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T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 29 novembre 2008 n. 1247
Pres. Catoni, Est. Abruzzese
Casa di Cura Privata Srl Pietrangeli (Avv. Marchese) c. Regione Abruzzo Presidente (Avvocatura dello Stato)


1. Atto e provvedimento - Igiene e sanità – Spese sanitarie – Provvedimenti tariffari – Natura regolamentare- Inconfigurabilità.

 

2. Atto e provvedimento – Provvedimenti Tariffari - atti amministrativi generali - Giunta Regionale - competenza- Sussiste.

 

3. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Adeguamento corrispettivi a incrementi costi produzione – Operatori privati – non competenti.

1. I provvedimenti tariffari non rivestono natura di atti regolamentari, non essendo configurabile il presupposto della innovatività che caratterizza detti atti (posto che i provvedimenti in questione fissano i prezzi e le tariffe per un periodo di tempo circoscritto e non già in modo definitivo). Non può configurarsi alcun carattere normativo in capo ai provvedimenti di determinazione delle tariffe in ragione della concretezza ed attualità dell’interesse pubblico ad una certa determinazione dei prezzi e delle tariffe che muove l’organo emanante, il che escluderebbe il carattere dell’astrattezza che pure dovrebbe essere coessenziale all’atto regolamentare.

 

2. I provvedimenti tariffari devono ricondursi al genus degli atti amministrativi generali, con il che resta confermata la competenza della Giunta, quale organo esecutivo, ad emanarli.

 

3. La tariffa è un valore numerico che esprime il costo di un bene o di un servizio determinato in base a considerazioni e valutazioni che normalmente trascendono il mero riferimento ai costi dei fattori produttivi. Mentre nei mercati non soggetti a regolazione amministrativa, l’operatore economico è libero di determinare il prezzo di vendita dei beni e servizi da lui erogati, adeguandolo continuamente agli incrementi dei costi di produzione, nel caso delle tariffe degli operatori privati che accettano il sistema della remunerazione a tariffa (e questo è ciò che accade per gli operatori privati accreditati con il SSN), non è possibile, per l’operatore privato, adeguare i corrispettivi agli incrementi dei costi di produzione, essendo tale facoltà rimessa unicamente all’Autorità concedente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)




ha pronunciato la presente

SENTENZA




Sul ricorso numero di registro generale 83 del 2008, proposto da:
Casa di Cura Privata Srl Pietrangeli, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso avv. Francesco Camerini in L'Aquila, via Garibaldi N. 62 (N.I.);

contro



Regione Abruzzo Presidente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;

