T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 2 gennaio 2009 n. 608
Pres. AMOROSO, Rel. LUNDINI ARCA SRL (Avv.ti A. PROFILI e M. CALIENDO) c. AUTORITA’ DI
VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI (Avv. Stato) + altri |
|
1. Contratti della p.a. – Attestazione SOA - Falsa dichiarazione – Conseguenze – Revoca – Numero ed entità dei documenti falsi – Irrilevanza - Responsabilità e imputabilità del falso – Irrilevanza.
|
| |
|
2. Contratti della p.a. – Attestazione SOA – Procedimento di revoca – Iniziativa d’ufficio – Legittimità
|
|
1. La falsa dichiarazione sui requisiti per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione comporta la revoca dell’attestazione, a prescindere dal numero e dall’entità dei documenti falsi e dalle eventuali responsabilità e imputabilità del falso (che vengono invece in rilievo ai fini del rilascio o meno di nuova attestazione), dato che un’attestazione indebitamente rilasciata in presenza di certificazioni non vere o contraffatte non è comunque più idonea ad assolvere la funzione certificativa che consente l’accesso al mercato dei lavori pubblici.
|
| |
|
2. Il controllo sulle attestazioni di qualificazione può essere effettuato su segnalazione di altra impresa ed anche d’ufficio, in quanto da esso può conseguire legittimamente addirittura l’intervento repressivo diretto dell’Autorità di Vigilanza, in caso di inerzia della società di attestazione.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA
nelle persone dei Signori:
BRUNO AMOROSO Presidente
DOMENICO LUNDINI Cons., rel. est.
GIUSEPPE SAPONE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 2651/2008 proposto da:
SOC ARCA SRL
rappresentata e difesa da:
PROFILI AVV. ARMANDO
CALIENDO AVV. MARIO
con domicilio eletto in ROMA
VIA G. PALUMBO, 26
presso
PROFILI AVV. ARMANDO
contro
AUT VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE
rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
SOC ANAS SPA – COMPART. VIABILITA' EMILIA ROMAGNA
SOC ATTICO SOA SPA
rappresentata e difesa da:
DE PORTU AVV. CLAUDIO
CANCRINI AVV. ARTURO
con domicilio eletto in ROMA
VIA G. MERCALLI, 13
presso
CANCRINI AVV. ARTURO
e nei confronti di
SOC LE VIGNE SOCIETA' CONSORTILE SRL
e nei confronti di
SOC COOP CORVINO TORRE II
rappresentata e difesa da:
MARESCA AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in ROMA
VIA GRANDI
presso CANTILE AVV. TOMMASO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, di
a)Provvedimento dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture prot. n. 11677/2008, del 26.2.2008, recante comunicazione del contenuto della Delibera del Consiglio dell’Autorità emessa sul procedimento instaurato con nota prot. n. 55545 del 10.10.2007;
b)Delibera del Consiglio dell’Autorità su procedimento notificato con nota prot. n. 55545 del 10.10.2007 emessa il 19.12.2007, a seguito della discussione del 14.11.2007, e recante adozione di un atto di revoca dell’attestazione n. 2253/23/00 del 27.1.2006 rilasciata all’impresa Arca srl in quanto emessa in carenza del requisito di cui alla lettera m) dell’art. 17, comma 1, del DPR 34/2000;
c)Atto di revoca prot. n. CE-242 Bis/08-MDA/fb, dell’attestazione n. 2253/23/00 del 27.1.2006 recante ordine alla ditta ARCA di restituire alla società attestatrice Attico SOA l’originale dell’attestato;
d)il provvedimento recante annotazione, ex art. 27 del DPR n. 34/2000 nel casellario informatico dell’Autorità, della ditta ARCA per aver reso una falsa dichiarazione alla SOA;
e)autorizzazione al subappalto concesso dalla ANAS alla Coop. Le Vigne per i lavori di casserature e getti cls eseguiti dalla ditta Arrichiello se ed in quanto riportano la categoria OG1;
f) certificato di esecuzione lavori rilasciato dall’ANAS alla Coop. Le Vigne dei lavori eseguiti dalla ditta ARRICHIELLO in sub appalto, se ed in quanto rilasciato per CTG OG3;
