REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 763 del 2006, proposto da:
De Marino Liberata, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Carandente Tartaglia, con cui elett.te dom. in Napoli, via Ponte di Tappia,47 - presso l’avv. A. Lipani
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Marone, presso cui elett.te dom. in Napoli, via Cesario Console n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della ordinanza n. 93 del 4.11.2005 avente ad oggetto demolizione di opere abusive alla località Castel Belvedere;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/12/2008 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune di Marano di Napoli , con l’ ordinanza di demolizione in epigrafe, ha contestato alla ricorrente l’abusiva edificazione, alla località Castel Belvedere, di un manufatto al piano terra di circa 80 mq., tompagnato , tramezzato e provvisto di infissi esterni in ferro, nonché parapetto in muratura ai balconi.
Parte ricorrente, premesso di avere proposto istanza di concessione a sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 in data 24.1.2006, sulla quale l’amministrazione non si è pronunciata, con il gravame in epigrafe, ha articolato le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 27 e 36 DPR 380, eccesso di potere sotto vari profili: l’amministrazione, prima di attivare i poteri repressivi, deve pronunciarsi sulla istanza di accertamento di conformità;
2) difetto di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria;
3) violazione art. 6 LR n.19/2001, trattandosi di intervento realizzabile mediante DIA in quanto inidoneo a determinare la trasformazione urbanistico - edilizia del territorio;
4) violazione art. 31 DPR 380/01, mancando l’esatta descrizione delle opere abusive;
5) violazione artt. 7 e ss. legge 241//90, violazione del giusto procedimento.
Il Comune di Marano di Napoli si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
All’udienza del 18.12.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Giusta quanto anticipato nella premessa in fatto, il presente giudizio verte sulla legittimità dell’ordine di demolizione spedito dal Comune intimato a fronte dell’abusiva edificazione, alla località Castel Belvedere, di un manufatto al piano terra di circa 80 mq., tompagnato ,tramezzato e provvisto di infissi esterni in ferro, nonché di parapetto in muratura ai balconi.
Con una prima censura parte ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine al tipo di abuso contestato ed alle norme urbanistiche violate ; osserva in proposito il Collegio che il motivo è infondato, atteso che il richiamo alla mancanza totale di titolo edilizio rende palese l’iter logico seguito dall’amministrazione ed il tipo delle norme infrante, in relazione alla natura vincolata del provvedimento , per cui il contrasto con gli interessi urbanistici è in re ipsa. In tal senso la motivazione dell’ordine di demolizione, sia pur sintetica, è perfettamente compatibile con le disposizioni normative della legge 241/90 ed assolve in concreto alla funzione di rendere ostensibile al destinatario l’iter logico seguito.
Peraltro i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico, perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione, che non gode di alcuna discrezionalità al riguardo (Consiglio di Stato, Sezione IV, 1.10.2007 numero 5049).
Neppure l’atto risulta viziato sotto il profilo della dedotta mancanza di valutazione in ordine alla possibilità di far luogo a concessione in sanatoria.
La tesi non può essere condivisa, atteso che ribalta sull’amministrazione comunale un onere che è a carico della parte privata; quest’ultima, in quanto autrice della costruzione abusiva, ha la facoltà di presentare domanda di accertamento di conformità, al fine di provocare una verifica postuma sulla legittimità urbanistica di quanto eseguito in mancanza di un formale titolo abilitativo . Nella specie la ricorrente deduce di avere esercitato tale facoltà, con atto depositato in data 24.1.2006, e quindi successivo alla spedizione dell’ordine di demolizione, sì che non sussisteva alcun obbligo dell’amministrazione di previa valutazione di una istanza non ancora presentata.
In seguito al deposito della domanda, l’amministrazione non si è pronunciata espressamente; tuttavia il decorso del termine previsto dalla legge senza che l’amministrazione emani un provvedimento esplicito comporta che allo stato sulla domanda si è formato il silenzio rigetto, ex art. 36 DPR 380/2001 ( già art. 13 legge 47/1985) sì che ogni ulteriore considerazione si arresta di fronte alla mancata impugnativa del provvedimento negativo tacito come sopra specificato.
Che la ricorrente potesse impugnare tale provvedimento tacito, lo si desume dall’unanime giurisprudenza, per la quale (cfr. ex multis T.A.R. Sardegna, 6 maggio 2003, n. 544) : “L’omessa pronunzia espressa dell’amministrazione sull’istanza di sanatoria di cui all’art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 entro il termine di sessanta giorni, ha valore legale di rigetto implicito della domanda; configura, cioè, non un inadempimento, ma un’ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti propri di un provvedimento esplicito di diniego, con la conseguenza che si viene a determinare una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso, e ciò senza la necessità di un apposito atto di diffida all’amministrazione”.
Poiché, quindi, la ricorrente ha omesso di ricorrere avverso il diniego di sanatoria, ogni contestazione in merito, esposta nel presente gravame, è evidentemente inammissibile.
Tanto priva di consistenza anche la censura incentrata sulla violazione dell’ art. 6 LR n.19/2001, ove è dedotto che si tratterebbe di intervento assentibile mediante denuncia di inizio attività, poiché in ogni caso, la parte non ha contestato il rigetto tacito formatosi sulla istanza di permesso di costruire a sanatoria.
Non meritano favorevole considerazione neppure le censure di carattere procedimentale articolate per violazione degli artt. 7 e ss. legge 241/90, atteso che la loro consistenza muta alla stregua dell’art. 21 octies legge 241/90: va escluso, infatti, che possa trovare favorevole considerazione la censura di violazione dell’obbligo di avviso dell’avvio di procedimento, poichè il vizio formale in tal caso deve considerarsi sanato ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/90, atteso che emerge dagli atti di causa che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Al riguardo vale rilevare che non è stato introdotto alcun elemento nel presente giudizio idoneo a valorizzare o mettere in luce aspetti che avrebbero potuto essere utilmente considerati nell’istruttoria procedimentale alla quale la parte privata non ha recato apporto, sì che il vizio prospettato con riferimento all’omesso avviso di avvio del procedimento di demolizione, appartiene, senza dubbio, alla categoria di quelli emendabili ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 ,come innovata dalla legge n. 15/2005.
Tanto è sufficiente per la reiezione del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, restando definitivamente a carico di parte ricorrente il contributo unificato dalla stessa anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1000,00 (mille/00), restando definitivamente a carico della stessa ricorrente il contributo unificato anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)