T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 26 gennaio 2009 n. 630
Pres. Amoroso Est. Altavista
Soc. Uniter (Avv. ti Luzi G. e Frontoni M.) c/
ANAS S.p.a. (Avv. Stato); CMC (Avv. A. Clarizia) ed altri. |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta economicamente più vantaggiosa –Stazione appaltante - Criteri – Individuazione – Ammissibilità – Condizioni - Prezzo – Indicazione – Necessità.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Stazione appaltante – Incidenza del prezzo – Individuazione – Ammissibilità – Condizioni – Equilibrio qualità prezzo.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Custodia dei plichi – Modalità – Verbali – Mancata indicazione – Legittimità– Ragioni.
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4. Contratti della P.A. – Gara – Affidamento di lavori - Offerta economicamente più vantaggiosa – Commissione –Varianti progettuali - Valutazione – Sindacato del G.A. – Limiti – Ragioni.
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1. Nelle procedure di gara, ai sensi dell’art.177 d.lgs. 163/2006, la stazione appaltante ha ampi margini di discrezionalità nella indicazione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, potendo prevedere nel bando ulteriori elementi rispetto a quelli individuati nella norma citata in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare. Infatti, l’unico limite individuabile nella scelta dei criteri è l’indicazione dell’elemento prezzo, che può essere diversamente graduata, ma non può venire meno del tutto, poiché l’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa tende proprio a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.
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2. Nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta, senza che esista un peso minimo predeterminato per tale elemento e purché venga rispettato un equilibrio tra prezzo e qualità.
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3. La mancata indicazione nei verbali di gara delle modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità del verbale e della complessiva attività posta in essere dalla commissione di gara, dovendo invece aversi riguardo al fatto che in concreto non si sia verificata l'alterazione della documentazione.
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4. Nelle procedure di gara per l’affidamento di lavori, la discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice è particolarmente ampia nella valutazione delle varianti progettuali, trattandosi della specificità della valutazione dell'aspetto tecnico dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Di conseguenza, l'apprezzamento della Commissione può essere sindacato dal giudice amministrativo nei limiti del controllo estrinseco relativo all'attendibilità e correttezza dei criteri seguiti e del procedimento applicativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio
SEZIONE TERZA
composto dai Signori: BRUNO AMOROSO Presidente
GIUSEPPE SAPONE Cons.
CECILIA ALTAVISTA Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la
SENTENZA
Sul ricorso 1852/2008 proposto da:
SOC UNITER CONSORZIO STABILE A RL + ATI
ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING CONSORZIO STABILE
rappresentate e difese da:
LUZI AVV. GIANLUCA
FRONTONI AVV. MASSIMO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DARDANELLI, 13
presso
FRONTONI AVV. MASSIMO
contro
SOC ANAS SPA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
e nei confronti di
COOPRATIVA MURATORI E CEMENTISTI CMC DI RAVENNA + ATI
rappresentato e difeso da:
CLARIZIA AVV. ANGELO
con domicilio eletto in ROMA
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2
presso la sua sede
e nei confronti di
SOC CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOC COOP + ATI
e nei confronti di
SOC TODINI COSTRUZIONI GENERALI SPA + ATI
per l’annullamento
di tutti gli atti indicati nell’epigrafe del ricorso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio di:
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI CMC DI RAVENNA + ATI
SOC ANAS SPA
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Uditi nella pubblica udienza del 7 gennaio 2009, designato relatore il Primo Referendario Cecilia ALTAVISTA, gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14-9-2006, l’ANAS ha avviato una procedura ristretta per l’affidamento a contraente generale dei lavori di adeguamento a quattro corsie della SS 640 di Porto Empedocle. Il bando ha previsto l’affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base all’assegnazione di punteggi per i parametri: prezzo (quaranta punti), valore tecnico e paesaggistico delle varianti proposte dai concorrenti (quaranta punti), prefinanziamento ( cinque punti) , tempi di realizzazione dell’opera (quindici punti).
