed il rispetto dell’altezza massima in gronda del fabbricato esistono e sono urbanisticamente rilevanti ai sensi del citato art. 46 delle N.T.A del P.R.G. vigente alla data di esecuzione dell’opera abusiva.
4.3.1.) In ordine alla distanza dalla strada vicinale, la difesa della ricorrente (in base a quanto dichiarato dal tecnico di fiducia ing. Fuso nella relazione del 19 luglio 2007) ammette che il fabbricato in questione risulta realizzato alla distanza minima di 10,60 mt. dalla strada vicinale di Santa Maria, quindi in difformità del limite di quindici metri prescritto dalle Norme tecniche di attuazione vigenti al momento della costruzione.
Sostiene però che detta strada è del tutto inutilizzata ed ormai esistente solo nelle relative cartografie; sicchè la norma sulle distanze minime dalla strada sarebbe in questo caso priva di concreta rilevanza tenuto conto della logica che la ispira e cioè quella di garantire la sicurezza del traffico.
Soggiunge poi che il P.R.G. in seguito adottato con delibera consiliare n. 69 del 2003 ed approvato con delibera consiliare n. 62 del 2004 ha ridotto tale limite a dieci metri.
Al riguardo deve per contro rilevarsi che la mancata utilizzazione di fatto di detta strada (tuttora peraltro giuridicamente esistente in base alla sua iscrizione nell’elenco delle strade vicinali di uso pubblico) non può di per sè considerarsi una circostanza dirimente per escludere l’obbligo di rispetto del limite di distanza di cui trattasi.
E’ evidente infatti che, ai fini della condonabilità dell’abuso, non viene in rilievo il problema della minaccia alla sicurezza del traffico bensì soltanto il profilo della conformità urbanistica dell’opera alle norme vigenti alla data del 2 ottobre 2003.
Proprio in relazione a quest’ultima data, occorre ancora rilevare che l’intervenuta adozione della variante (con la quale la predetta distanza è stata ridotta a dieci metri) non è anch’essa una circostanza dirimente in favore della tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente. Anzitutto perché la predetta nuova misura di dieci metri è stata prevista da un piano adottato e dunque ancora non in vigore alla data del 2 ottobre 2003; inoltre e sopratutto perché- dovendosi le eccezionali norme nazionali e regionali sul condono edilizio del 2003/2004 interpretare con criteri di stretto rigore alla pari di quelle precedenti di cui alla legge n. 47 del 1985- la verifica di conformità urbanistica delle opere abusive di cui trattasi doveva comunque correttamente tener conto delle norme vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda. di condono.
4.3.2.) In ordine all’altezza in gronda del fabbricato attualmente riscontrata pari a 8,80 mt., la difesa della ricorrente (sempre avvalendosi della predetta relazione del tecnico di fiducia) ammette che la costruzione non rispetti l’altezza massima consentita dal citato art. 46, 3^ delle N.T.A. e cioè quella di 6,5° mt. dal piano di campagna.
Soggiunge, però, che tale altezza sarà riportata a norma con il successivo reinterro dello scavo attualmente esistente e con la successiva tamponatura delle due aperture laterali presenti sul fronte della costruzione (aperture finora utilizzate per la migliore gestione del cantiere) .
In proposito è sufficiente rilevare che quest’ultima circostanza, siccome riferita ad interventi da realizzare in futuro, non può anch’essa superare la contestazione della non conformità urbanistica dell’opera alla data del 2 ottobre 2003, quando in seguito la costruzione venne riscontrata nello stato di fatto attuale così come descritto nell’ordinanza di sospensione lavori e nel successivo provvedimento di diniego.
Per tutte le ragioni suesposte i predetti tre ricorsi vanno respinti siccome totalmente infondati.
5.) Restano ora da esaminare gli altri due ricorsi relativi al diniego di condono per la realizzazione abusiva dell’annesso destinato al ricovero di apparecchiature tecnologiche ed al diniego di condono per la realizzazione abusiva del gazebo in muratura destinato a cucina all’aperto.
Anche per tali manufatti, entrambi configurati come nuove costruzioni e non come ampliamenti di edifici preesistenti, l’Amministrazione ha escluso la conformità urbanistica alla data del 2 ottobre 2003 (per evidente errore materiale indicata come 21 ottobre) per violazione delle norme di distanza minima degli stessi dalla strada e da altro fabbricato.
6) In relazione a tali distinti dinieghi la difesa della ricorrente ha formulato distinte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sostenendo, per quanto riguarda il locale tecnologico:a) che esso non è affatto una nuova costruzione ma un manufatto già esistente ristrutturato ed ampliato; b) che, trattandosi di un volume tecnico, esso non può essere computato ai fini del calcolo delle distanze dalla strada e da altre costruzioni; c) che, comunque, la strada vicinale di cui trattasi è da tempo in disuso, per cui non esiste alcun problema di rispetto delle distanze non essendovi più alcun pericolo per la sicurezza del traffico; d) che il rispetto della distanza minima dal fabbricato principale non è parimenti esigibile in presenza di un locale pertinenziale comunque attiguo all’edificio principale; e) che, in ogni caso, la contestata violazione di detta distanza sussiste solo se essa viene erroneamente misurata in senso radiale e non come correttamente dovuto (ai sensi dell’art 49 del regolamento edilizio comunale) in modo ortogonale
