REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- SEZIONE II -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti n. 3158/2003, proposto dalla
TELECOM ITALIA MOBILE s.p.a. e n. 3162/2003 proposto da TELECOM ITALIA s.p.a., entrambe correnti in Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dai proff. Filippo SATTA, Pietro ADONNINO e Filippo LATTANZI ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via G. P. da Palestrina n.47;
CONTRO
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed il MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, in persona dei rispettivi sigg. Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
PER L’ACCERTAMENTO
del diritto delle Società ricorrenti alla restituzione dell’importo versato, a titolo di canone di concessione e/o di contributo ex art. 20 della l. 448/ 1998 per l’esercizio finanziario 1998, pari a Lit. 276,5 miliardi (€ 142.800.000,00) e, rispettivamente, a Lit. 747,2 miliardi (€ 385.896.594), oltre agli interessi legali, previa, ove occorra, disapplicazione: A) - dell’art. 20, c. 3 della l. 448/1998, in quanto contrastante con gli artt. 6 e 11 della Dir. n. 97/13/CE; B) – del DM 21 marzo 2000 (in G.U. del 19 aprile 2000), recante le modalità attuative del versamento del contributo de quo; C) – dell’art. 21, c. 2, del DPR 318/1997, secondo il quale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di TLC e, in particolare le disposizioni di cui all’art. 188 del Codice postale, per contrasto con l’art. 11 della Dir. n. 7/13/CE.
Visti i ricorsi con le relative documentazioni;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2008 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, i proff. SATTA, ADONNINO e LATTANZI e l’Avvocato dello Stato GENTILI;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. - Con i due proposti gravami, la TELECOM ITALIA s.p.a. e la TIM s.p.a., entrambe correnti in Roma, assumono d’esser, l’una, già concessionaria in esclusiva dal 1964 dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico ed attualmente titolare di licenza per lo svolgimento dell’attività inerente tali servizi e, l’altra, una delle imprese gestrici del servizio di telefonia mobile.
2. – Dette Società rendono altresì nota l’emanazione dell’art. 20, c. 3 della l. 23 dicembre 1998 n. 448, in virtù del quale, solo a partire dal 1° gennaio 1999, agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazioni non s’applicano più le disposizioni di cui all’art. 188 del Codice postale (T.U. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con DPR 29 marzo 1973 n. 156).
Dette Società, avendo dovuto invece assolvere il contributo ex art. 188 del DPR 156/1973 per l’anno 1998, adiscono questo Giudice, con i due distinti, ma in pratica identici, ricorsi in epigrafe, per l’accertamento del loro diritto ad ottenere la restituzione dell’importo così versato.
A sostegno della loro pretesa, le odierne ricorrenti deducono essenzialmente il palese contrasto tra l’art. 20, c. 3 della l. 448/1998 e gli artt. 11, 22 e 25 della Dir. n. 97/13/CE, sicché, previa disapplicazione della citata norma nazionale, va riconosciuto il loro diritto all’invocata restituzione. In via subordinata, le ricorrenti chiedono che la questione controversa in esame, concernendo la difformità del ripetuto art. 20, c. 3 ai menzionati principi comunitari, sia rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, a’sensi dell’art. 234, lett. b) (ex art. 177) del Trattato. Tanto affinché l’adita Corte si pronunci in ordine alla corretta interpretazione della Dir. n. 97/13/CE, per chiarire, in particolare, se tal disciplina UE dia agli Stati membri la possibilità d'imporre, alle sole imprese titolari di licenza o autorizzazione di TLC, una prestazione patrimoniale identificabile in quella prevista nel precedente regime concessorio (canone), diversa ed ulteriore rispetto a quelle esplicitamente consentite dalla Direttiva stessa. In via ulteriormente gradata, le ricorrenti pongono la questione di legittimità costituzionale del ripetuto art. 20, c. 3 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.
Con motivi aggiunti depositati il 13 febbraio 2004, le ricorrenti argomentano ulteriormente la difformità della norma nazionale citata con il diritto UE, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE depositata in cancelleria il 18 settembre 2003.