g)tutti gli altri provvedimenti, delibere, comunicazioni, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti i motivi aggiunti depositati il 19.5.2008, per l’annullamento di:
-provvedimento prot. n. 21645/08/VAG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante precisazione dei motivi del ritiro dell’attestazione n. 2253/23/00 del 27.1.2006;
-Nota prot. 63225 del 15.11.2007 con la quale l’Autorità richiede all’Anas ulteriori chiarimenti in ordine all’autorizzazione ed alle istanze presentate dalla coop. Le Vigne ed in particolare in relazione alla richiesta di autorizzazione al subappalto a favore dell’ATI Arrichiello – Corvino Torre II;
-Nota prot. N. 63396 del 16.11.2007 con la quale l’Autorità richiede all’ANAS ulteriori chiarimenti in ordine ai certificati di esecuzione dei lavori eseguiti dalla Coop le Vigne ed in particolare in ordine al certificato rilasciato all’ATI Arrichiello – Corvino Torre II;
-nota prot. n. CBO – 0045924 – P del 20.11.2007 dell’ANAS recante risposta alle richieste di chiarimenti dell’Autorità di Vigilanza;
-nota prot. n. CBO – 0036621 – P del 24.9.2007 dell’ANAS recante risposta alle richieste di chiarimenti dell’Autorità di Vigilanza in ordine alla conformità dei documenti presentati dalla ditta Arrichiello;
-nota prot. n. CBO – 00456661 – P del 20.11.2007 dell’ANAS recante risposta alle richieste di chiarimenti dell’Autorità di Vigilanza in ordine alle certificazioni di esecuzione lavori rilasciate a favore della coop. Le Vigne ed in particolare ai lavori eseguiti in subappalto dall’ATI Arrichiello - Corvino;
-tutti gli altri provvedimenti, delibere, comunicazioni, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
Visti gli ulteriori motivi aggiunti, depositati l’8.9.2008 dalla medesima ricorrente, per l’annullamento:
A)del provvedimento prot. n. 42401/08 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante rigetto dell’istanza di rinnovo contrattuale presentata dalla ditta ARCA a seguito del ritiro dell’attestazione n. 2253/23/00 del 27.1.2006;
B)di tutti gli altri provvedimenti, delibere, comunicazioni, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
-AUT VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE
-SOC ATTICO SOA SPA
-SOC COOP CORVINO TORRE II;
Viste le memorie difensive delle parti;
Viste le ordinanze nn. 2089 del 18.4.2008, 2789 del 5.6.2008, 4625 del 26.9.2008, di rigetto delle istanze cautelari;
Designato relatore, per la pubblica udienza del 10.12.2008, il Cons. Domenico LUNDINI e uditi all’udienza predetti gli avvocati intervenuti come da verbale;
Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.Il ricorso e i motivi aggiunti di cui in epigrafe riguardano, sostanzialmente, la revoca dell’attestazione SOA n. 2253 del 27.1.2006 disposta, con determinazione del 19.12.2007, dal Consiglio dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a carico della società ricorrente, ARCA srl, nonché il successivo provvedimento della medesima Autorità datato 16.7.2008, con il quale è stata respinta la richiesta di riattestazione presentata dalla ditta Arca.
Sono poi oggetto d’impugnativa anche gli altri atti, specificati in epigrafe, istruttori e consequenziali rispetto a quelli di cui sopra, tra i quali l’inserimento della revoca dell’attestazione del 27.1.2006 (in quanto rilasciata ad ARCA srl << in carenza del requisito di cui alla lettera m) dell’art. 17, comma 1, del DPR 34/2000, avendo la stessa Impresa esibito alla SOA ATTICO Spa un certificato contraffatto riguardante l’autorizzazione al subappalto di alcune opere relative al complesso dei “Lavori di costruzione del 2° lotto della secante di Cesena variante alla S.S. n. 9 tra i Km 2+822 e Km 5+256,52”, rilasciato dall’ANAS – Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna>>) nel Casellario Informatico di cui all’art. 27 del già citato DPR n. 34/2000.