Nella lettera di invito del 26-3-2007, come previsto dal bando, tali criteri venivano specificati; in particolare per l’attribuzione dei quaranta punti del punteggio prezzo è stata indicata una formula in relazione non solo al prezzo offerto da un concorrente, ma anche ai prezzi offerti dagli altri concorrenti.
Successivamente alla lettera di invito hanno presentato offerta dieci concorrenti. A seguito delle operazioni di gara, risultavano primo classificato il raggruppamento Cooperativa Muratori e Cementisti e Consorzio Cooperative Costruttori, secondo classificato il raggruppamento fomato da Todini s.p.a. e consorzio Maltauro, terza la Sis s.c.p.a. e quarto classificato il raggruppamento Uniter- Ergon.
Con provvedimento del 14-12-2007 è stata disposta l’aggiudicazione a favore del raggruppamento primo classificato.
Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:
violazione degli artt 83 e 177 del d.lgs. n° 163 del 12-4-2006; violazione dell’art 91 e allegato B del d.p.r. n° 554 del 1999; violazione dei principi fondamentali di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà e illogicità;
violazione dell’art 97 della Costituzione; dell’art 1 della legge n° 241 del 7-8-1990; eccesso di potere per violazione dei principi di logicità, imparzialità e continuità della gara; travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;
sono stati altresì proposti motivi aggiunti : violazione dei principi fondamentali di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà e illogicità; travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;
Si è costituita l’Anas s.p.a. a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso. Si è altresì costituito il raggruppamento controinteressato che ha notificato ricorso incidentale per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione della lex specialis; difetto di istruttoria; carenza di motivazione; violazione dei principi generali del buon andamento e della par condicio.
Alla udienza pubblica del 7 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione degli artt 177 e 83 del d.lgs. n° 163 del 12-4-2006, in quanto non sarebbero stati rispettati i criteri fissati dal legislatore per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale profilo di censura non è suscettibile di accoglimento.
L’art 177 relativo agli affidamenti a contraente generale prevede l'aggiudicazione al prezzo più basso ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali : il prezzo; il valore tecnico ed estetico delle varianti; il tempo di esecuzione; il costo di utilizzazione e di manutenzione; la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato sia in grado di offrire; ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
Da tale disposizione deriva chiaramente che la stazione appaltante ha ampi margini di discrezionalità nella indicazione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La elencazione dei criteri, infatti, evidentemente non deve ritenersi tassativa, potendo essere previsti nel bando ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare. Inoltre, la interpretazione del dato testuale “sulla base di una pluralità di criteri tra i quali” conduce a ritenere che neppure gli elementi indicati dalla norma devono ritenersi vincolanti nella redazione del bando, potendo la stazione appaltante sceglierne solo alcuni. L’unico limite nella scelta dei criteri, che pur non deriva dal testo della norma, ma dalla sua ratio è l’indicazione dell’elemento prezzo, che può essere diversamente graduata, ma non può venire meno del tutto. Infatti, l’ aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche nel 46 considerando della direttiva n° 18 del 2004, è definita quella che tende a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.
Il secondo comma dell’art 177 prevede, poi, che il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elenchino i criteri di valutazione e precisino la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. Pertanto, la scelta di una sistema per l’attribuzione del punteggio rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, che può essere sindacata, solo qualora risulti irragionevole o illogica.
La difesa ricorrente sostiene la irragionevolezza della formula matematica, di cui alla lettera di invito, per la attribuzione del punteggio prezzo, in quanto la formula per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo contiene l’indicazione dei fattori relativi non solo al prezzo offerto dal singolo concorrente, ma tale elemento viene ponderato in relazione ai prezzi offerti dagli altri concorrenti.
