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T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 12 gennaio 2009 n. 7
Pres. Catoni, Est. Abruzzese
Rossini (Avv. Di Bartolomeo) c. Azienda Sanità Locale Teramo (Avv. Ranalli)


1. Servizio sanitario nazionale - Rimborso spese sanitarie - Giurisdizione e competenza - Diritti soggettivi e interessi legittimi - Giurisdizione del G.O. - Traslatio iudicii.

 

2. Servizio sanitario nazionale - Rimborso spese sanitarie - Giurisdizione e competenza - Diritti soggettivi e interessi legittimi - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Non sussiste.

1. Le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale, nella sussistenza di un rapporto obbligatorio tra cittadini e amministrazione, restano devolute alla competenza del giudice ordinario ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dalla L.20 marzo 1865, n.2248, art.2, all. E (cfr. Cass. Sez.Un., n.5402/2007). Non rilevando l’eventuale atto di diniego di autorizzazione a cure sanitarie, stante la situazione soggettiva sottostante, difetta in capo alla P.A. un potere espressione di discrezionalità amministrativa il cui esercizio sia suscettibile di determinare l’affievolimento di quella posizione, sussistendo solo un potere di apprezzamento dell’urgenza della prestazione sanitaria ottenuta dal paziente secondo criteri di discrezionalità tecnica. L’esercizio di tale discrezionalità, com’è noto, non essendo espressione di un potere di supremazia della G.A., è sempre inidoneo a determinare l’affievolimento del diritto soggettivo, tanto più se primario e fondante quale quello alla salute.

 

2. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.204 del 2004, risulta caducata la previsione relativa alla attribuzione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione ad “attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale (D.lgs. 31. marzo 1889, n. 80, art. 33, comma 2, lett. E) nel testo di cui alla L. 21 luglio 2000, n.205, art. 7, lett. A. Rimangono devolute al giudice amministrativo in sede esclusiva solamente le “controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore…”.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)




ha pronunciato la presente

SENTENZA




Sul ricorso numero di registro generale 487 del 2003, proposto da:

 

Rossini Giovanna, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Piero Di Bartolomeo, Luca Pilotti, con domicilio eletto presso avv. Enrico Ioannoni Fiore in L'Aquila, via Sassa N. 56 e, quali eredi della stessa, Vincenzo Di Benedetto, Augusto Di Benedetto, Alberto Di Benedetto, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Gian Piero Di Bartolomeo, Luca Pilotti, con domicilio eletto presso avv. Enrico Ioannoni Fiore in L'Aquila, via Sassa 56;

contro




Azienda Unita' Sanitaria Locale Teramo, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Ranalli, con domicilio eletto presso avv. Anna Maria Ranalli in L'Aquila, via Verdi N. 25 (N.I.);

per l'annullamento
del PROVVEDIMENTO DI RIGETTO ISTANZA RIMBORSO SPESE SANITARIE.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unita' Sanitaria Locale Teramo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO




Con il ricorso sopra epigrafato Di Benedetto Vincenzo, Di Benedetto Augusto e Di Benedetto Alberto, nella qualità di eredi di Rossini Giovanna, ricorrente originaria, impugnano l’atto con il quale l’Amministrazione resistente ha denegato la richiesta di rimborso delle spese sanitarie, pari a complessivi euro 6.420,92, sostenute dalla Rossini per il trattamento radiante all’occhio sinistro, eseguito nel maggio 2002 presso il Centre Ospitalier Universitarie di Losanna.
Il ricorso deduce:
1) Violazione di legge: Violazione dell’art. 3 della L.241/90 per carenza totale di motivazione del provvedimento impugnato: il provvedimento si limita a richiamare apoditticamente l’intervenuto parere negativo del Centro di riferimento regionale di Chieti, atto neppure reso disponibile per gli interessati;
2) Violazione di legge: violazione dell’art. 5 legge 23 ottobre 1985, n.595, dell’art. 2 D.M. 3 novembre 1989, nonché dell’art. 1 del D.M. 24.1.1990. Violazione dell’art. 32 della Costituzione: la prestazione eseguita all’estero non poteva essere ottenuta tempestivamente o adeguatamente presso i presidi ed i servizi di alta specialità italiani, richiedendo specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con il S.S.N.; in particolare, la patologia malformativa tumorale dell’orbita è considerata dal D.M. 24.1.1990 nell’ambito delle classi di patologie e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all’estero; il rimborso delle spese sostenute si configura pertanto come dovuto, non essendovi possibilità di eseguire tempestivamente l’intervento in Italia, come risultante da documentazione versata in atti.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso.
Si costituiva l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che il diniego andava imputato non già ad essa A.S.L., ma esclusivamente al centro regionale di riferimento istituito su base territoriale, cui, in ogni caso, andava rivolta la richiesta di autorizzazione previa della prestazione sanitaria all’estero, salvi i casi di comprovata eccezionale gravità ed urgenza nella specie non ricorrenti; ne discendeva il difetto di legittimazione passiva della ASL, che si era limitata a comunicare il parere negativo del Centro, e comunque l’infondatezza del ricorso tenuto conto che la ricorrente non aveva chiesto l’autorizzazione preventiva.
Le parti depositavano memorie.
All’esito della pubblica udienza del 17 dicembre 2008, il collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO




Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Non può invero revocarsi in dubbio la consistenza di diritto soggettivo (di credito) della situazione soggettiva azionata dai ricorrenti in base al criterio del petitum sostanziale, posto che la domanda dell’assistito dal servizio sanitario nazionale di rimborso delle spese effettuate presso una struttura privata o all’estero, senza preventiva autorizzazione, per cure o interventi in tesi (con salvezza, evidentemente, dell’accertamento sul fondamento di merito della domanda) urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di essere affievolito dal potere di autorizzazione, ed inoltre, quanto al requisito dell’urgenza, coinvolgente meri apprezzamenti tecnici della P.A. e non valutazioni discrezionali in senso stretto; ne discende che la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez.Un., n.5402/2007; 15897/2006; 23735/2006 e 17461/2006).
Peraltro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.204 del 2004, risulta caducata la previsione relativa alla attribuzione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione ad “attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale (D.lgs. 31. marzo 1889, n.80, art. 33, comma 2, lett. E)) nel testo di cui alla L. 21 luglio 2000, n.205, art. 7, lett.a), rimanendo devolute al giudice amministrativo in sede esclusiva solamente le “controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n.241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore…”.
Ne consegue che le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale, nella sussistenza di un rapporto obbligatorio tra cittadini e amministrazione, restano devolute alla competenza del giudice ordinario ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dalla L.20 marzo 1865, n.2248, art.2, all. E (cfr. Cass. Sez.Un., n.5402/2007), non rilevando l’eventuale atto di diniego di autorizzazione a cure sanitarie (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, n.645/2003 e TAR Piemonte, sez.II, n.1085/2003), posto che, come sopra detto, stante la situazione soggettiva sottostante, difetta in capo alla P.A. un potere espressione di discrezionalità amministrativa il cui esercizio sia suscettibile di determinare l’affievolimento di quella posizione, sussistendo solo un potere di apprezzamento dell’urgenza della prestazione sanitaria ottenuta dal paziente secondo criteri di discrezionalità tecnica; l’esercizio di tale discrezionalità, com’è noto, non essendo espressione di un potere di supremazia della G.A., è sempre inidoneo a determinare l’affievolimento del diritto soggettivo, tanto più se primario e fondante quale quello alla salute.
Non va infine sottaciuto che tale orientamento si appalesa conforme anche al diritto comunitario che rinviene nella effettività della tutela della salute un presupposto indefettibile della legislazione degli Stati membri (cfr. Corte di giustizia, n.182/779, 25/88, 379/2001 e 209/2000).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente traslatio iudicii innanzi al giudice ordinario competente.
Le spese possono compensarsi in perspicua considerazione della soluzione in rito data alla controversia.

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Dispone la traslatio iudicii a cura dei ricorrenti innanzi al competente giudice ordinario nel termine di sei mesi dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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