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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 30 gennaio 2009 n. 159
Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore
Nuova Altilia s.r.l. (avv.ti F. Paparella e G. Del Prete) c. Comune di Altamura (avv. E. Bonelli)


Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica – Istituto della revisione prezzi – Art.244, d.lg. n.163 del 2006 – Concentrazione di tutte le cause

In forza dell’art.244, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, si è realizzata la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto della revisione prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, da quelle riguardanti l’an della pretesa a quelle attinenti al quantum dell’incremento spettante all’impresa appaltatrice, con conseguente potere del giudice amministrativo di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme, risultando in tal modo superata la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione soggettiva fatta valere (diritto soggettivo / interesse legittimo); pertanto, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non solo allorché l’appaltatore domandi, ai sensi dell’art. 115 del Codice, l’integrazione imperativa del contratto che sia privo della clausola di revisione, ma anche quando il contratto dedotto in causa già contenga la clausola di adeguamento e l’impresa chieda pronuncia di condanna al pagamento del compenso revisionale spettante.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 337 del 2008, proposto da

Nuova Altilia s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. costituita con Vigilanza Altamurana s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paparella e Giuseppe Del Prete, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Venezia, 14;

contro



Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR adito in Bari, piazza Massari, 6;

per l'accertamento



del diritto della Nuova Altilia s.r.l. alla revisione del prezzo del servizio triennale di vigilanza degli edifici pubblici di proprietà del Comune di Altamura, nonché per la condanna del Comune di Altamura al pagamento delle somme dovute alla Nuova Altilia s.r.l. a titolo di revisione del prezzo, a far data dal giorno 1.2.2007 e fino alla scadenza del contratto, nella misura di euro 31.394,60 mensili, oltre IVA, maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Savio Picone;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2008 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato a mezzo posta il 19.2.2008 e depositato il 28.2.2008, l’a.t.i. Nuova Altilia s.r.l. - Vigilanza Altamurana s.r.l. chiede l’accertamento del diritto alla revisione del prezzo per il servizio di vigilanza degli edifici pubblici di proprietà del Comune di Altamura, nonché la condanna del Comune stesso al pagamento delle somme dovute a tale titolo, dal giorno 1.2.2007 e fino alla scadenza del contratto, nella misura di euro 31.394,60 mensili, oltre IVA, maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi.
La domanda si riferisce al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 3.11.2006, avente ad oggetto l’appalto triennale del servizio di vigilanza degli edifici di proprietà comunale, ivi compresi quelli scolastici, dietro pagamento di un corrispettivo totale di euro 847.310,16 oltre IVA, da ripartirsi in canoni mensili di euro 28.243,66.
L’art. 21, primo capoverso, del capitolato d’appalto dispone che “Non è ammessa la revisione del prezzo dell’appalto, se non per sopravvenuti provvedimenti delle autorità competenti in materia (Prefettura). Nel caso detti provvedimenti prevedessero un minimo ed un massimo per la tariffa oraria, il prezzo scaturente dal presente appalto sarà adeguato alla tariffa minima ridotta della percentuale di ribasso di aggiudicazione del presente appalto per ogni singolo servizio”.
L’a.t.i. ricorrente rappresenta che il Prefetto di Bari, con decreto del 23.11.2006, ha stabilito le nuove “tariffe di legalità” applicabili agli istituti di vigilanza operanti nella provincia di Bari e, con successivo decreto del 10.1.2007, ha approvato le nuove “tariffe di legalità” elaborate dalla Nuova Altilia s.r.l., ritenendole conformi al primo dei decreti citati.
Così avverata la condizione per la revisione del compenso contrattuale, la ricorrente ne ha invano richiesto al Comune di Altamura il riconoscimento. Con unico articolato motivo, deduce perciò violazione dell’art. 21 del capitolato d’appalto, violazione dell’art. 5 del contratto stipulato in data 3.11.2006 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Si è costituito il Comune di Altamura, chiedendo il rigetto delle domande avverse.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, rileva il Collegio che le domande introdotte dall’a.t.i. ricorrente rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come disegnata dall’art. 244, terzo comma, del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Esso dispone che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative … alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133 commi 3 e 4”.
Alla norma deve riconoscersi portata espansiva, rispetto al criterio di riparto concordemente recepito dalla giurisprudenza anteriore al Codice.
Come è noto, in tema di controversie sulla revisione prezzi nei pubblici appalti si affermava che “allorché l’amministrazione non abbia negato di dover procedere alla revisione dei prezzi, ma abbia contrapposto all’appaltatore un sistema di calcolo diverso, nella specie attinente alla percentuale dell’importo complessivo costituente l’alea a carico dell’appaltatore, la relativa controversia spetta alla cognizione del g.o., poiché tale giudizio attiene ad una parte - non dei lavori - ma del quantum del compenso revisionale rivendicato e, quindi, non all’an debeatur ma al quantum debeatur, cui è connesso un diritto soggettivo dall’appaltatore” (così, da ultimo, Cass. Civ., sez. un., 5 giugno 2008 n. 14824). Viceversa, era pacifico che i ricorsi proposti avverso il diniego della stazione appaltante al riconoscimento della revisione prezzi, attenendo ad interessi legittimi dell’impresa appaltatrice, rientrassero nella giurisdizione amministrativa (cfr. tra molte Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2005 n. 5992).
La distinzione permaneva, ai fini del riparto, anche dopo la previsione in termini generici della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di diritto alla revisione del prezzo, operata con l’art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Le conclusioni devono tuttavia mutare alla luce del disposto dell’art. 244 del nuovo Codice dei contratti pubblici. La norma infatti impone la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto della revisione prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, da quelle riguardanti l’an della pretesa a quelle attinenti al quantum dell’incremento spettante all’impresa appaltatrice, con conseguente potere del giudice amministrativo di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme, risultando in tal modo superata la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione soggettiva fatta valere (diritto soggettivo / interesse legittimo).
Sussiste pertanto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non solo allorché l’appaltatore domandi, ai sensi dell’art. 115 del Codice, l’integrazione imperativa del contratto che sia privo della clausola di revisione, ma anche quando (come nella presente fattispecie) il contratto dedotto in causa già contenga la clausola di adeguamento e l’impresa chieda pronuncia di condanna al pagamento del compenso revisionale spettante.