per l'annullamento
DELLA DELIBERA N.485 DEL 25.05.2007 RECANTE RIDUZIONE TARIFFARIO REGIONALE RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, nonché DELLA DELIBERA DI G.R. ABRUZZO N.200 del 17.3.2008 RECANTE APPROVAZIONE NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE ed ancora DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. ABRUZZO N.315 del 14.4.200, RECANTE RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo Presidente;
Visto l’atto per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/10/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso sopra epigrafato, la ricorrente ha impugnato gli atti della Giunta regionale d’Abruzzo con i quali è stato deliberato l’aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale.
Premette la ricorrente di essere autorizzata e provvisoriamente accreditata dalla regione Abruzzo all’esercizio dell’attività sanitaria e di avere pertanto stipulato con la regione un contratto per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale valevole per il triennio 2005-2007, nel quale era stabilita anche la remunerazione accordata per le prestazioni, commisurata al Tariffario nazionale all’epoca vigente ed ai successivi aggiornamenti di questo.
Il ricorso deduce: 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 13, 43, 44 e 49 del nuovo Statuto della regione Abruzzo promulgato il 28 dicembre 2006, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo (B.U.R.A.) del 10 gennaio 2007, n.1 Straordinario e dell’articolo 121 della Costituzione. Incompetenza dell’organo: la Giunta regionale è organo incompetente ad assumere le determinazioni impugnate, posto che, in difetto di espressa attribuzione da parte dello Statuto, la competenza residuale va posta in capo al Presidente della Giunta regionale ex art.44, ovvero spetta al Consiglio regionale che, alla stregua dell’art.13 dello Statuto, esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione, non essendovi dubbio circa la natura regolamentare, ovvero di indirizzo e programmazione, delle determinazioni assunte; 2) Violazione dei principi sanciti dagli artt. 7, 8 e 19 della legge 7 agosto 1990, n.241: non è stato comunicato l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento era destinato a produrre effetti; 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, del decreto del ministero della sanità del 22 luglio 1996, del decreto del ministero della salute del 12 settembre 2006, nonché di ogni altra norma e principio in materia di determinazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ambulatoriale; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 8 agosto 1990, n.241, per difetto di motivazione: la regione ha disposto che le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale fossero quelle individuate dal decreto del ministero della Sanità del 22 luglio 1996, revocando tutte le delibere che avessero disposto nel passato variazioni in aumento, senza alcuna istruttoria e in particolare senza alcuna analisi dei costi, che pure risultavano, nel tempo, incrementati per le Case di cura; 4) Violazione delle disposizioni del contratto stipulato dalla regione Abruzzo con la Casa di Cura ricorrente e di ogni altra norma e principio in materia di accreditamento e di contratti con le istituzioni sanitarie private: è mancata ogni valutazione comparativa della qualità dei costi ed ogni intesa con le organizzazioni rappresentative delle strutture private, che pure i contratti in essere assicuravano.
Con successivo atto per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava l’atto avente ad oggetto l’approvazione del nuovo nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e il successivo di rettifica ed integrazione del precedente, emanati sul rilievo dell’intervenuto annullamento giurisdizionale del D.M. 12 settembre 2006 (sentenza TAR Lazio, sez.III, n.851/2008), riproponendo, con il primo motivo, la questione dell’incompetenza dell’organo e, di seguito: 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nonché di ogni altra norma e principio in materia di determinazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ambulatoriale; contraddittorietà ed illogicità manifesta; errore sui presupposti, travisamento dei fatti: è illegittimo l’operato ripristino delle tariffe previste nel D.M. 22.7.1996, senza alcun previo percorso istruttorio e sostanzialmente riproducendo il D.M. 12.9 2006 annullato dalla sentenza del TAR Lazio; 3) Eccesso di potere (perplessità, abnormità delle conseguenze); violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, degli articoli 13, 43, 44, 49 e 53 del nuovo Statuto della regione Abruzzo promulgato il 28 dicembre 2006, pubblicato nel B.U.R.A. del 10 gennaio 2007, n.1 Straordinario: la giunta ha nell’atto impugnato delegato il Dirigente a ridefinire ulteriormente il nomenclatore tariffario, con ciò confermando l’approssimazione delle determinazioni assunte e comunque nell’assoluta genericità della delega; 4) Violazione e falsa applicazione, sotto altro e ulteriore profilo, dell’art.8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nonché di ogni altra norma e principio in materia di determinazione delle tariffe di assistenza ambulatoriale; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 8 agosto 1990, n.241; illegittimità derivata; violazione ed elusione del giudicato: l’intervento è stato operato senza alcuna istruttoria e senza il rispetto del passaggi procedimentali previsti nel D.M. 15 aprile 1994 intesi a tener conto dei costi di produzione effettivi delle prestazioni sanitarie; del resto lo stesso D.M. 22.7.1996 richiamato nelle delibere è stato annullato in sede giurisdizionale (Cons. di Stato, n.1839 del 29 marzo 2001).
Concludeva per l’accoglimento del ricorso.
Si costituiva la regione Abruzzo che deduceva l’infondatezza del ricorso tenuto conto che le nuove tariffe erano state predisposte, stante la necessità di adeguare il tariffario alle nuove ipotesi di DRG; in ogni caso il recepimento del provvedimento nazionale in materia di tariffe per le prestazioni ospedaliere era dettato anche dall’esigenza di rispettare l’Accordo tra la regione Abruzzo e i Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004, n.311.
Le parti depositavano memorie e documenti.
All’esito della pubblica udienza dell’11 giugno 2008, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO



I. Con deliberazione di giunta regionale 25 maggio 2007, n.485, la regione Abruzzo ha recepito il D.M. 12.9.2006 recante “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie”, relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, e revocato tutte le deliberazioni che nel corso degli anni avessero apportato variazioni in aumento agli importi indicati nel D.M. 22.7.2006; con deliberazione n.200 del 17 marzo 2008 la G.R. approvava il nuovo nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, poi rettificata con delibera n.315 del 14 aprile 2008; con dette delibere, in considerazione dell’intervenuto annullamento giurisdizionale delle tariffe di cui al D.M. 12.9.2006, venivano, per l’anno 2008, ripristinate “le tariffe di specialistica ambulatoriale adottate con la DGR n.675 del 19.6.2006, cioè quelle del D.M. 22.7.1996” (cfr. delibera n.315/2008).
I.1) La ricorrente ha impugnato con il ricorso principale le delibera n.485/2007 e le successive con motivi aggiunti.
Orbene, posto che le successive delibere del 2008 hanno decorrenza dal 18 marzo 2008 (cfr. nota del 9 maggio 2008 della direzione sanità della Giunta regionale, in produzione di parte resistente), non può convenirsi con la difesa resistente circa il sopravvenuto difetto di interesse rispetto all’originario ricorso, se non altro per dare certezza in ordine all’efficacia medio tempore della deliberazione impugnata.
II. Il primo motivo del ricorso principale (ricalcato nel primo dei motivi aggiunti) assume l’incompetenza della giunta regionale a determinarsi sulle tariffe sulla base di una alternativa prospettazione desunta dallo Statuto regionale, secondo cui la competenza dovrebbe radicarsi in capo al Consiglio regionale, al quale è attribuita testualmente potestà regolamentare (tale sarebbe la natura del provvedimento impugnato, secondo la prospettazione della ricorrente), ovvero al presidente della giunta regionale, cui sarebbe attribuita competenza residuale, in mancanza di diversa esplicita attribuzione, nella specie carente.
In particolare, spiega la ricorrente, l’art. 13 dello Statuto vigente (approvato ai sensi dell’art. 123 Cost., e pubblicato nel BURA 22 settembre 2006, n.7 Straordinario), stabilisce che “il Consiglio regionale...esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione…”.
Analoga competenza (regolamentare) non è invece attribuita alla Giunta regionale, organo dell’esecutivo regionale (ex art. 43 statuto), le cui funzioni sono però solo genericamente indicate all’art.49 dello Statuto (“la giunta regionale esercita collegialmente le proprie funzioni ..”).
Sotto altro profilo, e qualora non volesse riconoscersi natura regolamentare ai provvedimenti impugnati, soccorrerebbe l’art. 44, co.1, ultima parte dello Statuto, secondo cui il presidente della giunta regionale “esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al consiglio o alla Giunta”, e , dunque, in mancanza di espressa attribuzione alla Giunta, anche, nella specie, diffuse competenze di tipo amministrativo.
II.1) Il motivo è infondato.
Osserva anzitutto il Collegio che la circostanza che l’art. 49 dello Statuto non indichi le funzioni attribuite alla Giunta regionale non significa affatto che la Giunta non abbia funzioni proprie, che vanno evidentemente desunte da quanto lo stesso Statuto aliunde stabilisce.
Ed infatti, a titolo esemplificativo, l’art. 51, comma 2, sancisce che “i programmi, i progetti e le azioni regionali sono deliberati dalla Giunta regionale”; lo stesso art. 51, comma 4, sancisce che “la Giunta raccoglie ed elabora le informazioni utili per l’esercizio delle funzioni e i risultati dell’attività amministrativa”; l’art. 56 comma 3, stabilisce che “la Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli enti e delle Aziende”.
Sotto diverso profilo, gli artt. 121 e 123 della Costituzione stabiliscono il principio apicale di conformità degli Statuti alla Costituzione medesima e, per conseguenza, impongono la lettura costituzionalmente corretta, ove possibile, degli Statuti medesimi.
Orbene, il citato art. 121, al comma 3, recita che “la giunta regionale è l’organo esecutivo delle regioni”, mentre, al comma 4, “Il Presidente della Giunta rappresenta la regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del governo della repubblica”.
D’altra parte l’art 123 sancisce che “ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento”.
Ne discende anzitutto che la cd. riserva di competenza” in favore del presidente della Giunta può configurarsi, entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, solo nei casi, appunto residuali, non contemplati espressamente, ma evidentemente neppure integranti competenze amministrative “esecutive”, riservate, per Costituzione (ma anche per Statuto), alla Giunta.
II.2) Per la stessa ragione, e qualificando il provvedimento di determinazione delle tariffe quale atto generale non regolamentare, non può configurarsi alcuna competenza in materia del Consiglio regionale che ha, come, sopra detto, funzioni, normative e di indirizzo politico e di controllo, ma non già di “governo”; e, va aggiunto, l’attribuzione al consiglio di eventuali funzioni esecutive sarebbe contrario alla Costituzione cui lo Statuto, come sopra detto, deve conformarsi.