3. – Con sentenza n. 4171 del 31 maggio 2006, resa sul ricorso n. 3162/2006 in epigrafe, la Sezione ha accolto la domanda subordinata attorea, rinviando, a’sensi dell’art. 234, lett. b) (ex art. 177) del Trattato CE, alla Corte di giustizia la res controversa, affinché questa si pronunciasse circa la corretta interpretazione della Dir. n. 97/13/CE.
In particolare, la Sezione ha chiarito che, anteriormente alla liberalizzazione dei servizi di TLC ed alla completa apertura alla concorrenza dei relativi mercati, vigeva un sistema giuridico imperniato sul monopolio statale e sull’istituto della concessione amministrativa, ad uso pubblico o privato. Per vero, l’art. 1, I c. del DPR 156/1973 (Codice postale), riservava in esclusiva allo Stato i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli previsti nel successivo comma e concernenti l’attività di diffusione sonora e televisiva. Correlativamente, il successivo art. 188 pose l’obbligo per il concessionario di corrispondere allo Stato «…un canone annuo nella misura stabilita nel presente decreto o nel regolamento o nell’atto di concessione…», quale forma tipica di corrispettivo alla P.A. per la concessione traslativa per l’esercizio, in regime d’esclusiva o di specialità, dei servizi di TLC ab origine riservati allo Stato monopolista. Detto canone, poi, era commisurato a tutti gli introiti o ricavi lordi del servizio concesso, al netto di quanto corrisposto alla concessionaria della rete pubblica.
È intervenuta la progressiva liberalizzazione del mercato delle TLC, che ha fatto venir meno il monopolio statale in soggetta materia, anzitutto grazie alla Dir. n. 96/19/CE del 13 marzo 1996, che modificò la Dir. n. 90/388/CEE. Essa fu recepita nell’ordinamento nazionale dal DL 23 ottobre 1996 n. 545, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 dicembre 1996 n. 650. In tal modo, sono state previste la completa apertura alla concorrenza dei mercati delle TLC e la soppressione di tutti i diritti esclusivi e speciali sul punto.
Con la successiva Dir. n. 97/13/CE del 10 aprile 1997, l’UE ha poi dettato una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di TLC. L’art. 11, § 1) della direttiva ha stabilito che «… i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle relative licenze individuali…». Il successivo § 2) ha previsto, in caso di risorse rare, la possibilità che gli Stati membri permettano «… all’autorità di regolamentazione nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l’uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza…».
Nel recepire nell’ordinamento nazionale la Dir. n. 97/13/CE, il DPR 19 settembre 1997 n. 318 ha, com’è noto, sostituito il previgente regime, basato su una concessionaria esclusivista dei servizi di telefonia fissa, con un sistema caratterizzato da una tendenzialmente illimitata quantità di licenze ed autorizzazioni, da attribuire agli operatori in concorrenza tra loro. Al riguardo, l’art. 6, c. 1 del DPR 318/1997 dispone che ad un'autorizzazione generale è subordinata «…l’offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull’impiego delle radiofrequenze…», mentre la licenza individuale è richiesta per «…l’offerta di servizi diversi da quelli per i quali, ai sensi del comma 1, è prevista un'autorizzazione generale e di quelli che richiedano l’uso di risorse scarse, fisiche o di altro tipo o che siano soggetti ad obblighi particolari…» (c. 6). I commi 5 e 20 del medesimo art. 6 stabiliscono, dal canto loro, che il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all’autorizzazione generale e, rispettivamente, alle licenze individuali copre esclusivamente i costi amministrativi per l'istruttoria, il controllo di gestione del servizio ed il mantenimento delle condizioni previste per tali provvedimenti. Il successivo c. 21 consente all’ AGCOM, ma solo per il «…caso di utilizzo di risorse scarse,…(d’) imporre contributi finalizzati anche ad assicurar(ne) l’uso ottimale…». L’ art. 21, c. 2 del decreto n. 318 ha poi previsto, in via transitoria, che continuano «… ad applicarsi, per le finalità di cui all’art. 6, commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell’(AGCOM), le disposizioni di cui all’art. 188 del codice postale…».
Questo essendo, per sommi capi, il quadro ordinamentale in soggetta materia, di sostanziale omogeneità tra il diritto UE e quello nazionale, l’ art. 20 della l. 448/1998 v’ha apportato sostanziali modifiche.