3. Nel merito, le domande meritano accoglimento.
La pretesa azionata dall’a.t.i. ricorrente si fonda sulla chiara ed inequivoca previsione del capitolato speciale d’appalto, recepita nel contratto stipulato dalle parti il 3.11.2006.
Con i provvedimenti che sono stati depositati agli atti del presente giudizio, la Prefettura di Bari ha dapprima stabilito le nuove “tariffe di legalità” applicabili agli istituti di vigilanza operanti nel territorio provinciale e quindi ha approvato le nuove tariffe elaborate dalla Nuova Altilia s.r.l., mandataria ed odierna ricorrente.
Non possono essere accolte le obiezioni sollevate dalla difesa del Comune di Altamura. Nell’ordine:
a) la ricorrente ha depositato in giudizio il decreto prefettizio del 23.11.2006;
b) rispetto ad esso, assume in ogni caso rilevanza assorbente ai fini della decisione il successivo decreto prefettizio del 10.1.2007, con il quale sono state specificamente approvate le tariffe elaborate dalla Nuova Altilia s.r.l.; l’asserita nullità di tale secondo decreto, per violazione del principio del contraddittorio (secondo la tesi difensiva del Comune di Altamura), doveva al più essere fatta valere dall’ente convenuto nella forma del ricorso incidentale notificato all’Amministrazione emanante; ne discende l’inammissibilità della relativa eccezione;
c) non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza secondo la quale le tariffe prefettizie per i servizi di vigilanza non sarebbero vincolanti e non costituirebbero minimi inderogabili; nella fattispecie, invero, è la clausola contrattuale sottoscritta dalle parti che rinvia ai futuri incrementi tariffari deliberati dalla Prefettura di Bari;
d) la previsione dell’art. 115 del Codice dei contratti pubblici (secondo cui la revisione periodica del corrispettivo viene operata sulla base dell’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi, sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio, che a sua volta si avvale dei dati ISTAT) non osta all’inserzione volontaria, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, di clausole quale quella in discussione, che facciano riferimento alla regolazione amministrativa di talune tariffe settoriali;
e) l’iniquità dell’aggiornamento tariffario stabilito dalla Prefettura di Bari è apoditticamente affermata dalla difesa del Comune di Altamura, che peraltro non ha tempestivamente gravato i relativi decreti; non può perciò accogliersi la richiesta di determinazione della tariffa ope iudicis, ai sensi dell’art. 1349 del codice civile.
In conclusione, va dichiarato il diritto dell’a.t.i. ricorrente alla revisione del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell’art. 21 del capitolato speciale d’appalto.