2.La vicenda trae origine da una visita ispettiva dell’Autorità di Vigilanza presso gli uffici dell’ATTICO SOA, da cui è emerso, a seguito di controlli circa l’autenticità di certificati utilizzati ai fini del rilascio di alcune attestazioni SOA, che “l’autorizzazione al subappalto” di alcuni lavori ANAS eseguiti dalla ditta Arrichiello (cedente ramo d’azienda a favore della cessionaria Arca srl), costituente uno dei certificati prodotti da Arca stessa ai fini del conseguimento dell’attestazione 27.1.2006, risultava contraffatto, in quanto difforme rispetto all’originale detenuto dall’Amministrazione emittente (ANAS), riportando il certificato in questione (quello prodotto da ARCA srl) la categoria OG3, anziché quella (risultante invece sull’originale) OG1 riconosciuta da ANAS trattandosi di “opere in cemento armato, muratura, armatura di sostegno e costruzione di casseforme”.
Tale circostanza, all’esito di apposito procedimento condotto in contraddittorio, ha portato alla revoca dell’attestazione suddetta in quanto rilasciata, ha rilevato l’Autorità di Vigilanza nell’atto impugnato, “in assenza del requisito di cui all’art. 17, c. 1, lett. m), del DPR 34/2000 in presenza di una dichiarazione non veritiera” stante la produzione di un “certificato lavori contraffatto”.
3.Al riguardo l’istante, nell’impugnativa in trattazione, articola le proprie censure in sette motivi, deducendo, in estrema sintesi, quanto segue: il subappalto in contestazione è stato conferito da CMC previa autorizzazione ANAS per lavori oggettivamente attinenti alla Cat. OG3 (lavori connessi ad arteria stradale); a conferma di ciò sta il verbale di accertamento dell’esecuzione dei lavori stessi, con indicazione di cat. OG3, certificazione che trova conferma nell’autorizzazione al subappalto, nel contratto di subappalto, nelle fatture emesse dalla ditta Arrichiello (è questa d’altra parte la certificazione che le SOA devono valutare); la ditta Arrichiello non aveva quindi alcuna necessità di contraffazione, a fronte del suddetto certificato di esecuzione lavori rilasciato dalla Coop. Le Vigne (formatasi dalla CMC ed altri Consorzi); quindi la produzione del documento asseritamente contraffatto, depositato alla SOA come pervenuto da CMC e coerente con il certificato esecuzione lavori, dimostra la buona fede della ditta Arrichiello; la produzione dell’autorizzazione al subappalto non poteva inficiare l’attestazione, stante gli altri documenti di cui l’Autorità non ha invece tenuto conto; i lavori in questione, eseguiti dalla cedente ditta Arrichiello, riguardavano comunque la categoria OG3, afferendo ad opere stradali e lavori connessi, e non ad OG1, categoria attinente alla realizzazione di edifici civili ed industriali, per cui la cessionaria ARCA ben poteva farsi accreditare in OG3; ove dunque l’autorizzazione al subappalto fosse stata effettivamente rilasciata per OG1 essa sarebbe illegittima; l’Autorità non ha motivato al riguardo sull’effettività dell’esecuzione dei lavori e sulla appartenenza effettiva degli stessi all’accreditata cat. OG3; la ditta Arrichiello non era destinataria diretta dell’autorizzazione al subappalto rilasciata a CMC e non era quindi tenuta a conoscere il contenuto di tale autorizzazione; non si comprende quindi come la cedente potesse sospettare che l’autorizzazione era stata rilasciata per una categoria diversa da quella dei lavori da realizzare, lavori peraltro accettati come da contratto ed eseguiti ottenendo certificazione per OG3; la ditta Arrichiello solo nell’ottobre 2007, tramite la ditta ARCA, ha poi appreso che i lavori rientravano in OG1; non si è tenuto conto che la ditta ARCA è mera acquirente di ramo d’azienda dalla ditta Arrichiello e che per opere identiche ANAS e Le Vigne hanno rilasciato certificati lavori per OG3; peraltro dai vari certificati ANAS non risulta in relazione