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| n.2-2009 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 26 gennaio 2009 n. 392
Pres. A. Pagano est. R. Cicchese
Ferrara Giulia (Avv.. Maria Rosaria Punzo) c. Ministero dell'Interno
(dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Questura di
Caserta(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) |
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1. Pubblico Impiego – Richiesta di trasferimento di personale militare – Ex art. 33, comma V, L. 104/1992 - Prioritarie esigenze di servizio – Prevalgono
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2. Pubblico Impiego – Richiesta di trasferimento di personale militare – Ex art. 33, comma V, L. 104/92 – Concessione – Limiti – Fattispecie
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3. Pubblico Impiego – Richiesta di trasferimento di personale militare – Beneficio previsto dalla legge n. 104/92 – Requisiti richiesti dalla norma
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1. In riferimento al personale militare, ai sensi dell’art. 33, comma V, della Legge 104/92, sussiste in capo all’Amministrazione militare un margine di discrezionalità (peraltro giustificato dall’esistenza nella norma in esame dell’inciso “ove possibile”) per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative, per cui le richieste di trasferimenti (per corrispondere ad esigenze di carattere privato) sono da considerarsi subordinate alla loro compatibilità con le prioritarie esigenze di servizio (1).
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2. L'art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992 accorda il beneficio del trasferimento dallo stesso previsto a chi già assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado disabile, e non a chi inoltri la domanda di trasferimento per futuri fini di assistenza (Nella fattispecie il TAR ha respinto il ricorso osservando che l’opera assistenziale della ricorrente non presentava i caratteri della continuità ed esclusività) (2)
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3. Ai fini dell’attribuzione del beneficio di trasferimento di cui all’art. 33, comma V, della Legge n. 104/1992 è necessario che l’opera assistenziale nei confronti del soggetto portatore di handicap grave sia continuativa, esclusiva ed attuale (3)
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1. cfr T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 24 ottobre 2000, ord. N. 3395/00; ex multis più di recente T.A.R. Toscana, sez. I, 25 gennaio 2005, n. 257;
Consiglio di Stato, sez. III, 8 luglio 2003, n. 2346;
2. ex multis cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 maggio 2007 , n. 3798, T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 30 luglio 2008 , n. 981;
3. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 5 maggio 2005, n. 5488. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4316 del 2005, proposto da
Ferrara Giulia, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Punzo, presso il cui studio in Napoli, alla via San Giacomo dei Capri, n.. 82, è elettivamente domiciliata;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t. e la Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso, domiciliano ex lege alla via A. Diaz, n. 11,;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del 18 marzo 2005, con il quale è stata respinta l’istanza della ricorrente tesa ad ottenere i benefici previsti dall’art. 33 della legge n. 104/92.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/12/2008 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, operatore tecnico della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale l’amministrazione ha respinto la sua istanza di concessione dei benefici previsti dall’art. 33 della legge n. 104/92.
Avverso il provvedimento impugnato ha dedotto diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Le amministrazioni intimate, costituite in giudizio, hanno chiesto la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 4 luglio 2005, è stata respinta la domanda di sospensione cautelativa del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2008, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'impugnativa in esame concerne l'applicazione dell'art. 33, comma 5, L. 104/92, il quale dispone: "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
La disposizione testé richiamata, invero, va interpretata alla luce della copiosa giurisprudenza formatasi al riguardo, la quale, in riferimento al personale militare, ha posto in luce la permanenza in capo all'Amministrazione militare di un margine di discrezionalità (peraltro giustificato dall'esistenza nella norma in esame dell'inciso "ove possibile") per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative: "nell'ambito di un Corpo di Polizia ad ordinamento militare . . ., i trasferimenti . . .(per corrispondere ad esigenze di carattere privato) sono subordinati alla loro compatibilità con le prioritarie esigenze di servizio" (cfr.T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 24 ottobre 2000, ord. N. 3395/00; ex multis più di recente T.A.R. Toscana, sez. I, 25 gennaio 2005, n. 257; Consiglio di Stato, sez. III, 8 luglio 2003, n. 2346).
Nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento impugnato e dalla documentazione depositata in atti sia dall’amministrazione che dalla ricorrente medesima emerge come il diniego risulti motivato con riferimento alla mancata ricorrenza, nel caso in esame, dei requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza prestata dalla ricorrente alla nonna materna.
In particolare, il provvedimento dà atto del fatto che il domicilio della portatrice di handicap è situato in una provincia della regione Campania diversa da quella nella quale risiede la ricorrente, distanza che, in considerazione del tipo di lavoro svolto dalla ricorrente e del tipo di infermità di cui è portatrice la nonna, “costituisce un limite di ordine materiale per l’esecuzione di un’assistenza in forma continuativa ed in via esclusiva”.
Sotto il profilo del difetto del requisito della esclusività, il provvedimento rileva come le dichiarazioni relative alla impossibilità degli altri familiari della portatrice di handicap di prestare assistenza alla stessa risultino sfornite di motivazione (la motivazione è infatti contenuta in dichiarazioni successive all’istanza e addirittura alla decisione sulla stessa, atteso che le stesse, allegate agli atti difensivi della ricorrente, risultano datate giugno 2005).
La domanda presentata dalla ricorrente era dunque tale da far emergere che la prestazione dell'assistenza al familiare portatore di handicap grave era priva dei requisiti della attualità, della continuità e della esclusività, attesa la distanza e tenuto conto della, a suo tempo, non provata circostanza di fatto dell’impossibilità di prestazione di analoga assistenza da parte degli altri familiari.
La decisione, di conseguenza, deve ritenersi correttamente assunta e congruamente motivata, con conseguente reiezione delle censure di difetto di motivazione formulate con il primo e il secondo motivo di doglianza.
Infatti, alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale "l'art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992 - avvalendosi di una discrezionalità legislativa conforme alla Costituzione - accorda il beneficio del trasferimento dallo stesso previsto a chi già assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado disabile, e non a chi inoltri la domanda di trasferimento per futuri fini di assistenza" (ex multis cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 maggio 2007 , n. 3798, T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 30 luglio 2008 , n. 981).
In definitiva, la ricorrente non può vantare a proprio favore la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma e dalla corrente interpretazione giurisprudenziale ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui alla Legge n. 104/1992: l'essere l'opera assistenziale nei confronti del soggetto portatore di handicap grave a) attuale, b) continuativa, e soprattutto, c) esclusiva (in tal senso i precedenti di questa Sezione, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 5 maggio 2005, n. 5488).
Tale dato di fatto non può venire meno in considerazione della pregressa concessione del medesimo beneficio nel corso dell’anno precedente, atteso che l’amministrazione, nell’adottare la nuova determinazione, si è discostata dalla precedente decisione a mezzo di un provvedimento sufficientemente motivato e in maniera conforme alla normativa vigente.
A tanto consegue la reiezione anche del terzo motivo di doglianza, con il quale la ricorrente aveva lamentato la contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione e la mancata valutazione di tutti gli interessi coinvolti.
Le spese, per le parti costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente FF
Sergio Zeuli, Primo Referendario
Roberta Cicchese, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2009
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