4. – Per quel che qui interessa, il c. 2 istituì un contributo, relativo alle attività d’installazione e fornitura di reti di TLC pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali, in capo ai titolari di concessioni di servizi di TLC o di licenze per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e personali, da determinarsi, per gli anni dal 1999 al 2002 in un’aliquota, di varia misura anno per anno, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di TLC dell'anno precedente. Intervenne al riguardo l’art. 1 del DM 21 marzo 2000, dettando le regole attuative del citato art. 20, c. 2 ed assoggettando al prelievo colà previsto le attività in parola, mentre il successivo art. 2 identificò nel volume d’affari ai fini IVA la nozione di fatturato indicata dalla norma primaria, su cui applicare l’aliquota vigente in ciascun anno considerato, per la determinazione del contributo. Ebbene, la Sezione, nel rimettere la questione oggi all’ esame del Collegio all’attenzione della Corte di giustizia UE, non ha potuto non rammentarne la sentenza del 2003 (cfr. C. giust. CE, sez. V, 18 settembre 2003 n. 292), pronunciata proprio sulla legittimità comunitaria del contributo in parola. Sul punto la Corte ebbe modo di precisare che il contributo de quo non era riconducibile: A) – a nessuna delle ipotesi ex art. 11, § 1) della dir. n. 97/13/CE, non essendo né diretto a coprire i costi amministrativi collegati ad una procedura d’autorizzazione, né annoverabile tra i diritti dovuti per l’utilizzazione di risorse rare, avendo il DPR 318/1987 all'uopo istituito altri contributi; B) – né a quanto previsto dal precedente art. 6, in quanto non era preordinato a finanziare il servizio universale.
La Sezione, con le sentenze 4 gennaio 2005 n. 47 e n. 52, rese inter partes, ha annullato, alla luce della citata sentenza della Corte di Lussemburgo e della successiva ordinanza dell’8 giugno 2004, il DM 21 marzo 2000 previa disapplicazione dell’art. 20, c. 2 della l. 448/1998, per contrasto con l'ordinamento comunitario. In particolare, la Sezione ha precisato, con un arresto da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, che le modalità attuative del versamento del contributo istituito ex art. 20, c. 2 sono illegittime, in quanto esso è obiettivamente idoneo a creare un ostacolo significativo alla libera prestazione dei servizi di TLC e, come tale, non rientra nella disciplina comune istituita dalla dir. n. 97/13/CE.
Già fin d’ora, però, il Collegio non può esimersi dall’osservare come le vicende afferenti al predetto contributo, pur se prima facie potrebbero apparire simili, non abbiano significativi punti di contatto con la legittimità comunitaria, o meno di quanto posto dall’art. 20, c. 3 della l. 448/ 1998, oggetto dei ricorsi in epigrafe.
Al riguardo, non par dubbio che il citato art. 20, c. 3, nel limitare dal 1° gennaio 1999 in poi la definitiva disapplicazione dell’art. 188 del Codice postale, in sostanza assoggetti gli esercenti dei servizi pubblici di TLC al canone colà previsto pure per l’anno 1998. Ora, tale disposizione si pone su un piano del tutto distinto dal canone di cui al precedente c. 2, il quale aveva effetto a partire dal 1999 in poi, mentre il canone ex art. 188 del Codice postale al più riguarda, ratione temporis, la sola fase transitoria e d’avvio del nuovo regime autorizzativo introdotto dalla dir. n. 97/13/ CE, al momento, cioè, di passaggio dal sistema concessorio unico. D'altro canto, non è chi non veda come il canone ex art. 188 non trovi più significato o fondamento nell’art. 21, c. 2 del DPR 318/1997, che ne richiamava le disposizioni per le finalità di cui al precedente art. 6, commi 20 e 21, ossia per i contributi a carico delle licenze individuali e delle imprese che utilizzano risorse scarse. Invero, sempre ammesso che questa sarebbe potuta essere la lettura a’sensi dell’art. 21, c. 2 —posto che il relativo richiamo è alla disposizione dell’art. 188 del Codice postale e non al presupposto in sé del canone colà stabilito, essendo cessato immediatamente (dal 1° gennaio 1998) il vecchio regime concessorio—, comunque l’art. 20, c. 4 della l. 448/1998 ha abrogato, con disposizione non toccata dai citati arresti della Corte di giustizia UE, detto art. 21, c. 2.
