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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Ordinanza 28 gennaio 2009 n. 851
Pres. Guerrieri, Est. Tricarico M. Spadoni (Avv. A. Bellet) c/ Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia–Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Avv. dello Stato)


1. Giustizia amministrativa - Poteri del g.a. - Questione di legittimità costituzionale - Rilevabilità d’ufficio - Sussiste.

 

2. Pubblico impiego - Trasferimento in altro ruolo per infermità - Guarigione - Divieto di reintegrazione nel ruolo di provenienza - Q.l.c. - Non manifesta infondatezza.

1. A norma dell’art. 1, l.cost. 1/1948, sussiste la possibilità per il giudice amministrativo di sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale.

 

2. È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, d.lgs. 443/92, per contrasto con gli artt. 2,3, 4 e 35 Cost., nella parte in cui non consente, a seguito di intervenuta guarigione, la riammissione nel ruolo di provenienza del dipendente, transitato, per motivi di salute, in altri ruoli della medesima o in altra amministrazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio
Roma - Sezione I quater




ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 9565 del 2008, proposto da:

Spadoni Maurizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Bellet, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flavio Stiicone n. 28;

contro



il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,
il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento



del provvedimento in data 8.8.2008, ricevuto dal ricorrente il 12.8.2008, con cui è stata rigettata la sua istanza di riammissione nel Corpo di Polizia penitenziaria;

nonché per la riammissione



del ricorrente nel Corpo di Polizia penitenziaria, nel ruolo di originaria appartenenza e con l’anzianità di servizio maturata alla data dell’effettivo reinserimento;