alla variante Secante di Cesena alcun lavoro di ctg. OG1; è pretestuoso quindi l’accertamento ed infondata la manomissione dell’autorizzazione, che infatti non è stata effettuata da Arca la quale al riguardo nemmeno avrebbe avuto interesse; la sanzione dell’annullamento dell’attestazione presuppone la verifica della colpevolezza dell’impresa (tra l’altro anche ora in possesso dei requisiti per un’attestazione identica a quella revocata), nella specie insussistente e non accertata; la categoria di lavori prevalenti era OG3 e quindi alla ditta ARCA questa era la categoria da attribuire così come per tale ctg. doveva essere rilasciato il certificato esecuzione lavori alla ditta Arrichiello; il subappalto non poteva essere autorizzato per OG3, non avendo la Stazione appaltante indicato tale categorie tra le ulteriori lavorazioni diverse dalla prevalente ctg OG3; è quindi incomprensibile ed illegittima l’autorizzazione al subappalto per la ctg OG1 (indicata solo per Arrichiello) e relativo certificato, dato che lavori identici, anche svolti da imprese in ATI con Arrichiello, sono stati, per altre ditte, classificati OG3; il falso non poteva essere addebitato ad Arca, che non ha colpa, in quanto la non veridicità del certificato si riferiva all’impresa cedente cui il certificato stesso era stato rilasciato, spettando alla SOA la verifica della documentazione ed avendo ARCA fatto affidamento sui controlli effettuati; la buona fede d’altra parte si presume in assenza di controprova dell’Amministrazione, con conseguente illegittimità della determinazione con la quale la P:A. ha rilevato l’assenza del requisito di cui all’art. 17 lett. m) del DPR n. 34/2000; pur ammettendo poi la responsabilità dell’Arrichiello, titolare della ditta individuale cedente ed oggi legale rappresentante ARCA, essa non può riverberarsi sulla capacità giuridica della società Arca; l’Autorità di Vigilanza non è dotata ex lege del potere di annullamento nella specie esercitato, spettando invece esso alle sole SOA; l’Autorità non ha comunque verificato se la restante certificazione fosse idonea a sostenere l’attestazione rilasciata ovvero fosse almeno utile per ridimensionarla.
Con i primi motivi aggiunti (depositati a maggio 2008) l’istante, alla luce di documentazione istruttoria procedimentale depositata in giudizio dall’Autorità di Vigilanza e di relativa nota di chiarimenti del 14.4.2008, reitera poi le doglianze già svolte, ulteriormente rappresentando che:è illegittima l’annotazione nel Casellario e l’affermazione di responsabilità della ditta Arca, che non consente a quest’ultima di riattestarsi; i lavori erano OG3 ed ARCA non aveva interesse a manomettere l’autorizzazione al subappalto, non essendo atto necessario per l’attestazione in presenza degli altri elementi posseduti e di cui s’è già detto; tra l’altro la ditta ARCA aveva anche denunciato i responsabili della falsificazione; i lavori subappaltati all’ATI Arrichiello-Corvino Torre II erano di importo pari ad euro 205.000, di cui 138.000 sono stati eseguiti dalla ditta Arrichiello e la restante parte da Corvino Torre II; ebbene a quest’ultima è stata rilasciata certificazione di esecuzione lavori in ctg. OG3; donde l’errore ANAS, la contraddizione e l’illegittimità dell’autorizzazione al subappalto; gli approfondimenti istruttori, dopo l’audizione, sono stati inoltre svolti in assenza di contraddittorio e in violazione dell’art. 10 del DPR n. 34/00; il fatto poi che l’impresa Arrichiello fosse qualificata in OG1 non le impediva di svolgere lavori di valore, come nella specie, inferiore ad euro 150.000, per i quali non è necessaria infatti attestazione SOA; l’Autorità, pur sembrando accorgersi che nel caso in esame non vi è stata falsa dichiarazione da parte di Arca, richiede però l’annotazione nel casellario, che presuppone la colpevolezza della ditta.