Appunto per tutto questo, la Sezione, ben consapevole di tali norme e dell'ontologica differenza di quanto stabilito nell’art. 20, c. 3 della l. 448 /1998, rispetto al contributo di cui al precedente c. 2, ha dovuto rimetterne alla predetta Corte la verifica pregiudiziale.
Tanto nella considerazione che la Sezione ha dubitato che il “contributo” introdotto dall'art. 20, c. 3 (rectius, il mantenimento per l’anno 1998 del canone ex art. 188 del Codice postale) potesse più conciliarsi con l'attuale liberalizzazione delle TLC. Infatti, la dir. n. 97/13/CE consente di chiedere alle imprese di telefonia fissa e mobile, quali titolari di un'autorizzazione generale o d’una licenza individuale, solo diritti ed oneri a carattere remuneratorio. Si tratta, quindi e per espressa volizione della Direttiva, di diritti esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'espletamento delle procedure istruttorie connesse al rilascio, alla gestione, al controllo ed all'esecuzione delle licenze, fatta eccezione per i contributi indispensabili al finanziamento del servizio universale e dell'utilizzo delle risorse rare.
La Sezione ha chiesto di valutare la legittimità comunitaria del citato c. 3 in ordine all’obbligo del pagamento del canone ex art. 188 tra quelle «condizioni delle autorizzazioni esistenti», le quali, seppure non in linea con le nuove norme comunitarie, avrebbero dovuto adeguarsi entro il 1° gennaio 1999, in base all’art. 22 della dir. n. 97/13/CE.
In sostanza, la Sezione s’è posta la questione se l'art. 22 della Diretti- va, nel dettare una disposizione transitoria per le autorizzazioni esistenti, quali quelle rilasciate alle Società ricorrenti, alla data della sua entrata in vigore, non possa esser interpretato nel senso di legittimare la debenza del canone ex art. 188 del Codice postale per il solo anno 1998, imponendo un onere pecuniario quale il canone di cui trattasi.
5. – Sulla scorta di tali considerazioni, la Sezione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale se l'art. 20, c. 3 della l. 448/1998 sia conforme alle disposizioni di cui agli artt. 11, 22 e 25 della direttiva 97/13/CE.
La Corte di giustizia CE (sez. III), con la sentenza 21 febbraio 2008 n. C-296/06, ha anzitutto chiarito, interpretando il quesito della Sezione nel suo significato più ampio ed effettivo e partendo dalla circostanza che le ricorrenti possiedono un'autorizzazione generale ex art. 6 della dir. m. 97/13/CE, che la questione proposta dev’esser «… intesa nel senso che mira a stabilire se gli artt. 6 e 11 della direttiva 97/13, in combinato disposto con gli artt. 22 e 25 della stessa, ostino a che uno Stato membro esiga da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un'autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, corrispondente all'importo precedentemente previsto come corrispettivo per il diritto esclusivo, per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, cioè fino al 31 dicembre 1998…».
Ora, le Amministrazioni intimate, già nel giudizio di rinvio, avevano distinto la regola di cui all'art. 22, n. 2) della Direttiva — per cui le condizioni, che conferivano diritti speciali o esclusivi, non potevano esser mantenute oltre la data d’entrata in vigore della direttiva stessa—, rispetto al successivo art. 22, n. 3, in virtù del quale gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni esistenti a tale data possono essere mantenuti fino al 31 dicembre 1998. Stante, dunque, la facoltà accordata dall’art. 22, n. 3 della Direttiva di mantenere in vigore taluni obblighi per un periodo d’un anno, il canone ex art. 188 del Codice postale, imposto all'ex-titolare del diritto esclusivo, sarebbe rientrato nell'ambito di questi ultimi e, perciò non si poneva in contrasto con la Direttiva stessa.
La Corte, tuttavia, «… nell'ambito della sentenza Albacom e Infostrada, cit., …ha già avuto l'occasione di esaminare la compatibilità con la direttiva 97/13 di un onere pecuniario annuo imposto ad un'impresa di telecomunicazioni e calcolato secondo una percentuale del suo fatturato…(, giudicandolo)…contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e non rientra nella disciplina comune istituita dalla direttiva …», oltre ad esser vietato da quest’ ultima.
