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T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE IV - Sentenza 29 gennaio 2009 n. 209
Pres. Campanella, Est. Leotta
A. Gallo (Avv. F. Caruso) c/ Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3-Catania (Avv. F. Morina), Comune di Catania (Avv. F. Buccheri) e altri


1. Farmacia - Revisione pianta organica - Criterio demografico - Applicabilità in via esclusiva - Sussiste.

 

2. Farmacia - Revisione pianta organica - Delimitazione territoriale sedi farmaceutiche - Dati anagrafici presuntivi - Utilizzabilità - Sussiste.

 

3. Giustizia amministrativa - Farmacia - Revisione pianta organica - Sindacabilità in s.g. - Limiti.

 

4. Farmacia - Revisione pianta organica - Comunicazione avvio procedimento - Necessità - Non sussiste - Ragione.

1. Il principale ed unico criterio applicabile nella revisione della pianta organica delle farmacie di un comune, nel vigente ordinamento (segnatamente in base agli artt. 1 l. 475/1968 e art. 5, co. 1, L. 362/1991), è costituito dalla distribuzione della popolazione residente, salva l’applicabilità, in via del tutto residuale, di criteri diversi, come quelli previsti dall’art. 104, co. 1, r.d. 1265/1934 e s.m.i.

 

2. In sede di revisione della pianta organica delle farmacie, a norma dell’art. 1, co. 1, d.p.r. 1275/1971, è legittimo l’operato della p.a. che abbia impiegato, ai soli fini della delimitazione territoriale delle singole sedi farmaceutiche da attivare, dunque in via del tutto marginale, dati anagrafici aggiornati solo in via presuntiva, trattandosi di un’operazione di per sè fittizia, finalizzata solo all’individuazione dei bacini d’utenza potenziali, non avente carattere vincolante per gli abitanti delle varie zone, che possono liberamente accedere a qualsiasi farmacia di proprio gradimento. (1)

 

3. L’individuazione dei confini delle sedi farmaceutiche concerne il merito dell’azione amministrativa ed è pertanto censurabile dal g.a. solo in presenza di illogicità e contraddittorietà manifeste. (2)

 

4. La p.a. non ha alcun obbligo di dare comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla revisione della pianta organica delle farmacie, trattandosi di atto programmatico a carattere generale per il quale l’art. 13, l. 241/90 esclude la partecipazione degli interessati al relativo procedimento. (3)

 

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(1) Cfr. Cons. di Stato-Sez. IV, Sentenza 17 luglio 2000, n. 3925.
(2) Cfr. Cons. di Stato-Sez. IV, Sentenza 13 gennaio 2006 n. 68.
(3) Cfr. Cons.di Stato-Sez. V, Sentenza 22 dicembre 2005, n. 7356.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 525 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Gallo Alessandra, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Caruso, con domicilio eletto presso Francesco Caruso in Catania, via Monfalcone, 22;

contro



Azienda Unita' Sanitaria Locale N.3 - Catania, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina, con domicilio eletto presso Filippa Morina in Catania, via S.Maria La Grande, 5; Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Buccheri, con domicilio eletto presso Fabio Buccheri in Catania, via G. Oberdan, 141;

nei confronti di



Borgh Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Rosso, con domicilio eletto presso Luigi Rosso in Catania, corso Italia, 69; Scravaglieri Giuseppe, Caffo Angela, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Rosso, Luigi Rosso, con domicilio eletto presso Luigi Rosso in Catania, corso Italia, 69; Giunta Giudo, Barbagallo Rosanna Patrizia, Di Salvo Vincenzo, non costituiti;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



quanto al ricorso principale, degli atti seguenti:
- decreto del Dirigente generale dell’Assessorato regionale alla Sanità -Ispettorato Regionale Sanitario n. 1551 del 25 luglio 2007;
- decreto dello stesso Dirigente generale n. 1655 del 6 agosto 2007;
- decreto dello stesso Dirigente generale n. 1762 del 5 settembre 2007;
- decreto dello stesso Dirigente generale n. 1763 del 5 settembre 2007;
- delibera del Direttore generale dell’A.U.S.L. n. 3 di Catania n. 1693 del 10 settembre 2007 n. 1693;
- nota del Comune di Catania prot. n. 132910 dell’ 8 ottobre 2004 (sconosciuta);
- relazione del sistema informativo del Comune di Catania del 24 febbraio 2006, sottoscritta dall’Ing. P.Arena;
- nota del Comune di Catania prot. n. 81564 dell’8 aprile 2006;
- conferenza dei servizi del 9 ottobre 2006, tenutasi nella sede dell’Ispettorato Regionale Sanitario, nell’ambito della quale il Comune di Catania ha individuato sei nuove sedi farmaceutiche (sconosciuta);
- nota DIRS/5/2075 dell’11 maggio 2006;
- nota DIRS/5/4350 del 9 novembre 2006 (sconosciuta);
- nota DIRS/5 del 26 marzo 2007 n. 1491 (sconosciuta);
- nota DIRS/5/2283 del 11 maggio 2007;
- parere del Comune di Catania (sconosciuto);
- parere dell’A.U.S.L. n. 3 di Catania (sconosciuto);
- parere dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catania (sconosciuto);
- conferenza dei servizi del 6 agosto 2007;
- nota del sindaco di Catania prot. n. 81564 dell’8 aprile 2006.
nonché per l’annullamento
quanto al ricorso per motivi aggiunti, degli atti seguenti:
- nota prot. n. 132910 dell’8 ottobre 2004 del Direttore della XI^ Direzione Servizi Socio Sanitari del Comune di Catania;
- comunicazione del 18 novembre 2005 a firma del Direttore della V^ Direzione Lavori Pubblici e del titolare la P.O. Sistema informativo territoriale del Comune di Catania all’Assessorato Sanità del Comune di Catania;
- nota prot. n. 342 del 29 novembre 2005 dell’Assessore Comunale alla Sanità e del Direttore della XI^ Direzione Servizi Socio Sanitari del Comune di Catania alla Direzione Lavori Pubblici;
- convocazione dell’1 agosto 2007 del Capo Servizio dell’Assessorato Regionale alla Sanità.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unita' Sanitaria Locale N.3 - Catania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Borgh Salvatore;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Scravaglieri Giuseppe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Caffo Angela;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/11/2008 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1) Con nota prot. n. 132910 dell'8 ottobre 2004 il Direttore dell’11^ Direzione Servizi Socio Sanitari del Comune di Catania ha trasmesso all’Assessorato Regionale della Sanità:
- l’istanza con cui la Dott.ssa Barbagallo Rosanna, titolare della farmacia sita in Via Etnea n. 107 (48° sede farmaceutica) ha chiesto la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune;
- l’elenco delle farmacie esistenti, con l’indicazione delle municipalità in cui ricadono e con la rappresentazione grafica delle singole sedi;
- l’indicazione della popolazione esistente per municipalità, aggiornata al censimento 2001 (quantificata in 340.286 unità, secondo quanto precisato nella successiva comunicazione prot. n. 210595 del 18 novembre 2005 della V^ Direzione Lavori Pubblici, Nuove Infrastrutture e Sistemi informativi).
Con la stessa nota l’Autorità regionale è stata invitata ad attivare il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie di Catania.
Con relazione tecnica prot. n. 43405 del 24 febbraio 2006 l’Ing. Paolo Arena, titolare della Posizione organizzativa (P.O.) Sistema informativo territoriale del Comune di Catania (facente parte della V^ Direzione Lavori Pubblici, Nuove Infrastrutture e Sistemi informativi), individuata una popolazione complessiva di n. 307.774 abitanti alla data del 31 dicembre 2003 secondo i dati ISTAT, preso atto dell'attuale distribuzione nel territorio urbano delle 100 farmacie effettivamente aperte al pubblico e dei dati demografici delle diverse zone della città, ha evidenziato che nelle municipalità S. Giovanni Galermo, Librino S. Giorgio e S. G. La Rena esisteva la possibilità di creare spazi per l'insediamento di nuove farmacie, fermo restando il numero di 100, ed ha individuato la necessità di:
- n. 1 nuova sede nella municipalità di S. Giovanni Galermo;
- n. 1 nuova sede nella municipalità di S. Giuseppe La Rena;
- n. 5 nuove sedi nella municipalità di Librino S. Giorgio.
Con la stessa relazione è stato indicato un complessivo esubero di n. 28 farmacie (di cui n. 22 rispetto alle n. 12 previste in base al rapporto dato demografico/farmacie nella sola municipalità Centro - S. Cristoforo).
Con nota prot. n. 43405 del 24 febbraio 2006 (sottoscritta congiuntamente dal Direttore Ing. Giuseppa Testa e dall’Ing. Paolo Arena) la V^ Direzione Lavori Pubblici, Nuove Infrastrutture e Sistemi informativi del Comune di Catania (di cui fa parte la P.O. Sistema Informativo Territoriale) ha trasmesso all’Assessorato comunale alla sanità ed all’11^ Direzione Servizi Socio Sanitari i seguenti atti, inerenti la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Catania:
- relazione tecnica descrittiva delle modalità operative per la definizione delle nuove aree di competenza;
- tabella descrittiva dei nuovi confini;
- n. 5 tavole indicanti la situazione attuale delle farmacie di Catania, la previsione di nuove aree nelle municipalità di S. Giovanni Galermo, di S. Giuseppe La Rena e di Librino S. Giorgio e la situazione complessiva dopo l'attivazione delle nuove aree.