Infine, con motivi aggiunti depositati l’8.9.2008, l’istante si grava contro il diniego di riattestazione del 16.7.2008, censurandolo (oltre che per illegittimità derivata) per carenza di motivazione, illogicità e irrazionalità, dato che l’Autorità non poteva negare la riattestazione sulla base dello stesso presupposto che aveva determinato la revoca dell’attestazione, senza valutare poi il comportamento tenuto dalla ditta e senza accertarne la responsabilità e/o imputabilità della falsificazione. Al riguardo nulla poteva essere addebitato ad Arca, non destinataria dell’autorizzazione al subappalto e che non poteva immaginare che questa fosse illecita. L’Autorità in proposito ha omesso qualsiasi giudizio e comunque ad ARCA non può essere attribuita alcuna responsabilità o falsa dichiarazione, in presenza del complesso di elementi posseduti (fatture, certificato Le Vigne, contratto di subappalto) e della natura dei lavori (peraltro effettivamente eseguiti), per cui la riattestazione non poteva essere negata.
4.Premesso quanto sopra, rileva il Tribunale che il ricorso e i motivi aggiunti sono da disattendere in quanto privi di fondamento.
Al riguardo va considerato, anzitutto, quanto alla determinazione di revoca dell’attestazione SOA, che gli atti della specie, per pacifica giurisprudenza conforme ai principi generali propri dell’agire dell’Autorità di Vigilanza (d’altra parte riconosciuti dalla stessa ricorrente), si sorreggono sufficientemente e validamente sul semplice riscontro della falsità dei certificati lavori prodotti ai fini del rilascio dell’attestazione. Infatti la falsa dichiarazione sui requisiti per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione è fatto di tale gravità da essere di per sé ostativo all’ottenimento o al mantenimento in vita dell’attestazione stessa, a prescindere dal numero e dall’entità dei documenti falsi (CdS, V, n. 128/2005). Dall’esibizione di falsi certificati discende dunque la doverosa revoca dell’attestazione per il cui rilascio i certificati stessi erano stati prodotti. E questo a prescindere dalla ricerca delle eventuali responsabilità e dell’imputabilità del falso (che vengono invece in rilievo ai fini del rilascio o meno di nuova attestazione), dato che un’attestazione indebitamente rilasciata in presenza di certificazioni non vere o contraffatte non è comunque più idonea ad assolvere la funzione certificativa che consente l’accesso al mercato dei lavori pubblici.
Nella specie, dunque, l’attestazione SOA del 27.1.2006, in presenza del certificato prodotto dall’istante, difforme dall’originale, doveva essere in ogni caso revocata. Sul punto poi della falsità del certificato stesso (riguardante autorizzazione al subappalto datata 1.9.2005 per lavori in cemento armato, muratura, armatura di sostegno e costruzione di casseforme) non possono esservi margini ragionevoli di dubbio, avendo l’Autorità di Vigilanza sufficientemente acquisito apposita e formale dichiarazione in proposito dall’Ente appaltante, detentore dell’originale del certificato stesso (avente valore probatorio privilegiato), da cui risulta che l’autorizzazione al subappalto in questione era per lavori di categoria OG1 (e non OG3 come da copia del documento stesso a suo tempo prodotta dalla ricorrente ai fini dell’attestazione). Né può ritenersi che tale certificazione fosse inutile, ininfluente e superflua (in presenza della certificazione rilasciata dalla Coop. Le Vigne, con qualificazione OG3), poiché, anche a ritenere che quest’ultima dichiarazione si riferisse (erroneamente) ai lavori specifici subappaltati e non in generale ai lavori prevalenti (questi sì di ctg. OG3), resta il fatto che una certificazione proveniente dall’Ente committente (ANAS) era pur sempre necessaria (contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente), ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 34/2000. E non a caso, in proposito, l’Autorità di Vigilanza, nel diniego di riattestazione del 16.7.2008, per ribadire ed ulteriormente supportare la valutazione di colpevolezza dell’impresa già espressa nella delibera del Consiglio del 19.12.2007, ha aggiunto il rilievo (peraltro non contestato dalla ricorrente) “che nella documentazione presentata, in sede di attestazione, non risultava presente il certificato rilasciato dalla stazione appaltante (ANAS S.p.A.), per come previsto dal DPR 34/2000, ai fini della valutazione dei lavori eseguiti”.