Inoltre, è ben vero che «… l'art. 22 della direttiva… contiene… disposizioni derogatorie applicabili alle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva stessa, ai sensi delle quali tali autorizzazioni devono conformarsi a quest'ultima anteriormente al 1° gennaio 1999…». Tuttavia, ad avviso della Corte, nei servizi di TLC di cui alla dir. n. 97/13 CE, la soppressione d’un diritto esclusivo fa venire meno l'onere pecuniario che ne costituiva la controprestazione.
Né basta: il canone connesso ad un precedente diritto esclusivo non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi menzionati all'art. 22 n. 3 della Direttiva, la finalità precipua di quest’ultima disposizione essendo quella d’evitare contenziosi, permettendo ai rapporti contrattuali, instaurati fra gli Stati membri e le imprese di TLC prima dell'entrata in vigore della Direttiva, di proseguire al di là del 1° gennaio 1999. La disposizione, quindi, non parla di oneri accessori, bensì accorda agli Stati membri un termine solo fino a tale data per adeguare il contenuto dei contratti de quibus alle disposizioni della Direttiva stessa. Osserva al riguardo la Corte che «… la nozione di "condizioni relative alle autorizzazioni" ai sensi della direttiva 97/13 riguarda diversi diritti e obblighi, senza tuttavia comprendere gli oneri pecuniari imposti alle imprese di telecomunicazioni titolari di autorizzazioni…». Sicché gli «obblighi», che a’sensi dell'art. 22, n. 3 della Direttiva possono esser imposti ad un'impresa di TLC, non possono consistere in oneri pecuniari non correlati alle condizioni d'esercizio dell'autorizzazione, e/o al solo fine d’aiutare finanziariamente lo Stato membro interessato.
Pertanto, conclude la Corte «… alla luce delle considerazioni precedenti, … la questione proposta (dalla Sezione va risolta) nel senso che gli artt. 6, 11, 22 e 25 della direttiva 97/13 ostano a che uno Stato membro esiga da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un'autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, corrispondente all'importo precedentemente previsto come corrispettivo per il detto diritto esclusivo, per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, cioè fino al 31 dicembre 1998…».
6. – Così chiariti i punti essenziali della vicenda e riassunte le cause innanzi al Collegio, alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2008, su conforme richiesta delle parti, i due ricorsi in epigrafe sono congiuntamente assunti in decisione dal Collegio.
7 . – Va anzitutto disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe, stante sia la loro connessione soggettiva, sia l’identità della questione controversa, che ne giustifica la contestuale trattazione e risoluzione con la presente sentenza.
Nel merito, la questione, ben lungi dall’esser risolta dalla citata decisione della Corte di Lussemburgo, in sede di riassunzione del giudizio innanzi a questo Giudice va esaminata sotto un aspetto diverso da quanto fin qui detto e, soprattutto, senza possibilità di confondere la regola ex art. 20, c. 3 della l. 448/1998 con quella, già esitata in senso favorevole alla prospettazione attorea, sottesa al canone di cui al precedente c. 2.
In secondo luogo, s’appalesa certo non conforme al diritto comunitario l’imposizione del canone ex art. 188 del Codice postale per l’anno 1998, se si volesse fondare il disposto dell’art. 20, c. 3 della l. 448/1998 sui concetti espressi dall’art. 22, n. 3 della dir. n. 97/13/CE. Nondimeno, la stessa Corte fa presente, in base a quanto le ha prospettato il Governo italiano, che «…il pagamento del canone di cui trattasi… non è connesso alla concessione di un diritto esclusivo, che è stato peraltro revocato… (, avendo piuttosto) l'obiettivo di facilitare, per la Repubblica italiana, la transizione verso un regime di concorrenza…». In particolare, «… poiché tale Stato membro ha dovuto rinunciare al regime di diritto esclusivo da esso istituito, nonché alle entrate che detto regime gli garantiva, il mantenimento del canone in questione per un periodo di un anno rappresenterebbe un apporto finanziario che gli consentirebbe di adeguarsi progressivamente al nuovo regime…». Sicché, per la Corte «… spetta al giudice nazionale accertare se il canone di cui trattasi… —che nessuno contesta essere fondato sull'art. 188 del codice postale— sia connesso al diritto esclusivo relativo al servizio di telecomunicazioni pubbliche concesso alla Telecom Italia prima dell'entrata in vigore della direttiva...».
