Sent. n. 163/2009
Ric. n. 1009/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 1009/2007 proposto da
H. T., rappresentato e difeso dal prof. avv. Costantino MURGIA e dall’avv. ELVIRA MACHI’, con domicilio eletto in CAGLIARI, Viale Bonaria n. 80, presso lo studio dell’avvocato Costantino MURGIA;
contro
UNIVERSITA' degli STUDI DI CAGLIARI e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA dello STATO, con domicilio eletto in Cagliari, Via Dante n. 23, presso la sua sede;
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO GESTIONE CENTRO ELETTRONICO (CINECA), non costituito in giudizio;
e nei confronti di
C. I., C. R., L. C., non costituite in giudizio;
e nei confronti di
F. B., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Daniele CORTIS, Giovanni ZUCCA e Nicola MELIS, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, Piazza Belgio n. 8/B;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto del Rettore dell’Università di Cagliari con il quale sono stati approvati la graduatoria ed i risultati della prova di ammissione al primo anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia relativo all’anno accademico 2007/08 nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 217 con un punteggio pari a 38,25;
dei provvedimenti con cui sono stati annullati i quesiti n 71 e 79 dei test di accesso ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008;
degli atti con cui l’apposita Commissione di esperti nominata dal Ministero ha individuato i quesiti di ingresso al Corso, nella parte precisata in ricorso;
del decreto n. 1098/07 (adottato dal Magnifico Rettore dell’Università di Cagliari ed avente ad oggetto “Bando di selezione per il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2007-2008”) nella parte in cui non prevede, in favore degli studenti comunitari, la copertura dei posti riservati agli studenti non comunitari residente all’estero (n. 5 posti) e agli studenti cinesi (n. 2 posti) nell’ipotesi in cui tali posti risultino non assegnati, in tutto o in parte;
della disposizione ministeriale del 21 marzo 2005 avente ad oggetto “immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso le Università italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale” nella parte in cui non prevede in favore degli studenti comunitari la copertura dei posti riservati agli studenti non comunitari residenti all’estero nell’ipotesi in cui tali posti risultino non assegnati, in tutto o in parte;
del silenzio rifiuto formatosi, ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241/90, in ordine alla istanza di accesso agli atti inoltrata dall’odierno ricorrente in data 2/10/2007;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
nonché, per l’ammissione con riserva
del ricorrente al primo anno del corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2007/2008, presso l’Università degli Studi di Cagliari,
nonché, per l’emanazione
nei confronti dell’Università degli Studi di Cagliari di un ordine di esibizione avente ad oggetto la scheda delle risposte dei candidati che precedono l’odierno ricorrente;
in subordine, per l’annullamento dell’intera prova di ammissione al corso di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia tenutasi presso l’Università degli Studi di Cagliari;
e sui motivi aggiunti, notificati il 15 gennaio 2008 e depositati il 19 gennaio 2008, proposti per l’annullamento
del Decreto del Ministro dell’Università e Ricerca n. 13034 del 21/11/2007, conosciuto solo a seguito del deposito effettuato dall’Avvocatura dello Stato.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, dell’Università degli Studi di Cagliari e di Frau Barbara;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 29 ottobre 2008, il referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori, come specificato nel separato verbale;
Visti gli atti tutti della causa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. – Il ricorrente, in data 4 settembre 2007, ha partecipato al concorso per l’ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008 presso l’Università di Cagliari, indetto con il decreto del Rettore in data 4 luglio 2007. Con decreto ministeriale del 17 maggio 2007, il Ministero dell’Università aveva definito le modalità della prova selettiva per l’ammissione, prevedendo tra l’altro che questa dovesse consistere “nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla” (art. 3 del decreto citato); l’art. 6 del d.m. cit. prevedeva inoltre i criteri per l’assegnazione dei punteggi: “… 1 punto per ogni risposta esatta; 0,25 per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data …”. Al termine dello svolgimento della prova e prima della pubblicazione della relativa graduatoria, il Ministero dell’Università disponeva l’annullamento dei quesiti n. 71 e n. 79. Il primo veniva annullato perché – secondo il Ministero – erano “possibili più risposte esatte tra le opzioni indicate”; il secondo perché “nessuna delle opzioni indicate può essere considerata corretta”. L’Università di Cagliari disponeva conseguentemente di non valutare nessuna delle risposte proposte dai candidati per i due quesiti annullati.
Il 10 settembre 2007 veniva pubblicata la graduatoria di merito nella quale il ricorrente veniva collocato al n. 217 (con punti 38,25), cioè in una posizione non utile al fine dell’ammissione al corso. L’Università, infatti, procedeva alla ammissione alla immatricolazione dei concorrenti collocati fino alla posizione corrispondente al n. 192 (con punti 39,25).
2. - Con ricorso notificato il 13 novembre 2007 e depositato il successivo 1° dicembre 2007, il ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
1° Violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministero dell’Università del 17 maggio 2007. Violazione e falsa applicazione del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari n. 1098/07. Eccesso di potere per arbitrio, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento.
2° Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 97 della Cost.; dell’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi e di procedimento amministrativo. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.
3° Violazione e falsa applicazione degli articoli 34 e 97 della Costituzione; degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministero dell’Università del 17 maggio 2007; del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari n. 1098/07. Eccesso di potere per arbitrio, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e segretezza delle prove, del principio di par condicio, dei principi del procedimento amministrativo. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà tra atti della p.a. .
3. – Successivamente, con atto di motivi aggiunti notificato il 15 gennaio 2008 e depositato il 19 gennaio successivo, il ricorrente ha impugnato il Decreto del Ministro dell’Università e Ricerca n. 13034 del 21/11/2007, conosciuto solo a seguito del deposito effettuato dall’Avvocatura dello Stato, con il quale il Ministero « (prende) atto dello svolgimento del procedimento volto alla ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia … (confermando) gli atti e le operazioni materiali svolte …». Nei confronti del predetto decreto ministeriale sono proposti i medesimi motivi dedotti col ricorso introduttivo.
4. – Con atto depositato il 6 dicembre 2007 si è costituito il Ministero intimato, chiedendo che il ricorso sia respinto. Con memoria difensiva del 9 ottobre 2008, chiede in via preliminare che il ricorso introduttivo sia dichiarato irricevibile in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla legge, atteso che la pubblicazione della graduatoria sarebbe intervenuta (al più) il 12 settembre 2007 mentre il ricorso risulta notificato il 13 novembre 2007, cioè nel 62° giorno dalla pubblicazione. In secondo luogo, eccepisce l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui chiede l’annullamento dell’intera procedura selettiva, atteso che il ricorso non risulta notificato a tutti i concorrenti controinteressati. Nel merito conclude per l’infondatezza dei motivi dedotti.
5. – Si è costituita anche la controinteressata Frau Barbara, con atto depositato il 14 dicembre 2007, chiedendo che il ricorso sia respinto.
6. – Con ordinanza di questa Sezione n. 50/2008 del 30 gennaio 2008, è stata respinta la domanda cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente.
7. - Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2008 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – In via preliminare può omettersi l’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell’amministrazione resistente, considerato che il ricorso è infondato. Ciononostante, deve essere rilevata la manifesta infondatezza della questione concernente la ricevibilità del ricorso, poichè appare di tutta evidenza che il termine per impugnare la graduatoria (atto finale del procedimento selettivo di cui è controversia) inizia a decorrere – per effetto della sospensione dei termini feriali – solo dal 16 settembre 2007. Pertanto, essendo la notifica del ricorso introduttivo intervenuta il 13 novembre 2007, risulta rispettato il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 21 della legge n. 1034/1971.
2. – Passando al merito, con il primo motivo il ricorrente sostiene l’illegittimità dell’annullamento dei quesiti n. 71 e n. 79, sotto i diversi profili sintetizzati in rubrica. In particolare, quanto all’annullamento del quesito n. 71 rileva l’erroneità del presupposto assunto dal Ministero, ovverosia che fossero possibili più risposte esatte, in quanto l’opzione “A” indicava la risposta esatta. Inoltre, anche muovendo dall’assunto ministeriale, in ogni caso non si sarebbe dovuto procedere all’annullamento del quesito (con la conseguente mancata attribuzione al ricorrente del punto spettante per aver indicato la risposta esatta) ma assegnare un punto a tutti i concorrenti che avevano scelto una delle due opzioni esatte. L’attribuzione del punto avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere un punteggio pari a 39,25, corrispondente a quello degli ultimi concorrenti ammessi al corso.
Per quanto concerne l’annullamento del quesito n. 79, il ricorrente deduce la mancanza di una norma, relativa alla procedura selettiva, che consentisse alla P.A. di annullare uno dei quesiti proposti, posto che sia il bando che il citato D.M. prevedevano espressamente la valutazione dei candidati sulla base di 80 quesiti. In secondo luogo, considerato che era da ritenersi esatta la mancata risposta al quesito (così come fatto dal ricorrente), l’amministrazione avrebbe dovuto decurtare punti 0,25 ai concorrenti che hanno segnato una delle risposte errate, e assegnare quantomeno 0 punti ai concorrenti che si sono astenuti dal rispondere.
Il ricorrente, infine, sostiene l’illegittimità del mancato annullamento del quesito n. 14, con il quale si chiedeva ai concorrenti di indicare, tra quelli proposti, il motto dell’Unione Europea. Tuttavia, nessuna delle cinque opzioni può essere ritenuta corretta, atteso che il motto dell’U.E. è: «Unita nella diversità», mentre tra le risposte al quesito n. 14 era indicato il motto «Unità nella diversità», ovverosia un’espressione di significato completamente differente. L’amministrazione non ha rilevato l’erroneità, procedendo quindi ad assegnare un punto ai concorrenti che hanno indicato la risposta «Unità nella diversità», mentre zero punti sono stati assegnati a coloro, come il ricorrente, che accortisi della assenza di una risposta corretta, si sono astenuti dal contrassegnarne alcuna.
3. – Il motivo, nei suoi diversi profili, è infondato.
3.1. – In linea generale, deve ribadirsi quanto già osservato in sede cautelare con riferimento all’inserimento nelle prove d’esame di quesiti oggettivamente errati, rispetto ai quali sussiste il potere dell’amministrazione di provvedere al loro annullamento. Ciò non può essere revocato in dubbio né sulla base dell’argomentazione proposta dal ricorrente, secondo la quale sarebbe stata necessaria una espressa previsione normativa; né sulla base del principio di pari trattamento dovuto nei confronti di tutti i concorrenti, che sarebbe stato leso perché in conseguenza dell’annullamento si è determinata la ingiustificata equiparazione tra chi ha dato la risposta esatta (anche, eventualmente, astenendosi dal contrassegnare una delle risposte indicate nel test) e chi ha selezionato una risposta sicuramente errata. Sul punto il Collegio condivide le argomentazioni avanzate recentemente nella pronuncia del T.A.R. Sicilia, Catania, 10 giugno 2008, n. 1158, in quanto sviluppano il ragionamento esposto in nuce nella menzionata ordinanza cautelare n. 50/2008 di questa Sezione, facendo ricorso ai principi generali dell’azione amministrativa ed ai consolidati criteri ermeneutici di interpretazione degli atti giuridici e dei provvedimenti amministrativi, rilevando come l’annullamento del quesito n. 71 «è stato adottato in conformità al dettato del D.M. 17/5/2007 che prevede all’art. 3, comma 2 che la prova di ammissione consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla “di cui una sola esatta tra le cinque indicate”. Il disposto annullamento non viola i fondamentali principi in materia di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa (…) ma ne costituisce concreta applicazione; l’annullamento del quesito irregolare, data la sua portata generale, garantisce la par condicio tra tutti i candidati e vale ad eliminare una possibile causa di disorientamento tra gli stessi, atta a pregiudicare la genuinità delle risposte. Si rileva al fine che la sussistenza per il quesito in parola di più di una risposta esatta, ha illegittimamente alterato i criteri di valutazione preordinati con il D.M. del 17/5/07, non impugnato, in quanto ha ridotto di fatto le possibilità di errore per i candidati che si sono soffermati sul quesito ed ad esso hanno dato risposta, rispetto ai candidati che hanno omesso di rispondere al quesito in parola, rivolgendo le proprie attenzioni sugli altri quesiti, nessuno dei quali forniva la possibilità di due opzioni esatte, creando così confusione e disparità rispetto alle prefissate note regole per le quali solo una risposta avrebbe dovuto essere esatta.».
3.2. – Con riferimento al quesito n. 79, premesso che la sua oggettiva erroneità non è messa in dubbio dal ricorrente (che, infatti, muove le sue contestazioni a partire dalla sicura assenza, nell’ambito delle risposte indicate nel test, di quella esatta), non possono essere condivise le censure nei confronti dell’operato dell’amministrazione. In disparte la questione se sia corretto qualificare l’atto concernente il quesito n. 79 come annullamento d’ufficio o come atto ricognitivo di nullità parziale per impossibilità dell’oggetto (come ritenuto da una parte della giurisprudenza: TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 16 giugno 2008, n. 5920), basti osservare che le soluzioni alternative all’annullamento, prospettate dal ricorrente, appaiono del tutto irrazionali, posto che uno degli obiettivi della prova selettiva è la valutazione della preparazione dei concorrenti mediante le risposte corrette ai quesiti proposti, e non la valutazione della capacità di evitare i quesiti erroneamente formulati o forniti di risposte del tutto errate.
3.3. – Per quanto concerne la censura relativa al mancato annullamento del quesito n. 14 (sul motto dell’Unione Europea), dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio si conoscono le motivazioni che hanno indotto il Ministero dell’Università a non procedere all’annullamento del quesito. La commissione incaricata della predisposizione dei quesiti, interpellata sulle contestazioni che hanno investito la formulazione del quesito n. 14, osservava quanto segue: «Per quanto nella stesura del quesito proposto compaia una formulazione all’impersonale (“Unità nella diversità”) del motto contenuto nel testo della Costituzione Europea (“Unita nella diversità”), nessuna possibilità d’errore, da ciò determinata, doveva sussistere per i candidati, considerata la comunque agevole riconoscibilità, anche semantica, della risposta corretta e la marcata difformità, rispetto ad essa, delle opzioni errate». L’illogicità dedotta dal ricorrente deve essere valutata alla luce delle ragioni della commissione, fatte proprie dall’amministrazione, che ha assegnato 1 punto ritenendo esatta la risposta corrispondente all’espressione “Unità nella diversità”. Illogicità e contraddittorietà che vengono fatte discendere, essenzialmente, dal diverso modo di agire adottato dall’amministrazione con riguardo al quesito n. 79. Tuttavia, le due situazioni non sono esattamente sovrapponibili, poiché mentre nel caso del quesito n. 79 (annullato), trattandosi di quesito matematico, vi era la certezza dell’erroneità di tutte le risposte indicate, nel caso del quesito n. 14 la differenza nelle due espressioni – come rilevato dalla commissione – non appare comportare una altrettanta sicurezza.
Anche tale doglianza è, pertanto, infondata.
4. – Accertata l’infondatezza dei vizi incentrati sulla assegnazione dei punteggi, dalla quale deriva l’immutabilità della posizione in graduatoria acquisita dal ricorrente, consegue altresì l’inammissibilità degli ulteriori motivi proposti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, per il difetto di interesse a ricorrere che investe la posizione soggettiva del ricorrente il quale, non avendo superato la c.d. prova di resistenza, non ritrarrebbe alcuna concreta utilità da una sentenza di accoglimento (fondata sui predetti motivi). In particolare, per quanto concerne il secondo motivo (diretto alla contestazione del bando di ammissione, nella parte in cui non prevede l’assegnazione in favore degli studenti comunitari dei posti degli studenti extracomunitari, nell’ipotesi in cui questi ultimi non risultino assegnati), considerato che il ricorrente si colloca al n. 217 della graduatoria, e che i posti complessivamente (comunitari e extracomunitari) disponibili sono pari a 170, è evidente che non è in alcun modo provata la possibilità del ricorrente di usufruire eventualmente dei posti riservati agli studenti non comunitari.
Argomentazione e conclusioni che devono essere ribadite anche con riferimento al terzo motivo (proposto in via subordinata, con esso il ricorrente tende ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura concorsuale, dolendosi, in primo luogo, della violazione dei principi di segretezza delle prove e del principio della par condicio tra i concorrenti, atteso che - per fatti avvenuti in altre sedi universitarie - si sarebbe data la possibilità che tutti i concorrenti venissero a conoscenza del contenuto dei quesiti; in secondo luogo, l’annullamento dei due quesiti, di cui si è detto, comporterebbe la violazione dell’art. 3 del citato D.M. del 17 maggio 2007, sia nel punto in cui stabilisce in 80 il numero dei quesiti sui quali si deve svolgere la prova, sia nella parte in cui ripartisce tali quesiti tra i diversi argomenti).
5. - Il ricorso e i motivi aggiunti, in definitiva, devono essere dichiarati in parte infondati e in parte inammissibili.
Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della novità e particolarità delle questioni affrontate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso e sui motivi aggiunti, di cui in epigrafe, in parte li rigetta e in parte li dichiara inammissibili, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Paolo Numerico Presidente, estensore
Silvio Ignazio Silvestri Consigliere
Giorgio Manca Referendario – relatore
Depositata in segreteria oggi: 05/02/2009