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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 29 gennaio 2009 n. 496
Pres. C. D’Alessandro - est. U. Maiello
De Luca Giampiero (Avv.ti Modestino Acone e Pietro Musto) c. Universita' degli Studi del Sannio (avv. Tammaro Chiacchio) c. Guzzo Giovanni (N.C.)


1. Università – Concorsi – Bando di concorso – Criteri di valutazione – Fissazione di nuovi criteri di valutazione da parte dell’amministrazione universitaria – Illegittimità – Sussiste - Fattispecie.

 

2. Responsabuilità e risarcimento – Presunzione di colpa della P.A. – Dimostrazione dell’errore scusabile da parte della P.A. – Configurabilità dell’errore

1. È illegittimo, per violazione del principio della par condicio tra i partecipanti, l’incarico conferito nell’ipotesi in cui l’amministrazione universitaria abbia arbitrariamente applicato criteri di valutazione non previsti dal bando di concorso: (nella fattispecie il TAR ha osservato che l’amministrazione universitaria ha arbitrariamente alterato gli elementi di valutazione del bando di concorso con proprie tabelle di valutazione comportando così una violazione del principio della par condicio tra i concorrenti)

 

2. Il privato danneggiato, ancorché onerato della dimostrazione della colpa dell'amministrazione, può offrire al giudice anche elementi solo indiziari, quali la gravità della violazione, il carattere vincolato dell'azione amministrativa, l'univocità della normativa di riferimento e il proprio apporto partecipativo al procedimento, con la conseguenza che spetta all'amministrazione l'allegazione degli elementi ascrivibili allo schema dell'errore scusabile e al giudice apprezzarne e liberamente valutarne l'idoneità ad attestare o a escludere la colpevolezza dell'amministrazione (1)

 

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1. cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 15 luglio 2008 , n. 3615.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)




ha pronunciato la presente

SENTENZA



A) Sul ricorso numero di registro generale 3314 del 2008, proposto da:
De Luca Giampiero, rappresentato e difeso dagli avv. Modestino Acone, Pietro Musto ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G. Martucci, 48 presso lo Studio Verde; B) sui motivi aggiunti proposti dal medesimo ricorrente, come sopra costituito, con atto depositato in data 11.7.2008;

contro



Universita' degli Studi del Sannio, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tammaro Chiacchio ed elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore in Napoli, alla via dei Mille, 74;

nei confronti di



Guzzo Giovanni, non costituito;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della graduatoria definitiva della selezione indetta dall’Università del Sannio in vista del conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto “Orius Orientamento Università del Sannio”;
del contratto stipulato dall’Università del Sannio con il controinteressato Guzzo Giovanni e, ove necessario, dello stesso bando di concorso,
del verbale della commissione esaminatrice del 21.1.2008;
del decreto rettorale n. 119 del 4.2.2008 di approvazione degli atti della procedura selettiva;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi del Sannio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/01/2009 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