Deve, perciò, il Collegio valutare siffatta evenienza, con l’ovvia precisazione, a suo tempo già formulata dalla Corte in senso sfavorevole alla tesi delle Amministrazioni resistenti, che l’accertamento demandato al Giudice nazionale non può muovere dalla differenza terminologica tra il vocabolo «obblighi» di cui all'art. 22, n. 3 della Direttiva ed il vocabolo «condizioni» utilizzato al precedente § 2. Tanto, per vero, nella considerazione che «…emerge dall' economia sistematica di detto art. 22, nn. 2 e 3, nonché dall'impiego del termine "condizioni", in particolare agli artt. 3, 4 e 8 della direttiva 97/13 letti in combinato disposto con l'allegato di quest'ultima, per descrivere le condizioni che possono essere collegate alle autorizzazioni, che tale termine comprende la nozione di "obblighi" ai sensi dell'art. 22, n. 3 …». Le condizioni, collegate alle autorizzazioni indicate dalla Direttiva, comportano vari obblighi, tra cui, p.es., la condizione, enunciata al § 4.3 dell’allegato alla Direttiva stessa, relativa ad esigenze in materia ambientale, urbanistica e di assetto del territorio. D'altronde, già gli artt. 6 e 11 della dir. n. 97/13/CE prevedono espressamente quali specifici oneri debbano esser applicati alle imprese titolari di autorizzazioni nel settore dei servizi di TLC. Pertanto, il termine «obblighi» ex art. 22, n. 3 della Direttiva stessa non riguarda un onere pecuniario, come il canone in argomento, che verrebbe imposto ad un'impresa di TLC senz’alcun nesso con le condizioni di esercizio dell'autorizzazione accordatele, al solo fine d’aiutare lo Stato membro.
La Direttiva inibisce alla Repubblica d’imporre, per il periodo (coincidente con l’anno 1998) dedicato all’allineamento dei titoli concessori al regime autorizzativo introdotto dalla fonte comunitaria, il pagamento d’un onere pecuniario connesso ai previgenti e non più sussistenti titoli recanti il diritto d’esclusiva.
Viceversa, non osta alla corretta applicazione della Direttiva stessa la previsione d’un canone, qual è certo quello (finché è sopravvissuto) ex art. 188 del Codice postale, non correlato a diritti d’esclusiva e che l'ordinamento prevedeva in capo a tutti i soggetti che fossero abilitati all'esercizio di TLC, indipendentemente dal rilascio d’un titolo concessorio con diritto d’esclusiva. Tale assunto, lungi dall’essere una novità, è invece in linea con la citata precedente giurisprudenza della Corte di giustizia sul canone ex art. 20, c. 2 della l. 448/1998. Infatti, la Corte ha chiarito l'impossibilità di riscuotere canoni o diritti consimili, commisurati al fatturato delle imprese di TLC, a partire dal 1° gennaio 1999, essendo queste soggette in via esclusiva ai prelievi ex artt. 6 e 11 della Direttiva. Da ultimo, la Corte nulla dice in ordine all’illegittimità dell’imposizione del canone ex art. 188, se questo, come s’è detto, non risulta correlato a diritti esclusivi, onde non si può inferire alcuna preclusione sul punto né dalla decisione n. C-296/06, né dalle precedenti sentenze della Sezione
Ciò posto, le reti ed i servizi di TLC erano un tempo di proprietà statale e potevano formare oggetto di rapporti concessori con soggetti terzi, non importa se con o senza diritti d’esclusiva. In varia guisa, tali utilità erano, come rettamente le definisce l’Avvocatura erariale nella sua memoria conclusionale, fruttifere anche per l’evidente, ma non unica ragione che il consumatore finale dei servizi resi grazie alle reti erano disposti a pagare ai concessionari un corrispettivo commisurato sia alla prestazione ricevuta, sia al canone assolto da costoro a favore dello Stato, appunto a’sensi del ripetuto art. 188. Non è allora chi non veda come il canone de quo non fosse altro che il modo, per il titolare ab origine della rete e d’ogni singolo servizio, di mettere a reddito siffatte utilità nei casi di loro concessione traslativa, in base ad un calcolo forfetario inerente al quantum di ricavato ritratto dal concessionario per la vendita ai consumatori finali delle utilità stesse. Ma che il canone spettasse comunque allo Stato, aldilà dell’esclusività del bonum ritraibile, d’un ricavo effettivo da parte del concessionario o per il sol fatto della comodità dell’uso particolare di tali utilità altrimenti pubbliche, non par dubbio, giacché remunerava la fruttuosità in sé di queste ultime e non era un’ imposizione sul reddito d’esercizio delle imprese concessionarie o su quello personale del concessionario non imprenditore.
