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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 6 febbraio 2009 n. 164
Pres. R. Panunzio; Est. F. Scano
N. A. e N. G. M. (avv. R. Pacifico) c/
il Comune di Carloforte (avv. A. Filippini)


1. Edilizia e urbanistica – PRG – Dimensionamento – Discrezionalità – Sindacato - Limiti.

 

2. Edilizia e urbanistica – PRG – Dimensionamento - Fabbisogno abitativo – Determinazione – Criteri valutabili.

1. Il dimensionamento del piano regolatore generale è frutto della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, censurabile solo per illogicità od erroneità manifesta.

 

2. Nella determinazione del fabbisogno abitativo, l'Amministrazione non è tenuta a considerare esclusivamente l'andamento demografico che si è avuto nell’ultimo periodo, potendo invece valutare anche fenomeni sociali, od economici che di fatto incidono sulla prevedibile domanda di alloggi (nella specie, i ricorrenti contestavano la scelta comunale relativa ad un tracciato stradale destinato ad attraversare terreni di loro proprietà).


Sent. N. 164/2009
Ric. N. 675/2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 675/05 proposto dai signori

N. A. e N G. M., rappresentati e difesi dall'avv. Rosalia Pacifico, presso il cui studio in Cagliari, via Cervi n. 16, sono elettivamente domiciliati;

contro



il Comune di Carloforte, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Filippini, presso il cui studio in Cagliari, piazza Repubblica n. 28, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento
della deliberazione n. 48 del 28.12.2004, con la quale il Consiglio comunale di Carloforte ha approvato il Piano Urbanistico Comunale, nella parte in cui, con riferimento alla zona “C” e relative sottozone suscettibili di sviluppo residenziale, il tracciato del piano stradale primario e secondario stravolge l’assetto dei terreni e fabbricati di proprietà dei ricorrenti, siti a nord dell’abitato urbano in località Piana Nord e Canalfondo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carloforte;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 5 novembre 2008 il consigliere Francesco Scano;
Uditi gli avvocati delle parti come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO



Riferiscono i ricorrenti di essere comproprietari di una delle più antiche abitazioni del Comune di Carloforte, denominata “Casa Mundula”.
Affermano che il PUC del Comune prevede una strada larga 11 metri che attraversa i loro terreni, separando gli stessi dall’abitazione predetta.
Sostengono che le strade previste, per una lunghezza di 4,700 chilometri ed una larghezza di 11,00 metri, sono sovradimensionate rispetto alle esigenze viarie locali.
A sostegno del ricorso fanno valere le seguenti censure:
Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà ed illogicità, difetto di motivazione ed istruttoria, erroneità di fatto e di presupposti, con riferimento agli articoli 34 e 40 delle norme d’attuazione del piano urbanistico comunale ed anche in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 45/89, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5 della legge regionale n. 40/89.
Il Comune di Carloforte ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il suo rigetto.
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2008 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO



Con il ricorso in esame i signori Nieddu Adriano e Nieddu Maria Grazia impugnano la delibera n. 48 del 28.12.2004, con la quale il Consiglio comunale di Carloforte ha approvato il piano urbanistico comunale.
Lamentano i ricorrente che il PUC approvato con la delibera impugnata prevede una strada sovra dimensionata, della larghezza di 11 metri, che divide a metà i loro terreni, così separando l’abitazione in essi esistente rispetto alle altre pertinenze.
Con la prima censura deducono l’erroneità della risposta alle “osservazioni anche dei ricorrenti…nel corso del procedimento di approvazione definitiva del P.U.C.”, secondo cui il tracciato viario non ha carattere vincolante e potrà, quindi, essere variato in sede attuativa con delibera del Consiglio comunale, senza l’osservanza delle procedure proprie dell’iter approvativo degli strumenti urbanistici. Ad avviso dei ricorrenti la riportata risposta è erronea in quanto l’indicazione delle strade rappresenta una scelta pianificatoria vincolante, che può essere modificata solo con una variante allo strumento urbanistico generale, da apportare con l’osservanza del procedimento previsto dagli artt. 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 20.
La censura è inammissibile sotto due profili.
In primo luogo ricorrenti non dimostrano di avere presentato l’osservazione indicata, ed in ogni caso, la risposta alle osservazioni, se pur erronea, non può incidere sulla legittimità della scelta operata ex ante dall’amministrazione in ordine al tracciato viario, difatti la risposta contestata attiene alla procedura che l’amministrazione intende seguire per una eventuale, successiva modifica del tracciato stesso. Certo può evidenziare un errore (vizio) nella formazione della volontà dell’amministrazione che, sembra, aver ritenuto la scelta contestata una sorta di “impegno pianificatorio non vincolante”, ma il provvedimento impugnato va valutato per gli effetti giuridici che produce nella sua portata oggettiva, non avendo, nella specie, alcuna rilevanza la definizione o l’interpretazione che di esso ne dà l’amministrazione emanante.
Va, quindi precisato che la risposta su indicata non determina l’illegittimità della delibera di adozione del P.U.C., ma semplicemente l’inutilizzabilità, proprio perché erronea, della soluzione in essa indicata. Come esattamente precisato dagli stessi ricorrenti, l’eventuale modifica di tracciato della viabilità indicata nello strumento urbanistico generale, potrà legittimamente intervenire solo con il rispetto del procedimento disciplinato dall’articolo 20 della legge regionale: delibera di adozione, pubblicazioni, eventuali osservazioni ed approvazione definitiva.
Con ulteriore censura i ricorrenti deducono l’illegittimità della delibera impugnata per difetto di motivazione e di istruttoria. Sostengono al riguardo che la previsione della viabilità primaria con sezione di mt. 11 non è ancorata ad “alcun supporto statistico relativo al volume di traffico esistente”.
La censura, così come proposta, appare del tutto irrilevante.
In assenza di norme o principi che impongano al Consiglio comunale di motivare, in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale, in ordine alle dimensioni delle singole opere pubbliche in esso previste, siano esse opere di urbanizzazione primaria, come nella specie, oppure opere di urbanizzazione secondaria, quale una scuola, i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente addurre elementi per dimostrare l’erroneità della scelta discrezionale concretamente operata dal Consiglio comunale, alla luce dei canoni di razionalità e logicità che devono informare le scelte dell’Amministrazione (quale potrebbe essere ad esempio una strada a più corsie in territorio scarsamente popolato e non interessato da alcun flusso veicolare di transito).
Sebbene il ricorso con contenga delle specifiche osservazioni per dimostrare l’irrazionalità della scelta urbanistica, nei sensi prima indicati, tuttavia emerge dalla esposizione in fatto che i ricorrenti si lamentano anche del sovradimensionamento delle zone “C” di espansione rispetto alle reali esigenze locali e di conseguenza sostengono che non vi sia la necessità della realizzazione della rete viaria prevista nel PUC che attraversa i terreni di loro proprietà, confinanti con la “Casa Mundula”.
Anche questa censura appare infondata.
Dalla relazione al P.UC., in atti depositata dal Comune in adempimento della richiesta istruttoria contenuta nella ordinanza collegiale n. 32 del 20.2.2008, risulta che la previsione di aumento della popolazione residente e del flusso turistico è ancorata a concreti elementi specificamente considerati nella relazione medesima.
Il dimensionamento del piano regolatore generale, per giurisprudenza pacifica, è frutto della discrezionalità tecnica dell'amministrazione, censurabile solo per illogicità od erroneità manifesta, nella specie non evidenziate dai ricorrenti.
Inoltre, nella determinazione del fabbisogno abitativo, l'Amministrazione non è tenuta a considerare esclusivamente l'andamento demografico che si è avuto nell’ultimo periodo, potendo invece valutare anche fenomeni sociali, o economici che di fatto incidono sulla prevedibile domanda di alloggi (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6964) e quindi sull’aumento del traffico veicolare nella zona.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio, stante l’assenza di scritti difensivi del Comune, possono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



Respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 novembre 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l' intervento dei signori:

Rosa Panunzio, Presidente,
Francesco Scano, Consigliere, estensore;
Marco Lensi, Consigliere.


Depositata in segreteria oggi 06/02/2009


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