Tale censura non è suscettibile di accoglimento. La scelta di un tale criterio non può ritenersi irragionevole. Il risultato finale della formula conduce ad una rilevanza non solo della differenza proporzionale tra i prezzi offerti da i concorrenti, ma implica una ponderazione con la media dei prezzi offerti dagli altri, dando quindi minore rilevanza alla differenza tra le offerte. Tale formula, che certamente appiattisce le differenze di prezzo e conduce ad attribuire un punteggio in proporzione minore al prezzo più basso, non può essere considerata irragionevole, come sarebbe se il prezzo fosse valutato ad insieme ad altri elementi diversi dal prezzo, che sono oggetto di valutazione degli altri criteri di attribuzione del punteggio. La stazione appaltante, purchè sia specificato nel bando di gara e nella lettera di invito, non ha limiti nella fissazione dei punteggi da attribuire per ogni aspetto della offerta economicamente più vantaggiosa. Ne deriva che anche il prezzo possa subire degli aggiustamenti in base alla formula adottata. Infatti se anche in questo modo il prezzo offerto finisce con l’avere una minore rilevanza nel calcolo complessivo, tale scelta rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, che può essere sindacata in questa sede solo manifestamente illogica o irragionevole. Unico vincolo posto dal legislatore è che sia il prezzo che gli aspetti di carattere tecnico dell’offerta siano oggetto di valutazione.
Rispetto all’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la giurisprudenza ha ritenuto legittime le clausole del bando che prevedono la valutazione dell’offerta economica solo in caso di un punteggio minimo raggiunto dall’offerta, considerata la rilevanza che può avere l’aspetto della qualità tecnica per la amministrazione aggiudicatrice ( cfr Consiglio Stato , sez. V, 03 marzo 2004 , n. 1040, che ha affermato la legittimità di una clausola di sbarramento, prevista nel capitolato speciale per una gara di appalto per l'aggiudicazione di un servizio all' offerta economicamente più vantaggiosa , che non consente la valutazione del prezzo nel caso di offerte che sotto il profilo qualitativo non raggiungano un punteggio minimo). Nel caso di preponderanza della componente tecnica, non appare irragionevole un criterio di attribuzione del punteggio il quale renda meno che proporzionale il rapporto fra la consistenza assoluta dell’offerta economica ed il punteggio derivante dall’applicazione del criterio prescelto.(Consiglio di Stato n° 4327/08).
Quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta, senza che esista un peso minimo predeterminato per tale elemento e purché la natura propria del criterio, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità necessariamente correlato alla specificità di ciascun affidamento, non venga tradita riconoscendosi sostanziale assoluta preminenza al c.d. merito tecnico (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04 maggio 2007 , n. 4735).
Nel caso di specie, la scelta dell’Anas non può ritenersi né illogica né irragionevole, tenuto anche conto che si tratta di procedura di affidamento a contraente generale, nella quale l’apporto tecnico dei concorrenti, anche mediante l’elaborazione del progetto esecutivo, è rilevante
Partendo dall’assunto per cui la scelta dei criteri di attribuzione del punteggio rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, si deve, altresì, verificare la legittimità della adozione da parte dell’Anas della formula contestata nel ricorso, in relazione a quanto sostenuto circa la tassatività delle formule previste dall’art 91 del d.p.r. 554 del 1999.
L’art 83 del d.lgs. n° 163 del 12-4-2006, comma 5, prevede che per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. In attesa dell’approvazione del nuovo regolamento di cui all’art 5 del d.lgs. 163, per i lavori, deve farsi riferimento all’art 91 del d.p.r. 554 del 1999. Tale norma pone alcuni vincoli alla discrezionalità della stazione appaltante: in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare agli elementi di valutazione devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i sub-pesi o i sub-punteggi, in base ai quali è determinata la valutazione. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui all'allegato B quelle indicate dal bando.
Sostiene il ricorrente la tassatività delle formule di cui all’allegato B. Tale tesi è infondata, in quanto l’allegato B prevede varie formule per l’attribuzione dei punteggi ( il metodo aggregativo-compensatore e il metodo electre), ovvero “con altri metodi che si rinvengono nella letteratura scientifica, quali….da indicarsi nel bando di gara o nella lettera di invito”. E’ evidente che il rinvio ad altri criteri diffusi nella letteratura scientifica, comporta la natura meramente esemplificativa dei criteri indicati, essendo la letteratura scientifica, per sua natura suscettibile di evoluzione, potendo, dunque, la stazione appaltante in base a valutazioni di discrezionalità tecnica sceglierne altri anche in base ai mutamenti della dottrina scientifica.