Scolora, quindi, ogni considerazione attorea, ché l’arresto della Corte di Lussemburgo non conclude in tal senso, inteso ad affermare la mancanza del titolo a pretendere il pagamento del canone per l’anno 1998, in quanto la Direttiva ha fatto cessare dal 1° gennaio 1998 ogni protrazione del diritto d’esclusiva, non già l’obbligo d’assolvere il canone ove questo, come nella specie, non sia commisurato a tale esclusiva.
Del pari non maggior pregio ha il tentativo di riportare il canone ex art. 188 nell’alveo delle entrate tributarie dello Stato, a guisa, cioè, di sovrimposta straordinaria sul reddito delle imprese. Esso, a parte il il metodo di commisurazione, non colpisce certo un’attitudine alla contribuzione così peculiare, tanto da giustificare un prelievo straordinario ed aggiuntivo a quello dell’imposta personale, quale potrebbe essere il reddito delle imprese ex-concessionarie nel periodo (1998) del regime c.d. “transitorio” di prima applicazione della dir. n. 97/13/CE. Esso, piuttosto, mira solo a remunerare lo Stato per il godimento particolare di dette utilità pubbliche, ossia di quel bonum ottenuto mercé il trasferimento a ciascun concessionario d’una quota-parte di reti e servizi altrimenti affidate alla gestione diretta statale. Come si vede, non solo il canone non ha natura tributaria —essendo basato sul vantaggio particolare attribuito a chi usa l’ utilità pubblica e non su una data capacità contributiva—, ma neppure ha alcuna correlazione con qualsivoglia configurazione peculiare del rapporto concessorio, maxime l’attribuzione del diritto d’esclusiva, essendo dovuto da tutti e da ciascun concessionario per il sol fatto di tale uso, ancorché non esclusivo.
Né varrebbe obiettare che, in fondo, la cessazione del regime concessorio e, in particolare, gli artt. 6 e 11 della dir. n. 97/13/CE di per sé non giustificherebbero più un canone, quale quello ex art. 188, il quale appunto presupponeva un sistema basato su rapporti concessori e non più attuale in quello delineato dalle norme citate.
Tale argomento in sé sarebbe corretto se si riferisse al nuovo sistema “a regime”, appunto per la cessazione di tutti i precedenti titoli dal 1998 e con riguardo alla necessità del loro allineamento al nuovo regime entro e non oltre il 1° gennaio 1999. Viceversa, esso non può esser condiviso nella specie, perché non tiene conto del fatto che, sebbene dal 1° gennaio 1998 la dir. n. 97/13/CE (cfr. il 26° considerando) ha abolito tutte le clausole esistenti nei previgenti titoli abilitativi delle imprese di TLC —con particolar riguardo ai diritti d’esclusiva —, nell’anno 1998 sussisteva tuttavia un regime, per così dire, “misto”. In attesa, infatti, dell’ allineamento dei precedenti titoli al regime ed ai termini della Direttiva —come sancito dall’art. 2, c. 4 del DPR 318/1997 —, siffatto regime non determina la cessazione d’ogni potestà statale di controllo, di regolazione e, soprattutto, di rilascio delle licenze individuali in materia di telefonia vocale, a’sensi dell’art. 6, c. 6 del DPR 318/1998. Poiché questo è il titolo che, nel sistema delineato dalla direttiva spetta alle ricorrenti, esso non scaturisce ex novo ed è stato loro assegnato non come se fossero imprese newcomers nel mercato relativo, ma, appunto, a seguito dell' allineamento delle vecchie concessioni per la telefonia vocale fissa e, rispettivamente, per quella mobile. Siccome l’art. 22, § 1 della Direttiva ha imposto agli Stati membri d’adeguare i vecchi titoli a quelli neoistituiti non oltre il 1° gennaio 1999, fino a quella data ritiene il Collegio, condividendo l’interpretazione resa sul punto dalle Amministrazioni resistenti, la coesistenza (o, meglio, la successione in capo alla medesima impresa) di titoli di diversa natura.