e la condanna



dell’Amministrazione intimata alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dallo stesso maturate, a far corso dalla proposizione dell’ultima istanza rigettata, in ragione della mancata riammissione in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria e dello speculare mantenimento nel ruolo amministrativo e nella qualifica di “operatore amministrativo B2”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 8/1/2009 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Il Sig. Spadoni è stato arruolato nel Corpo di Polizia penitenziaria in data 3.7.1992, in qualità di “agente semplice”.
Essendogli stata diagnosticata la patologia di “leucemia non linfoide in attuale quiescenza clinica” ed essendo stato ritenuto non idoneo allo svolgimento del servizio d’istituto, a decorrere dal 16.11.1994, è stato trasferito, su sua domanda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 75, comma 1, e dell’art. 76 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, al ruolo amministrativo dell’Amministrazione penitenziaria, con la qualifica di “operatore amministrativo – V q.f.”.
Avendo poi conseguito la totale guarigione dalla suddetta patologia, come attestato con certificato medico del 14.2.2006 prodotto in giudizio, con atto del 16.2.2006, lo stesso ha chiesto di essere reintegrato nel Corpo di Polizia penitenziaria, atteso che era venuta meno l’unica causa che ne aveva determinato l’inidoneità al servizio di istituto ed il suo trasferimento ai ruoli amministrativi.
Con fax dell’8.6.2006, detta istanza è stata respinta, sull’assunto che, “ai sensi dell’art. 42 c. 2 del D.Lgs. 443/92, il personale dispensato dal servizio per infermità non può essere riammesso”.
Avendo il Sig. Spadoni, con lettera del 14.2.2007, assunta in data 16.2.2007 al n. 0321 di prot., contestato il predetto provvedimento, richiamando la sentenza della Corte costituzionale 26.1.1994, n. 3, che sancisce l’inoperatività della richiamata disposizione quando la dispensa dal servizio sia avvenuta per motivi di salute e l’infermità sia successivamente venuta meno, e chiestone l’annullamento ed avendo poi, in data 1.8.2008, lo stesso reiterato l’istanza di riammissione nei ruoli della Polizia penitenziaria, con nota in data 8.8.2008, l’Amministrazione si è nuovamente pronunciata, denegando ancora detta riammissione. In questo caso essa ha invocato l’art. 80 del D.Lgs. n. 443/1992, il quale stabilisce che “non può essere riammesso nel ruolo di provenienza” il personale trasferito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, o trasferito, sempre a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, ovvero d’ufficio, per esigenze di servizio, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria, semprechè l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego, in quanto abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, non comportante l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, o ancora trasferito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego, avendo riportato un’invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto.
Con il presente ricorso è stata impugnata detta nota e sono state chieste la riammissione al servizio, nonché la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dallo stesso maturate, a far corso dalla proposizione dell’ultima istanza rigettata, in ragione della mancata riammissione in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria e dello speculare mantenimento nel ruolo amministrativo e nella qualifica di “operatore amministrativo B2”.
I motivi di censura dedotti sono i seguenti:
violazione di legge: artt. 3 e 36 Cost. ed art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443 - eccesso di potere per difetto assoluto e/o contraddittorietà di motivazione: considerando l’interpretazione attribuita dalla Corte costituzionale, con sentenza 26.1.1994, n. 3, all’art. 132 del d.P.R. 10.1.1957, n. 3, secondo cui essa è incostituzionale laddove non consente la riammissione in servizio quando la dispensa è avvenuta per motivi di salute, nonché pronunce dei giudici di merito che avrebbero esaminato disposizioni sostanzialmente identiche, l’art. 80 del D.Lgs. n. 443/1992, di cui è stata fatta in concreto applicazione, dovrebbe essere interpretato nel senso di consentire la riammissione in servizio, dopo l’avvenuto transito, per motivi di salute, in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altra Amministrazione, quando sia intervenuta la completa guarigione del dipendente; una diversa interpretazione determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.
Nella camera di consiglio del 13.11.2008, il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito.
Nell’udienza pubblica dell’8.1.2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1 – Con il ricorso all’esame del Collegio si contesta il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria, con cui al ricorrente non è stata consentita la riammissione al servizio, che contestualmente si richiede, insieme alla condanna della menzionata Amministrazione intimata alla corresponsione, in suo favore, delle differenze retributive dallo stesso maturate, a far corso dalla proposizione dell’ultima istanza rigettata, in ragione della mancata riammissione in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria e dello speculare mantenimento nel ruolo amministrativo e nella qualifica di “operatore amministrativo B2”.
2 - Le censure mosse si fondano sulla ritenuta possibile e dovuta interpretazione della disposizione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, nel senso di consentire, a seguito di intervenuta guarigione, la riammissione nel ruolo di provenienza del dipendente, transitato, per motivi di salute, in altri ruoli della medesima Amministrazione o in altra Amministrazione.
Testualmente la menzionata disposizione così recita: “Il personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell’articolo 75”, quello appunto inidoneo al servizio in modo assoluto o comunque affetto da patologia – dipendente o meno da causa di servizio - “trasferito ad altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o ad altre amministrazioni dello Stato non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”.
2.1 - La sentenza della Corte costituzionale invocata dalla parte ricorrente – n. 3 del 26.1.1994 – dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 132 del d.P.R. 10.1.1957, n. 3, nella parte in cui non comprende la dispensa dal servizio per motivi di salute tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio.
È evidente che si tratta di ipotesi del tutto differenti: nel caso investito dalla menzionata pronuncia del giudice delle leggi la riammissione consegue all’avvenuta cessazione del rapporto di impiego, per cui essa è funzionale ad assicurare l’esercizio di una qualche attività lavorativa, che altrimenti ne rimarrebbe precluso, mentre in quello che ci occupa la reintegrazione si riferisce ad un soggetto che già svolga un lavoro, sebbene diverso da quello iniziale, a causa della patologia che ne ha comportato il transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre Amministrazioni, e che aspiri a tornare all’attività originaria.