4. Deve altresì essere accolta la domanda di condanna al pagamento delle maggiori somme spettanti per effetto dell’adeguamento tariffario, secondo le considerazioni sopra esposte in punto di ampiezza della giurisdizione spettante al giudice amministrativo.
La quantificazione degli incrementi tariffari, in applicazione del decreto prefettizio del 10.1.2007, è sviluppata mediante tabelle di calcolo alle pagg. 8-ss. del ricorso.
La difesa del Comune di Altamura non ha addotto rilievi in ordine al quantum debeatur.
Tenuto conto che il procedimento di calcolo seguito dalla ricorrente appare corretto (in ragione dell’applicazione del ribasso d’asta del 10% sulla nuova tariffa minima prefettizia – cfr. la tabella a pag. 11 del ricorso) e che l’ente convenuto non ha opposto contestazione, il Collegio ritiene di accogliere la richiesta di rideterminazione delle tariffe, secondo i seguenti prezzi mensili unitari:
- servizio di vigilanza fissa = euro 18,783;
- servizio di vigilanza saltuaria esterna = euro 99,387;
- vigilanza con punzonatura ad orologio = euro 7,452;
- servizio di radioallarme monodirezionale = euro 198,790;
- servizio di radioallarme bidirezionale = euro 248,483;
- servizio di custodia e recapito chiavi = euro 99,387.
Il Comune dovrà pertanto applicare le suddette tariffe mensili unitarie alle prestazioni effettivamente rese dall’a.t.i. ricorrente, con decorrenza dal giorno 1.2.2007 e fino alla scadenza del contratto.
Sui compensi revisionali già maturati e dovuti in applicazione della presente pronuncia, il Comune dovrà corrispondere all’a.t.i. ricorrente gli interessi legali, calcolati separatamente sull’ammontare delle differenze dovute per ogni singola mensilità. Non può viceversa accogliersi la domanda relativa alla rivalutazione monetaria, in assenza di allegazioni circa il maggior danno da svalutazione (cfr., in questi termini, Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2008 n. 2786).

5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
1) dichiara, con decorrenza dal giorno 1.2.2007, il diritto dell’a.t.i. costituita da Nuova Altilia s.r.l. e Vigilanza Altamurana s.r.l. alla revisione del compenso previsto dal contratto di appalto stipulato con il Comune di Altamura il 3.11.2006, secondo modalità ed importi unitari meglio individuati in motivazione;
2) condanna il Comune di Altamura a corrispondere i compensi revisionali già maturati a decorrere dal giorno 1.2.2007, calcolati secondo le modalità indicate in motivazione e maggiorati degli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi separatamente sull’ammontare delle differenze dovute per ogni singola mensilità e fino al dì dell’effettivo saldo.
Condanna il Comune di Altamura al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2008 con l’intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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