Se, quindi, al 1° gennaio 1998 non v’è stata la trasformazione automatica ex lege o ipso facto delle vecchie concessioni nelle nuove autorizzazioni (rectius, per le ricorrenti, nelle licenze individuali ex art. 6) del DPR 318/1997, ma solo il loro allineamento —ossia la necessaria intermediazione della P.A., mercé il rilascio del nuovo titolo, tra la norma comunitaria ed il bene della vita spettante alle ricorrenti medesime—, allora al 1° gennaio 1998 e solo per quell’anno il canone ex art. 188 del Codice postale era da esse e solo da esse dovuto proprio per la peculiare posizione di concessionarie che rivestivano ancora a quella data.
Diversamente opinando, si perverebbe alla paradossale conclusione che, al 1° gennaio 1998, il rapporto concessorio era concluso e che Telecom era privo di qualunque titolo abilitativo a continuare il servizio (che sarebbe quindi stato svolto in via di mero fatto), in attesa delle nuove autorizazioni.
E che l’art. 20, c. 3 della l. 448/1998 abbia dovuto rammentarne la debenza per detto anno 1998, sia pur nella forma, per vero involuta, della negazione dell’obbligo a partire dal 1° gennaio 1999, non pare né dubbio, né ridondante. Errano le ricorrenti a ritenere, come han fatto nelle loro risposte ai quesiti formulati nella causa innanzi alla Corte di giustizia, che a ciò sarebbe potuto bastare l’art. 2, c. 6 del DPR 318/1997. Appunto perché quest’ultima disposizione, in virtù della quale gli obblighi risultanti dalle concessioni previgenti e non più conformi alle regole del medesimo decreto sarebbero comunque cessate a far tempo dal 1° gennaio 1999, non è che la mera trasposizione espressa dell’art. 22 della dir. n. 97/13/CE, l’interpretazione così propugnata sarebbe poi incappata nel giudizio negativo sul punto manifestato dalla sentenza n. C-296/06. Rettamente, allora, l’art. 20, c. 3 della l. 448/1998 ha dovuto chiarire che il canone ex art. 188 era dovuto solo per (ossia, a causa del e solo durante) il regime transitorio dell’allineamento, nonché per l'assenza d’ogni automatica abolizione dei vecchi titoli concessori e non certo in base all’art. 22 della Direttiva che, come afferma la Corte di giustizia, ha un significato ben diverso che il legittimare imposizioni di oneri.
È infine manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, c. 3 della l. 448/1998, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto, per un verso, il canone ex art. 188 Cod. post. era dovuto da chiunque intrattenesse un rapporto concessorio (anche, come s’è visto, nel periodo del c.d. allineamento) con lo Stato in materia di TLC e, per altro verso, la posizione allora dominante delle ricorrenti è irrilevante ai fini della debenza del canone, dovuto per la sussistenza attuale (alla data del 1° gennaio 1998) del titolo concessorio, non certo per la loro peculiare pregressa vicenda all’interno del mercato relativo.
8. – I ricorsi in epigrafe, qui riuniti, vanno rigettati nei sensi fin qui visti, ma la novità e la complessità della questione suggeriscono l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, definitivamente pronunciando, riunisce e respinge i ricorsi n. 3158/2003 e n. 3162/2002 in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio dell’8 ottobre 2008 e del 3 dicembre 2008, con l’intervento dei Sigg. Magistrati:
Luigi TOSTI, Presidente,
Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, estensore,
Anna BOTTIGLIERI, Primo Referendario