II.3) Quanto alla natura dell’atto in questione, pacifico essendo che si tratta di atti che si rivolgono ad una pluralità di destinatari, indeterminati ed indeterminabili, sembra invero oramai chiarito che i provvedimenti tariffari non rivestono natura di atti regolamentari, non essendo configurabile il presupposto della innovatività che caratterizza detti atti (posto che i provvedimenti in questione fissano i prezzi e le tariffe per un periodo di tempo circoscritto e non già in modo definitivo; cfr. Cons. di Stato. sez.V, n.1145/1997).
Sotto altro profilo, si è rimarcato che non può configurarsi alcun carattere normativo in capo ai provvedimenti di determinazione delle tariffe in ragione della concretezza ed attualità dell’interesse pubblico ad una certa determinazione dei prezzi e delle tariffe che muove l’organo emanante, il che escluderebbe il carattere dell’astrattezza che pure dovrebbe essere coessenziale all’atto regolamentare.
I provvedimenti tariffari devono invece ricondursi al genus degli atti amministrativi generali (cfr., Cons. di Stato, sez.VI, 6 agosto 2002, n.4098), con il che resta confermata la competenza della Giunta, quale organo esecutivo, ad emanarli.
Il motivo è dunque infondato.
III. Quanto alle ulteriori censure, giova preliminarmente operare una succinta ricostruzione del sistema in materia.
III.1) L’art.1, comma 170 della L.30 dicembre 2004, n.311, ne ha da ultimo ribadito le linee fondanti, stabilendo, nella sua formulazione originaria, che “alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all’eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il servizio sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all’aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall’anno 2005”.
Va anche precisato che la stipula dei contratti individuali con le strutture accreditate, finalizzati alla regolazione degli aspetti paritetici del rapporto concessorio che si instaura tra P.A. e privati in base all’accreditamento (quantitativo di prestazione erogabili, modalità di pagamento, ecc.), per quanto concerne la remunerazione delle prestazioni, rimanda appunto alle tariffe in vigore ratione temporis.
III.2) Orbene, con D.M. 12.9.2006, il Ministero della Salute ha determinato le tariffe massime relative alle prestazioni sanitarie, tariffe che le regioni, previa adeguata istruttoria, sono libere di recepire tout court o, al contrario, di prendere a base per un’autonoma determinazione dei corrispettivi dovuti alle strutture private, sopportando però, ove superiori a quelle determinati dal Ministero, gli eventuali costi differenziali; nella specie, in detto D.M., il Ministero ha stabilito di confermare la base tariffaria prevista e fissata già nel lontano 1996.
Il citato D.M. è stato annullato nella parte relativa alle prestazioni riabilitative (cfr.TAR Lazio, sez.III-quater, n.12982/2007) e di specialistica ambulatoriale (cfr.TAR Lazio, sez.III.quater, n.12623/2007).
III.3) Tanto premesso, mette conto osservare che, a livello generale, non è in discussione il potere della P.A. di stabilire le tariffe dei servizi pubblici, essendo anzi la tariffa tipica espressione del potere di intervento nell’economia che l’art. 41 Cost. attribuisce all’Autorità amministrativa di settore al fine di consentire ad un numero quanto più ampio di cittadini l’accesso ai servizi pubblici, fissando corrispettivi di norma inferiori ai prezzi di mercato, tenuto conto della pertinenza delle prestazioni a bisogni fondamentali della persona costituzionalmente tutelati quali, nella specie, il diritto alla salute.
Laddove la tariffe siano stabilite con provvedimento amministrativo, l’operatore privato che ritenga illegittime le determinazioni dell’Autorità competente ben può adire il giudice amministrativo, censurando i provvedimento di fissazione delle tariffe in base ai consueti parametri.
Non è dunque revocabile in dubbio l’interesse della ricorrente all’impugnazione delle tariffe.
III.4) Nel merito, occorre osservare che la tariffa, com’è noto, è un valore numerico che esprime il costo di un bene o di un servizio determinato in base a considerazioni e valutazioni che normalmente trascendono il mero riferimento ai costi dei fattori produttivi; peraltro, mentre nei mercati non soggetti a regolazione amministrativa, l’operatore economico è libero di determinare il prezzo di vendita dei beni e servizi da lui erogati, adeguandolo continuamente agli incrementi dei costi di produzione, nel caso delle tariffe degli operatori privati che accettano il sistema della remunerazione a tariffa (e questo è ciò che accade per gli operatori privati accreditati con il SSN), non è possibile, per l’operatore privato, adeguare i corrispettivi agli incrementi dei costi di produzione, essendo tale facoltà rimessa unicamente all’Autorità concedente.