Pertanto, per quanto sopra osservato, si tratta di ambiti applicativi diversi, per cui, diversamente da quanto assunto in questa sede, un’interpretazione letterale della disposizione qui in esame non andrebbe ad incidere sul principio di uguaglianza.
3 - Tuttavia ritiene il Collegio che sussistano ambedue i presupposti per poter sollevare la questione di legittimità costituzionale.
3.1 - In proposito, preliminarmente ci si interroga circa la possibilità per il giudice amministrativo di sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale.
A tale interrogativo deve rispondersi affermativamente, posto che la previsione dell’art. 1 della L. costituzionale 9.2.1948, n. 1 è molto ampia e non prevede distinzioni di sorta tra giudice ordinario e giudice amministrativo, stabilendo genericamente che la questione di legittimità costituzionale possa essere “rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio”.
4 - Ciò acclarato, si ravvisa la rilevanza, per il presente giudizio, della questione della legittimità costituzionale della disposizione di cui si lamenta la violazione – art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443 – in quanto, come sopra rimarcato, essa, per come è formulata e stante l’impossibilità di attribuirvi un significato ermeneutico diverso, atteso l’evidente tenore letterale, non consentirebbe all’odierno ricorrente di conseguire la riammissione nei ruoli della Polizia penitenziaria, a seguito di intervenuta completa guarigione della patologia da cui era affetto e che ne aveva determinato il transito, su domanda, nei ruoli civili della medesima Amministrazione.
5 - A parere di questo giudice remittente, sussiste, altresì, la non manifesta infondatezza della questione, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione.
5.1 - In particolare, l’art. 4 della Costituzione riconosce ai cittadini, qual è sicuramente l’odierno ricorrente, il diritto - dovere al lavoro ed il successivo art. 35 stabilisce che lo Stato italiano “tutel(i) il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.
La tutela garantita dalla Carta costituzionale non può e non deve intendersi riduttivamente solo nel senso di riconoscere il diritto del cittadino a svolgere una qualche attività lavorativa, idonea al sostentamento proprio e della propria famiglia, ed, a tal fine, di approntare tutti gli interventi possibili affinché ciò si verifichi.
Una lettura più attenta, in particolare, dell’art. 4 conduce ad individuarne una porta ben più ampia. Quest’ultima disposizione di rango costituzionale, infatti, al comma 2, laddove afferma che il cittadino ha anche “il dovere di svolgere (…) un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, precisa – il che assume in questa sede un rilievo determinante – che ciò debba avvenire “secondo le proprie possibilità e la propria scelta”.
Perciò, anche la tutela del lavoro in tutte le sue forme, secondo quanto sancito dall’art. 35 della Costituzione, deve essere tale da consentire che esso in concreto si svolga in base alla scelta di ciascuno.
5.2 - La circostanza, secondo cui l’attività lavorativa da svolgere debba rispondere alle attitudini ed alla scelta di chi la esercita, si spiega agevolmente, ove si consideri che il lavoro deve reputarsi quale strumento di esplicazione e realizzazione della personalità del lavoratore; è evidente che, ove invece si limitasse ad un’attività meramente strumentale al sostentamento, non lo renderebbe possibile.
Ne deriva che un lavoro che non lo dovesse consentire si porrebbe in chiaro contrasto con l’art. 2 della Costruzione, che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, quale può senz’altro considerarsi quello ad un’esistenza dignitosa e soddisfacente, conseguibile anche grazie alla realizzazione delle proprie attitudini ed aspirazioni in campo lavorativo.
6 - La disposizione di rango primario, rispetto alla cui legittimità costituzionale si chiede al giudice delle leggi di pronunciarsi, non appare a questo giudice conforme ai citati articoli della carta costituzionale.
Segnatamente, il tassativo divieto di riammissione in servizio nel ruolo di provenienza di chi sia transitato, per motivi di salute, in altri ruoli della stessa Amministrazione, com’è accaduto per il ricorrente, o in altra Amministrazione – ipotesi del tutto speculare – quando sia intervenuta la guarigione, sembra porsi in contrasto con detti articoli, in quanto è venuta meno l’unica ragione ostativa allo svolgimento della precedente attività lavorativa.
6.1 - Deve preliminarmente precisarsi che, a parere del Collegio, in ordine alla riammissione nel ruolo di provenienza, in questa ipotesi non si ravvisa alcun contrasto con il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, anch’esso di rango costituzionale, in quanto enucleato dall’art. 97 della Costituzione, atteso che, stante la guarigione della patologia che era stata l’unica ragione del transito di che trattasi, il dipendente dell’Amministrazione risulta perfettamente idoneo a svolgere nuovamente l’attività lavorativa in tale ruolo, per il cui accesso ha dovuto sostenere e vincere un apposito concorso.
6.2 - La ritenuta non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale disposizione si spiega in quanto la mancata riammissione non permette al dipendente, ormai guarito, di svolgere l’attività lavorativa conforme alla propria scelta ed alle proprie attitudini e, perciò, di realizzarsi, così che, sempre secondo questo Collegio, appaiono violati i menzionati artt. 2, 4 e 35 della Costituzione.
6.3 – È, altresì, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 80 del D.Lgs. n. 443 del 1992, in relazione all’art. 3 della Costituzione, atteso che, stante per il dipendente, una volta guarito dalla patologia ostativa allo svolgimento dell’originaria attività lavorativa, una condizione di idoneità, sotto ogni profilo, ivi compreso naturalmente quello fisico, la mancata riammissione costituisce un’arbitraria discriminazione nei confronti di quanti, a parità di condizioni, possano, invece, svolgere la medesima attività lavorativa.
7 - In conclusione questo Tribunale sospende il presente giudizio e solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, per violazione degli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui esso non consente, a seguito di intervenuta guarigione, la riammissione nel ruolo di provenienza del dipendente, transitato, per motivi di salute, in altri ruoli della medesima Amministrazione o in altra Amministrazione.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sez. I quater - dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, per violazione degli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non consente, a seguito di intervenuta guarigione, la riammissione nel ruolo di provenienza del dipendente, transitato, per motivi di salute, in altri ruoli della medesima Amministrazione o in altra Amministrazione;

SOSPENDE



il giudizio in esame sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con la presente ordinanza;

ORDINA



che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2009, con l’intervento dei magistrati:
Pio Guerrieri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Rita Tricarico, Primo Referendario, Estensore



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