Con la stessa nota è stato precisato che il piano previsionale delle nuove farmacie, elaborato dal S.I.T., era il risultato anche di incontri con la Dott.ssa Venera Di Bella, titolare della P.O. SS.GG. e di Direzione e Coordinamento Sanitario dell’11^ Direzione Servizi Socio Sanitari e con i Dirigenti del Servizio Farmaceutico dell’A.U.S.L. n. 3 di Catania (dott.ri Anastasi e Pampallona).
Tali atti sono stati fatti propri dall’11^ Direzione Servizi Socio Sanitari del Comune, che con nota prot. n. 81564 dell’8 aprile 2006, a firma congiunta del Direttore Dott. Antonio Balsamo e del Sindaco On. Prof. Umberto Scapagnini, li ha trasmessi all'Assessorato regionale alla sanità.
Con la stessa nota sono stati indicati quali funzionari comunali che avevano curato l'iter istruttorio i signori:
- Ing. Paolo Arena, titolare dalla P.O. Sistema informativo territoriale, facente parte della V^ Direzione Lavori Pubblici, Nuove Infrastrutture e Sistemi informativi;
- Dott.ssa Venera Di Bella, titolare della P.O. SS.GG. e di Direzione e Coordinamento Sanitario dell’11^ Direzione Servizi Socio Sanitari.
Con nota n. DIRS/5/4350 del 9 novembre 2006, trasmessa a mezzo raccomandata A.R., è stata portata a conoscenza di tutti i farmacisti titolari del Comune di Catania l'individuazione delle zone carenti di servizio farmaceutico e, nel contempo, è stato rivolto agli stessi l'invito a manifestare l'eventuale disponibilità al decentramento del proprio esercizio in una di dette zone carenti.
A seguito dell'interpello, solo i titolari delle sedi nn. 19, 48 e 55 rispettivamente dei dottori Angela Caffo, Rosanna Barbagallo e Giuseppe Scravaglieri hanno comunicato l’interesse al decentramento dei propri esercizi farmaceutici.
Con nota n. DIRS/5/2283 dell’11 maggio 2007 i farmacisti che avevano comunicato l’interesse al decentramento sono stati invitati ad indicare i nuovi locali.
Con decreto n. 1551 del 25 luglio 2007, antecedentemente all’approvazione della pianta organica al 31 dicembre 2003, il Dirigente generale dell’Ispettorato regionale sanitario dell’Assessorato Regionale alla Sanità, richiamate la nota n. DIRS/5/4350 del 9 novembre 2006 di avvio della procedura di decentramento, le risultanze della conferenza di servizi del 9 novembre 2006, la nota n. DIRS/5/1491 del 26 marzo 2007 di notifica della graduatoria agli aspiranti al decentramento, ha disposto, l’assegnazione delle nuove sedi nel modo seguente:
- sede farmaceutica 101 al Dott.ssa Caffo nel quartiere S.G.Galermo;
- sede farmaceutica 102 al Dott. Scravaglieri nel quartiere S.Giorgio;
- sede farmaceutica 106 alla dott.ssa Barbagallo nel quartiere Librino.
Nel contempo, con nota prot. DIRS/5/4258 dell’1 agosto 2007 (indirizzata al Capo Dipartimento del Farmaco presso l’A.U.S.L. n. 3 di Catania, al Direttore dei Servizi Socio Sanitari del Comune di Catania, al Direttore del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Catania ed al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Catania) l’Assessorato Regionale della Sanità ha convocato una conferenza di servizi per la definizione della pianta organica delle farmacie di Catania.
Alla conferenza di servizi, tenutasi presso i locali dell'Ispettorato regionale Sanitario il 6 agosto 2007, sono intervenuti nell’interesse del Comune di Catania:
- per il Servizio Informatizzazione e Telecomunicazioni l’Ing. Maurizio Consoli, Dirigente, e l’Ing. Paolo Arena, Responsabile Posizione Organizzativa S.I.T.;
- per la Direzione Servizi Socio Sanitari il Dott. Vincenzo Caruso, in virtù della delega scritta conferita dal Direttore Arch. Annamaria Li Destri (apposta con annotazione in calce all’avviso di convocazione).
Con decreto n. 1655 del 6 agosto 2007 il Dirigente generale dell’Ispettorato regionale sanitario dell’Assessorato Regionale alla Sanità ha finalmente approvato la nuova pianta organica delle farmacie del Comune di Catania ed il relativo decentramento.
Sennonché, con ricorso n. 2036/2007 i Dott.ri Finocchiaro Giuseppa e Parlato Ivo hanno impugnato avanti questo Tar il decreto n. 1551 del 25 luglio 2007 e la nota DIRS/5/2283 dell’11 maggio 2007.
Avendo il Presidente della Quarta Sezione di Questo Tar sospeso in via interinale il D.D.G. n. 1551 del 25 luglio 2007, il Dirigente generale dell’Ispettorato regionale sanitario dell’Assessorato Regionale alla Sanità con decreto n. 1762 del 5 settembre 2007 ha revocato in autotutela il D.D.G. n. 1551/2007 e tutti gli atti ad esso riconducibili, ivi compreso il D.D.G. n. 1655/2007 di approvazione della pianta organica, con esclusione della nota DIRS/5/4350 del 9 novembre 2006 e della nota DIRS/5/2283 dell’11 maggio 2007.
Indi, con decreto n. 1763 del 5 settembre 2007 il medesimo Dirigente Generale ha riapprovato la pianta organica delle farmacie del Comune di Catania al 31 dicembre 2003 ed il relativo decentramento, facendo obbligo all’A.U.S.L. n. 3 di Catania di adottare i provvedimenti autorizzativi al trasferimento degli esercizi farmaceutici nelle nuove circoscrizioni territoriali.
Infine, con delibera n. 1693 del 10 settembre 2007 il Direttore generale dell’A.U.S.L. n. 3 di Catania ha preso atto degli effetti prodotti dal D.D.G. n. 1551/2007, limitatamente al trasferimento della farmacia di cui è titolare la Dott.ssa Barbagallo, e, in esecuzione del D.D.G. n. 1763/2007, ha autorizzato il trasferimento della farmacia dai locali siti in via Etnea 107 (sede n. 48) ai nuovi locali siti in Via Librino 14/15.
La Dott.ssa Gallo Alessandra, titolare della sede farmaceutica n. 77, sita in Catania, Villaggio S.Agata, ha proposto un atto d’intervento “ad adiuvandum” nel ricorso n. 2036/2007 e, nel contempo, in data 12 dicembre 2007 ha notificato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, chiedendo l’annullamento degli atti indicati in epigrafe.
Sennonché, con atto ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, notificato al difensore della Dott.ssa Gallo il 25 gennaio 2008, il Comune di Catania si è opposto alla decisione del ricorso in sede straordinaria, chiedendo la decisione in sede giurisdizionale.
Allo stesso modo, con atto notificato al difensore della Dott.ssa Gallo il 6 febbraio 2008, i controinteressati Borgh Salvatore, Caffo Angela e Scravaglieri Giuseppe hanno chiesto che fosse effettuata la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
Pertanto, con atto notificato il 13 marzo 2008, depositato il 5 – 27 marzo 2008, la Dott.ssa Gallo Alessandra ha chiesto la prosecuzione del giudizio in sede giurisdizionale.
Il Comune di Catania, l’A.U.S.L. n. 3 ed i controinteressati Dott.ri Borgh, Caffo e Scravaglieri si sono costituiti in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza collegiale n. 139 del 27 – 31 marzo 2008 il Tribunale ha disposto taluni incombenti istruttori a carico del Comune di Catania e dell’Assessorato Regionale della Sanità.
A seguito di tale produzione documentale, la Dott.ssa Gallo ha proposto motivi aggiunti al ricorso principale con atto notificato il 20 maggio 2008, depositato il 21 maggio 2008.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2008 la causa è passata in decisione.