5.In presenza poi dell’accertata falsità del certificato suddetto, a nulla serve discettare, in questa sede, assecondando gli inammissibili assunti e rilievi della parte ricorrente, circa la natura effettiva dei lavori espletati dall’impresa Arrichiello, se OG1 (come certificato dall’ANAS) oppure OG3 (come sostenuto dall’istante). Né possono ammettersi, ai fini pretesi dall’istante, l’impugnativa dell’autorizzazione al subappalto per ctg. OG1; o il riferimento a quanto opinato e certificato, per lavori analoghi o identici, dalla Stazione appaltante (con i connessi rilievi di disparità di trattamento e contraddittorietà); oppure ancora il riferimento alle categorie indicate in sede di gara dalla Stazione appaltante medesima, ovvero, infine, il fatto che la ditta esecutrice dei lavori non fosse destinataria dell’autorizzazione al subappalto (rilasciata a CMC, una delle ditte costituenti la coop. Le Vigne) e non potesse quindi conoscerne il contenuto. Da tali inconferenti circostanze si deve prescindere. Infatti, l’attestazione SOA, ai sensi del DPR n. 34/2000 deve essere rilasciata sulla base delle categorie di lavori risultanti dalle certificazioni degli enti committenti (nella specie oltretutto le fatture dei lavori e il contratto di subappalto nulla specificavano circa la categoria dei lavori) e le categorie stesse non possono essere messe in discussione in sede di attestazione o dinanzi all’Autorità di Vigilanza. Per cui è ininfluente il fatto (peraltro tutto da vedere) che nel caso in esame i lavori (certificati OG1 da ANAS) fossero eventualmente ascrivibili ad altra ctg tra quelle enunciate dal DPR n. 34/2000. Si tratta infatti di questione che doveva essere sollevata in altra sede e non può ora ammettersene la rilevanza al fine di giustificare la manomissione di un certificato comunque formato dalla stazione appaltante o al fine elidere le conseguenze (revoca dell’attestazione) connesse con la consapevole produzione, ai fini dell’attestazione stessa, del certificato contraffatto.
6.Sostanzialmente, nel caso in esame:
a)l’Autorità di Vigilanza ha correttamente proceduto ai dovuti riscontri ed accertamenti istruttori. Il contraddittorio, ai fini delle determinazioni in impugnativa, è stato assicurato e non rileva il fatto che alcuni accertamenti (peraltro meramente confermativi) siano stati effettuati dopo l’audizione delle parti, dato che il provvedimento comunque si sorregge anche sugli iniziali riscontri acquisiti presso l’Ente committente (ANAS);
b)non vale, ai fini dell’esclusione della responsabilità della ricorrente, quanto da quest’ultima affermato circa il riferimento del certificato in contestazione a lavori effettuati dalla ditta (Arrichiello) cedente il ramo d’azienda, dato che il certificato stesso, peraltro essenziale e necessario, come si è detto, ai fini dell’attestazione (e non a caso a tali fini di fatto prodotto alla SOA) è stato presentato proprio dalla società ARCA, che era dunque indubbiamente interessata all’attestazione sulla base delle relative risultanze. E d’altra parte l’Autorità di Vigilanza ha non incongruamente rilevato, nell’atto di revoca, che la responsabilità di ARCA nella percezione della falsità non poteva essere esclusa in dipendenza dell’addotta qualità di cessionaria d’azienda, dal momento che l’attuale rappresentante legale e direttore tecnico di Arca stessa (Carlo Arrichiello) è lo stesso titolare della omonima ditta individuale, che aveva a suo tempo eseguito i lavori subappaltati ed alla quale era stato rilasciato il certificato. E’ inconferente poi il rilievo dell’istante per cui l’eventale responsabilità di tale soggetto (persona fisica) non potrebbe riverberarsi sulla capacità giuridica della società ARCA srl.. Osta a tale ricostruzione, infatti, il principio di immedesimazione organica, per cui l’operato, ed anche l’eventuale colpevolezza, della persona fisica rappresentante di una società, si imputano, se attinenti all’attività ed agli scopi della persona giuridica, anche a quest’ultima, che ne subisce pertanto le conseguenze in caso d’illegittimità dell’operato stesso. Applicazione di tale principio si riscontra del resto anche in fonti normative specifiche sulla responsabilità delle persone giuridiche (cfr. D.Lgs. n. 231/2001). E d’altra parte, sarebbe assurda l’esclusione della possibilità di revoca di un’attestazione SOA conseguita sulla base di documenti falsi da parte di una società, soltanto perché, sebbene nell’interesse della società stessa, tali documenti sono stati materialmente e colpevolmente prodotti dai suoi amministratori;
