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| n.2-2009 - © copyright |
T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 30 gennaio 2009 n. 93
Pres. Piscitello - Est. Trizzino
T.E.R.G.A. Service s.r.l. (Avv.ti A. Costantini, R. Di Mauro) c/ Comune di Forlì (Avv.ti M. G. Di Giovanni e P. Donati) ed altri |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Clausole del bando – Tempestiva impugnazione –Necessità –Immediata lesività - Condizioni.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Impugnazione –- Partecipazione – Necessità - Ragioni.
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3. Processo amministrativo – Ricorso - Mancato deposito - Notifica – Rinnovazione – Ammissibilità – Condizioni.
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1. Nelle procedure di gara, l’onere di immediata impugnazione riguarda le clausole del bando che prevedono requisiti ex se impeditivi della partecipazione. Al contrario, a fronte di una clausola solo potenzialmente illegittima e comunque suscettibile di interpretazione, il partecipante alla procedura concorsuale diviene titolare di un interesse attuale all’impugnazione quando l’astratta e potenziale illegittimità della clausola del bando si risolve con un esito negativo della sua partecipazione alla procedura e , quindi, in una effettiva lesione della situazione soggettiva.
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2. Nelle procedure di gara, la partecipazione non è incompatibile con la volontà di impugnare il bando, atteso che detta partecipazione – che denota indubbiamente l’interesse ad avere aggiudicata la gara – costituisce atto necessario a radicare l’interesse al ricorso.
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3. Nel processo amministrativo, è ammissibile la rinnovazione della notifica nel caso di mancato tempestivo deposito del ricorso se effettuata prima dell’esaurimento dei termini per proporre il ricorso stesso.
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