Tali argomentazioni, peraltro, sono irrilevanti nel caso di specie. Ritiene, infatti, il Collegio che il comma 5 dell’art 83, con il rinvio al regolamento e quindi alle formule da questo previste, non sia applicabile alle procedure di affidamento a contraente generale. Il rinvio del comma 6 dell’art 177 alla seconda parte del codice degli appalti riguarda solo le norme che costituiscono attuazione della direttiva 18/2004. la norma del comma 5 dell’art 83 non può ritenersi attuativa della direttiva n° 18. La direttiva prevede, infatti, nel caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, la piena discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice nella fissazione dei criteri, purchè tali criteri siano fissati ne bando di gara. Pertanto si deve ritenere che la previsione di metodi di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel regolamento non sia applicazione della disciplina comunitaria, ma costituisca norma di diritto interno ( motivo ulteriore per non ritenerla tassativa, pena la incompatibilità con la disciplina comunitaria).
Con il secondo motivo di ricorso si sostiene la illegittimità dei criteri e dei punteggi indicati nella lettera di invito rispetto alla valutazione delle varianti migliorative.
La lettera di invito prevede la valutazione del valore tecnico ed estetico delle varianti proposte dai concorrenti in base a quaranta punti, di cui venticinque per il valore tecnico e paesaggistico delle varianti e quindici per il miglior adeguamento alle prescrizioni CIPE, indicando i criteri per la attribuzione di tali punteggi. In particolare per il valore tecnico e paesaggistico delle varianti la commissione poteva attribuire dieci punti ai concorrenti che non avessero presentato proposte di variante, fino a 9,9 punti a quelli con valutazione negativa, in relazione al non sufficiente rispetto delle specifiche tecniche e delle esigenze della Amministrazione aggiudicatrice, ovvero mancato miglioramento della funzionalità, curabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere; e da 10,1 a 25 punti a quelli con valutazione positiva.
Ad avviso della difesa ricorrente tale previsione introdurrebbe, in maniera illegittima, un criterio negativo nella attribuzione del punteggio, in quanto conporterebbe una valutazione inferiore a dieci per le varianti considerate negativamente, il punteggio di dieci per i concorrenti che non presentano varianti.
Tale censura è del tutto infondata. In primo luogo appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante fissare nel bando di gara e nella lettera di invito i criteri per l’attribuzione dei punteggi. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal raggruppamento ricorrente, appare assolutamente ragionevole penalizzare le varianti negative rispetto a chi non ha presentato varianti. Infatti, nel caso di mancata presentazione di varianti, l’offerta è redatta secondo il progetto della stazione appaltante, evidentemente già ritenuto da questa valido e positivo.
Le varianti, quando sono ammesse, per loro natura devono essere migliorative del progetto posto a base di gara, altrimenti la stazione appaltante finirebbe per disporre una aggiudicazione in contrasto con i principi del buon andamento e dell’efficienza della amministrazione. La lettera di invito predisposta dall’Anas ha esplicitato tale principio generale prevedendo un punteggio da 0 a 9,9 per le varianti considerate negative sotto alcuni profili espressamente indicati (ovvero mancato miglioramento della funzionalità, curabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere). Tale graduazione, giustificata in particolare dalla complessità che possono assumere le varianti progettuali nel caso di affidamento a contraente generale, dove sono sempre ammesse, (diversamente dalla previsione generale dell’art 76 che richiede la espressa previsione nel bando di gara), è del resto conforme alla disciplina generale delle varianti ai sensi dell’art 76 del d.lgs. n° 163 del 12-4-2006. Infatti, tale norma al comma 4 prevede che le stazioni appaltanti prendano in considerazione solo le varianti che rispondano ai requisiti minimi previsti dal bando.
Con ulteriore motivo di ricorso, il raggruppamento ricorrente la violazione degli obblighi di custodia dei plichi.