Al riguardo, l’art. 8-sexies del D.Lgs. n.502/1992, aggiunto dall’art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1999, n.229, ai commi 5 e 6, prevede espressamente che “..5. Il ministero della sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità della assistenza. Le stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. 6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l’aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa dell’innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell’andamento del costo dei principali fattori produttivi..”.
La norma menziona, dunque, quale elemento fondamentale di cui tener conto nella determinazione delle tariffe, i “costi di produzione” e prevede un certo iter istruttorio, basato sulla rilevazione periodica dei costi ma anche sulla revisione dei cd. LEA (Livelli essenziali di assistenza).
L’art. 3 del D.M. 15.4.1994, a sua volta, nel dettare i criteri per la fissazione delle tariffe ha chiaramente ancorato il valore tariffario al costo di produzione della prestazione.
Il D.M. del 1994, infatti, ha imposto anche alle regioni, in sede di definizione dei valori tariffari, la preventiva verifica del costo di produzione della prestazione, con specifico riferimento al costo del personale impiegato, al costo del materiali utilizzati, al costo ed all’ammortamento delle apparecchiature necessarie alla erogazione della prestazione, ai costi fissi dell’unità produttiva.
Tali regole esprimono anzitutto principi di buon senso, a cui la P.A. e il legislatore non possono non attenersi, soprattutto allorquando il potere pubblicistico venga ad incidere sulla materia negoziale.
Ed invero, posto che il rapporto tra SSR e strutture private appartiene al genus della concessione amministrativo, è il contratto privatistico che stabilisce fondamentalmente la quantità di prestazioni che la struttura accreditata può erogare nell’anno di riferimento e il prezzo a cui tali prestazioni sono remunerate, una volta definita la qualità e capacità della struttura, con il cd. accreditamento e con la periodica definizione dei tetti di spesa.
Ora è chiaro che, nel caso di specie, il prezzo è costituito appunto da una tariffa, ossia da un valore la cui determinazione è rimessa al concedente o ad altra autorità amministrativa, ma questo non significa che la tariffa non debba essere fissata in base a criteri oggettivi e verificabili dal contraente privato e soprattutto non può non essere ancorata, come emerge con chiarezza dal sopra riportato dato normativo, dal criterio del costo di produzione, non essendo dubbio che le strutture private non possano essere costrette a prestare servizi in perdita.
III.5) Nello specifico, come sopra detto, le delibere impugnate hanno recepito le tariffe nazionali.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che portata dirimente rivesta il terzo motivo del ricorso principale che prospetta violazione di legge ed eccesso di potere nell’acritico recepimento del D.M. 12.9.2006, senza alcuna autonoma analisi di costi; peraltro, l’intervenuto annullamento giurisdizionale del ripetuto D.M. (TAR Lazio, sez.III, n.2977/2007) ha sostanzialmente privato di ogni fondamento la determinazione assunta, confermando, per altro verso, la necessità di previa adeguata istruttoria nella determinazione delle tariffe, relativa alla rilevazione dei costi di produzione standard e dei costi generali, così come puntualmente imposto dall’art. 8 sexies, comma 5, del d.l.s n.502/92, del tutto disatteso dalla Giunta regionale.
L’atto impugnato va pertanto, in positiva delibazione del rilievo sopra esposto e con assorbimento degli ulteriori profili, annullato.
IV. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alle successive determinazioni della Giunta regionale gravate con motivi aggiunti.
La sostanza delle determinazioni è, come sopra detto, e come pacificamente ammesso dalla difesa dell’Amministrazione (cfr. relazione in atti del 31 maggio 2008), “ricondurre tutte le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a quelle massime previste dal D.M. 22 luglio 1996”.
Orbene, in disparte il rilievo di assoluto difetto di istruttoria per la previa mancata rilevazione dei costi e per l’acritico recepimento dell’atto ministeriale, che, mosso alla delibera n.485/2007, è perfettamente sovrapponibile a quelle impugnate con motivi aggiunti, il profilo di più evidente illegittimità sta proprio nell’operato riferimento alle tariffe di cui al D.M. 22 luglio 1996, annullate con decisione della IV sezione del Consiglio di Stato del 29 marzo 2001, n.1839 e dunque non passibili di essere poste a fondamento (rectius, quale “unico” fondamento) di un’autonoma determinazione tariffaria.
Si osservi, in proposito e tra l’altro, che la regione Abruzzo si è limitata a recepire il DM. 12 9. 2006, riproducendo i valori tariffari del 1996, senza farsi carico di accertare in via istruttoria il costo effettivo di produzione delle prestazioni e le inevitabili variazioni subite dal 1996 a oggi.
V. Il ricorso e i conseguenti motivi aggiunti vanno dunque accolti per le ragioni sopra esposte, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
VI. Stante la complessità delle questioni trattate, le spese possono compensarsi.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 29/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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