2) Il Comune di Catania ed i controinteressati Dott.ri Borgh, Caffo e Scravaglieri, costituendosi in giudizio, hanno dedotto l'inammissibilità del gravame, sostenendo che, avendo proposto atto d'intervento “ad adiuvandum” nel ricorso n. 2036/2007 R.G., per la tutela dei propri diritti la Dott.ssa Gallo avrebbe optato a favore del rimedio giurisdizionale, per cui non avrebbe potuto proporre il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
Per il Tribunale tale rilievo è privo di pregio, in quanto l'atto d'intervento non ha vita autonoma e segue le sorti del ricorso giurisdizionale presso il quale è proposto.
Nella specie, non vi è stata violazione del principio di alternatività tra il ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, sancito dall’art. 8, comma 2, del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e dall’art. 20 della L. n. 1034/1971, in quanto la Dott.ssa Gallo ha scelto in via principale unicamente il rimedio straordinario.

3) Piuttosto il Collegio deve rilevare d'ufficio un autonomo profilo di inammissibilità del gravame in esame.
Poiché l'atto di trasposizione del ricorso straordinario di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 1099/1971 è nella sostanza una vera e propria “proposizione del ricorso in sede giurisdizionale”, tutte le volte in cui l’Amministrazione evocata in giudizio si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, l'atto predetto deve essere notificato presso quest'ultima, ai sensi dell’art. 1 della L. 25 marzo 1958, n. 260, applicabile anche ai giudizi promossi avanti i T.A.R. in forza dell’art. 10 della L. 3 aprile 1979, n. 103.
Nella specie, l'atto di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale è stato notificato all’Assessorato Regionale della Sanità presso i suoi uffici di Palermo, e non anche presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, dal che consegue l’inammissibilità del ricorso principale.
Anche il ricorso per motivi aggiunti, ancorché notificato all’Assessorato Regionale della Sanità presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, dev’essere dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto l’impugnazione di atti endoprocedimentali, privi di autonoma capacità lesiva, e, in ogni caso, dev’essere dichiarato irricevibile, nelle parti in cui sono state reiterate le censure proposte con il ricorso principale.

4) In ogni caso, anche a voler prescindere da tale assorbente profilo di rito, il gravame in esame è infondato nel merito.
Con la I^ censura del ricorso principale si deduce il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità ed erroneità logica del procedimento.
Si sostiene che con la delibera n. 1693 del 10 settembre 2007, nell’affermare di “prendere atto… degli effetti prodotti dal D.D.G .n. 1551/07 limitatamente al trasferimento della farmacia di cui è titolare la dott.ssa Barbagallo nata a Catania il 1.9.68”, il Direttore generale dell’A.U.S.L. n. 3 avrebbe dichiarato una circostanza non veritiera, in quanto il D.D.G. 1551/07 e tutti gli atti ad esso riconducibili (di approvazione della pianta organica delle farmacie del Comune di Catania) sarebbero stati revocati in autotutela con D.D.G. n. 1762 del 5 settembre 2007.
Per il Tribunale il motivo di gravame in esame dev’essere rigettato.
Infatti con la citata delibera n. 1693/2007 l’A.U.S.L. n. 3 di Catania ha dato esecuzione al D.D.G. n. 1763/2007, che è stato esplicitamente indicato sia nelle premesse che nel dispositivo della stessa delibera.
Il riferimento al D.D.G. n. 1551/2007 è stato fatto soltanto per salvaguardare gli effetti già prodotti dagli atti relativi al trasferimento della farmacia della Dott.ssa Barbagallo (nota DIRS/5/4350 del 9 novembre 2006 e nota DIRS/5/2283 dell’11 maggio 2007).