Tale censura non è suscettibile di accoglimento, in primo luogo, perché non è stata fornita alcuna prova della cattiva conservazione dei plichi contenenti le offerte o di una loro eventuale alterazione; non si comprende, inoltre, quali cautele sarebbero state necessarie, risultando comunque i plichi debitamente sigillati e controfirmati. La mancata indicazione nei verbali di gara delle modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità del verbale e della complessiva attività posta in essere dalla commissione di gara, dovendo invece aversi riguardo al fatto che in concreto non si sia verificata l'alterazione della documentazione (C.d.S., IV, 5 ottobre 2005, n. 5360).
Con ulteriori censure, proposte anche nei motivi aggiunti, si contesta la mancata valutazione operata dalla Commissione della varianti progettuali proposte dal raggruppamento ricorrente, mentre le varianti degli altri concorrenti sarebbero state valutate in maniera positiva.
Rispetto a tali censure, il raggruppamento ricorrente, quarto classificato, con una differenza di punti dal primo di quasi 15 punti, non è risuscito a dimostrare il suo interesse concreto ed attuale a contestare valutazioni della Commissione. In particolare, poi, le censure sono state proposte solo nei confronti delle valutazioni operate dalla Commissione rispetto all’offerta dell’aggiudicataria, non, invece, nei confronti delle offerte delle altre imprese, collocate in graduatoria prima del raggruppamento ricorrente, per aver ottenuto un maggior punteggio tecnico nell’offerta tecnica. L’accoglimento delle censure nei confronti della CMC, comporterebbe l’aggiudicazione al secondo classificato, senza alcun vantaggio per la ricorrente.
Tali censure, comunque, tendono a sindacare strettamente la discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, particolarmente ampia nella valutazione delle varianti progettuali, trattandosi della specificità della valutazione dell'aspetto tecnico dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Consiglio Stato, sez. V, 11 luglio 2008 , n. 3481). L'apprezzamento della Commissione di gara espressione di discrezionalità tecnica, può essere sindacato nei limiti del controllo estrinseco relativo all'attendibilità e correttezza dei criteri seguiti e del procedimento applicativo, pena la sostituzione del giudizio tecnico ( T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 febbraio 2008 , n. 932).
Nelle procedure di affidamento a contraente generale, l’ambito entro il quale i concorrenti possono presentare varianti è necessariamente molto più ampio delle altre procedure di gara. Infatti, poiché ai sensi dell’art 176 al contraente generale è affidata anche la progettazione esecutiva, le varianti progettuali hanno una maggiore rilevanza. Ciò comporta anche una maggiore ampiezza del sindacato della Commissione giudicatrice nella valutazioni tecniche.
Nel caso di specie, risulta dai verbali di gara, che per ogni concorrente la Commissione abbia proceduto, anche in più sedute, all’esame del progetto e degli elaborati tecnici; nei verbali viene dato altresì espressamente conto delle varianti prese in considerazione.
Nell’ambito del sindacato sulla discrezionalità tecnica, non può ritenersi non attendibile il giudizio reso dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 17-10-2007 sulla valutazione delle varianti proposte dall’aggiudicatario.
Ulteriore censura è stata proposta, in relazione alla violazione delle prescrizioni della lettera di invito nella parte in cui prevede l’invio del plico in uno o più contenitori.
Tale censura è del tutto priva di fondamento. Nella lettera di invito è previsto a pena di inammissibilità il termine di consegna. Da tale previsione non si può ritenere in alcun modo prescritto l’uso di un particolare contenitore; contenitore, poi, è una espressione generica, nella quale possono essere comprese vari oggetti caratterizzati dalla funzione specifica di contenerne altri; un contenitore può essere di materiale cartaceo, di plastica, etc.; è evidente il riferimento, nel caso di specie, ai contenitori per gli elaborati progettuali, ma non ne è prescritta alcuna specifica modalità, per cui ben potevano essere anche plichi cartacei, purchè controfirmati e sigillati con ceralacca.
Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto, così come le ulteriori censure formulate con l’atto di motivi aggiunti.
Ne deriva l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal raggruppamento controinteressato.
In relazione alla complessità delle questioni, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2009.
Il Presidente : Bruno Amoroso
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Estensore: Cecilia Altavista
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