c)la motivazione, poi, ai fini del diniego di riattestazione, è congrua e sufficiente ed essa deve essere ricavata sia dallo specifico provvedimento di diniego datato 16.7.2008 che dall’originario (richiamato e confermato) provvedimento del Consiglio dell’Autorità in data 19.12.2007. La colpevolezza di Arca è non irrazionalmente ricollegata alla produzione del documento contraffatto da parte del soggetto interessato all’attestazione, con l’aggiunta di altri significativi rilievi (cui si è già in parte fatto cenno) riguardanti: l’identificazione nella stessa persona fisica del titolare della ditta cedente il ramo d’azienda e dell’amministratore e legale rappresentante della ditta cessionaria; la mancata produzione, ai fini dell’attestazione, del necessario certificato di esecuzione dei lavori in questione rilasciato dalla stazione appaltante; l’irrilevanza, ai fini dell’esclusione della colpevolezza dell’impresa, della mera presentazione da parte di quest’ultima di una denuncia penale prodotta, alla competente Stazione dei Carabinieri, per la vicenda falsificatoria di cui trattasi, in assenza di elementi, nella denuncia stessa, “tali da poter escludere la imputabilità della falsità all’impresa nella documentazione presentata”;
d)ed in effetti l’istante sia in tale denuncia che negli atti d’impugnativa in questa sede prodotti, non indica chi altri potrebbe essere stato il soggetto autore del falso e interessato allo stesso, per cui l’Autorità di Vigilanza (esclusa per le ragioni esposte la validità esimente della eventuale provenienza, da parte del cedente il ramo d’azienda, del certificato già contraffatto) correttamente ricollega la responsabilità (almeno sub specie di consapevolezza) della falsificazione in questione al soggetto che poteva avervi interesse ai fini dell’attestazione (non valendo quindi, in una situazione del genere, la presunzione di buona fede, per assenza di specifici elementi addotti dall’interessata per contrastere una situazione indiziaria già gravante a suo carico);
e)quanto al rilievo per cui la ditta cedente, pur non in possesso all’epoca di attestazione SOA per categoria OG3, avrebbe potuto eseguire relativi lavori per importo inferiore a 150.000 (non richiedente necessità di attestazione ai sensi del DPR n. 34/2000), si tratta di assunto che non rileva atteso, comunque, che l’autorizzazione al subappalto riguardava lavori di ctg OG1 e per tale ctg (come risulta in atti) era anche l’attestazione SOA all’epoca posseduta e prodotta dalla ditta subappaltatrice;
f)è infondata poi la censura secondo cui l’Autorità di Vigilanza non avrebbe avuto il potere di disporre la revoca dell’attestazione SOA, dal momento che nel caso in esame l’Autorità stessa, nell’esercizio dei poteri di controllo ad essa spettanti ex lege, ha legittimamente dato disposizioni al riguardo alla Società di attestazione. Il controllo sulle attestazioni, del resto, può essere effettuato su segnalazione di altra impresa ma anche d’ufficio (cfr. CdS, VI, n. 991/2004), potendo da esso conseguire legittimamente addirittura l’intervento repressivo diretto dell’Autorità di Vigilanza, in caso di inerzia della società di attestazione;
g)infine, il fatto (peraltro non provato) che la ricorrente, senza il certificato in questione, avrebbe comunque potuto conseguire l’attestazione SOA, è irrilevante in presenza di documenti contraffatti comunque prodotti ai fini dell’attestazione stessa, che solo per questo dev’essere radicalmente revocata, essendo del tutto incompatibile, con la circostanza falsificatoria accertata dalla P.A., anche il ridimensionamento dell’attestazione con valorizzazione dei certificati lavori validi.
7.Il ricorso e i motivi aggiunti di cui in epigrafe specificati vanno conclusivamente respinti, in base alle esposte considerazioni, ma si ravvisano sufficienti e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza, respinge il ricorso e i motivi aggiunti di cui in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 10.12.2008.
Il Presidente: Bruno AMOROSO
L'Estensore: Domenico LUNDINI
|
|