5) Con la II^ censura del ricorso principale sono dedotti i seguenti vizi:
incompetenza; violazione e falsa applicazione di legge n. 362 del 1991 (art. 5); violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.P.R. 1275/1971; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 475/1968; violazione e falsa applicazione degli artt. 104, 380 del R.D. n.1265/1934; violazione e falsa applicazione del Decreto Assessoriale n. 25295 del 1998; violazione della circolare dell’Assessorato Regionale Sanità del 24 aprile 1997 n. 923.
La ricorrente sostiene che:
A – L’effettivo decentramento e l’effettivo trasferimento della sede farmaceutica della Dott.ssa Barbagallo da via Etnea a viale Librino sarebbe stato disposto con delibera n. 1693 del 10 settembre 2007 del Direttore Generale dell’A.U.S.L. n. 3 di Catania, autorità incompetente al riguardo, spettando la determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche alla Regione.
Parimenti, il Dirigente generale dell’Ispettorato Regionale Sanitario dell’Assessorato Regionale alla Sanità avrebbe dovuto limitarsi a svolgere una semplice attività istruttoria, anziché adottare gli impugnati decreti conclusivi del procedimento, donde un ulteriore profilo d’incompetenza.
B e C – In Sicilia, in materia di revisione della pianta organica delle farmacie, l’organo comunale competente al riguardo sarebbe il Sindaco.
Invece in tutti i decreti impugnati non vi sarebbe traccia del parere sindacale, citandosi un generico parere rilasciato dal Comune senza alcuna specificazione dell’organo locale che lo ha espresso.
La nota sindacale prot. n. 81564 dell’8 aprile 2006 non potrebbe avere valore di parere, trattandosi di una mera “nota di accompagnamento”.
D - Nella conferenza di servizi del 6 agosto 2007 sarebbe stata dichiarata la presenza del Comune di Catania a mezzo del Dott. Caruso Vincenzo quale delegato dell’arch. Li Destri, Direttore della Direzione Servizi Sociali.. Ma non vi sarebbe alcuna delega del sindaco e, del resto, “delegatus delegare non potest”.
In ordine a tali rilievi, il Tribunale osserva quanto segue:
Sub A – Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche di Catania alla data del 31 dicembre 2003 è stata effettuata dalla Regione, la quale ha dato espresso mandato all’A.U.S.L. n. 3 di Catania di adottare i provvedimenti autorizzativi al trasferimento degli esercizi farmaceutici nelle nuove circoscrizioni territoriali (Cfr. D.D.G. n. 1763 del 5 settembre 2007).
Conseguentemente l’A.U.S.L. n. 3 di Catania si è limitata a porre in essere dei atti meramente attuativi ed esecutivi di provvedimenti adottati dall’Autorità amministrativa (la Regione) competente al riguardo, ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 1991 n. 362.
Per quanto concerne la posizione del Dirigente Generale dell’Ispettorato regionale sanitario dell’Assessorato Regionale alla Sanità, va ricordato che, in base all’art. 2 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, mentre “il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni ...” (comma 1), “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno ...” (comma 2).
La competenza dei dirigenti di strutture di massima dimensione è stata ribadita dall’art. 7, comma 1, lettera e), della stessa legge regionale.
La necessità di applicare la normativa richiamata nell’attività degli uffici regionali è stata evidenziata dall’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Servizio vigilanza con circolare n. 15 del 22 settembre 2006.
Nella specie, adottando gli impugnati D.D.G. n. 1551 del 25 luglio 2007, n. 1655 del 6 agosto 2007, n. 1762 e n. 1763 del 5 settembre 2007, il Dirigente Generale dell’Ispettorato Regionale Sanitario ha agito nell’ambito delle proprie competenze.
Infatti, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di revisione della pianta organica e di decentramento delle farmacie non sono riconducibili alle funzioni di indirizzo politico – amministrativo, che l’art. 2, comma 1, della L.R. n. 10/2000 riserva al Presidente della Regione e agli Assessori (Cfr., avendo riguardo alla legislazione regionale sarda, Tar Cagliari, 10 novembre 2001 n. 1253).
Pertanto il profilo di gravame in esame, in tutte le sue articolazioni, dev’essere rigettato.
Sub B e C – In base all’art. 2, comma 4, della L. 2 aprile 1968, n. 475, la pianta organica delle farmacie “è sottoposta a revisione ogni 2 anni in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicata dall’istituto centrale di statistica”.
Come risulta dalla ricostruzione in fatto di cui al superiore punto 1), con nota prot. n. 132910 dell'8 ottobre 2004 il Direttore dell’11^ Direzione Servizi Socio Sanitari del Comune di Catania ha trasmesso all’Assessorato Regionale della Sanità l’istanza con cui la Dott.ssa Barbagallo Rosanna, titolare della farmacia sita in Via Etnea n. 107 (48^ sede farmaceutica) aveva chiesto la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune e, nello stesso tempo, ha invitato l’Autorità regionale ad attivare il predetto procedimento di revisione al 31 dicembre 2003, per il quale sussisteva un preciso obbligo di legge.
La nota citata è stata legittimamente sottoscritta da un dirigente, atteso che, in base all’art. 77, comma 2, lettera c) dello Statuto del Comune di Catania (approvato con delibera consiliare n. 22 del 10 maggio 1995 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 66 del 23 dicembre 1995 – Suppl. Ord. n. 2), ai dirigenti spetta “l’emanazione di atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza, quali relazioni, valutazioni e pareri tecnici, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché autenticazioni e legittimazioni”.
Come evidenziato dalla difesa dei controinteressati, la richiesta di revisione della pianta organica delle farmacie avrebbe potuto essere proposta anche da un soggetto iscritto all'albo dei farmacisti avente interesse al concorso per eventuali sedi vacanti, da un titolare di farmacia per una migliore distribuzione delle sedi nel territorio, o persino da un utente del servizio farmaceutico, per difficoltà di accesso al farmaco (Cfr. Tar Ancona, 23 dicembre 2005 n. 1943).
A seguito di tale nota, l’Assessorato Regionale della Sanità ha avviato la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie, attenendosi alle prescrizioni di cui all’art. 5 della L. 8 novembre 1991 n. 362, in base al quale (commi 1 e 2), in materia di revisione delle pianta organica e di decentramento delle farmacie, le Regioni provvedono “sentiti il comune e l’unità sanitaria locale competente per territorio”.
Pertanto nel procedimento sono stati coinvolti il Comune di Catania e l’A.U.S.L. n. 3 di Catania, oltre che il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti di Catania.
Per quanto interessa in questa sede, presso il Comune di Catania è stata avviata una complessa attività istruttoria, culminata nella relazione tecnica prot. n. 43405 del 24 febbraio 2006, con la quale l’Ing. Paolo Arena, titolare della Posizione organizzativa (P.O.) Sistema informativo territoriale dell’Ente (facente parte della V^ Direzione Lavori Pubblici, Nuove Infrastrutture e Sistemi informativi), individuata una popolazione complessiva di n. 307.774 abitanti alla data del 31 dicembre 2003 secondo i dati ISTAT, preso atto dell'attuale distribuzione nel territorio urbano delle n. 100 farmacie effettivamente aperte al pubblico e dei dati demografici delle diverse zone della città, ha evidenziato che nelle municipalità di S. Giovanni Galermo, Librino S. Giorgio e S. G. La Rena esisteva la possibilità di creare spazi per l'insediamento di nuove farmacie, fermo restando il numero di 100, ed ha individuato la necessità di:
- n. 1 nuova sede nella municipalità di S. Giovanni Galermo;
- n. 1 nuova sede nella municipalità di S. Giuseppe La Rena;
- n. 5 nuove sedi nella municipalità di Librino S. Giorgio.
Con la stessa relazione è stato indicato un complessivo esubero di n. 28 farmacie (di cui n. 22 rispetto alle n. 12 previste in base al rapporto dato demografico/farmacie nella sola municipalità Centro - S. Cristoforo).
La predetta relazione tecnica è stata fatta propria dall’Ing. Giuseppa Testa, Direttore della V^ Direzione Lavori Pubblici, Nuove Infrastrutture e Sistemi informativi del Comune di Catania (di cui fa parte la P.O. Sistema Informativo Territoriale), che con propria nota prot. n. 43405 del 24 febbraio 2006 (sottoscritta congiuntamente all’Ing. Paolo Arena) l’ha trasmessa all’Assessorato comunale alla sanità ed all’11^ Direzione Servizi Socio Sanitari, unitamente ad una tabella descrittiva dei nuovi confini delle farmacie ed a n. 5 tavole, indicanti rispettivamente la situazione attuale delle farmacie di Catania, la previsione di nuove aree nelle municipalità di S. Giovanni Galermo, S. Giuseppe La Rena e Librino S. Giorgio e la situazione complessiva dopo l'attivazione delle nuove aree.
Con la stessa nota è stato precisato che il piano previsionale delle nuove farmacie, elaborato dal S.I.T., era il risultato anche di incontri con la Dott.ssa Venera Di Bella, titolare della P.O. SS.GG. e di Direzione e Coordinamento Sanitario dell’11^ Direzione Servizi Socio Sanitari e con i Dirirenti del Servizio Farmaceutico dell’A.U.S.L. n. 3 di Catania (dott.ri Anastasi e Pampallona).
A loro volta, tali atti sono stati recepiti dall’11^ Direzione Servizi Socio Sanitari, che con nota prot. n. 81564 dell’8 aprile 2006, a firma congiunta del Direttore Dott. Antonio Balsamo e del Sindaco On. Prof. Umberto Scapagnini, li ha trasmessi all'Assessorato Regionale alla Sanità.
Con la stessa nota sono stati indicati quali funzionari comunali che avevano curato l'iter istruttorio i signori:
- Ing. Paolo Arena, titolare dalla P.O. Sistema informativo territoriale, facente parte della V^ Direzione Lavori Pubblici, Nuove Infrastrutture e Sistemi informativi;
- Dott.ssa Venera Di Bella, titolare della P.O. SS.GG. e di Direzione e Coordinamento Sanitario dell’11^ Direzione Servizi Socio Sanitari.
La ricorrente sostiene che nella specie l’Autorità regionale si sarebbe limitata ad acquisire degli atti approntati dagli uffici comunali, mentre non sarebbe stato sentito il Sindaco di Catania, che, in base al sistema di ripartizione delle competenze degli organi degli enti locali, attuato con L. n. 142/1990 e LL.RR. n. 7/1992 e 94/1994, come interpretato dalla circolare dell’Assessorato Regionale della Sanità n. 923 del 24 aprile 1997 (in G.U.R.S. 7 giugno 1997 n. 28) e dalla giurisprudenza amministrativa siciliana (Cfr. C.G.A. Sez. Consultiva 24 luglio 2000, n. 346; Tar Catania, Sezione Quarta, 29 marzo 2007 n. 584), sarebbe l’unico organo competente al riguardo.
Per il Collegio, tale assunto è privo di pregio, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Dott.ssa Gallo, con la citata nota prot. n. 81564 dell’8 aprile 2006, trasmettendo la proposta di variazione della pianta organica approntata dagli uffici comunali, nei confronti della quale non ha mosso alcun rilievo, il Sindaco di Catania ha espresso la volontà di aderire alla stessa proposta, facendola propria.
Inoltre, nella medesima nota il Sindaco ha indicato i nominativi dei funzionari che avevano svolto l’istruttoria, attribuendo loro il potere di interloquire con l’Amministrazione Regionale per gli adempimenti successivi (Cfr. Tar Catania, Sezione IV, 29 marzo 2007 n. 584, in ordine alla possibilità per il Sindaco di delegare funzionari comunali).
Sub D – Come evidenziato al superiore punto 1), alla conferenza di servizi tenutasi presso i locali dell'Ispettorato regionale Sanitario il 6 agosto 2007 sono intervenuti per il Comune di Catania tre dipendenti, e precisamente:
- per il Servizio Informatizzazione e Telecomunicazioni l’Ing. Maurizio Consoli, Dirigente, e l’Ing. Paolo Arena, Responsabile Posizione Organizzativa S.I.T.;
- per la Direzione Servizi Socio Sanitari il Dott. Vincenzo Caruso, in virtù della delega scritta conferita dal Direttore Arch. Annamaria Li Destri (con annotazione in calce all’avviso di convocazione).
L’art. 14 ter della L. 7 agosto 1990, n. 241 prescrive, al comma 6, che “ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa”.
Nella specie, alla conferenza di cui trattasi hanno partecipato tre dipendenti comunali, uno dei quali, l’Ing. Paolo Arena, era l’autore della relazione tecnica, espressamente indicato dal Sindaco di Catania, che con nota prot. n. 81564 dell’8 aprile 2006 ne aveva legittimato l’attività per gli adempimenti successivi.
In tale occasione il predetto funzionario, unitamente agli altri dipendenti presenti, si è limitato a confermare il parere espresso dal Capo dell'amministrazione comunale, al quale va fatta risalire la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie di Catania, per come attuata con gli impugnati decreti dell’Assessorato Regionale della Sanità.
In ogni caso, ove si ritenga che la partecipazione alla conferenza di servizi dei tre funzionari comunali privi di apposita delega scritta rilasciata dal Sindaco di Catania abbia viziato i successivi atti, il Collegio ritiene applicabile alla fattispecie in esame l’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990, in base al quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Infatti, in presenza del parere reso dal Sindaco di Catania, che aveva fatto propria la relazione tecnica prot. n. 43405 del 24 febbraio 2006, e dell’adesione incondizionata a tale parere sia dell’A.U.S.L. n. 3 di Catania, sia dell’Ordine dei Farmacisti di Catania, un’eventuale ripetizione della procedura di revisione della pianta organica non porterebbe a risultati diversi da quelli in concreto ottenuti (Cfr. Tar Bari, Sezione Prima, 10 gennaio 2007 n. 41).
Tenuto conto delle considerazione che precedono, il motivo di gravame in esame, in tutte le sue articolazioni, dev’essere rigettato.

