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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 29 gennaio 2009 n. 510
Pres. L. Nappi est. I. Pisano
Vincenzo Ciotola (avv. Giuseppe Artiaco) c.
Comune di Napoli (Avvocatura Municipale)


Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi - Istanza di concessione in sanatoria – Presentata successivamente all’impugnazione di un ordinanza di demolizione – Improcedibilità del ricorso avverso ordinanza di demolizione – Comporta – Ragioni.

La presentazione dell'istanza di accertamento in conformità ex art. 36 DPR 380/01 successivamente all’impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera provocato dall'istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito, di accoglimento o di rigetto che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (1)

 

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1. cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 05 giugno 2008 , n. 5243; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 07 maggio 2008 , n. 3501


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 6950 del 2008, proposto da: Vincenzo Ciotola, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Artiaco, con domicilio eletto unitamente al predetto in Napoli presso la Segreteria T.A.R.;

contro



Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliata per legge in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia,
della disposizione dirigenziale n. 881 del 9.10.2008 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

VISTO l’art. 21, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione;
RILEVATO che è stato dato avviso in camera di consiglio alle parti presenti della possibilità di definizione anticipata del presente giudizio;
VISTA la domanda di accertamento in conformità presentata dal ricorrente in data 25.11.2008 ai sensi dell’art.36 del DPR n.380/01 per le opere oggetto dell'ordinanza impugnata;
CONSIDERATO che, secondo consolidata giurisprudenza, la presentazione dell'istanza di accertamento in conformità successivamente all’impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera provocato dall'istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito, di accoglimento o di rigetto che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 05 giugno 2008 , n. 5243; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 07 maggio 2008 , n. 3501);
- che, applicando siffatti principi alla controversia in esame, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (art.100 c.p.c);
- che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. IV, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:


Luigi Domenico Nappi, Presidente
Dante D'Alessio, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2009



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