L’Università degli Studi del Sannio, con bando del 14.12.2007, ha indetto una selezione, per titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di orientamento in entrata ed in uscita.
All’esito della relativa selezione, il ricorrente, che aveva presentato domanda solo per l’incarico relativo alle attività di orientamento in entrata, è stato graduato al secondo posto, mentre il controinteressato Giovanni Guzzo, che aveva riportato il medesimo punteggio (16 punti), risultava collocato al 3° posto.
L’opzione esercitata dalla candidata prima classificata per altro incarico ha favorito lo scorrimento della graduatoria, rendendo, dunque, concrete le aspettative del ricorrente cui era stato assegnato il medesimo punteggio del controinteressato Guzzo.
L’Ateneo del Sannio stipulava, viceversa, con quest’ultimo il contratto di collaborazione, applicando il criterio residuale – espressamente previsto dall’avviso di selezione - della preferenza da accordare al candidato più giovane d’età.
Avverso gli atti della procedura selettiva, nonché il contratto stipulato con il Guzzo e, ove necessario, dello stesso bando di concorso, è stato spedito il gravame principale (sub A), con il quale il ricorrente deduce che:
1) in violazione della disciplina di settore (d.p.r. 487/1994) il bando di concorso contemplerebbe, quale unico titolo preferenziale, quello della minore età, senza tener conto anche degli altri titoli e, tra essi, quello del lodevole servizio presso la P.A., cui, invece, dovrebbe essere accordata preferenza;
2) il contratto con il controinteressato Guzzo risulterebbe stipulato prima della rettifica della graduatoria definitiva;
3) il contratto sarebbe nullo ed inefficace in quanto non sarebbe stato giammai reso ostensibile come, invece, prescritto dall’art. 3 comma 18 della legge n. 244 del 24.12.2007.
Con successivo atto recante motivi aggiunti, il ricorrente ha attratto nel fuoco della contestazione anche il verbale della commissione del 21.1.2008, con il quale sono stati fissati i criteri ed i parametri per l’attribuzione dei punteggi ai candidati, nonché il decreto rettorale n. 119 del 4.2.2008, con cui sono stati approvati il sopramenzionato verbale della commissione e la graduatoria finale.
All’uopo, ha articolato le seguenti ulteriori deduzioni:
1) il bando di concorso prevedeva, all’art. 5, che per le esperienze professionali svolte presso Enti pubblici o privati attinenti all’oggetto dell’incarico dovesse essere riconosciuto un punteggio max di 15 punti, laddove la commissione esaminatrice avrebbe autonomamente stabilito di attribuire all’esperienza maturata nell’attività di orientamento fino ad un massimo di soli tre punti, più un punto aggiuntivo per esperienze dirette nel settore universitario;
2) la commissione non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle pregresse esperienze del ricorrente, erroneamente giudicate come svolte per periodi del tutto occasionali ed assai limitati nel tempo.
Resiste in giudizio l’Università del Sannio.
All’udienza del 15.1.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati.
Segnatamente, va condivisa la censura introdotta con l’impugnazione aggiuntiva dell’11.7.2008, mediante la quale risultano attratte nel fuoco della contestazione le determinazioni organizzative assunte dalla commissione esaminatrice e compendiate nel verbale del 21.1.2008.
In particolare, il ricorrente deduce che il bando prevedeva, all’art. 5, l’assegnazione di un punteggio max di 15 punti per le esperienze professionali svolte presso Enti pubblici o privati attinenti all’oggetto dell’incarico, laddove la commissione esaminatrice avrebbe autonomamente stabilito di attribuire all’esperienza maturata nell’attività di orientamento fino ad un massimo di soli tre punti, più un punto aggiuntivo per esperienze dirette nel settore universitario.
In tal modo, e stante la conferma del peso assegnato a tutti gli altri elementi di valutazione, il ricorrente sarebbe stato svantaggiato rispetto al controinteressato Giovanni Guzzo, che, invece, non vantava alcun titolo professionale.
Tanto premesso, rileva il Collegio che effettivamente l’avviso di selezione reso pubblico dall’Università del Sannio prevedeva, in riferimento alla voce relativa alla valutazione dei titoli (punto 5), che “la commissione ….attribuirà ai titoli di studio, culturali e professionali, come desumibili dalla documentazione prodotta dai candidati, i punteggi di seguito indicati:
- esperienze professionali svolte presso Enti Pubblici o Privati attinenti l’oggetto dell’incarico: Max 15 punti;
- Grado di conoscenza della lingua inglese: Max 10 punti;
- Ulteriori titoli di studio e culturali: Max 15 punti;