6) Con la III^ censura del ricorso principale sono dedotti i seguenti vizi:
violazione del principio di immutazione del numero di sedi in rapporto alla popolazione residente; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione della L. n. 362/1991, dell’art. 1 del D.P.R. n. 1275/1971, dell’art. 1 della L. n. 475/1968, degli artt. 104 e 380 del R.D. n. 1265/1934 (altro profilo).
La ricorrente lamenta che:
A – L’Amministrazione, prima di autorizzare il trasferimento delle farmacie, avrebbe dovuto accertare un forte incremento della popolazione, mai verificatosi, così violando l’art. 5 della L. n. 362/1991.
B – Con il decreto n. 1763/2007 sarebbe stata soppressa espressamente solo la sede farmaceutica n. 19, mentre le altre due sedi, la n. 48 e la n. 55, non sarebbero state soppresse, determinandosi così un ampliamento della pianta organica, con palese sviamento (per le sedi n. 48 e n. 55 il dirigente regionale si sarebbe limitato a dichiarare solo la modifica del territorio delle sedi vicine). Alla titolare della sede n. 55 sarebbe stata poi assegnata la sede n. 106 di Librino.
C - Nella conferenza dei servizi del 6 agosto 2007 è stato dichiarato quanto appresso:
“.. .presa visione degli atti del servizio informatizzazione … si approvano … fermo restando che il numero delle farmacie insistenti sul territorio comunale rimane di 100, che le aree individuate in p.o. rimangono complessivamente in numero di 104, come da elenco, prendendo atto dell’assegnazione delle sedi 101, 102 e 106... al posto delle sedi 19, 48 e 55 che vengono soppresse, restando non assegnate le aree 103,104,105 e 107 che potranno risultare fruibili, eventualmente per future procedure di decentramento”.
In effetti, la soppressione di cui sopra avrebbe dovuto essere statuita con i decreti assessoriali e non nella parte istruttoria della conferenza di servizi, con una efficacia per l’esterno molto limitata, anzi inesistente.
D – L’Amministrazione avrebbe assegnato le sedi 101, 102 e 106, il che proverebbe un ampliamento per ulteriori sei sedi farmaceutiche rispetto all’originario ‘tetto’ di cento.
E – Invece, in applicazione dell’art. 380 del R.D. n. 1265/1934, prima avrebbero dovuto essere soppresse le sedi in soprannumero in carenza dei requisiti di legge per il mantenimento e, subito dopo, avrebbero dovuto essere modificate le circoscrizioni.
F – Non essendo state individuate le n. 25 sedi in soprannumero, i trasferimenti non avrebbero potuto essere disposti.
Pertanto vi sarebbe stato un chiaro difetto di istruttoria.
G – In base alla normativa vigente (art. 104 del R.D. n. 1265/1934; art. 5, commi 1 e 2, della L. n. 362/1991), l’Amministrazione avrebbe dovuto curare, nell’ordine, i seguenti adempimenti:
- individuazione di nuove sedi;
- successiva procedura di trasferimento dei soggetti già titolari di farmacia sulle nuove sedi;
- ridefinizione della pianta organica.
Tale procedura invece non sarebbe stata rispettata.
Ai fini del decidere, il Tribunale ritiene necessario premettere che, nel vigente ordinamento, il principale - ed unico criterio – secondo cui determinare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche è quello della “popolazione”.
Vanno richiamati, a tal proposito:
- l’art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 475, che disciplina il numero delle autorizzazioni ad aprire ed esercitare una farmacia, che possono essere rilasciate in un Comune, in base al numero degli abitanti, prevedendo una farmacia ogni 4.000 abitanti nei Comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti, ovvero una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione inferiore a detto parametro.
- l’art. 5, comma 1, della L. 8 novembre 1991, n. 362, secondo cui “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche”.
L’applicazione di criteri diversi da quello demografico è ammessa in via del tutto residuale.
Così, l’art. 104, comma 1, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche e d integrazioni prevede che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune”.
Al di fuori di tale particolare ipotesi, l’unico criterio applicabile nella revisione della pianta organica delle farmacie di un Comune è unicamente quello della distribuzione della popolazione residente (Cfr. Tar Catania, Sezione Quarta, 13 ottobre 2005, n. 1680).
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Collegio osserva che con l’impugnato Decreto n. 1763 del 5 settembre 2007, nell’approvare la pianta organica delle farmacie del Comune di Catania al 31 dicembre 2003, l’Autorità regionale si è scrupolosamente attenuta alle disposizioni vigenti, in quanto:
- sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2003, pari a 308.775 abitanti, ha determinato in n. 77 le farmacie spettanti al Comune di Catania, donde un soprannumero di n. 23 esercizi, essendo n. 100 le farmacie effettivamente aperte al pubblico;
- “preso atto dell’attuale distribuzione nel territorio urbano delle 100 farmacie effettivamente aperte al pubblico, dei dati demografici delle diverse zone della città, dei nuovi insediamenti abitativi, delle distanze tra le farmacie esistenti e delle direttrici di traffico”, ha evidenziato l’esistenza di “spazi per l’insediamento di nuove farmacie fermo restando il numero di 100”, individuando la necessità di n. 1 nuova sede nella municipalità S. Giovanni Galermo, n. 1 nuova sede nella municipalità S. Giuseppe La Rena e n. 5 nuove sedi nella municipalità Librino S. Giorgio, e, nel contempo, un esubero di n. 22 farmacie (rispetto alle n. 12 spettanti) nella municipalità Centro – San Cristoforo;
- per assicurare il servizio farmaceutico nelle n. 7 nuove zone carenti, ha coperto per decentramento n. 3 esercizi, assegnando alla Dott.ssa Caffo Angela (già titolare della sede n. 19) la sede n. 101, alla Dott.ssa Barbagallo Rosanna (già titolare della sede n. 48) la sede n. 106 ed al Dott. Scavaglieri Giuseppe (già titolare della sede n. 55) la sede n. 102;
- contestualmente, ha smembrato l’area della sede n. 19 tra le sedi n. 20, n. 21 e n. 45, ha accorpato l’area della sede n. 48 alla sede n. 52 ed ha assegnato l’area della sede n. 55 alla sede n. 53, con le relative delimitazioni territoriali;
Al termine della complessa operazione, il territorio del Comune di Catania è risultato suddiviso in n. 104 sedi farmaceutiche (di cui solo n. 100 effettivamente funzionanti), con numerazione progressiva dal n. 1 al n. 107 (dedotte le sedi n. 19, n. 48 e n. 55, perché riassorbite). Poiché il decentramento è stato attuato soltanto in parte, sono rimaste vacanti le sedi n. 103, n. 104, n. 105 e n. 107.
Così operando, l’Amministrazione regionale ha dato piena attuazione al disposto di cui all’art. 5, comma 1, della L. n. 362/1991, in quanto, in presenza di una distribuzione della popolazione diversa rispetto al passato:
- ha ridisegnato le aree delle sedi farmaceutiche, riducendo il numero di esercizi soprannumerari presenti nella municipalità Centro – San Cristoforo e, nel contempo, individuando nuove sedi carenti nelle zone di espansione;
- ha coperto, mediante una contestuale (e graduale) operazione di decentramento, le nuove sedi carenti, garantendo in maniera adeguata il servizio farmaceutico su tutto il territorio comunale.
Tanto basta per rigettare il motivo di gravame in esame, in tutte le sue articolazioni.

