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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 6 febbraio 2009 n. 177
Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim
S. M. (avv. A. Nicolini) c/ l’AZIENDA USL n. 5 di Oristano (avv. G. Cossu)


1. Pubblico impiego – Spettanze economiche riconosciute al dipendente – Base di computo della rivalutazione e degli interessi – Ammontare netto del credito.

 

2. Pubblico impiego – Retribuzione – Somme indebitamente erogate – Recupero – Buona fede del debitore – Irrilevanza.

 

3. Pubblico impiego – Retribuzione – Somme indebitamente erogate – Recupero – Atto paritetico – Sindacato sulla motivazione – Criterio.

1. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dovuti per il ritardato pagamento dei crediti di lavoro, debbono essere computati sul capitale netto depurato dalle ritenute previdenziali e fiscali, e non sul capitale lordo.

 

2. L’atto di recupero di emolumenti non dovuti ha natura doverosa e, di conseguenza, è irrilevante l’eventuale “buona fede” dell’accipiens nel percepire le somme non dovute e l’eventuale avvenuto utilizzo delle stesse.

 

3. L’atto di recupero di somme indebitamente corrisposte è qualificabile atto 'paritetico' – privi di natura provvedimentale – ditalché il sindacato sulla “motivazione”, effettuato dal giudice amministrativo nell’ambito della giurisdizione esclusiva, non va condotto allo stregua dello scrutinio della comparazione degli opposti interessi in gioco richiesto dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, bensì secondo la logica stringente dell’atto vincolato, attesa la doverosità dell’atto di recupero. Ai fini della validità del recupero è, pertanto, sufficiente che l’atto impugnato specifichi il titolo del recupero stesso e cioè indichi la mancanza di causa dell’avvenuto trasferimento delle somme, che configura la ragione necessaria e sufficiente per chiedere la restituzione di somme indebitamente corrisposte.


Sent. n.177/2009
Ricc.n.783/1998 e 1203/1998

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Sezione prima




ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi n. 783/1998 e 1203/1998 proposti da

S. M., rappresentato e difeso, per mandati a margine degli atti introduttivi, dall'avv. Antonio Nicolini, presso il cui studio in Cagliari, piazza Gramsci n .18, è elettivamente domiciliato;

contro



l’AZIENDA USL n. 5 di Oristano, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cossu, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Satta n. 33;

per l' annullamento

- nel primo ricorso:
a) della deliberazione n. 31 del 16/3/98, con cui il direttore generale, nella sua funzione di commissario liquidatore dell'azienda Usl n. 5 di Oristano, ha "riformato" le deliberazioni del commissario straordinario nn. 95 e 96 del 23/1/1996, n. 977 del 28/3/1996, n. 5215 e 5216 del 12/12/1996, disponendo il recupero dal rag. Soddu ricorrente della somma di lire 37.353.452 per interessi legali e di Lit 20.265.746 per rivalutazione monetaria, somme asseritamente corrisposte in eccedenza rispetto quelle dovute in virtù delle richiamate deliberazioni per i titoli ivi indicati;
b) di ogni altro atto, precedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso all'impugnata deliberazione n. 31 del 16/3/98 e, in particolare, della nota dell'azienda Usl n. 5 del 23 marzo 1998 con cui, notificata la deliberazione 31/98, si invita l'odierno ricorrente a rifondere le somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

- nel secondo ricorso :
c) della nota del 12 maggio 1998 con cui il direttore generale dell'azienda Usl n. 5 di Oristano, richiamato il contenuto della deliberazione n. 31 del 16/3/98, ha disposto la trattenuta della quota di Lire 704.180, pari ad 1/5 della retribuzione mensile in godimento, non avendo il ricorrente provveduto alla rifusione della somma di Lit 57.619.198, indicata nella predetta deliberazione, con decorrenza dal mese di maggio 1998 fino alla concorrenza dell'intero ammontare del debito;
e di ogni altro atto precedente, concomitante e/o comunque connesso alla nota di cui sopra.

Visti i due ricorsi con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio e memorie dell'amministrazione resistente;
visti tutti gli atti di causa;
designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
udito alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009 l'avvocato Antonio Avino Murgia, in sostituzione, per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



In accoglimento di una sentenza del Tar Sardegna n. 1050 del 7 marzo 1995, il ricorrente rag. Michele SODDU ha ottenuto il riconoscimento del diritto alla liquidazione delle differenze economiche, con gli accessori di legge, per le mansioni superiori di Direttore amministrativo Capo Servizio (per diversi periodi che si sviluppavano dal 1983 fino al 1995).
Conseguentemente otteneva dalla USL n. 5 di Oristano:
- per capitale lire 175.081.800;
- per interessi legali lire 97.536.032;
- per rivalutazione monetaria lire 60.222.594;
per un totale di lire 332.840.426=.
Successivamente l'amministrazione si rendeva conto di aver computato in modo errato gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria), in quanto operato sugli importi "lordi" delle differenze stipendiarie le dovute, anziché su quelli "netti".
Con un primo ricorso notificato il 14/5/1998 e depositato il successivo 19/5 il rag. SODDU ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati sub a) e b).
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) violazione ed errata applicazione dei criteri di calcolo della "rivalutazione monetaria e degli interessi" liquidati in relazione ai crediti di lavoro;
2) violazione ed errata applicazione dei principi generali del buon andamento della P.A. e dell'affidamento - eccesso di potere per mancata considerazione della posizione soggettiva del ricorrente.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, la fondatezza del gravame.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 1998 l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata rinviata al merito.
Con un secondo ricorso notificato il 20 giugno 1998 e depositato il successivo 1º luglio, il sig. SODDU ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato sub c).
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva e col favore delle spese, riproponendo i medesimi motivi di gravame già contestati con il primo ricorso.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, la fondatezza del gravame.
Alla camera di consiglio del 7 luglio 1998 l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata riunita al merito.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Va disposta la riunione dei due ricorsi sussistendo la connessione soggettiva ed oggettiva nella controversia trattata.
Nel merito i ricorsi sono infondati.
A) La giurisprudenza, che si è occupata della specifica materia, si è chiaramente espressa sul punto, affermando in modo inequivocabile che "Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dovuti per il ritardato pagamento dei crediti di lavoro, debbono essere computati sul capitale netto depurato dalle ritenute previdenziali e fiscali, e non sul capitale lordo (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 22 maggio 2006 , n. 2989).
Il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dovuti al dipendente per il ritardato pagamento di emolumenti deve essere eseguito assumendo come base del computo le somme dovute al netto delle ritenute contributive e fiscali, e non il capitale lordo in quanto può ritenersi produttivo di accessori solo il denaro che viene effettivamente ad incrementare il patrimonio del lavoratore e non anche quello corrispondente alle ritenute alla fonte, che non sarebbe mai entrato nella disponibilità dell'impiegato" (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 3 febbraio 2006 , n. 462).
"Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dovuti per il ritardato pagamento dei crediti di lavoro, debbono essere computati sul capitale netto depurato dalle ritenute previdenziali e fiscali, e non sul capitale lordo" (C.S., sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383, e C.S., sez. VI, 02 settembre 2003 n. 4858; C. S., sez. VI, 30 maggio 2003 , n. 2979; C.S., sez. VI, 16 aprile 2003 , n. 1963; C.S., sez. VI, 06 marzo 2003 , n. 1241).
B) Per la problematica inerente la posizione soggettiva del ricorrente rientrante in ipotesi di buona fede e/o affidamento, questo Collegio si è già espresso in termini sfavorevoli (cfr. sentenza 1269 del 16.6.2006).
Il favorevole orientamento giurisprudenziale, in materia di rilevanza delle situazioni soggettive, è stato infatti oggetto di una rimeditazione, che ha portato il giudice d’appello (CS VI n. 4012 del 7.7.2003) ad evidenziare la natura doverosa dell’atto di recupero e, di conseguenza, l’irrilevanza dell’eventuale “buona fede” dell’accipiens nel percepire le somme non dovute e l’eventuale avvenuto utilizzo delle stesse.
La giurisprudenza, risalente alla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 dicembre 1992, n. 20, che inquadrava invece l’atto di recupero come atto conclusivo di un procedimento per riottenere le somme erroneamente corrisposte dall'Amministrazione ad un dipendente (e di conseguenza lo sottoponeva alle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della legge n. 241/90), si fondava sulla considerazione che il recupero non era un atto assolutamente vincolato, dovendo l'Amministrazione medesima valutare gli effetti già prodotti dall'atto originario e le situazioni sulle quali aveva inciso, risultando la ripetizione illegittima, ove incidesse in maniera sensibile sulle condizioni patrimoniali del dipendente. Seguendo tale impostazione, si riteneva che l'amministrazione fosse tenuta, da un lato, a verificare che il provvedimento di recupero non incidesse sulle esigenze di vita del dipendente e, dall'altro, a motivare circa l'interesse attuale e concreto al recupero stesso, anche in relazione alla buona fede dell'interessato nella percezione delle somme indebite e al lungo tempo trascorso dall'erogazione di queste ultime.
Tale impostazione è stata tuttavia anch’essa rivista, quale corollario della riconosciuta natura doverosa dell’atto di recupero, sicchè, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale soprarichiamato, e condiviso dal Collegio, la “buona fede dell'accipiens” non è di ostacolo all'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del diritto di ripetere le somme indebitamente erogate ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo solo necessario che l’atto –privo di natura provvedimentale– chiarisca le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore (cfr. C.d.S., sez. VI, 6 aprile 2004, n. 1864; C.S., sez. VI, 14 ottobre 2004, n. 6654; TAR Lazio, II, 9.5.2006, n. 3388).
Nella mutata prospettiva, che colloca l’atto di recupero di somme indebitamente corrisposte nell’ambito degli atti "paritetici" – privi di natura provvedi mentale – vanno rivisti gli oneri procedimentali cui l’amministrazione è sottoposta, sicchè il sindacato sulla “motivazione” dell’atto, effettuato dal giudice amministrativo nell’ambito della giurisdizione esclusiva, non va condotto allo stregua dello scrutinio della comparazione degli opposti interessi in gioco richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/90, bensì secondo la logica stringente dell’atto vincolato, attesa la doverosità dell’atto di recupero (cfr. anche Cons.St., sez. VI, n.5/2005 e 4539/2004; TAR Sardegna n. 990 del 5.7.2004). La comparazione è, quindi, limitata al più semplice confronto tra fatto avvenuto e prescrizione normativa, per cui è sufficiente che l’atto impugnato specifichi il titolo del recupero e cioè indichi la mancanza di causa dell’avvenuto trasferimento delle somme; il che configura la ragione necessaria e sufficiente per chiedere la restituzione di somme indebitamente corrisposte.
Ne consegue l’irrilevanza, ai fini della legittimità della procedura di recupero, delle circostanze soggettive invocate dalla ricorrente a suo favore, quali la sua buona fede e/o l’avvenuta spendita della somma erroneamente corrispostagli.
In conclusione i due ricorsi vanno respinti.
Ricorrono, peraltro, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Sezione Prima



respinge i due ricorsi in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009, con l'intervento dei signori Magistrati:

- Paolo Numerico - Presidente;
- Silvio Ignazio Silvestri - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.



Depositata in Segreteria il 6/02/2009


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