ASL, in persona del Direttore Generale p.t.
per gli ulteriori provvedimenti esecutivi
della sentenza n. 13287/03, resa da questa Sezione il 4 novembre 2003 (con la quale è stato ordinato alla USL 39, all’ASL NA 1 quale gestione liquidatoria della ex USL 39 ed alla Regione Campania di pronunciarsi sulla richiesta dei ricorrenti per ottenere il contributo ex l. r. n. 11/1984 e, in mancanza, nominato un Commissario ad acta poi individuato dal Prefetto di Napoli nella dott.ssa Sorrentino), sollecitando il Commissario ad acta ad emettere il provvedimento concessorio ed a provvedere all’effettivo pagamento del contributo con la materiale erogazione dello stesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Vista altresì la nota depositata il 21 novembre 2008 dal Commissario ad acta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con l’odierno ricorso Carmine Carratore, quale parente di Anna Carratore, si duole del fatto che il Commissario ad acta, nominato con la sentenza n. 13287/03 di questa Sezione, non avrebbe pienamente ottemperato all’ordine giudiziale, disatteso in prima battuta dalle pp.aa. intimate, di pronunciarsi sulla richiesta dei ricorrenti volta ad ottenere il contributo di cui alla l.r. n,. 11/1984.
Questi, infatti, pur avendo preso atto dell’inserimento dell’interessato nella graduatoria degli aventi diritto al beneficio, si sarebbe poi limitato a disporre l’invio della propria delibera, tra gli altri, al Direttore Generale dell’ASL NA 1 – che ha il compito di attivare le procedure di pagamento – senza invece provvedere egli stesso alla corresponsione di quanto dovuto.
La Regione Campania ha chiesto il rigetto del ricorso sia perché l’ordine giudiziale sarebbe stato soddisfatto con la collocazione dell’avente diritto in graduatoria e sia per avere l’amministrazione stanziato in favore delle AA.SS.LL. campane, da ultimo con decreto dirigenziale n. 415 del 16.6.2008, ulteriori somme da destinare al contributo “de quo”, risultando comunque impossibile, nelle more dell’effettuazione dei pagamenti secondo l’ordine della graduatoria, procedere ad un pagamento “extra ordinem”, nella sostanza violativo della parità di trattamento.
Il Commissario ad acta ha per parte sua chiesto la reiezione del ricorso.
DIRITTO
Sia la ricorrente che la Regione intimata hanno, ciascuno nel proprio interesse, invocato divergenti pronunce giurisprudenziali che, in alcuni casi, avevano riconosciuto l’obbligo delle pp.aa. (Regione e ASL) di adottare gli ulteriori provvedimenti, anche di dotazione finanziaria, necessari per erogare le somme in questione in favore dell’avente diritto (C.d.S, Sez. V, 12 giugno 2007, n. 3125; C.d.S, Sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6423), mentre in altre fattispecie erano giunte a conclusioni opposte, sancendo l’impossibilità per il giudice dell’ottemperanza di obbligare l’amministrazione, oltre che a pronunciarsi sull’istanza dell’interessato, ad elargire il contributo anche nel caso di esaurimento dei fondi regionali (C.d.S, Sez. V, 17 maggio 2007, nn. 2493 e 2494, richiamate da Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 5 settembre 2007, n. 7595).
Sul punto questa Sezione si è già più volte pronunciata (v., ex multis, 7 giugno 2007, n. 7887 e, da ultimo, 19 novembre 2008, n. 19872) osservando, con argomentazione che qui si continua a condividere, come «nella fase esecutiva delle sentenze di accoglimento del silenzio rifiuto in materia di contributi di cui all'art. 26 l.r.c. n. 11/1984 (…) la liquidazione e la connessa imputazione al bilancio regionale sono riservate alla Regione mentre rientra nella competenza del Commissario ad acta unicamente il riconoscimento della spettanza o meno del beneficio economico mediante provvedimento espresso positivo o negativo», cosicché ricadrebbe senz’altro fuori dell’aera prescrittiva della sentenza in esecuzione un eventuale disposizione commissariale di pagamento del contributo e di imputazione al capitolo di bilancio regionale mediante prelievo dei fondi di riserva.
Va peraltro considerato che, anche a voler collocare l’ambito di operatività di tale pronuncia oltre la mera inclusione dell’avente diritto nella graduatoria per l’erogazione del contributo, questo non potrebbe in ogni caso essere materialmente erogato in virtù di un ordine giudiziale che non tenesse conto, per un verso, della collocazione in graduatoria dell’istante e, per altro verso, della dotazione finanziaria regionale. Ed infatti, non sembra ammissibile, neppure in un’ottica di valorizzazione del “petitum” mediato sotteso al ricorso avverso il silenzio procedimentale, ampliare l’efficacia della sentenza che dichiari l’obbligo di provvedere sull’istanza fino a ricomprendervi attività ed ordini che, neppure mediatamente, discendono dall’attività cognitiva del giudice ovvero si correlino con la posizione di interesse legittimo in cui versa inizialmente l’aspirante al contributo “ex lege” 11/1984.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Ritiene infine il Tribunale, anche in relazione alla complessità della questione esaminata ed alle incertezze giurisprudenziali emerse, che possano essere interamente compensate tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Ugo De Maio, Presidente
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)