7) Con la IV^ censura del ricorso principale si deducono i seguenti vizi:
violazione dell’art. 5 della L. n. 362/1991, dell’art. 1 del D.P.R. n. 1275/1971, dell’art. 3 della L.r. n. 10/1991; eccesso di potere per difetto di istruttoria sugli interessi pubblici sottostanti i provvedimenti impugnati; illogicità procedurale; eccesso di potere per carenza di presupposto di fatto e di diritto.
La ricorrente lamenta che:
A – Nel disporre il trasferimento della farmacia della Dott.ssa Caffo dalla Via Etnea verso la periferia di Librino l’Amministrazione avrebbe tenuto conto solo del numero dei residenti, e non anche della popolazione che fluttua giornalmente dalle periferie verso il centro della città.
In proposito non sarebbe stato effettuato alcun accertamento.
B – L’Amministrazione si sarebbe avvalsa della procedura di revisione della pianta organica per creare nuove sedi farmaceutiche, tanto è vero che avrebbe indicato come non assegnate le aree 103, 104, 105 e 107, utilizzabili eventualmente per future procedure di decentramento.
C – La situazione della popolazione nel quartiere Librino dal 2001 al 2003 sarebbe rimasta immutata, per cui il trasferimento avrebbe potuto essere giustificato già sei anni prima.
D – Sarebbe mancata un’adeguata istruttoria per rilevare l’esistenza di eventuali situazioni di disservizio o solo una difficoltà degli approvvigionamenti dell’assistenza farmaceutica.
E – L’Amministrazione prima avrebbe disposto il decentramento e solo in un momento successivo avrebbe approvato la nuova pianta organica, laddove invece avrebbe dovuto operare in senso opposto.
Per il Tribunale, anche il motivo di gravame in esame è privo di pregio, dal momento che:
Sub A, C e D - Nella municipalità Centro – San Cristoforo esisteva una palese situazione di soprannumero di ben n. 22 sedi farmaceutiche.
Il decentramento di n. 3 esercizi ha ridotto a n. 19 le farmacie soprannumerarie, le quali sono sicuramente idonee per il flusso di abitanti che si spostano dalle periferie al centro cittadino, potendo, da sole, fronteggiare le esigenze di 46.000 pendolari.
Di contro, altrettanto palese è la situazione di carenza della municipalità Librino – San Giorgio che, a fronte di 38.065 abitanti, prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati disponeva di appena n. 4 esercizi farmaceutici, laddove ne avrebbero dovuto essere attivati n. 9.
Di fronte alle esigenze della popolazione individuate tramite i dati demografici, non si comprende quale ulteriore indagine avrebbe dovuto essere disposta in proposito (Sulla prevalenza del criterio della “popolazione”, e sulla complementarietà degli ulteriori criteri dettati dall’art. 104, comma 1, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, cfr. Tar Catania, Sezione Quarta, 13 ottobre 2004 n. 1680, citata).
Va rilevata infine la legittimità dell’operato dell’Amministrazione Regionale, che dopo anni di disinteresse (se non di abbandono) ha inteso ridurre la situazione di carenza del servizio farmaceutico in una zona della città notoriamente priva di servizi, eliminando una preesistente situazione di squilibrio.
Sub B – La creazione di nuove sedi farmaceutiche nelle zone carenti consentirà all’Amministrazione di disporre il trasferimento a domanda delle farmacie soprannumerarie, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. 8 novembre 1991 n. 362, con contestuale rideterminazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche rimaste in centro e con conseguente graduale riassorbimento delle situazioni di soprannumero.
Sub E – In effetti, con i decreti n. 1551 del 25 luglio 2007 e n. 1655 del 6 agosto 2007 l’Amministrazione Regionale aveva disposto prima il trasferimento delle farmacie soprannumerarie e poi la revisione della pianta organica.
Sennonché tali atti sono stati revocati con decreto n. 1762 del 5 settembre 2997, donde l’inammissibilità della loro impugnazione per carenza d’interesse.
In ogni caso, con il successivo decreto n. 1763 del 5 settembre 2007 l’Amministrazione regionale ha seguito la corretta sequenza procedimentale, dal che consegue il rigetto di tale profilo d’impugnazione.

8) Con la V^ censura del ricorso principale si lamentano la violazione del principio di partecipazione, l’incompetenza di atti endo - procedimentali, la violazione dell’art. 107 del Decreto Leg.vo n. 267/2000, l’eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, la violazione dell’art. 5 della L. n. 362/1991, nonché l’eccesso di potere per carenza assoluta di criteri generali preordinati alla modifica di sedi farmaceutiche.
La ricorrente lamenta che:
A – La relazione tecnica del 23 febbraio 2006, posta a fondamento di tutta la procedura di approvazione della nuova pianta organica, sarebbe stata approntata dall’ing. Paolo Arena, impiegato del Comune di Catania, che non sarebbe il dirigente dell’organo (settore informatizzazione), bensì il titolare della Posizione organizzativa (P.O.) Sistema informativo territoriale dell’Ente.
Tale soggetto sarebbe privo di poteri di rappresentanza e di sottoscrizione di certificazioni rilevanti.
B – A proposito della popolazione, nella predetta relazione tecnica si afferma testualmente:
“Poiché l’anno di riferimento è il 2003 e poiché purtroppo non esiste il dato dei residenti suddiviso per sezione di censimento al 2003, è stata calcolata la variazione di popolazione, suddivisa per municipalità rispetto a quella dell’anno 2001. Applicando tale variazione alle sezioni di censimento (anno 2001) relativamente alle municipalità di appartenenza si è ottenuto una distribuzione dei residenti sul territorio comunale riferita all’anno 2003. Sono state così ridisegnate le nuove perimetrazioni solo per le municipalità con insufficienza di farmacie in base al criterio demografico e rifacendosi alla precedente pianta organica del 1.12.00.
…Per creare nuovi spazi non basta la popolazione suddivisa per municipalità ma è necessario un maggiore dettaglio dei residenti distribuiti sul territorio. Per questo il Sit si è avvalso dei dati delle sezioni censuarie relative al censimento della popolazione dell’anno2001”.
In sostanza, l’istruttoria sarebbe stata svolta, tenendo conto di dati tecnici riferiti all’anno 2001, non utilizzabili per la pianta organica al 31 dicembre 2003.
C - L’art. 1 del D.P.R. n. 1275/1971 prescrive testualmente:
“Per la revisione della pianta organica … si tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune, nell’anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica”.
Tale norma sarebbe stata violata, essendo stati utilizzati dati ISTAT relativi al 2001.
D - Il successivo comma 2 del D.P.R. n. 1275/1971 dispone:
“Il medico provinciale, sentito il consiglio provinciale di sanità, e sentito il consiglio comunale interessato, in occasione della revisione della pianta organica, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitati, può rivedere le circoscrizioni delle sedi di un comune, o conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie, ivi comprese le farmacie in soprannumero”.
Pertanto il potere discrezionale dell’Amministrazione potrebbe essere esercitato quando le esigenze della collettività lo impongano ed in ogni caso occorrerebbe prima procedere alla revisione delle circoscrizioni e solo dopo modificare l’assegnazione.
E - Inoltre nel suddetto accertamento tecnico non vi sarebbe traccia dei criteri seguiti per procedere alla modifica delle sedi farmaceutiche interessate, e tra queste anche della sede della ricorrente.
F - Il tecnico avrebbe ridefinito le aree di competenza per ogni farmacia oggetto di modifica, ma nessun organo sovraordinato né, tanto meno, l’Amministrazione avrebbe indicato o preordinato dei criteri generali.
Quindi il tecnico si sarebbe arrogato una prerogativa, una competenza, una funzione che né la legge, né lo statuto comunale gli avrebbero assegnato.
G - Il Dirigente dell’Ispettorato Sanità della Regione Sicilia avrebbe dovuto richiedere conferma di tali valutazioni e conclusioni al Dirigente del Settore o all’Amministrazione in persona del Sindaco.
H - La nota sindacale prot. n. 81564 dell’8 aprile 2006 non potrebbe ritenersi parere o provvedimento: si tratterebbe solo di una nota di accompagnamento.
Relativamente a tali profili di gravame, il Tribunale deduce ed osserva:
Sub A, G ed H – I rilievi, concernenti sia l’incompetenza dell’Ing. Arena a redigere la relazione tecnica, sia la natura della nota sindacale prot. n. 81564 dell’8 aprile 2006, devono essere rigettati per le considerazioni formulate al superiore punto 5) sub B, C e D, che espressamente si richiama.
Sub B e C – Nella relazione contestata sono stati anzitutto individuati i dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2003, suddivisi per municipalità.
Sempre per municipalità sono state ripartite la farmacie esistenti, individuandosi delle carenze per le municipalità di S. Giovanni Galermo, Librino San Giorgio e S. Giuseppe La Rena.
Indi, per la concreta individuazione delle “aree di competenza di ogni farmacia”, non è stata ritenuta sufficiente la suddivisione della popolazione per municipalità, essendo necessario prendere in considerazione le zone censuarie, che “sono in pratica corrispondenti agli isolati i cui confini sono tratti stradali e confini naturali (fiumi, ferrovie, confini comunali ... ”.
Non disponendo l’Amministrazione comunale di dati ISTAT aggiornati al 2003 per le singole zone censuarie, rilevato un calo della popolazione residente da 313.110 abitanti (dato 2001) a 307.774 abitanti (dato 2003), è stato individuato il calo percentuale della popolazione per singole municipalità (delle quali si conosceva il numero dei residenti al 31 dicembre 2003).
Infine la percentuale di variazione rilevata per singola municipalità è stata applicata alle singole sezioni di censimento (relative all’anno 2001) che delle varie municipalità fanno parte, ottenendosi una distribuzione dei residenti nel territorio comunale riferita all’anno 2003, calcolata in tal modo in via presuntiva per sezioni di censimento.
In tal modo, l’indagine svolta dall’Amministrazione comunale è partita dai dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2003, relativi all’intero territorio dell’Ente locale ed alle singole municipalità.
Tali dati hanno consentito l’individuazione delle municipalità nelle quali esiste sicuramente una carenza di esercizi farmaceutici.
Soltanto per la fase successiva, relativa alla delimitazione territoriale delle singole sedi farmaceutiche da attivare, l’Amministrazione comunale ha fatto uso di dati (presuntivi) ottenuti utilizzando il numero dei residenti delle singole sezioni censuarie per l’anno 2001, corretto con il coefficiente di variazione della popolazione residente per singola municipalità al 31 dicembre 2003.
Ne consegue che l’uso di dati anagrafici aggiornati solo in via presuntiva è stato del tutto marginale, essendo stato limitato alla delimitazione territoriale della sedi farmaceutiche, che è essa stessa un’operazione fittizia, finalizzata unicamente all’individuazione dei bacini d’utenza potenziali,, e non ha carattere vincolante per gli abitanti delle varie zone, che possono liberamente accedere a qualsiasi farmacia di proprio gradimento (Cfr. Cons. Stato, IV, 17 luglio 2000, n. 3925).
Conseguentemente la denunciata violazione dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 deve ritenersi insussistente.
Peraltro, nel contestare tale criterio di calcolo, la ricorrente non ha indicato l’entità dello scostamento tra i dati reali ed i dati ipotizzati dall’Ente locale limitatamente alle singole sezioni censuarie, donde, in ogni caso, l’inamissibilità della censura in esame per genericità e carenza d’interesse.
Sub D – Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la revisione biennale della pianta organica costituisce per l’Amministrazione regionale un preciso obbligo che discende dalla legge. Si veda, a tal riguardo, l’art. 2, comma 4, della L. 2 aprile 1968, n. 475, riportato al superiore punto 5) sub B e C.
Sub E ed F – Nella predisposizione della relazione tecnica l’Ing. Arena ha correttamente seguito il criterio demografico, che è un criterio oggettivo, previsto dalla legge.
Si vedano, a tal proposito, le considerazioni formulate al superiore punto 6).
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il motivo di gravame in esame, in tutte le sue articolazioni, dev’essere rigettato.

9) Con la VI^ censura del ricorso principale è dedotta la violazione dell’art. 97 Costituzione, nonché la violazione del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Secondo la ricorrente, la scelta di accettare un trasferimento richiesto da privati, piuttosto che preliminarmente riassorbire le sedi eccedenti, violerebbe il principio di imparzialità e buon andamento.
Per il Tribunale il motivo di gravame in esame dev’essere rigettato, in quanto, per come chiarito al superiore punto 5), sub B e C, la revisione della pianta organica al 31 dicembre 2003 è stata disposta dall’Amministrazione regionale in adempimento di un preciso obbligo di legge, su sollecitazione dell’Amministrazione comunale di Catania.
Ancora, come precisato al superiore punto 6), con la disposta revisione e con il contestuale decentramento delle farmacie dal centro cittadino alla periferia, l’Amministrazione regionale ha proceduto al riassorbimento (sia pure parziale) di alcune sedi soprannumerarie, proprio in applicazione dei principi costituzionali dei quali è stata dedotta la violazione.

10) Con la VII^ censura del ricorso principale si fanno valere i seguenti vizi:
eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt.3 e segg. della L. n. 241/1990 come recepita dalla L.R. n. 10/1991.
Secondo la ricorrente, nei provvedimenti impugnati avrebbe dovuto essere inserita una puntuale motivazione in ordine alla scelta operata, essendosi ridotto il servizio farmaceutico nel centro storico di Catania, ricchissimo di flussi studenteschi, non rilevati tra la popolazione residente.
Per il Tribunale, tale motivo di gravame dev’essere rigettato, per le considerazioni formulate al superiore punto 7), sub A, C e D.
Peraltro, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. C.G.A. 24 luglio 2000 n. 347; Cons. Stato, IV, 13 gennaio 2006 n. 68), l’individuazione dei confini delle sedi farmaceutiche concerne il merito dell’azione amministrativa ed è pertanto censurabile dal giudice amministrativo solo in presenza di illogicità e contraddittorietà manifeste, che nella specie mancano, essendo stato garantito un ordinario assetto del servizio farmaceutico nel territorio comunale.

11) Con l’VIII^ censura del ricorso principale si deducono i seguenti vizi:
eccesso di potere per contraddittorietà in atti; violazione della procedura per la creazione di nuove sedi; eccesso di potere per contraddittorietà tra preambolo e dispositivo; violazione del decreto 22 aprile 1998 dell’Assessorato Regionale Sanità, in G.U.R.S. n.37 dell’1 agosto 1998; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 9 della L.R. n. 10/1991.
La ricorrente lamenta che:
A e B - Con decreto n. 1551 del 25 luglio 2007 l’Amministrazione regionale avrebbe prima assegnato tre nuove sedi farmaceutiche ai tre quartieri periferici di S.G. Galermo, San Giorgio e Librino, ampliando la pianta organica, prima di aver modificato quest’ultima.
Tale anticipazione sarebbe illegittima.
C- Nel decreto n. 1763/2007 esisterebbe un contrasto tra il preambolo ed il dispositivo in quanto, in base ai dati ISTAT della popolazione residente, prima sarebbe stata rilevata l’esistenza, di un soprannumero di n. 23 sedi farmaceutiche rispetto alle n. 100 in esercizio e poi, contraddittoriamente, in sede di approvazione della nuova pianta organica, sarebbero state create le sedi n. 101, n. 102 e n. 106.
D - Il decreto assessoriale del 22 aprile 1998, imporrebbe, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 10/1991, che alle farmacie potenzialmente interessate alla procedura di revisione della pianta organica, sia data comunicazione delle zone sfornite di esercizi farmaceutici, per l’acquisizione dell’eventuale disponibilità ad aver assegnata una di esse con l’indicazione della preferenza.
Conseguentemente, nel procedere alla rideterminazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, l’Assessorato avrebbe dovuto attivare le procedure di partecipazione previste dall’art. 9 citato.
Nella specie, la ricorrente, pur essendo interessata alla revisione della pianta organica, non avrebbe ricevuto atti a carattere partecipativo o anche solo a carattere conoscitivo.
E – Pur avendo avuto modificata la circoscrizione di competenza, la ricorrente non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione, in violazione dell’art. 5 del predetto Decreto assessoriale.
Per il Tribunale, anche tali rilievi sono privi di pregio, dal momento che:
Su A e B – Come evidenziato al superiore punto 7), sub E, il decreto n. 1551 del 25 luglio 2007 è stato revocato con decreto n. 1762 del 5 settembre 2997, donde l’inammissibilità dell’ impugnazione per carenza d’interesse.
In ogni caso, con il successivo decreto n. 1763 del 5 settembre 2007 l’Amministrazione regionale ha seguito la corretta sequenza procedimentale, dal che consegue il rigetto di tale profilo d’impugnazione.
Sub C – La denunciata contraddittorietà tra preambolo e dispositivo del decreto n. 1763 del 5 settembre 2007 non sussiste.
Si richiamano, a tal proposito, le considerazioni formulate dal Collegio al superiore punto 6).
Sub D ed E – Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. C.G.A. 8 luglio 2002 n. 401; Cons. Stato, V, 22 dicembre 2005 n. 7356; Cons. Stato, IV, 13 gennaio 2006 n. 68), l’Amministrazione non ha alcun obbligo di dare comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla revisione della pianta organica delle farmacie, trattandosi di atto programmatorio a contenuto generale, per il quale l’art. 13 della L. n. 241/1990 esclude la partecipazione degli interessati al relativo procedimento.
Ciò premesso, la comunicazione di cui all’art. 2 del D.A. 22 aprile 1998 riguarda la particolare ipotesi in cui, in sede di revisione della pianta organica, vengano individuate zone sfornite di esercizi farmaceutici, nel qual caso l’Amministrazione è tenuta a darne comunicazione a tutte le farmacie potenzialmente interessate, per acquisire l’eventuale disponibilità al decentramento.
Ciò è stato fatto dall’Amministrazione regionale con nota n. DIRS/5/4350 del 9 novembre 2006, trasmessa a mezzo raccomandata A.R., con la quale è stata portata a conoscenza di tutti i farmacisti titolari del Comune di Catania (tra cui la Dott.ssa Gallo Alessandra) l'individuazione delle zone carenti di servizio e, nel contempo, è stato rivolto agli stessi l'invito a voler manifestare l'eventuale disponibilità al decentramento del proprio esercizio in una di dette zone carenti.
L’ulteriore comunicazione prevista dall’art. 5 dello stesso D.A. riguarda unicamente i titolari di farmacia cui sia stata assegnata una nuova circoscrizione, con l’invito ad inviare la relativa accettazione formale.
Ovviamente, correttamente tale comunicazione non è stata trasmessa alla Dott.ssa Gallo, che ha mantenuto la propria circoscrizione, ancorché con alcune modifiche.
In ogni caso, ove si ritenga che le comunicazioni di cui trattasi avrebbero dovuto essere effettuate anche nei confronti della ricorrente, va rilevato che, in presenza di un’evidente carenza del servizio farmaceutico nella Municipalità Librino – San Giorgio e di una situazione di soprannumero nella Municipalità Centro – San Cristoforo, il contenuto dispositivo degli atti impugnati non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, dal che consegue la loro non annullabilità, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990.

12) Con la I^ censura del ricorso per motivi aggiunti sono dedotti i vizi di incompetenza, violazione e falsa applicazione della L. n. 362/1991, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 32/1994, modificata dalla L.R. n. 7/1996, reiterandosi sostanzialmente la II^ censura del ricorso principale.
Il Collegio rigetta il motivo di gravame in esame, richiamando le considerazioni formulate al superiore punto 5), sub B, C e D.

13) Con la II^ censura del ricorso per motivi aggiunti si lamentano i seguenti vizi:
travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; violazione del procedimento di attivazione della conferenza di servizi; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione.
A - La ricorrente evidenzia che:
- con comunicazione prot. n. 210595 del 18 novembre 2005 della V^ Direzione Lavori Pubblici, Nuove Infrastrutture e Sistemi informativi la popolazione del Comune di Catania sarebbe stata quantificata in 340.286 unità;
- nella relazione tecnica del 24 febbraio 2006 la stessa popolazione residente sarebbe stata quantificata in 307.774 unità.
Tale riduzione della popolazione residente sarebbe del tutto immotivata.
B - Con nota prot. n. 43405 del 24 febbraio 2006 la V^ Direzione Lavori Pubblici, Nuove Infrastrutture e Sistemi informativi del Comune di Catania (di cui fa parte la P.O. Sistema Informativo Territoriale) avrebbe trasmesso il progetto di revisione della pianta organica, comunicando la disponibilità del S.I.T. “per ulteriori chiarimenti ed eventuale presentazione ufficiale del lavoro effettuato”.
Pertanto il procedimento si sarebbe concluso con un atto ancora in fase endoprocedimentale e non approvato in via definitiva.
In ordine a tali rilievi il Tribunale osserva quanto segue:
Sub A – Come evidenziato dalla difesa dei controinteressati, la denunciata discrasia tra i dati della popolazione residente al 31 dicembre 2003 non influisce sulla legittimità della pianta organica, in quanto sia nella prima che nella seconda ipotesi sussiste sempre il soprannumero delle farmacie aperte al pubblico nel Comune di Catania, sicché la precisazione fornita dall’Ufficio del Servizio Informatico Territoriale non incide sulla legittimità della pianta organica, non essendo prevedibile l'apertura di nuove sedi, perché la popolazione residente è inferiore al quorum di 4000 abitanti per ogni farmacia.
Pertanto il motivo di gravame in esame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Sub B – Effettivamente con nota prot. n. 43405 del 24 febbraio 2006 la V^ Direzione Lavori Pubblici, Nuove Infrastrutture e Sistemi informativi del Comune di Catania ha trasmesso all’Assessorato comunale alla sanità ed all’11^ Direzione Servizi Socio Sanitari (ossia ad altri Uffici comunali) gli atti inerenti il progetto di revisione della pianta organica delle farmacie, comunicando la disponibilità per ulteriori interventi.
Ma, come evidenziato al superiore punto 1), tali atti sono stati fatti propri dall’11^ Direzione Servizi Socio Sanitari, che con nota prot. n. 81564 dell’8 aprile 2006, a firma congiunta del Direttore Dott. Antonio Balsamo e del Sindaco On. Prof. Umberto Scapagnini, li ha trasmessi all'Assessorato regionale alla sanità, così concludendo il sub – procedimento di competenza dell’Amministrazione comunale.
Pertanto anche il motivo di gravame in esame deve essere rigettato.

14) Con la III^ censura del ricorso per motivi aggiunti sono dedotti i vizi di difetto di partecipazione, violazione della L. n. 241/1990, nullità della convocazione, mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, violazione dell’art. 5 della L. n. 362/1991, eccesso di potere per carenza assoluta di criteri generali preordinati alla modifica delle sedi farmaceutiche.
A - La ricorrente ripropone anzitutto la censura di incompetenza dei funzionari comunali intervenuti alla conferenza di servizi del 6 agosto 2007.
B - Peraltro, nella nota di trasmissione degli atti dell’8 aprile 2006 il Sindaco ed il Direttore dei Servizi Socio Sanitari avrebbero comunicato: “Si resta in attesa di riscontro per gli adempimenti successivi”, così dichiarando alla Regione che per il Comune di Catania l'interlocutore unico sarebbe stato proprio il legale rappresentante dell'ente locale.
C - Alla revisione della pianta organica delle farmacie avrebbero dovuto partecipare le tre sedi farmaceutiche che hanno avuto modificato il bacino di utenza con un provvedimento (conferenza di servizi) del quale non sarebbero state preventivamente informate.
D - La ricorrente, pur essendo interessata alla revisione della pianta organica, non avrebbe ricevuto atti a carattere partecipativo o anche solo a carattere conoscitivo, in violazione dell’art. 9 della L.R. n. 10/1991 e del decreto assessoriale del 22 aprile 1998.
E – Pur avendo avuto modificata la circoscrizione di competenza, la ricorrente non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione, in violazione dell’art. 5 del predetto Decreto assessoriale.
F – La relazione tecnica del 23 febbraio 2006, posta a fondamento di tutta la procedura di approvazione della nuova pianta organica, sarebbe stata approntata dall’ing. Paolo Arena, impiegato del Comune di Catania, che non sarebbe il dirigente dell’organo (settore informatizzazione), bensì il titolare della P.O. (Posizione organizzativa) Sistema informativo territoriale dell’Ente.
Tale soggetto sarebbe privo di poteri di rappresentanza e di sottoscrizione di certificazioni rilevanti.
G ed H – La predetta relazione tecnica non avrebbe potuto essere utilizzata, perché il S.I.T. del Comune di Catania si sarebbe avvalso dei dati delle sezioni censuarie relative al censimento della popolazione dell'anno 2001, anziché dei dati relativi al 31 dicembre 2003.
Per il Tribunale i rilievi in esame, che costituiscono reiterazione di censure proposte con ricorso principale, devono essere anch’essi rigettati, in quanto:
Sub A – Il motivo di gravame relativo all’incompetenza dei funzionari comunali intervenuti alla conferenza di servizi del 6 agosto 2007 dev’essere rigettato, per le considerazioni formulate al superiore punto 5), sub D.
Sub B – La richiesta di riscontro di cui alla nota di trasmissione degli atti dell’8 aprile 2006, sottoscritta dal Sindaco e dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari nulla prova.
In ogni caso, il riscontro da parte dell’Autorità regionale c’è stato ed è costituito dalla convocazione alla conferenza di servizi del 6 agosto 2007, alla quale sono stati invitati a partecipare i Dirigenti delle strutture comunali che avevano istruito la pratica.
Sub C, D ed E – Circa le mancate comunicazioni dell’avvio e dell’esito del procedimento, per il rigetto di tali profili d’impugnazione si richiamano le considerazioni formulate al superiore punto 11), sub D ed E.
Sub F – Circa la posizione dell’Ing. Arena, autore della relazione tecnica del 23 febbraio 2006, per il rigetto si richiamano le considerazioni formulate al punto 8) sub A, G ed H ed al punto 5), sub B, C e D.
Il conclusione, il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, rigetta il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente al pagamento degli onorari e spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 9.000,00 (novemila), oltre IVA e C.p.a come per legge e rimborso spese generali nella misura del 12,50%, da suddividersi in parti eguali tra le parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Biagio Campanella, Presidente
Ettore Leotta, Consigliere, Estensore
Francesco Brugaletta, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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