- Abilità nell’utilizzo dei maggiori pacchetti informatici: Max 10 punti.
Inspiegabilmente, l’equilibrio dei pesi assegnati ai singoli elementi di valutazione dalla griglia recepita nell’avviso di selezione è stato alterato dalla commissione esaminatrice che ha ad essa sovrapposto una propria tabella di valutazione.
Ed, invero, il significativo rilievo riconosciuto alla voce “esperienza professionale “, cui veniva assegnato nella lex specialis il massimo punteggio previsto (id est 15 punti), risulta sensibilmente ridotto per effetto di un’inammissibile previsione al ribasso.
Segnatamente, nel verbale del 21.1.2008, la commissione esaminatrice ha distinto il suddetto elemento tra:
- “A1) esperienze professionali svolte presso Enti pubblici attinenti l’oggetto dell’incarico: Max 3 punti, più un punto aggiuntivo per esperienze dirette nel settore dell’orientamento universitario;
- A2) esperienze professionali svolte presso Privati attinenti l’oggetto dell’incarico: Max 1 punto”.
In tal modo risulta di tutta evidenza il ridimensionamento del peso assegnato a tale voce: la somma dei punteggi disaggregati previsti nel verbale del 2.1.2008, pari a 5, è infatti molto più contenuta della soglia di valutazione fissata dalla lex specialis in 15 punti.
Il conseguente assetto dei criteri selettivi è, però, in aperta distonia, anzitutto, con la stessa premessa da cui la commissione esaminatrice ha preso abbrivio.
Ed, invero, l’obiettivo dichiarato, per come emerge da una piana lettura dello stesso verbale del 21.1.2008, era quello di fissare ulteriori criteri e parametri per una più specifica e dettagliata articolazione dei punteggi da attribuire ai candidati “..fino alla concorrenza massima dei punteggi previsti nell’avviso di selezione per ogni singola voce”.
Di contro, la semplice comparazione delle due tabelle di valutazione (quella contenuta nell’avviso di selezione e quella approvata dalla commissione esaminatrice) riflette con assoluta evidenza il denunciato scostamento tra i punteggi massimi rispettivamente assegnati (dall’avviso di selezione e dalla nuova tabella predisposta dalla commissione) in riferimento alla voce “esperienze professionali..”.
Ciò nondimeno, al di là dell’evidenziata contraddittorietà intrinseca dell’opzione seguita dalla commissione esaminatrice, va rilevata la profonda distonia che ne è seguita rispetto alla disciplina concorsuale.
Ed, invero, ribaltando le originarie previsioni della lex specialis, la commissione ha arbitrariamente corretto al ribasso il valore delle pregresse esperienze professionali dei candidati.
Le distorsioni che ne sono conseguite sono poi state vieppiù amplificate dalla scelta di lasciare immutati i punteggi assegnati agli altri elementi di valutazione che, in tal modo, e con chiara sovversione dell’originario punto di equilibrio, hanno assunto un maggior peso relativo.
La tabella di valutazione concretamente applicata dalla commissione esaminatrice nello scrutinio dei titoli allegati dai candidati è, infatti, risultata decisamente sbilanciata in favore dei titoli di studio e culturali, della conoscenza della lingua inglese e dell’abilità nell’utilizzo dei maggiori pacchetti informatici.
E ciò a discapito del dato afferente alla specifica esperienza professionale, pur ampiamente valorizzata (fino a 15 punti) nelle originarie previsioni della lex specialis, di fatto, in parte qua, disapplicate.
E proprio di tale grave anomalia si è avvantaggiato in sede di scrutinio il Guzzo che è riuscito a conseguire il medesimo punteggio (punti 16) del ricorrente, pur non vantando, a differenza del primo, alcuna significativa esperienza professionale (il punteggio parziale assegnato al prevenuto dalla commissione per la voce sub A), relativa alle esperienze professionali, è infatti pari a 0).
Alla stregua delle svolte considerazioni vanno, pertanto, annullati, nei termini suindicati, gli esiti della selezione indetta dall’Università del Sannio.
Non può, però, trovare accoglimento la domanda attorea nella parte in cui conclude per una caducazione – ovvero per la declaratoria di inefficacia – anche del contratto stipulato dall’Università del Sannio con il controinteressato Giovanni Guzzo.
Deve poi ritenersi fondata l’ulteriore domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
A giudizio del Collegio non può, infatti, essere revocata in dubbio, alla stregua delle stesse risultanze della procedura selettiva, la spettanza al ricorrente del bene della vita (id est l’assegnazione dell’incarico per cui concorreva), il cui concreto conseguimento (oramai del tutto vanificato dalla scadenza, alla data del 30.11.2008, del termine in cui avrebbe dovuto essere svolto) è stato impedito solo dalle divisate distorsioni che hanno condizionato l’operato della commissione esaminatrice.