Tutte le predette argomentazioni difensive risultano infondate in fatto ed in diritto. .L’argomentazione sub a) è infondata perché sia nell’originaria istanza di condono, sia anche nella successiva relazione del tecnico di parte ing. Fuso in data 19 luglio 2007 non si parla affatto di una preesistente costruzione ristrutturata ed ampliata. Dunque, per implicita ammissione della stessa parte ricorrente, la costruzione deve ritenersi siccome realizzata ex novo.
L’argomentazione sub b) è infondata perché la nuova costruzione di cui trattasi, pur se giuridicamente configurabile come volume tecnico e quindi di norma non computabile come tale nel calcolo della volumetria complessiva del fabbricato principale, è tuttavia meritevole di speciale attenzione in sede di applicazione delle eccezionali norme sul condono edilizio laddove appunto è doveroso verificare tutti i profili di compatibilità urbanistica di un manufatto abusivo; sicchè- così come separatamente realizzata come corpo di fabbrica a sè stante rispetto al fabbricato principale con una superficie di 14.58 mq. - la stessa costruzione non può ritenersi del tutto priva di rilevanza ai fini del rispetto dell’obbligo delle distanze dalla strada e dalle costruzioni prospicienti L’argomentazione sub c) è infondata perché, come sopra detto , la strada vicinale in questione è tuttora giuridicamente esistente e come tale da non trascurare sotto il profilo della condonabilità dell’opera, a prescindere dai problemi relativi alla circolazione dei veicoli.
L’argomentazione sub d) è infondata perché, come già detto al punto b) , il posizionamento separato ed a sé stante della stessa costruzione rispetto al fabbricato principale impone comunque (sempre ai fini dell’’applicazione delle eccezionali norme sul condono edilizio) la doverosa verifica della sua compatibilità urbanistica anche sotto il profilo del rispetto delle regole di distanza tra fabbricati.
L’argomentazione sub e) è infondata perché la distanza di quattro metri esistente tra l’annesso e l’abitazione principale (inferiore di molto a quella di dieci metri prevista dal citato art. 46 delle N.T.A.) è da considerare correttamente calcolata in senso radiale e non ortogonale in applicazione dell’art. 48 del Regolamento edilizio comunale vigente alla data del 2 ottobre 2003.
Per tutte le suesposte ragioni anche il ricorso n. 25 del 2008 non può essere meritevole di accoglimento.
7) Rimangono da esaminare le finali censure formulate nel ricorso n. 26 del 2008 relativamente al diniego di condono per il gazebo abusivo in muratura avente una superficie di 88,28 mq., destinato a cucina all’aperto.
Al riguardo, occorre subito notare che sulla novità di tale manufatto non vi è contestazione tra le parti. La ricorrente contesta però che il manufatto medesimo possa essere definito come costruzione edilizia, essendo una semplice tettoia priva di pareti e come tale priva di qualsiasi rilevanza urbanistica ai fini del computo delle distanze rispetto alla strada e rispetto al fabbricato prospiciente.
Siffatta argomentazione difensiva non può essere accolta.
Infatti, tenendo conto delle caratteristiche strutturali e funzionali dell’ampio manufatto murario in questione puntualmente descritte nell’ordinanza di demolizione del 19 novembre 2004 e ben visibili dalle fotografie in atti, non sembra che esso possa definirsi come una semplice tettoia del tutto insignificante nel contesto urbanistico del territorio agricolo in questione.
Considerando, poi, che lo stesso manufatto risulta pavimentato e chiuso da un lato con arredamento di tavoli e sedie e con la dotazione (fra l’altro) di un barbecue e di altri strumenti di cucina, è ben sostenibile che esso venga ricompreso nella ampia tipologia delle costruzioni edilizie urbanisticamente rilevanti in special modo in sede di applicazione delle predette norme sul condono edilizio
.Di conseguenza, ribadendo tutto quanto sopra detto, è da ritenere che la riscontrata difformità urbanistica dell’opera in questione alla data del 2 ottobre 2003 sia del tutto legittima anche per tale nuova costruzione abusiva; ciò, in quanto essa risulta posta a distanza inferiore al consentito rispetto alla strada vicinale di Santa Maria e rispetto ad altro fabbricato pure esistente nel complesso edilizio abusivo di cui essa stessa è parte integrante.
Per queste ragioni anche il ricorso n. 26 del 2008 è meritevole di rigetto.
8) Quanto alla pronuncia sulle spese di lite, essa segue la regola della soccombenza con la quantificazione di cui al dispositivo. Tenuto conto del numero dei ricorsi, che, pur essendo connessi, hanno imposto alla controparte distinti atti di costituzione e distinte difese, le spese saranno liquidate per ciascuno di essi, ma il loro ammontare sarà equitativamente ridotto in considerazione della parziale ripetitività delle censure.

P.Q.M.



Il T.A.R., riuniti i ricorsi in epigrafe, li respinge e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente liquidandole per ciascun ricorso nella misura di 1.000 (mille) euro, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:


Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2009



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento