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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 6 febbraio 2009 n. 174
Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim
C.P. e altri (OMISSIS) (avv.ti M. Goria, C. Dore ed A. Vinci) c/ l’AZIENDA
SANITARIA N. 3 DI NUORO (avv. L. Inzaina) e nei confronti del dott. A. F. (n.c.)


Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Mancata indicazione degli estremi del documento – Diniego – Illegittimità – Ragioni.

In sede di istanza di accesso ai documenti, l'onere di specificazione del richiedente deve ritenersi soddisfatto qualora sia stato individuato il contenuto del provvedimento e/o della decisione assunta, non potendosi onerare la parte privata di fornire all'amministrazione anche gli 'estremi' dell'atto (quali data, numero, protocollo), posto che ben difficilmente il cittadino è nelle condizioni di poter conoscere tali elementi o di poter accedere agli archivi; ne consegue che nella formulazione della domanda di accesso ai documenti è sufficiente indicare gli elementi essenziali dell'atto/provvedimento, intesi come tali quelli di natura decisoria e non anche quelli formali identificativi.


Sent.n. 174/2009
Ric.n. 835/2008


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 835/2008 proposto da

C. P. e altri (OMISSIS), tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio Goria del Foro di Torino e dagli avvocati Carlo Dore e Alessio Vinci del Foro di Cagliari ed è elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi, in Cagliari, via Alghero n. 35, come da deleghe poste in calce all'atto introduttivo;

contro



- L’AZIENDA SANITARIA N. 3 DI NUORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Inzaina - legale dell'Azienda -, con domicilio eletto, per legge, presso la segreteria del Tar Sardegna;

e nei confronti di
- dott. A. F., non costituitosi in giudizio;

per l’accertamento e la declaratoria

- dell’illegittimità del silenzio-rigetto serbato dalla ASL 3 di Nuoro sull'istanza di accesso ai documenti presentata dai ricorrenti, datata 16/7/2008 e ricevuta dall'amministrazione in data 8/8/2008;

- del diritto dei ricorrenti all'esame e all'estrazione di copia della documentazione richiesta con l'istanza d'accesso di cui sopra;
con conseguente ordine di esibizione della predetta documentazione da parte della ASL 3 di Nuoro.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti i motivi aggiunti successivamente notificati e depositati;
designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
uditi alla camera di consiglio del 28 gennaio 2009 l'avv. Goria per i ricorrenti e l’avv. Inzaina per l'amministrazione.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Con una prima istanza di accesso datata 16 luglio 2008 e ricevuta dall'amministrazione ASL 3 di Nuoro il 6 agosto 2008 i ricorrenti indicati in epigrafe richiedevano, tramite il loro legale all’uopo incaricato-avvocato Goria-, il rilascio di copia di una serie di provvedimenti che erano stati emanati dalle UU.SS.LL.(7-6-10-11-8) poi confluite nella ASL 3 di Nuoro.
Ciò ai fini di poter stabilire quale fosse l'entità del fondo di incentivazione della produttività relativa al personale del comparto sanitario-gruppo B) ex art. 60 del d.p.r. 384/90 e conseguentemente per poter verificare la correttezza della quantificazione e attribuzione della retribuzione di risultato.
Non ottenendo riscontro il legale dei ricorrenti sollecitava, con nota 18 settembre 2008 (ricevuta dall'azienda il 23 settembre), una risposta.
Dopo aver ulteriormente atteso, nel silenzio dell'amministrazione, con ricorso notificato il 14.10.2008 e depositato il successivo 5.11, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato il silenzio serbato dalla ASL 3 di Nuoro protrattosi per oltre 30 giorni, in ordine all’istanza di accesso agli atti formulata dal procuratore dei ricorrenti, chiedendo l’accertamento del proprio diritto ad ottenere copia dei provvedimenti richiesti.
I ricorrenti lamentano la violazione dell’ artt. 22 e seguenti della L. 241 del 7 agosto 1990.
L’amministrazione, con nota del 10 ottobre 2008 n. 4263, diretta al dottor Gianni Bonomo, quale delegato dello studio legale Nizzola, provvedeva a consegnare una serie di atti e provvedimenti; non tutti però, rispetto a quelli richiesti, in quanto si precisava che solo con una richiesta specificamente circostanziata l'azienda avrebbe potuto provvedere all'individuazione dell'atto per il quale viene avanzata domanda di accesso.
Con un successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti contestavano la nota del 10 ottobre 2008, che in sostanza avrebbe parzialmente negato l'accesso ai documenti da loro richiesti.
Con tale atto si precisava la parte di documentazione che non era stata consegnata.
I ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 25 della legge 241/90 e 5-6 del d.p.r. 184/2006 - violazione dei principi giurisprudenziali in materia di accessibilità agli atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
Alla camera di consiglio dell’28 gennaio 2009 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato.
I ricorrenti hanno interesse ad ottenere la documentazione richiesta in quanto sono dirigenti sanitari in servizio o che hanno prestato servizio presso l’ ASL 3 di Nuoro.
Essi ritengono non corretta la "quantificazione del fondo" per la retribuzione "di risultato" ex articolo 61 del CCNL 5/12/1993 effettuata dall'amministrazione; i richiesti documenti vengono ritenuti necessari per verificare il procedimento seguito dalla P.A..
La problematica si incentra sulla necessità o meno, da parte del richiedente, di indicare con precisione gli estremi dei provvedimenti richiesti.
Nel caso in esame, oltretutto, vi è la complicanza che una parte degli atti richiesti erano stati redatti dalle vecchie UU.SS.LL., poi confluite nella ASL 3 di Nuoro.
Il collegio ritiene che l'onere del richiedente sia soddisfatto qualora questo individui il contenuto del provvedimento e/o la decisione assunta; non si può, invece, onerare la parte privata di fornire all'amministrazione anche gli "estremi" dell'atto (quali data, numero, protocollo), posto che ben difficilmente il cittadino è nelle condizioni di poter conoscere tali elementi o di poter accedere agli archivi.
Ne consegue che nella formulazione della domanda è sufficiente indicare gli elementi essenziali dell'atto/provvedimento, intesi come tali quelli di natura decisoria e non anche quelli formali identificativi.
Del resto il regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi DPR n. 184 12.4.2006, all'articolo 5 comma 2°, espressamente prevede che "il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione" .
E la giurisprudenza, sia di primo che di secondo grado è sul punto confortante e coerente:
- “L'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non comporta la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo cui l'atto è indirizzato, così da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda” (Consiglio Stato , sez. VI, 27 ottobre 2006 , n. 6441);
-“L'esercizio della pretesa ostensiva non può essere condizionato alla puntuale conoscenza da parte dell'istante degli estremi dell'atto di cui si invoca l'accesso; se infatti il meccanismo dell'accesso non può essere utilizzato al fine di ottenere dall'amministrazione generiche informazioni, non può neanche accogliersi un'interpretazione degli art. 22 ss. l. 7 agosto 1990 n. 241 che finisca per vanificare la portata della disciplina, rendendo impossibile o irragionevolmente difficile l'attivazione dello strumento ostensivo” (Consiglio Stato , sez. VI, 18 aprile 2003 , n. 2084);
-“L'esigenza di una puntuale indicazione degli estremi degli atti oggetto della domanda di accesso deve intendersi in modo flessibile e non formalistico, nel senso che, anche in difetto di puntuale indicazione, l'istanza deve considerarsi ammissibile allorché contenga quel minimo di elementi che consenta l'individuazione dei documenti richiesti” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 16 giugno 2006 , n. 4667);
-“Sussiste per il soggetto che esercita il diritto di accesso l'onere di specificazione dei documenti richiesti e dell'interesse connesso alla loro conoscenza. Tuttavia, tale onere non comporta affatto la formale indicazione di tutti gli estremi indicativi dei documenti (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo cui l'atto è indirizzato, così da mettere l'Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda” (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 04 febbraio 2008 , n. 506).
Utilizzando tale criterio la domanda formulata dai ricorrenti è idonea e sufficiente e deve essere soddisfatta integralmente da parte della amministrazione.
La risposta della ASL 3 di Nuoro del 10 ottobre 2008 non può quindi ritenersi satisfattoria e/o legittima .
Parte ricorrente ha dimostrato di aver richiesto, tramite lettera ricevuta dall’Amministrazione il 6 agosto 2008, una serie di altri atti (quelli forniti rappresentano solamente una parte).
In sostanza l'amministrazione non ha fornito una parte consistente degli atti richiesti, né ha manifestato disponibilità in tal senso.
La risposta fornita, non essendo sufficiente, andrà conseguentemente integrata con il reperimento e la consegna dei provvedimenti mancanti.
In conclusione il ricorso, ed in particolare i motivi aggiunti, vanno accolti .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I



accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe e, per l'effetto:
- accerta il diritto dei ricorrenti ad esercitare l’accesso rispetto agli atti richiesti;
- ordina l’esibizione di tutti i documenti richiesti, ai sensi dell’art. 25 ult. comma della L. 241 del 7 agosto 1990.
Le spese e gli onorari di giudizio, quantificabili complessivamente in Euro 1.500 (millecinquecento), vanno posti a carico della ASL 3 di Nuoro, che non ha integralmente soddisfatto la richiesta stragiudiziale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009, con l'intervento dei signori Magistrati:

- Paolo Numerico - Presidente;
- Silvio Silvestri - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.



Depositata in Segreteria il 6/02/2009



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