La revisione del punteggio assegnato al ricorrente per la voce relativa alle pregresse esperienze professionali, pari complessivamente a tre punti su una scala parametrata nel massimo su soli 5 punti (come erroneamente fatto dalla commissione), non può non condurre ad un incremento del suddetto punteggio ove la valutazione ( e la relativa proporzione) venga rapportata ad una scala di valori che abbia una forbice più ampia, pari nel massimo a 15 punti (come originariamente previsto dalla disciplina concorsuale).
D’altro canto, non può essere obliterato che il ricorrente ha conseguito un punteggio complessivo (punti 16) equivalente a quello riportato dal controinteressato Guzzo, cui è stato assegnato l’incarico solo perché più giovane d’età, di talchè anche l’assegnazione di una sola frazione di punto – da ritenersi scontata in base all’equazione su cui si fonda il ragionamento suindicato - avrebbe consentito di collocare il ricorrente in posizione poziore.
Né è possibile dubitare della piena ascrivibilità, anche sotto il profilo della colpa, delle condotte illecite accertate all’Amministrazione intimata.
La giurisprudenza più recente ha, infatti, evidenziato che il privato danneggiato, ancorché onerato della dimostrazione della colpa dell'amministrazione, può offrire al giudice anche elementi solo indiziari, quali la gravità della violazione, il carattere vincolato dell'azione amministrativa, l'univocità della normativa di riferimento e il proprio apporto partecipativo al procedimento, con la conseguenza che spetta all'amministrazione l'allegazione degli elementi ascrivibili allo schema dell'errore scusabile e al giudice apprezzarne e liberamente valutarne l'idoneità ad attestare o a escludere la colpevolezza dell'amministrazione ( cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 15 luglio 2008 , n. 3615).
Nel caso di specie alcuna incertezza si poneva nell’applicazione della disciplina di gara e la stessa commissione, nel verbale del 21.1.2008, aveva dichiarato di voler limitare il proprio apporto alla predisposizione di criteri integrativi che valessero solo a redistribuire all’interno di ogni singola voce il punteggio previsto “..fino alla concorrenza massima dei punteggi previsti nell’avviso di selezione per ogni singola voce”.
Tutto ciò rende ingiustificabile la disapplicazione, in parte qua, delle prescrizioni di gara.
Sotto il profilo del quantum, il danno di cui è stato rivendicato il riconoscimento è stato quantificato dal ricorrente, per relationem, in una misura pari alle retribuzioni non percepite e nella perdita di chance consistenti nell’impossibilità di allegare l’incarico in argomento in occasione di future procedure selettive.
Ritiene il Collegio che il danno risarcibile debba essere liquidato prendendo come base di partenza l’importo dei compensi mensili (1.500 euro mensili da aprile a novembre) e detraendo in via equitativa da ciascun rateo il 50%, tenuto conto che in concreto l’incarico (che richiedeva un impegno pari ad almeno 5 ore giornaliere) non è stato svolto e l’interessato nell’arco di tale periodo ha potuto impegnare le proprie energie in altre attività professionali, di studio ovvero per la cura di interessi familiari, culturali e di svago in genere.
Tale somma va ulteriormente incrementata dall’ulteriore voce di danno rivendicata dal ricorrente (perdita di chance): ed, invero, non può essere revocata in dubbio l’incidenza pregiudizievole che l’impossibilità di allegare, tra i titoli professionali, anche l’incarico posto a base della selezione in argomento, è destinata a determinare nella sfera giuridica del ricorrente; tanto più che, avuto riguardo alle condizioni soggettive di quest’ultimo, è più che verosimile la sua partecipazione ad ulteriori competizioni concorsuali. Ciò nondimeno, in assenza di ulteriori e più pertinenti allegazioni, il danno in questione, liquidato in via equitativa, può essere contenuto nella misura di € 4.000.
In definitiva, la misura finale del danno risarcibile deve ritenersi pari a € 10.000 (diecimila)
Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, l’Università del Sannio va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500 (millecinquecento).

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione.
Condanna l’Università del Sannio al risarcimento dei danni nella misura indicata in parte motiva.
Condanna l’Università del Sannio al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere
Umberto Maiello, Primo Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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